Ordinanza n. 250/98

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ORDINANZA N.250

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica con la quale é stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal Senatore Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado Carnevale, con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 91 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento penale a carico del Senatore Giuseppe Arlacchi, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione adottata il 29 gennaio 1997 con la quale il Senato ha deliberato che il fatto, per il quale pende detto procedimento penale, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nel corso del procedimento presso il Tribunale di Roma é stato chiesto il rinvio a giudizio del Senatore Arlacchi per i reati di diffamazione a mezzo stampa previsti dall’articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, e dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che egli avrebbe commessi, in danno del dottor Corrado Carnevale, a mezzo dell’articolo pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" nell’edizione del 14 maggio 1995, nonchè del commento che il medesimo giornale, nell’edizione del successivo 17 maggio, ha pubblicato alla lettera di smentita fatta pervenire dal dottor Carnevale in relazione ai fatti che gli venivano attribuiti;

che, ai sensi del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, allora vigente, la difesa del Senatore Arlacchi ha eccepito l’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione e che il Senato della Repubblica, cui il giudice ricorrente ha trasmesso gli atti ritenendo di non accogliere l’eccezione, ha deliberato il 29 gennaio 1997 che il fatto concerne opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare;

che il giudice ricorrente deduce che il Senato della Repubblica, con la detta deliberazione, non ha esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e lamenta, di conseguenza, la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali, in quanto le dichiarazioni rese a mezzo stampa dall’imputato si inscrivono, a suo avviso, nell’ambito di "una polemica strettamente personale sfociata in varie azioni giudiziarie", cosicchè considerarle strumentalmente collegate alle funzioni parlamentari integrerebbe, da parte del Senato, un "evidente travalicamento dei confini segnati dall’art. 68 della Costituzione".

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell’esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore questione;

che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, deve considerarsi idonea ai fini del ricorso per conflitto di attribuzione (ordinanze n. 37 del 1998, nn. 469, 442 e 251 del 1997);

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell’esercizio delle relative funzioni (ex plurimis, ordinanze nn. 37 del 1998, 469, 442 e 325 del 1997);

che il Senato della Repubblica é parimenti legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto ciascuna Camera del Parlamento é competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le altre, ordinanze nn. 179 e 178 del 1998, sentenza n. 375 del 1997, ordinanze 469 e 442 del 1997);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, é stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con l’ordinanza in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, sezione Giudice per le indagini preliminari, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.