SENTENZA N. 145
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416,
comma secondo, del codice di procedura penale (d.P.R.
22 settembre 1988, n. 447), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Giovanni Linzola
iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli
Ritenuto
in fatto
1.
- Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo chiedeva, in data 13
giugno 1990, il rinvio a giudizio di Giovanni Linzola
e Giovanni Paolo Codazzi, imputati del reato di detenzione di
sostanze stupefacenti. Successivamente, il giudice per
le indagini preliminari segnalava al p.m. la mancanza nel fascicolo trasmesso
di alcuni atti processuali (fra i quali quelli relativi ad un ricorso per
Cassazione avanzato dallo stesso p.m.) e restituiva il fascicolo medesimo al
p.m. sollecitandone l'integrazione. Questi con propria missiva del 5 luglio
1990 respingeva la richiesta sostenendo che
l'elencazione degli atti da inserire nel fascicolo a cura del p.m. è
dettagliatamente prevista dall'art. 416, secondo comma, c.p.p.
e che essa non contiene l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini
preliminari l'intero fascicolo processuale. Il p.m. motivava il diniego
richiamandosi anche al ruolo che il giudice per le indagini preliminari
dovrebbe svolgere nell'udienza preliminare: poiché tale ruolo dovrebbe
ritenersi limitato ad un "giudizio di rito",
cioè alla valutazione del corretto esercizio dell'azione penale, non sarebbe
necessaria da parte di tale giudice la cognizione piena del processo.
Nel
corso dell'udienza preliminare, le parti richiedevano l'applicazione della pena
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma il giudice per le
indagini preliminari, con ordinanza emanata il 15 ottobre 1990 (r.o. n. 727/90), ha sollevato
questione di costituzionalità dell'art. 416, secondo comma, c.p.p.
in relazione agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
Secondo
tale ordinanza la norma impugnata - nell'interpretazione seguita dal p.m., a cui lo stesso giudice a quo dichiarava di adeguarsi -
sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto consentirebbe al p.m. di
sottrarre taluni atti al contraddittorio con la difesa, violando così il
diritto dell'imputato a conoscere tutti gli elementi a proprio carico e
discarico, emersi nel corso delle indagini preliminari. Nonostante che la
mancata trasmissione di un atto comporti la sua
inutilizzabilità nelle successive fasi del giudizio, l'imputato non sarebbe,
comunque, posto in grado di conoscere eventuali elementi contrastanti con
l'accusa, da utilizzare, nel corso dell'udienza preliminare, anche ai fini
della scelta di riti alternativi.
La
norma impugnata violerebbe altresì gli artt. 101 e 102 Cost. poiché il potere
del p.m. di negare la trasmissione di alcuni atti processuali limiterebbe la
cognizione del giudice in modo incompatibile con le attribuzioni proprie
dell'organo giudicante, dal momento che lo stesso
giudice si troverebbe nelle condizioni di assumere delle decisioni (ad es. sul
rinvio a giudizio, sulla libertà personale, sui riti alternativi), senza la
certezza di aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla
questione stessa.
2.
- Nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo
per l'infondatezza della questione.
Secondo
la difesa dello Stato, la questione in esame trarrebbe origine da una interpretazione errata della norma impugnata. Invero,
sia dal combinato disposto degli artt. 416, secondo comma, c.p.p.
e 130, disp. att. c.p.p., sia dai lavori
preparatori emergerebbe chiaramente che il p.m. risulta tenuto alla
trasmissione integrale del fascicolo delle indagini con la sola eccezione degli
atti che concernano imputati diversi o imputazioni diverse da quella per cui
viene esercitata l'azione penale.
L'intento
del legislatore di rendere chiara la doverosità di una "discovery" integrale fin dall'udienza preliminare -
sempre ad avviso dell'Avvocatura - risulterebbe palese
sia dall'espressione usata nell'art. 416, secondo comma, c.p.p.,
("documentazione relativa alle indagini espletate"), sia dalla
indicazione specifica della pertinenza al fascicolo di atti che precedono
l'attività di indagine (es. "notizie di reato") o che non si
riferiscono direttamente all'attività investigativa del p.m. (es. "verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari").
Pertanto la sottrazione di atti dal fascicolo da trasmettere al giudice per le
indagini preliminari da parte del p.m., salvo i casi specificamente previsti
nell'art. 130 disp. att. c.p.p., sarebbe un
comportamento illegittimo, idoneo a determinare una nullità ex art. 178, primo
comma, lett. c) del c.p.p.
Considerato
in diritto
1.
- La questione di costituzionalità in esame investe l'art. 416, secondo comma,
del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre
1988, n. 447), dove si dispone che con la richiesta di rinvio a giudizio il
pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari "il
fascicolo contenente la notizia del reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti il reato sono allegati al fascicolo, qualora non
debbano essere custoditi altrove".
Ad
avviso del giudice remittente, la disposizione in questione - ove risulti interpretata nel senso che dalla stessa non discende
un obbligo per il p.m. di mettere a disposizione del giudice per le indagini
preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza preliminare, l'intero
fascicolo processuale - dovrebbe ritenersi incostituzionale per violazione: a)
dell'art. 24 Cost., in quanto consentirebbe al p.m. di sottrarre al
contraddittorio atti utilizzabili dalla difesa anche ai fini della scelta di un
rito alternativo; b) degli artt. 101 e 102 Cost., in quanto limiterebbe
indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante, costringendo il giudice
dell'udienza preliminare ad assumere le proprie determinazioni senza la
certezza della conoscenza di tutto il materiale raccolto, utile ai fini della
decisione.
2.
- La questione non è fondata.
Ad
avviso del giudice remittente la norma impugnata non determinerebbe a carico
del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare l'intera
documentazione relativa agli atti compiuti nel corso
delle indagini preliminari, consentendo allo stesso p.m. un potere di scelta
degli atti da trasmettere ai fini del sostegno della domanda di rinvio a
giudizio.
Questa
interpretazione non può essere accolta, dal momento che
la norma impugnata - nel fare riferimento sia, in generale, alla
"documentazione relativa alle indagini espletate" sia, in
particolare, a taluni atti (quali quelli relativi alla notizia del reato ed ai
verbali raccolti dal giudice per le indagini preliminari) - pone a carico del
p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli
atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a
formare il fascicolo processuale nella sua interezza.
A
dare fondamento a tale lettura della norma concorrono - oltre ai lavori
preparatori, dove il contenuto del fascicolo da trasmettere con la richiesta di
rinvio a giudizio viene indicato con riferimento
all'"intera documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e
dal pubblico ministero" (cfr. Relazione al progetto preliminare, pag. 226,
sub art. 413) - numerosi e convergenti elementi di ordine sistematico, da cui è
possibile desumere che la scelta operata su questo punto dal legislatore è
stata nel senso di una "discovery" piena,
fin dall'udienza preliminare, degli atti compiuti nel corso delle indagini
preliminari.
A
questo proposito va, in primo luogo, sottolineato che la disciplina
espressa dalla norma impugnata trova il suo completamento nell'art. 130,
primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
secondo cui, quando gli atti dell'indagine preliminare riguardano più persone o
più imputazioni, "il pubblico ministero forma il fascicolo previsto
dall'art. 416, comma secondo, del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per
la parte che si riferisce alle persone ed alle imputazioni per cui viene
esercitata l'azione penale". Questa previsione - se rappresenta una deroga
all'obbligo generale che l'art. 416, secondo comma, pone a carico del p.m. -
non conferisce allo stesso p.m. un potere discrezionale in
ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice
dell'udienza preliminare, dal momento che la separazione dei fascicoli viene
dalla norma collegata non ad un potere di scelta del p.m., ma all'esigenza
oggettiva di procedere alla separazione dei processi in relazione all'esistenza
di diversi imputati o di diverse imputazioni.
In
secondo luogo, va aggiunto il richiamo alla disposizione formulata nel terzo
comma dell'art. 419 dove, con riferimento agli atti introduttivi dell'udienza
preliminare, si prevede che il giudice, nel dare comunicazione al p.m.
dell'avviso relativo a tale udienza, inviti lo stesso
p.m. "a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio". Anche questa norma
concorre a sottolineare l'esigenza che la
documentazione da sottoporre al vaglio dell'udienza preliminare non presenti
lacune così da consentire al giudice ed alle parti una conoscenza piena di
tutte le attività istruttorie fino a quel momento espletate.
Occorre,
infine, tener presente la disciplina formulata negli artt. 431 e 433 c.p.p. ai fini della formazione del fascicolo per il
dibattimento e del fascicolo del p.m. Tale disciplina
conferisce al giudice delle indagini preliminari il potere di formulare le
"prescrizioni" che devono guidare, dopo l'adozione del decreto che
dispone il giudizio, la formazione da parte della cancelleria del fascicolo per
il dibattimento, nel quale vengono raccolti gli atti elencati nell'art. 431,
mentre gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431, insieme agli atti
acquisiti nell'udienza preliminare ed al verbale dell'udienza, vengono
trasmessi al p.m. ai fini della formazione del suo fascicolo. Anche da queste
disposizioni risulta convalidata la tesi della
completezza del fascicolo di cui il giudice per le indagini preliminari deve
disporre ai fini dello svolgimento dell'udienza preliminare. Il fascicolo per
il dibattimento, di cui all'art. 431, ed il fascicolo
del p.m., di cui all'art. 433, raccolgono, infatti, l'intera documentazione
assunta fino alla data del decreto che dispone il giudizio (non prevedendo la
disciplina del processo la presenza di ulteriori fascicoli), ma tale
documentazione non può non essere conosciuta dal giudice nella sua integralità,
ove si voglia garantire allo stesso il potere, previsto dalla legge, di
impartire, dopo il rinvio a giudizio, le "prescrizioni" volte a
indirizzare la cancelleria sia ai fini della formazione del fascicolo per il
dibattimento che ai fini della trasmissione degli atti residui al p.m.
3.
- Una volta riconosciuto che l'art. 416, secondo comma, c.p.p.,
nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di scelta degli
atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la
richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di
trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini, vengono a cadere le censure formulate con l'ordinanza di
rimessione in riferimento sia all'art. 24 che agli artt. 101 e 102 Cost. La
trasmissione dell'intero fascicolo processuale da parte del p.m. comporta,
infatti, da un lato, che nessun atto inerente alle indagini espletate fino
all'udienza preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle
parti; dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla
cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'adozione delle
determinazioni allo stesso spettanti.
per
questi motivi
Dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt.
24, 101 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, 20 marzo 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano
VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.