ORDINANZA N. 43
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27
maggio 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Giancarlo Cito, promosso con ricorso del Tribunale di
Taranto, sezione seconda penale, notificato il 17 agosto 2004, depositato in
cancelleria il 14 settembre 2004 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti
2004.
Visto
l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera
di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di
Taranto, sezione seconda penale, in composizione collegiale, ha promosso – con
atto notificato in data 17 giugno 2004 e pervenuto presso la cancelleria di
questa Corte il successivo 23 giugno – conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla deliberazione da essa adottata nella seduta del 27 maggio 2003 (doc. IV-quater n. 68);
che il ricorrente – chiamato a giudicare della
responsabilità penale dell’on. Giancarlo Cito,
imputato (come è dato evincere dai provvedimenti ex art. 429 del codice di procedura penale emessi a carico del
medesimo, ed allegati dal Tribunale tarantino
all’ordinanza suddetta) dei reati, tra gli altri, previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, e 595, primo, secondo e terzo
comma del codice penale, nonché dall’art. 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) – evidenzia come nella
summenzionata deliberazione della Camera dei deputati si affermi che i fatti
oggetto di giudizio «concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»;
che, tuttavia, il Tribunale di Taranto reputa
che «le dichiarazioni di cui si tratta, in quanto rese fuori dell’esercizio di
funzioni parlamentari tipiche, non possono essere a queste ultime ricondotte»
(con conseguente esclusione della garanzia prevista dall’art. 68, primo comma,
della Costituzione), giacché la giurisprudenza costituzionale sarebbe
«pacifica» nell’affermare che «per poter ricondurre le dichiarazioni extra moenia
nell’alveo dell’art. 68 Cost. “non basta la semplice comunanza di argomenti né
la medesimezza del contesto politico tra quelle
dichiarazioni e l’espletamento di atti tipici della funzione parlamentare”,
occorrendo, invece, una “sostanziale” corrispondenza di significati tra tali
dichiarazioni e le opinioni già espresse nell’ambito di attività parlamentari
tipiche» (il ricorrente richiama le sentenze nn. 257 e 207 del 2002, nonché la sentenza n. 321 del
2000);
che la condotta contestata all’on. Cito, viceversa, non appare «in alcun modo collegata
con la funzione parlamentare» (non potendosi nella stessa ravvisare alcun intento
divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare), trattandosi
di opinioni espresse nel corso sia «di un comizio tenuto a chiusura della
campagna elettorale», sia «di due distinte trasmissioni televisive» andate in
onda presso un’emittente locale, senza che quelle dichiarazioni «fossero
riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare»;
che su tali basi, quindi, la ricorrente ha
concluso affinché
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile
da questa Corte, in sede di prima delibazione, con ordinanza n. 296
del 2004;
che il ricorrente ha provveduto ad effettuare la
notifica alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 17
agosto 2004, con successivo deposito presso la cancelleria della Corte in data
14 settembre 2004;
che si è costituita in giudizio
che la difesa della Camera ritiene che il
conflitto debba essere, altresì, dichiarato inammissibile, sia per avere il
ricorrente omesso di descrivere il contenuto delle dichiarazioni extra moenia
del parlamentare e di raffrontarle con atti e dichiarazioni funzionali dello
stesso e di altri parlamentari (si richiamano, a tal proposito, le sentenze nn.
364, 363
e 274 del 2001 di
questa Corte); sia perché l’atto introduttivo del presente conflitto non è
stato emanato nella forma del ricorso bensì in quello dell’ordinanza, come
risulterebbe dalla autoqualificazione
contenuta nella parte dispositiva e dalle statuizioni relative alle
notificazioni e alle comunicazioni, tipiche del giudizio incidentale;
che, a tale ultimo proposito, la difesa della
Camera dà atto della giurisprudenza della Corte che ha affermato la fungibilità
del ricorso e dell’ordinanza quali strumenti utili a promuovere conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, a condizione però – non soddisfatta nel
caso di specie – che «l’atto contenga tutti i requisiti specificamente
prescritti»;
che, in particolare, nell’ipotesi in esame,
mancherebbe: a) «qualunque descrizione dei fatti all’origine del conflitto»; b)
l’indicazione delle ragioni del conflitto (si richiama parte del contenuto
della sentenza
n. 363 del 2001); c) la menzione dei parametri costituzionali, avendo il
ricorrente citato soltanto l’art. 68 della Costituzione che «è posto a presidio
delle attribuzioni del confliggente potere»; d) la
formulazione del petitum,
essendosi l’autorità giudiziaria limitata semplicemente a promuovere conflitto
di attribuzione «in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 27
maggio 2003 relativa a Cito Giancarlo» e a richiedere «che
che, nel merito, si osserva che le opinioni
espresse dall’on. Cito nelle vicende sopra indicate
risulterebbero oggetto di specifiche interrogazioni parlamentari proposte dallo
stesso on. Cito aventi tutte ad oggetto, sotto
diversi profili, la vicenda relativa al servizio di polizia municipale nella
città di Taranto;
che dovrebbe, pertanto, ritenersi che le
dichiarazioni rese extra moenia dall’on. Cito siano
«riproduttive di opinioni espresse nel corso di una polemica parlamentare,
attraverso specifici atti di funzione» (sul concetto di nesso funzionale si
richiamano le sentenze
n. 120 del 2004; n. 379 del 2003;
nn. 321, 320, 11 e 10 del 2000 e n. 417 del 1999);
che, con memoria del 17 novembre 2004, la difesa
della Camera dei deputati, oltre a ribadire le conclusioni già formulate
nell’atto di costituzione, ha eccepito l’improcedibilità
del giudizio per tardività del deposito dell’atto
introduttivo, avvenuto oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica, previsto dall’art. art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato che l’atto è stato
notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha
dichiarato ammissibile, il 17 agosto 2004, ed è pervenuto alla Corte, ai fini
del deposito prescritto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, in data 14 settembre
che, in conformità alla costante giurisprudenza
di questa Corte (tra le altre, sentenze nn. 278 e 250 del 2004),
tale termine deve ritenersi perentorio e, dunque, il deposito considerarsi
tardivo, non trovando applicazione nei giudizi avanti a questa Corte l’istituto
della sospensione feriale previsto dall’art. 1, primo comma, della legge 7
ottobre 1969, n. 742;
che, pertanto, il giudizio deve essere considerato improcedibile.
per questi motivi
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto, sezione seconda penale,
con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Depositata in Cancelleria il 27
gennaio 2005.