Ordinanza n. 296 del 2004

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ORDINANZA N.296

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio ONIDA, Presidente   

- Carlo MEZZANOTTE            

- Fernanda CONTRI                             

- Guido NEPPI MODONA                              

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                       

- Annibale MARINI                                         

- Franco BILE                                                   

- Giovanni Maria FLICK                                              

- Francesco AMIRANTE                                             

- Ugo DE SIERVO                                          

- Romano VACCARELLA                                         

- Paolo MADDALENA                                   

- Alfonso QUARANTA                                   

ha pronunciato la seguente                    

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003, relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Giancarlo Cito, promosso dal Tribunale di Taranto – sezione II penale, con ricorso depositato il 23 giugno 2003 ed iscritto al n. 250 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta

Ritenuto che, con ordinanza del 17 giugno 2003, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 giugno del medesimo anno, Il Tribunale di Taranto, sezione II penale, in composizione collegiale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da essa adottata nella seduta del 27 maggio del 2003;

che il ricorrente – chiamato a giudicare della penale responsabilità dell’on. Giancarlo Cito, imputato, tra diverse ipotesi criminose, dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, nonché dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 37 (Disposizioni sulla stampa) – evidenzia come nella summenzionata deliberazione della Camera dei deputati si affermi che i fatti oggetto di giudizio "concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione";

che secondo il Tribunale di Taranto, viceversa, "le dichiarazioni di cui si tratta, in quanto rese fuori dell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche, non possono essere a queste ultime ricondotte", con conseguente esclusione della garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, atteso che la condotta contestata all’on. Cito non appare "in alcun modo collegata con la funzione parlamentare" (non potendosi nella stessa ravvisare alcun intento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare), trattandosi di opinioni espresse nel corso, sia "di un comizio tenuto a chiusura della campagna elettorale", che di "due distinte trasmissioni televisive" andate in onda presso un’emittente locale, senza che quelle dichiarazioni "fossero riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare";

che, pertanto, l’autorità giudiziaria ricorrente ha concluso affinché la Corte costituzionale "adotti la decisione prevista dall’art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87".

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nel caso di specie, un giudice – chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese – lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

 

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.