ORDINANZA
N. 344
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Cesare
MIRABELLI Presidente
- Fernando
SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo
VARI "
- Cesare
RUPERTO "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio
ONIDA "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Fernanda
CONTRI "
- Guido
NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 256 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna in un procedimento penale,
iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
47, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 21 giugno 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che
nel corso di un procedimento instaurato a norma dell’art. 409, comma 2, del
codice di procedura penale, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna - chiamato a provvedere sulla richiesta di archiviazione
avanzata dal pubblico ministero, in data 3 maggio 1999, a séguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 1998 - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, secondo (recte:
primo) comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 256 cod. proc. pen., “nella parte in cui
consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del
connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo
processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla
A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede
che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi
inefficace nel caso in cui l’atto da esso coperto abbia perso il suo carattere
di segretezza”;
che nell’ordinanza di rimessione vengono
riassunte le vicende dalle quali hanno tratto origine i due conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Bologna e definiti da
questa Corte, rispettivamente, con le sentenze n. 110 e n. 410 del 1998;
che dopo aver riportato o sintetizzato alcuni
passaggi della motivazione delle menzionate sentenze, il giudice rimettente
motiva sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di
legittimità costituzionale e ne afferma la rilevanza;
che, quanto alla prima delle due condizioni
di proponibilità, il giudice a quo
ritiene “non conforme né al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3,
comma 2 (recte: primo), Cost., né
conforme alle norme a tutela della attività giudiziaria (in primis, art. 101, comma 2, e 112 Cost.) l’art. 256 c.p.p.
laddove consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti
privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al
fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente
trasmessi alla A.G. perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero
laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente
opposto diventi inefficace nel caso in cui l’atto da esso coperto abbia perso
il suo carattere di segretezza”;
che la motivazione della rilevanza della
sollevata questione è affidata alla considerazione che, nel caso di specie, “si
sono ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore
di Bologna) che contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che
anzi in buona parte già erano in possesso della stessa ... atti tutti che allo
stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece
potrebbero esserlo laddove la questione ... che qui si solleva fosse ritenuta
fondata”;
che nel presente giudizio costituzionale,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la declaratoria
di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, e riservandosi di svolgere
deduzioni con una successiva memoria illustrativa;
che in prossimità della data fissata per la
camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una
memoria nella quale si chiede che venga dichiarata l’infondatezza della
questione;
che nella stessa memoria si afferma la natura
“funzionale” del segreto di Stato, che “non cessa di essere tale per essere
stato rivelato a soggetti non legittimati a conoscerlo”, e si contesta
l’assunto secondo il quale la conoscenza, da parte di un pubblico funzionario
non abilitato, di un documento coperto da segreto di Stato farebbe venir meno
il carattere della segretezza, ritenendo la difesa erariale tale assunto
inconciliabile con il principio che impone di evitare che un fatto illecito sia
portato a più gravi conseguenze;
che anzi secondo l’Avvocatura presenterebbe
“estremi oggettivi di rilevanza penale” lo stesso comportamento del pubblico
ministero, il quale, “venuto a conoscenza di documenti coperti da segreto di
Stato, invece di restituirli immediatamente al legittimo detentore, informare
il Presidente del Consiglio ed astenersi dall’utilizzarli ex artt. 191 e 526 c.p.p. li ha ... posti a base di indagini
strumentali all’azione penale così [a]vviando un processo destinato alla
progressiva diffusione del segreto”.
Considerato che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’art. 256 cod. proc .pen., “nella parte in cui consente di opporre il
segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della
segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o
comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro
caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in
precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in
cui l’atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza”;
che il giudice a quo ritiene rilevante la sollevata questione in quanto, nel caso
di specie, “si sono ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli
trasmessi dal Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a
conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte già erano in possesso della
stessa ... atti tutti che allo stato non sono utilizzabili stante le citate
pronunce della Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione ...
che qui si solleva fosse ritenuta fondata”;
che, nel motivare sulla rilevanza della
prospettata questione, il rimettente fa riferimento, innanzi tutto, alla
sentenza n. 110 del 1998, con la quale la Corte ha dichiarato non spettare al
pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo,
direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente
opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri il segreto di
Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento
dell'azione penale, annullando conseguentemente gli atti di indagine compiuti
sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la
sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;
che, a séguito di tale sentenza, il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati
restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la richiesta di
rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti ai documenti trasmessi
dalla Questura di Bologna;
che con ricorso del 10 luglio 1998,
depositato il 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei ministri
sollevava un nuovo conflitto di attribuzione nei confronti del pubblico
ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 5
maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia
che con i primi avevano collaborato, e che si assumeva nuovamente basata su
fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio
dei ministri ex art. 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801;
che, in accoglimento del secondo ricorso del
Presidente del Consiglio, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n.
410 del 1998 - anch’essa richiamata dal rimettente in sede di motivazione sulla
rilevanza - con la quale ha dichiarato non spettare al pubblico ministero, in
persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova
acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con la precedente
sentenza della Corte costituzionale n. 110 dello stesso anno ed ha annullato la
richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998;
che, con le sentenze n. 110 e 410 del 1998,
questa Corte ha già disposto l’inutilizzabilità nel processo degli atti di cui
si tratta, non in applicazione dell’impugnato art. 256 cod. proc. pen., bensì
in ragione dei princìpi costituzionali posti a tutela del segreto di Stato e
del principio di correttezza e lealtà che deve ispirare i rapporti tra autorità
giudiziaria e Presidente del Consiglio dei ministri, assunti a parametro per la
risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati da quest’ultimo, non potendo
i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in
applicazione di scelte rimesse al legislatore ordinario (sentenza n. 385 del
1996);
che, in particolare, con la sentenza n. 410
del 1998, questa Corte ha già inoppugnabilmente definito la controversia in
merito all’utilizzabilità degli stessi atti, sui quali è stato opposto e
confermato il segreto di Stato, cui fa riferimento il giudice a quo, statuendo in via definitiva sulla
non spettanza al pubblico ministero del potere di utilizzarli ed annullando la
richiesta di rinvio a giudizio basata sugli stessi;
che, derivando inequivocabilmente, e in via
definitiva, la sanzione dell’inutilizzabilità degli atti di cui si tratta,
non già dall’art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle due citate sentenze della
Corte costituzionale, sottratte dall’art. 137, ultimo comma, della
Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di impugnazione,
il giudice a quo avrebbe dovuto
rilevarla d’ufficio a norma dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen.;
che, per le ragioni su esposte, non residuava
nel procedimento penale a quo alcuno
spazio per fare applicazione, ai fini dell’identificazione degli atti non
utilizzabili, dell’art. 256 cod. proc. pen., né quindi per dubitare della sua
legittimità costituzionale;
che, pertanto, la sollevata questione di
legittimità costituzionale si appalesa ictu
oculi irrilevante e deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 256 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio
2000.