SENTENZA
N. 487
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Cesare
MIRABELLI Presidente
- Francesco
GUIZZI Giudice
- Fernando
SANTOSUOSSO "
- Massimo
VARI "
- Cesare
RUPERTO "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Valerio
ONIDA "
- Fernanda
CONTRI "
- Guido
NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
SENTENZA
nei
giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito
della richiesta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna
in data 3 maggio 1999, di non doversi procedere nei confronti di funzionari del
SISDE e della polizia per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato e
del successivo decreto dello stesso Giudice per le indagini preliminari del 31
maggio 1999, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
notificati il 19 luglio 1999, depositati in Cancelleria il 27 successivo ed
iscritti ai nn. 23 e 24 del registro conflitti 1999.
Visti gli atti di costituzione
del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna;
udito nell’udienza del 10
ottobre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi il dott. Paolo
Giovagnoli per il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna nonché
l’avv. dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso del 5 luglio 1999 -
depositato il 6 luglio 1999 e, a séguito dell'ordinanza di ammissibilità del
conflitto n. 321 del 1999, regolarmente notificato il 19 e nuovamente
depositato il 27 luglio 1999 - il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri,
assunta in data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta, dal
medesimo presentata in data 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini
preliminari presso lo stesso Tribunale, di “non doversi procedere” nei
confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano
collaborato, per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ex
art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e
“confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998”.
In relazione a tale attività del
pubblico ministero, consistente nella richiesta di archiviazione al giudice per
le indagini preliminari per l’esistenza di un segreto di Stato - deducendo la
violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione, in
relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt.
202, 256 e 362 del codice di procedura penale, e con riferimento alle sentenze
nn. 110 e 410 del 1998 della Corte costituzionale - il Presidente del Consiglio
solleva l’odierno conflitto, ritenendo la motivazione della richiesta del
pubblico ministero contraddittoria e atta a provocare, da parte del giudice, il
provvedimento di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen.,
ed altresì lamentando che la detta richiesta è stata corredata di tutta la
documentazione, anche segretata, la quale accompagnava le precedenti richieste
di rinvio a giudizio, rispettivamente annullate da questa Corte con le sentenze
nn. 110 e 410 del 1998.
Allo scopo di inquadrare il presente
conflitto nel contesto dell'intera vicenda in cui si inserisce, il ricorrente
ripercorre preliminarmente i fatti dai quali hanno tratto occasione i due
conflitti di attribuzione in precedenza sollevati dal Presidente del Consiglio
dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Bologna, definiti
da questa Corte con le citate sentenze n. 110 e n. 410 del 1998.
Nel presente giudizio, il ricorrente si
duole che il Procuratore della Repubblica, invece di restituire i documenti
segretati ai legittimi detentori e di avanzare richiesta di archiviazione,
abbia nuovamente violato il segreto, attentando alle prerogative del Presidente
del Consiglio dei ministri. In particolare, l’iniziativa della Procura di porre
nella disponibilità del giudicante gli atti segretati non solo contrasterebbe
con le statuizioni contenute nelle citate sentenze della Corte costituzionale
nn. 110 e 410 del 1998, ma avrebbe determinato anche l’ulteriore effetto di
rendere conoscibile al giudice per le indagini preliminari, in sede di
delibazione della menzionata richiesta di archiviazione, emergenze documentali
di cui il medesimo giudice non dovrebbe prendere cognizione e di offrire la
documentazione segreta alla pubblicità dell’udienza.
Il Presidente del Consiglio, deducendo
la violazione dei menzionati parametri costituzionali, anche in relazione alle
citate sentenze nn. 110 e 410 del 1998, chiede a questa Corte di dichiarare che
non spetta al pubblico ministero corredare una richiesta di non doversi
procedere per l’esistenza di un segreto di Stato dei documenti che da quel
segreto sono coperti e che non spetta al pubblico ministero motivare tale richiesta
in modo contraddittorio ed atto, comunque, a provocare da parte del giudice per
le indagini preliminari una richiesta di ulteriori indagini o una imputazione
coatta, con il conseguente annullamento della richiesta di archiviazione del 3
maggio 1999 e con l’ordine di restituzione dei documenti coperti da segreto di
Stato ai loro legittimi detentori.
2. - Con l'ordinanza n. 321 del 1999,
questa Corte ha dichiarato ammissibile questo nuovo conflitto proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
3. - Nel giudizio davanti a questa
Corte quest'ultimo si è costituito, per argomentare l'inammissibilità e
l'infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio.
In primo luogo, il pubblico ministero
obietta che "non sarebbe stato possibile tecnicamente espungere
materialmente dal fascicolo processuale la documentazione sia perché ne è parte
integrante", sia perché, proprio la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 145 del 1991, ha affermato, si legge nell'atto di costituzione,
"l'obbligo inderogabile dell'integrale trasmissione degli atti
processuali, comunque compiuti, al G.i.p. per le sue valutazioni". A
questo riguardo, il resistente aggiunge che "nessuna norma del codice
autorizza, se pure indirettamente e per qualunque motivo, l'eliminazione di
atti e documenti dai fascicoli processuali". Inoltre, si afferma nell'atto
di costituzione, "la stessa Corte [costituzionale] non ha mai ritenuto di
indicare espressamente e specificamente i documenti colpiti dalla ricordata
sanzione processuale".
In secondo luogo, il resistente
asserisce la propria incompetenza a decidere sulla inutilizzabilità degli atti
e dei documenti coperti da segreto di Stato, spettando esclusivamente al
giudice "applicare la sanzione dell'inutilizzabilità".
4. - In prossimità della data fissata
per l'udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, per
insistere nell'accoglimento del ricorso e per sviluppare ulteriormente quanto
già dedotto in sede di promovimento del presente giudizio.
Nella memoria - che nell'identico
testo, data “la sostanziale identità della linea difensiva avversa in entrambi
i conflitti”, è stata depositata anche in vista dell'udienza prevista per la
trattazione del conflitto n. 24 - il ricorrente richiama l'ordinanza di questa
Corte n. 344 del 2000, che ha dichiarato, escludendone il carattere
pregiudiziale, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale - sollevata, in riferimento all’art. 3, secondo (recte: primo) comma, 101, secondo comma,
e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bologna, nel corso del procedimento instaurato a norma dell’art.
409, comma 2, cod. proc. pen. con il provvedimento all'origine del conflitto n.
24 - dell’art. 256 cod. proc. pen., “nella parte in cui consente di opporre il
segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della
segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o
comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le
loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto
in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso
in cui l’atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza”.
Il ricorrente contesta poi
l’affermazione del resistente circa “la pretesa giuridica impossibilità di espungere
dal fascicolo atti ancorché coperti da segreto”, osservando che sebbene
“nessuna norma di legge preveda esplicitamente tale espungibilità, ciò
rientrerebbe nella generale regola di comune buon senso che nessuna espressa
previsione normativa è necessaria per legittimare i comportamenti leciti che
non solo rientrano nella logica del sistema ma il cui compimento è addirittura
doveroso in quanto necessario per evitare conseguenze gravissime o addirittura
la commissione di reati”. Diversamente opinando, conclude la difesa erariale,
“accettando la logica della controparte, un p.m. ed un g.i.p. nei cui incarti
processuali fosse stato per avventura versato l'elenco completo degli agenti ed
informatori di SISDE e SISMI dovrebbero comunque offrire tale elenco alla
pubblicità del processo e sufficiente garanzia del bene pubblico e del pubblico
interesse sarebbe solo l'inutilizzabilità dell'elenco ai fini del decidere”.
Quanto alla lamentata impossibilità di
individuare con esattezza gli atti e i documenti coperti da segreto, il
Presidente del Consiglio osserva che "una semplice lettura degli atti del
procedimento di segretazione (segnatamente della motivazione della conferma)
effettuata in spirito di leale collaborazione, sarebbe stata sufficiente, a
tacer d'altro, per intendere quali documenti fossero coperti da segreto di
Stato".
5. - Con ricorso del 5 luglio 1999 -
depositato il 6 luglio 1999 e, a séguito dell'ordinanza di ammissibilità del
conflitto n. 321 del 1999, regolarmente notificato il 19 e nuovamente
depositato il 27 luglio 1999 - il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri,
assunta in data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Bologna in relazione al decreto, emesso ai sensi dell’art. 409, secondo
comma, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al
14 luglio 1999 l’udienza in camera di consiglio, a séguito della richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di non doversi
procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, per essere le
fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato).
Il ricorrente lamenta che il
provvedimento all'origine del conflitto sarebbe stato adottato sulla base di
tutta la documentazione, compresa quella segretata, che accompagnava le
precedenti richieste di rinvio a giudizio proposte dal pubblico ministero
riguardo ai medesimi fatti, e costituirebbe quindi esercizio di attività
giurisdizionale in materie sottratte alla competenza dell’autorità giudiziaria,
con conseguente lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, come
definite dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione, in
relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt.
202, 256 e 362 cod. proc. pen. e con riferimento alle sentenze nn. 110 e 410
del 1998 della Corte costituzionale.
Allo scopo di inquadrare il presente
conflitto nel contesto dell'intera vicenda in cui si inserisce, il ricorrente,
anche in questo secondo ricorso, ripercorre preliminarmente i fatti dai quali
hanno tratto occasione i due conflitti di attribuzione in precedenza sollevati
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della
Repubblica di Bologna, definiti da questa Corte con le citate sentenze n. 110 e
n. 410 del 1998.
Nell'atto introduttivo del presente
giudizio, il ricorrente si riporta a quanto affermato da questa Corte nelle
menzionate sentenze nn. 110 e 410 del 1998, ed in particolare ai principi
secondo i quali i rapporti tra Governo ed autorità giudiziaria debbono essere
ispirati a correttezza e lealtà, e l’opposizione del segreto di Stato non
comporta alcuna immunità sostanziale e non impedisce l’esercizio dell’azione
penale, ma ha l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria l’acquisizione, in
via diretta o indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal
segreto al fine di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, che può
essere esercitata solo qualora vi siano elementi indizianti del tutto autonomi
ed indipendenti.
Secondo il ricorrente, l’iniziativa del
Procuratore della Repubblica di porre nella disponibilità del Giudice per le
indagini preliminari, con la richiesta di archiviazione, gli atti segretati, da
un lato, si è posta in contrasto con quanto statuito da questa Corte con le
sentenze nn. 110 e 410 del 1998; dall’altro, ha posto il giudice nella
posizione di delibare detta richiesta sulla base di emergenze documentali di
cui non avrebbe dovuto prendere cognizione.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri ritiene quindi che il provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, pronunciato ai
sensi dell’art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., abbia violato le
prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato, dal momento che è
stato adottato sulla base di documenti coperti da tale segreto e quindi non
conoscibili dal giudice; che esso è idoneo ad offrire la documentazione segreta
alla pubblicità dell'udienza; e ancora che esso è prodromico ad ulteriori
attività giurisdizionali – l’ordinanza con la quale si indica la necessità di
ulteriori indagini, o l’ordinanza con la quale si dispone che il pubblico
ministero formuli l’imputazione – che restano precluse dal segreto opposto.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto conflitto per sentir dichiarare che non spetta al Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né
utilizzare sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti
sui quali è stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio
dei ministri il segreto di Stato; che non spetta allo stesso Giudice, a fronte
di una richiesta del pubblico ministero di non doversi procedere per
l’esistenza di un segreto di Stato, corredata dei documenti che da quel segreto
di Stato sono coperti, prendere cognizione degli stessi e, su tale base,
fissare l’udienza in camera di consiglio prevista dall’art. 409, secondo comma,
cod. proc. pen., così offrendo tali documenti alla pubblicità ed in particolare
alla conoscenza della persona offesa. Il ricorrente chiede altresì che questa
Corte disponga l'annullamento del decreto di fissazione dell’udienza in camera
di consiglio del 31 maggio 1999, ordinando la restituzione dei documenti
coperti dal segreto di Stato ai legittimi detentori.
6. - Con l'ordinanza n. 320 del 1999,
questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bologna.
7. - Nel giudizio davanti a questa
Corte quest'ultimo si è costituito, per chiedere che il ricorso del Presidente
del Consiglio sia dichiarato infondato.
Dopo aver ricordato - come il
ricorrente - i diversi momenti dell'intera vicenda che ha portato al presente
conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna
afferma, innanzi tutto, che “la conoscibilità degli atti processuali, nei modi e
nei tempi previsti, da parte dei soggetti interessati e delle parti processuali
è elemento cardine del nostro sistema processuale” e che, da un lato, “il
diritto della p.o. di prendere cognizione degli atti del procedimento prescinde
totalmente dalla adozione della procedura di cui all'art. 409 c.p.p., essendo
il venir meno del segreto sugli atti processuali collegato al momento in cui
l'imputato può averne conoscenza, o comunque ‘alla chiusura delle indagini
preliminari’ (art. 329, c. 1, c.p.p.), evenienze entrambe verificatesi”;
dall'altro, che anche qualora il g.i.p., “aderendo alla richiesta del p.m.,
avesse archiviato de plano il
procedimento, comunque la p.o. avrebbe avuto, anche ‘dopo la definizione del
procedimento’, diritto di avere copia degli atti ai sensi dell’art. 116
c.p.p.”.
Da quanto precede, ed altresì in
considerazione della circostanza che “detti documenti erano già ampiamente
nella sfera di conoscibilità della p.o., con pieno diritto di estrarne copia
(art. 131 c.p.p.)”, il resistente deduce che “in alcun modo … il provvedimento
di fissazione della udienza ex art.
409 c.p.p. potrebbe di per sé ledere le attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri”.
Dopo aver censurato alcuni
comportamenti, ritenuti non conformi al dovere di lealtà, tenuti dalla Questura
di Bologna nei rapporti con l'autorità giudiziaria, il G.i.p. sottolinea il
carattere obbligato, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 409
c.p.p., del provvedimento di fissazione dell'udienza; “pur in presenza di atti
ritenuti inutilizzabili perché ottenuti in violazione del segreto di Stato”,
aggiunge il resistente, “rimane fermo ed ineludibile il ruolo della
magistratura giudicante come espressamente affermato dalla Corte
[costituzionale] nella citata sent. 110”, in ordine alla dichiarazione di “non
doversi procedere”. Né può affermarsi, ad avviso del resistente, che vi sia
stata una utilizzazione degli atti coperti da segreto, ciò che sarebbe
dimostrato proprio dalla sollevazione, da parte dello stesso G.i.p.,
nell'àmbito del medesimo procedimento ex
409 c.p.p. di cui si tratta, di una questione di legittimità costituzionale
della disciplina concernente la inutilizzabilità di tali atti.
Sul punto della mancata restituzione
dei documenti coperti da segreto, per altro non addebitata al G.i.p. nel
ricorso, il resistente lamenta, da un lato, la mancata indicazione, da parte di
questa Corte, dei documenti illegittimamente acquisiti; dall'altro, la mancata
richiesta di restituzione, da parte dell'amministrazione interessata.
8. - In prossimità della data fissata
per l'udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, per
insistere nell'accoglimento del ricorso e per sviluppare ulteriormente quanto
già dedotto in sede di promovimento del presente giudizio.
Il testo della memoria, come si è
detto, in considerazione della “sostanziale identità della linea difensiva
avversa in entrambi i conflitti”, è identico a quello della memoria presentata
nell'imminenza dell'udienza prevista per la trattazione del conflitto n. 23, il
cui contenuto è già stato illustrato.
1. - Con il primo dei due ricorsi in
epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in
persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in
relazione alla richiesta, dal medesimo presentata in data 3 maggio 1999 al
Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, di “non doversi
procedere” nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che
con essi avevano collaborato, per la esistenza di un segreto di Stato
ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801 e “confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 110 e 410
del 1998”.
Il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, come determinata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94,
95, 102 e 126 della Costituzione, e dagli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonchè dagli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale,
anche in riferimento alle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, e
chiede che venga dichiarata la non spettanza al pubblico ministero, in persona
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, del potere di
presentare al Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale la
menzionata richiesta di archiviazione in data 3 maggio 1999, corredandola della
documentazione “segretata” e premettendo alla stessa richiesta una motivazione
contraddittoria e atta a provocare, da parte del giudice, il provvedimento di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., prodromico rispetto
all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (in particolare: invito al
p.m., ex art. 409, comma 4, cod.
proc. pen., a compiere ulteriori indagini; “imputazione coatta” ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen.) suscettibili
di provocare una ulteriore divulgazione dei documenti coperti da segreto.
Il ricorrente chiede altresì
l’annullamento della richiesta in data 3 maggio 1999 del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, “con l’ordine di restituzione dei
documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori”.
2. - Con il secondo dei due ricorsi in
epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bologna in relazione al decreto, emesso ai
sensi dell’art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con
il quale è stata fissata al 14 luglio 1999 l’udienza in camera di consiglio, a
séguito della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna di non doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di
polizia, per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente
opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, come determinata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94,
95, 102 e 126 della Costituzione e dagli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonchè dagli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale,
anche in riferimento alle sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, e
chiede che venga dichiarata la non spettanza al giudice per le indagini
preliminari resistente nel presente conflitto – a fronte della richiesta di
archiviazione del pubblico ministero in data 3 maggio 1999, corredata dei
documenti coperti da segreto di Stato – del potere di prendere cognizione degli
stessi e, su tale base, fissare, ai sensi dell’art. 409, secondo comma, cod.
proc. pen., con il decreto in data 31 maggio 1999, l’udienza in camera di
consiglio il 14 luglio 1999, offrendo tali documenti alla pubblicità
dell’udienza ed in particolare alla conoscenza della persona offesa, e ponendo
le premesse per ulteriori attività giurisdizionali – l’ordinanza con la quale
si indica la necessità di ulteriori indagini, o l’ordinanza con la quale si
dispone che il pubblico ministero formuli l’imputazione – che devono ritenersi
precluse dal segreto di Stato opposto.
Il ricorrente chiede altresì che questa
Corte disponga l’annullamento del decreto di fissazione dell’udienza in camera
di consiglio del 31 maggio 1999, “ordinando la restituzione dei documenti
coperti dal segreto di Stato ai legittimi detentori”.
3. - Con i ricorsi indicati in epigrafe,
il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, in riferimento ai medesimi
parametri, la lesione della propria sfera di attribuzioni in materia di tutela
del segreto di Stato ad opera del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna e del Giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale, in relazione ad atti dei rispettivi uffici fra loro intimamente
connessi, sia sotto il profilo della sequenza procedurale, sia per l’unicità
della vicenda storica all’origine di entrambi i conflitti sollevati. In
considerazione di tale stretta e duplice connessione, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.
4. - Occorre, innanzitutto, confermare
l’ammissibilità dei conflitti di attribuzione in questione, che questa Corte ha
già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con le ordinanze nn.
320 e 321 del 1999.
4.1. - Sotto il profilo soggettivo, il
Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire, anche alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le
attribuzioni (sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266
del 1998 e 426 del 1997).
Sotto il medesimo profilo, anche la
legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
a resistere nel conflitto deve essere ribadita, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la
legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, in quanto, ai sensi dell’art. 112 della Costituzione, è il titolare
diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio
obbligatorio dell’azione penale (sentenze nn. 410 e 110 del 1998; ordinanze nn.
266 del 1998 e 426 del 1997).
Quanto al profilo oggettivo, il
conflitto n. 23 del 1999 riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite
inerenti all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero ed
alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del
segreto, la cui tutela, attraverso la sua opposizione e conferma, è attribuita
alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il
controllo del Parlamento.
4.2. - Anche per quanto riguarda il
conflitto n. 24 del 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri è
legittimato dal punto di vista attivo in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato in base alle citate
disposizioni costituzionali e legislative.
La legittimazione del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna a resistere nel conflitto
deve essere ribadita, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che
riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti
di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in posizione di
piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare
definitivamente, nell’esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere
cui appartengono (ex plurimis,
sentenze nn. 50 e 35 del 1999; 375 del 1997; ordinanze nn. 471, 261 e 250 del
1998; 269 del 1996).
Quanto al profilo oggettivo, il
conflitto n. 24 del 1999 riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite
inerenti all’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice per
le indagini preliminari ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche
attraverso la strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua
opposizione e conferma, è attribuita alla responsabilità del Presidente del
Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento.
5. - Nel merito, il ricorso presentato
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna è fondato.
6. - Prima di esporre le ragioni
dell’accoglimento del ricorso, è necessario ricordare ancora una volta, per
sommi capi, le vicende che hanno dato origine ai conflitti di cui è causa ed i
precedenti costituiti dalle sentenze n. 110 e 410 del 1998.
Con la prima pronuncia, la Corte
costituzionale accoglieva il ricorso con il quale il Presidente del Consiglio
dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria
svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad
acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato
opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ex art. 12 della legge n. 801 del 1977.
La Corte, dopo aver dichiarato
l’ammissibilità del conflitto con ordinanza n. 426 del 1997, dichiarava, con la
menzionata sentenza n. 110 del 1998, non spettare al pubblico ministero, in
persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né
acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali era stato legalmente opposto e confermato dal
Presidente del Consiglio dei ministri il segreto di Stato, né trarne comunque
occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, annullando
conseguentemente gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova
coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a
giudizio.
A séguito di tale sentenza, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti
erano stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la
richiesta di rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti ai documenti
trasmessi dalla Questura di Bologna.
Con ricorso del 10 luglio 1998,
depositato il 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei ministri
sollevava un nuovo conflitto di attribuzione nei confronti del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di
rinvio a giudizio formulata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari
del SISDE e di funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che
si assumeva nuovamente basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato
opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
In accoglimento del secondo ricorso del
Presidente del Consiglio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 410 del
1998, ha dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rinnovare la
richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in
violazione del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte
costituzionale e ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio in data 5
maggio 1998.
In séguito a tale decisione, il pubblico
ministero resistente ha formulato la richiesta di archiviazione ritenuta dal
ricorrente lesiva della proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
7. -
L’obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini
preliminari l’intero fascicolo delle indagini preliminari, previsto dall’art.
408, comma 1, cod. proc. pen., è stato ribadito da questa Corte con la sentenza
n. 145 del 1991, invocata dal resistente, che ne ha sottolineato la funzione di
garantire “che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla
cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini dell’adozione delle
determinazioni ad esso spettanti”. Senonché, a quest'ultimo, rispetto alla
valutazione circa l’inutilizzabilità dei documenti di cui si tratta non
compete, in questo caso, alcun potere decisorio in ordine alla adozione di
determinazioni ulteriori e diverse dal rilievo d’ufficio della inutilizzabilità
di tali documenti, a norma dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen., ciò che
questa Corte ha già avuto modo di chiarire con l’ord. n. 344 del 2000, in
termini del tutto espliciti.
Quest’ultima pronuncia, che ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 256 cod. proc. pen. sollevata dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ha nuovamente ribadito che, con
la sentenza n. 410 del 1998, questa Corte ha già inoppugnabilmente definito la
controversia in merito all’utilizzabilità degli stessi atti, sui quali è
stato opposto e confermato il segreto di Stato, cui fa riferimento il giudice a quo, statuendo in via definitiva sulla
non spettanza al pubblico ministero del potere di utilizzarli ed annullando la
richiesta di rinvio a giudizio basata sugli stessi. In tale occasione, si è anche
chiarito che, derivando in via definitiva la sanzione dell’inutilizzabilità
degli atti di cui si tratta, non già dall’art. 256 cod. proc. pen., bensì
direttamente dalle due citate sentenze della Corte costituzionale - pronunciate
sulla base di parametri costituzionali e sottratte dall’art. 137, ultimo comma,
della Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di
impugnazione - il giudice a quo
avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio a norma dell’art. 191, comma 2, cod. proc.
pen., non residuando nel procedimento penale a quo alcuno spazio per fare applicazione, ai fini
dell’identificazione degli atti non utilizzabili, dell’art. 256 cod. proc. pen.
(né, quindi, per dubitare della sua legittimità costituzionale).
La circostanza, anzi, che il divieto di
utilizzazione degli atti di cui si tratta deriva inequivocabilmente e in via
definitiva non dall’art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle citate sentenze di
questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, priva di valore processuale i documenti in
questione e ne rende indebita e del tutto impropria l’inclusione nel fascicolo
processuale.
Dalle citate decisioni costituzionali,
nel rispetto della correttezza che deve ispirare i rapporti tra autorità
giudiziaria e potere esecutivo nella materia della tutela del segreto di Stato,
deriva un obbligo di restituzione dei documenti coperti da tale segreto,
indipendentemente da una richiesta da parte dell’autorità responsabile della
loro custodia.
Il sistema delle norme disciplinanti il
processo penale, del resto, conosce più di un caso di obbligatoria restituzione
di cose e documenti inutilizzabili a fini probatori, non solo da parte del
giudice, ma anche direttamente da parte del pubblico ministero (artt. 262,
comma 1; 263, comma 4; 254, comma 3, cod. proc. pen.).
Non è forse inutile ricordare poi che
il comma 3 dell’art. 271 cod. proc. pen. dispone la distruzione, “salvo che
costituisca corpo del reato”, della documentazione delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni non utilizzabili a norma dei primi due commi.
Al pubblico ministero non spetta
pertanto corredare la richiesta di archiviazione in data 3 maggio 1999 di
documenti che, a séguito delle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998,
non doveva e non poteva né acquisire, né utilizzare, direttamente o
indirettamente, e che avrebbe dovuto restituire all’autorità responsabile della
tutela del segreto di Stato.
La permanenza materiale nel fascicolo
processuale di documenti non utilizzabili perché coperti da segreto di Stato ritualmente
opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, successivamente, e in modo irretrattabile, ritenuti inutilizzabili con
le sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, concreta la lesione delle
attribuzioni costituzionali del ricorrente.
L’impugnata richiesta di archiviazione
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, corredata di
tali documenti, deve pertanto essere annullata.
Quanto precede impone a questa Corte di
dichiarare che non spetta al pubblico ministero formulare la richiesta di archiviazione
in data 3 maggio 1999, corredandola di documenti che, anche a séguito delle
sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, non doveva e non poteva né
acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, e che avrebbe dovuto
restituire all’autorità responsabile della tutela del segreto di Stato, e di
annullare la richiesta presentata dal resistente in data 3 maggio 1999 al Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna.
8. - Le ragioni che hanno condotto
all’accoglimento del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna e all’annullamento della richiesta di archiviazione all’origine del
primo conflitto impongono di accogliere anche il secondo ricorso epigrafato,
proposto dallo stesso ricorrente nei confronti del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna.
La rilevata assenza di valore
processuale dei documenti dei quali questa Corte, con le sentenze nn. 110 e 410
del 1998, ha accertato, in via definitiva e sulla scorta dei parametri
costituzionali applicati per la risoluzione dei rispettivi conflitti,
l’inutilizzabilità nel procedimento de
quo, impone l’espunzione dal fascicolo processuale dei documenti coperti da
segreto di Stato legittimamente opposto e confermato dal Presidente del
Consiglio, sottratti a qualsiasi valutazione da parte del resistente.
Da ciò consegue che non spetta al
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna utilizzare in
alcun modo, direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti coperti da
segreto di Stato, la cui inutilizzabilità è stata definitivamente accertata con
le sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, neppure ai fini dei
provvedimenti conseguenziali alla richiesta del pubblico ministero presentata
in data 3 maggio 1999 e fissare l’udienza in camera di consiglio prevista
dall’art. 409, secondo comma, cod. proc. pen.
Sia l’accoglimento dei due
ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia
l’annullamento della richiesta di archiviazione all’origine del primo conflitto
impongono di annullare tutti gli atti successivi e conseguenziali alla
richiesta di archiviazione, compreso il decreto, emesso ai sensi dell’art. 409,
secondo comma, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con il quale è stata
fissata al 14 luglio 1999 l’udienza in camera di consiglio, a séguito della
richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
presentata in data 3 maggio 1999.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che
non spetta al pubblico ministero presentare al Giudice per le indagini preliminari
richiesta di non doversi procedere, corredata di documenti coperti da segreto
di Stato che, a séguito delle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998,
non può in alcun modo, né direttamente né indirettamente, utilizzare, né
conservare nel fascicolo processuale, e conseguentemente annulla la richiesta di non doversi procedere, presentata dal
resistente in data 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari dell
Tribunale di Bologna;
dichiara che
non spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna
utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti
coperti da segreto di Stato, la cui inutilizzabilità è stata definitivamente
accertata con le sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, neppure ai
fini dell’adozione del decreto in data 31 maggio 1999 di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 409, secondo comma, cod.
proc. pen., e conseguentemente annulla
il citato decreto in data 31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al 14
luglio 1999 l’udienza in camera di consiglio.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10
novembre 2000.