SENTENZA
N. 86
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 e il 24 maggio 1976 dai
giudici istruttori dei tribunali di Torino e di Roma, nel procedimento penale a
carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo ed altri, iscritte ai nn. 533 e 712
del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976 e n. 10 del 12 gennaio 1977.
Visto l'atto
di costituzione di Sogno Rata del Vallino Edgardo;
udito
nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
udito l'avv.
Antonio Pinto, per Sogno Rata del Vallino.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
5 maggio 1976, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Sogno Rata
del Vallino Edgardo, Cavallo Luigi ed altri (n. 665 del 1975) il giudice
istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p., limitatamente alla parte relativa
al segreto politico- militare, in relazione agli artt. l01, 102 e 112 della
Costituzione.
Nell'ordinanza
si espone che, in seguito a richiesta all'Autorità nazionale per la sicurezza
del carteggio sull'imputato Sogno, fu trasmesso solo parte del carteggio,
allegando per la rimanente il segreto politico-militare, in quanto materiale
attinente ad attività di controspionaggio. Il segreto fu allegato anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale precisava che il carteggio non
esibito rientrava "nella materia connessa a specifica attività di
controspionaggio, in relazione a dati formali soggettivi che debbono essere
mantenuti segreti a tutela d'interessi politici e militari", riguardando
nomi di "personaggi stranieri" e di agenti informatori, sigle di
operazioni di controspionaggio ed altri elementi analoghi.
Il segreto
veniva anche opposto alla richiesta del carteggio relativo agli eventuali
rapporti fra l'imputato Sogno ed i servizi di sicurezza italiani, nonché del
carteggio relativo all'imputato Cavallo. Il generale Miceli, infine,
interrogato come teste, rifiutava anch'egli di fornire notizie su talune
circostanze (eventuali finanziamenti ricevuti dall'ambiente USA quando egli era
capo del SID e loro finalità), allegando il segreto politico-militare.
Secondo il
giudice istruttore di Torino, nei casi su detti il segreto politico-militare
sarebbe stato male invocato, in quanto il carattere della segretezza non
potrebbe dedursi automaticamente dall'asserzione che i dati richiesti
riguarderebbero attività di controspionaggio.
In
particolare, non potrebbero considerarsi coperti dal segreto i nomi dei
cittadini stranieri che avessero collaborato col Sogno in attività che
potrebbero assumere rilevanza penale. Né potrebbero considerarsi coperte dal
segreto politico- militare le notizie relative ad eventuali finanziamenti
forniti al generale Miceli - e da questi eventualmente al Sogno o ad altri
imputati - da servizi di sicurezza stranieri.
Osserva
l'ordinanza che, a norma degli artt. 342 e 352 c.p.p., l'autorità giudiziaria,
ritenendo non fondata l'allegazione del segreto politico-militare, dovrebbe
fare rapporto al Procuratore generale presso la Corte d'appello, il quale
dovrebbe informare il Ministro della giustizia; altro rapporto, a norma
dell'art. 2 c.p.p., dovrebbe essere fatto al Procuratore della Repubblica, il
quale però non potrebbe procedere per i delitti di falso ideologico e falsa
testimonianza senza l'autorizzazione del Ministro stesso.
Tale
normativa, secondo il giudice istruttore di Torino, contrasterebbe con gli
artt. 101,102 e 112 della Costituzione per i seguenti motivi:
a) La
procedura da essa fissata non consentirebbe alcuna valutazione giurisdizionale
del carattere di segretezza del documento o della dichiarazione e demanda la
valutazione di tale carattere ad un accertamento compiuto in veste autoritativa
da un organo non giurisdizionale, con la conseguente compressione
dell'esercizio dei poteri giurisdizionali inerenti alla ricerca delle prove.
A sostegno di
tale doglianza si citano le sentenze n. 40 del
1964 e n. 82
del 1976 della Corte costituzionale, la prima delle quali ha ritenuto
costituzionalmente illegittima una legge che condizioni la pronuncia del
giudice ad accertamenti di organi non giurisdizionali; la seconda che,
accedendo alla tesi della costituzionalizzazione del segreto politico-militare
(art. 52 della Costituzione), ha previsto la necessità di un bilanciamento fra
l'interesse all'acquisizione della prova e l'interesse alla segretezza di fatti
attinenti alla sicurezza dello Stato.
"Giudice
di questo bilanciamento" - si osserva nell'ordinanza - "nel nostro
sistema costituzionale non potrebbe certo essere la P.A.".
b)
L'acquisizione del documento o della testimonianza indebitamente ricusati non
sarebbero garantiti attraverso l'instaurazione di un procedimento penale per
l'indebita allegazione del segreto. Infatti potrebbe accadere che manchi il
dolo del pubblico ufficiale il quale abbia rifiutato di consegnare il documento
o rendere testimonianza - essendo egli vincolato alla classificazione di
segretezza degli atti senza poterne discutere l'esattezza - cosicché non possa
essere instaurato il procedimento penale contro di lui. E potrebbe anche
accadere che, instaurato tale procedimento ed ottenutasi l'autorizzazione a
procedere, non si possa acquisire il documento in questione per un contrasto
fra il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro competente a decidere
sulla segretezza del documento; ovvero, in caso di rifiuto a rendere
testimonianza, tale rifiuto potrebbe perdurare, ben rifiutando il testimone
divenuto imputato di sottoporsi all'interrogatorio.
Osserva il
giudice a quo che la normativa prevista dagli artt. 342 e 352 c.p.p. "é in
sostanza una normativa di sbarramento all'esercizio della funzione
giurisdizionale".
Tale
normativa non corrisponderebbe all'assetto dei rapporti fra potere esecutivo e
giudiziario fissato dall'attuale Costituzione, in quanto la "riconosciuta
indipendenza della Magistratura dal Governo e la esclusiva dipendenza dalla
legge" comporterebbe "come corollario l'incostituzionalità del potere
del Governo di impedire accertamenti istruttori" diretti all'acquisizione
di elementi di prova.
Risponderebbe
invero ai principi della Costituzione che il conflitto fra l'interesse alla
segretezza di taluni fatti di rilevanza politico-militare e l'interesse alla
ricerca delle prove su fatti penalmente rilevanti fosse risolto dalla Corte
costituzionale mediante la procedura dei conflitti di attribuzione.
Il giudice
istruttore di Torino, nel trasmettere gli atti alla Corte costituzionale,
sospendeva il giudizio a quo "limitatamente all'attività istruttoria
disciplinata dalla normativa degli articoli impugnati".
Con ordinanza
24 maggio 1976 il giudice istruttore del tribunale di Roma - al quale il
giudice istruttore del tribunale di Torino aveva trasmesso gli atti non inviati
alla Corte costituzionale, essendosi dichiarato incompetente per territorio con
sentenza di pari data all'ordinanza che ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale - ha sospeso l'intero giudizio a quo e trasmesso
alla Corte la restante documentazione.
L'imputato
Sogno si é costituito tardivamente rispetto all'ordinanza del giudice
istruttore di Torino ed in termini rispetto all'ordinanza del giudice
istruttore di Roma.
Negli scritti
depositati, il suo difensore sostiene che il giudice istruttore di Torino
avrebbe sollevato irritualmente la questione di legittimità costituzionale, in
quanto non poteva procedere contro il Sogno e gli altri imputati, essendo stata
già dichiarata la sua incompetenza dalla Cassazione sin dal dicembre 1974, ed
avendo comunque esso stesso giudice istruttore ritenuto tale incompetenza per
territorio con sentenza di data uguale a quella dell'ordinanza con la quale é
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. Si eccepisce
inoltre l'irrilevanza della questione e si conclude chiedendo una declaratoria
d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della medesima.
Considerato in diritto
1. - Vanno
affrontate, in via pregiudiziale, le eccezioni riguardanti la rituale
proposizione della questione di legittimità costituzionale.
2. -
Preliminarmente deve osservarsi che - come riconosce la difesa della stessa
parte privata nella memoria depositata il 29 marzo 1977 - la sentenza della
Corte di cassazione (Sez. I Pen.) 30 dicembre 1974, n. 200O, dichiarativa della
competenza dell'A.G. di Roma, riguardava il procedimento n. 902 del 1972,
pendente presso l'ufficio d'istruzione del tribunale di Torino, e non il
procedimento n. 665 del 1975, pendente presso lo stesso ufficio, nel corso del
quale é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. É quindi da
respingere la pretesa inammissibilità della questione, fondata
sull'affermazione che con detta sentenza il giudice istruttore di Torino era
già stato spogliato del procedimento a quo.
3. - Al
contrario - anche se con consolidata giurisprudenza questa Corte, pur ritenendo
che il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale spetta solo
al giudice che deve applicare la norma impugnata, ha ritenuto non sindacabile
da parte sua, nei giudizi in via incidentale, l'esistenza dei presupposti
processuali relativi al giudizio a quo, ed in particolare della competenza del
giudice - va presa attentamente in esame l'altra questione sollevata dalla
parte privata, con la quale si contesta la ritualità dell'incidente di
legittimità costituzionale, sotto il profilo che sarebbe stato sollevato da un
giudice dichiaratosi esso stesso incompetente a ulteriormente conoscere del
giudizio de quo.
Con tale
eccezione, infatti, non si contesta l'insindacabilità da parte della Corte
costituzionale dell'esistenza dei su detti presupposti processuali e in
particolare della competenza del giudice, ma si nega - citandosi in proposito
la sentenza n.
109 del 1964 di questa Corte - che quella insindacabilità possa essere
invocata quando il giudice a quo non abbia, esplicitamente o
implicitamente, affermato la propria competenza, bensì l'abbia egli stesso
negata, con un provvedimento contestuale alla proposizione dell'incidente di
legittimità costituzionale.
Nella
fattispecie, però, non ci si trova dinanzi ad un caso analogo a quello -
risolto con la citata sentenza n. 109 del
1964 - di un giudice a quo che, nel sollevare la questione, si sia
contemporaneamente dichiarato incompetente a decidere il merito della causa e
ad applicare la norma impugnata, ma di fronte ad una situazione più complessa,
per il sovrapporsi di fatti processuali anomali.
Il giudice
istruttore di Torino, infatti, incompetente per territorio, ha espletato una
voluminosa istruttoria, nel corso della quale sono venuti in applicazione
gl'impugnati artt. 342 e 352 c.p.p. Egli, inoltre, non si é limitato ad
emettere una sentenza d'incompetenza e contestualmente a sollevare la questione
di legittimità costituzionale, ma ha inviato a questa Corte - in copia - solo
una parte degli atti di causa, trasmettendoli integralmente, in originale, al
giudice istruttore di Roma e sospendendo in parte il processo.
La situazione
é divenuta più complessa perché successivamente il giudice istruttore del
tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1976, ha sospeso l'intero
giudizio a quo e trasmesso tutti gli atti a questa Corte.
Si é
verificata così una fattispecie nella quale la proposizione della questione di
legittimità costituzionale, la sospensione del processo a quo e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale, non sono - come di regola avviene - il
risultato di una sola ordinanza, bensì di due ordinanze, emesse in date
diverse, da due giudici diversi, ancorché con riferimento ad un unico processo.
Nel contesto
di tale fattispecie deve ritenersi infatti che il giudice istruttore di Roma -
avendo sospeso il giudizio a quo ex art. 23 della legge n. 87 del 1953,
avendo disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed avendo
disposto le notificazioni ex art. 23, ultimo comma, della citata legge n. 87 -
abbia inteso, con la propria ordinanza, rimediare alla situazione di anomalia
processuale creatasi, aderendo nella sostanza alla proposta questione di
legittimità costituzionale.
Ne consegue
che la medesima, sollevata dal giudice istruttore di Torino dinanzi al quale le
norme impugnate erano venute in applicazione e fatta propria dal giudice
istruttore di Roma competente ratione loci a proseguire la istruttoria,
può essere ritenuta ammissibile sotto questo primo profilo.
4. - Neppure
può essere accolta la eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sollevata
dalla parte privata, essendo evidente che si tratta di norme delle quali il
giudice avrebbe dovuto senz'altro fare applicazione nel processo a quo.
Sussistono,
pertanto, i presupposti per potere passare all'esame del merito.
5. - Osserva la
Corte che il giudice a quo contesta non la legittimità costituzionale
del segreto politico-militare in sé e per sé considerato o nella sua
estensione, bensì la legittimità costituzionale della disciplina che in
concreto ad esso hanno dato gli artt. 342 e 352 c.p.p., ponendo in essere una
normativa di sbarramento per effetto della quale il giudice non ha alcuna
possibilità di intervenire ed il potere esecutivo rimane pienamente arbitro di
decidere.
Pur essendo
questi i limiti della denuncia proposta dal giudice a quo, la Corte
ritiene che la questione di legittimità costituzionale delle citate norme nella
parte in cui si riferiscono al "segreto politico o militare" (art.
342) ovvero (art. 352) a "segreti politici o militari dello Stato o altre
notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato", non possa essere
convenientemente risolta senza delimitare con la maggiore esattezza possibile,
sotto il profilo obbiettivo, il contenuto delle cennate espressioni in modo da
dare ad esse una interpretazione che sia conforme ai principi della
Costituzione.
Quando si
parla di segreto politico-militare o di segreto di Stato si pone
necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con altri principi
costituzionali (come appunto quello del rapporto con i principi che reggono la
funzione giurisdizionale), sicché occorre dare una interpretazione la quale
deve essere armonizzata ed inquadrata nel nostro assetto costituzionale. Un
principio di segretezza che possa resistere anche dinanzi ad altri valori
costituzionali, quali quelli tutelati dal potere giurisdizionale, deve, cioè,
trovare, a sua volta, fondamento e giustificazione in esigenze anch'esse fatte
proprie e garantite dalla Costituzione e che possano essere poste su un piano
superiore.
Questa Corte,
con la sentenza
n. 82 del 1976, premesso che il segreto militare (art. 86 c.p.m.p.) assiste
le notizie concernenti "la forza, la preparazione e la difesa militare
dello Stato", ha rilevato che esso involge il supremo interesse della
sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse
dello Stato - comunità alla propria integrità territoriale, alla propria
indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza. Tale interesse - si é
aggiunto - é presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti
statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo
costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro
dovere del cittadino la difesa della Patria.
Richiamando e
sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella individuazione di un
interesse costituzionale superiore, rileva la Corte che occorre fare
riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello di sicurezza
nazionale (del quale ultimo é cenno nell'art. 126 della Costituzione ed in
numerose altre disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale).
Il primo concetto,
quello di difesa della Patria, può avere una accezione molto larga ed
abbracciare anche aspetti che vanno al di là di quel che in effetti merita di
trovare una protezione che valga a superare (come si vedrà in prosieguo) altri
principi che pur sono ritenuti essenziali nel nostro ordinamento
costituzionale. Ma si può osservare che in altre disposizioni il concetto di
difesa assume un significato più specifico, come nell'art. 87 Cost. che prevede
un organo ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che
certamente, anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera
rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la sicurezza
dello Stato.
E proprio a
questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto contenuto alla
nozione del segreto politico-militare, ponendo il concetto stesso in relazione
con altre norme della stessa Costituzione che fissano elementi e momenti
imprescindibili del nostro Stato: in particolare vanno tenuti presenti la
indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello
Stato (art. 5) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato
stesso nella formula di "Repubblica democratica" (art. 1).
Con riguardo
a queste norme si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello
Stato, della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non
conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale
dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a
Stato e che, come si é detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello
Stato.
In tal modo
si caratterizza sicuramente la natura di questi interessi istituzionali, i
quali devono attenere allo Stato - comunità e, di conseguenza, rimangono
nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono.
É solo nei
casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi,
imprescindibili interessi dello Stato che può trovare legittimazione il segreto
in quanto mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza.
Mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti
eversivi dell'ordine costituzionale.
Perciò al
criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio qualificata e precisata
in sede legislativa - si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un
ragionevole rapporto di mezzo a fine.
Questo
rapporto può essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di
una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati; ma questa
predeterminazione non può costituire caratteristica costante o essenziale, non
essendo da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile.
Comunque
anche in caso di predeterminazione del segreto permangono i problemi che si
vanno ad esaminare.
6. - La
individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono
compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti,
costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta
appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere in una
attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità
che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente
amministrativa, in quanto tocca la salus rei pubblicae ed é, quindi,
intimamente legata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei
mezzi che ne evitano la compromissione o ne assicurano la salvaguardia.
A giudizio
della Corte questo é un compito che può essere definito istituzionale per i
supremi organi dello Stato, per quelli, appunto, ai quali spetta il compito di
salvaguardare - come si é detto - la esistenza, la integrità, la essenza
democratica dello Stato.
A questo
punto si pongono, allora, due problemi fondamentali allo scopo di operare quel
bilanciamento di interessi e di poteri di cui é cenno nella ordinanza di
rimessione, come anche in dottrina: l'uno riguarda la competenza a stabilire in
via definitiva quando il segreto sia necessario; l'altro attiene alle
possibilità di controlli sulle determinazioni di autorità competenti.
7. - Quanto
al primo problema la soluzione non sembra dubbia: quando si pongono problemi
che attengono alla sicurezza nazionale come sopra intesa si é al vertice delle
attività di carattere pubblico e perciò dinanzi ad attività che tutte le altre
sovrastano e condizionano.
Consegue da
ciò che, anche se la iniziativa di operazioni rientranti n quel concetto può
partire da organi diversi e minori, nel momento nel quale si tratta di adottare
le decisioni definitive e vincolanti non può non intervenire chi é posto al
vertice della organizzazione governativa, deputata a ciò in via istituzionale.
Torna qui
applicabile senz'altro il disposto dell'art. 95, primo comma, della
Costituzione, in virtù del quale il Presidente del Consiglio dei ministri
"dirige la politica generale del Governo e ne é responsabile". In
questa sintetica espressione non può non essere compresa la suprema attività
politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato.
Se si aggiunge
che, come continua la norma citata, il Presidente del Consiglio dei ministri
deve anche coordinare l'attività dei Ministri - e possono essere più i Ministri
direttamente competenti in argomento anche in singoli casi - la predetta
affermazione rimane corroborata, sicché é al Presidente di quel Consiglio che
deve essere riportata la direzione, nel più ampio senso del vocabolo, della
gestione di tutto quanto attiene ai supremi interessi dello Stato.
Ed allora si
profila un primo motivo di illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352
c.p.p. i quali, in definitiva, riportano ogni decisione in ordine al segreto al
Ministro di grazia e giustizia, al quale si deve rivolgere il procuratore
generale della Corte di appello investito dell'affare dalla autorità procedente
nel singolo caso.
Pur non
disconoscendo che possono esservi validi motivi, almeno in talune fattispecie,
perché il Ministro di grazia e giustizia esprima il suo avviso (in quanto si
tratta di rapporti fra la autorità politica e quella giurisdizionale), é
peraltro da osservare che, mentre la posizione del Ministro stesso
nell'ordinamento repubblicano é notevolmente diversa da quella che aveva
nell'ordinamento precedente, egli ha competenza per un singolo settore e può
non essere a conoscenza di altri e forse anche più rilevanti aspetti della
sicurezza nazionale.
Ritiene,
pertanto, la Corte che, alla stregua delle vigenti norme costituzionali, gli
artt. 342 e 352 siano da ritenere costituzionalmente illegittimi nella parte in
cui conferiscono il potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno
del segreto di Stato al Ministro di grazia e giustizia e non al Presidente del
Consiglio dei ministri.
8. - L'altro
aspetto della questione, come sopra indicata, é quello che tocca più da vicino
il problema sollevato dalla ordinanza di rimessione, poiché si tratta di
stabilire se il c.d. sbarramento all'esercizio del potere giurisdizionale si
possa o meno considerare conforme al nostro sistema costituzionale e quindi, in
definitiva, di stabilire come la Costituzione risolva il bilanciamento fra
l'interesse alla sicurezza e quello della giustizia nei casi nei quali vengano
in conflitto.
Considera al
riguardo la Corte che la sicurezza dello Stato costituisce interesse
essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta
preminenza su ogni altro, in quanto tocca, come si é ripetuto, la esistenza
stessa dello Stato, un aspetto del quale é la giurisdizione.
E questa
Corte ha già riconosciuto che non mancano, appunto, alcuni interessi rilevanti
che condizionano la stessa giurisdizione o rendono legittime norme che limitano
in qualche modo il diritto di difesa, come l'art. 349, ultimo comma, c.p.p.,
sul segreto di polizia, la cui legittimità costituzionale é stata affermata con
sentenze n. 114
del 1968 e n.
175 del 1970.
D'altronde il
giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha
natura squisitamente politica e, quindi, mentre é connaturale agli organi ed
alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non é consono alla
attività del giudice.
Nel nostro
ordinamento, del resto, é di regola inibito al potere giurisdizionale di
sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato
di merito sui loro atti, e ciò vale anche per il giudice amministrativo, al
quale il controllo di merito é consentito solo nei casi tassativamente
determinati dalla legge.
Contraddire a
questo principio significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del
nostro ordinamento e, in fatto, eliminare praticamente il segreto ancor prima
di una qualsiasi pronuncia del giudice e - può ben dirsi - nel momento stesso
nel quale la questione della ammissibilità o meno del segreto fosse sottoposta
ad un giudice.
Tutto ciò,
peraltro, non significa che la autorità competente sia da ritenere sciolta da
qualsiasi vincolo, dotata di un potere assolutamente incontrollato ed
incontrollabile e, di conseguenza, del tutto irresponsabile per gli eventuali
abusi: a parte che l'autorità competente deve fornire risposta entro un termine
ragionevole e che il giudice deve sempre accertare la competenza di chi ha opposto
il segreto, una esenzione da responsabilità del Governo (peraltro solo
temporanea, per quel che si dirà poco più innanzi) può aversi soltanto nei
riguardi del potere giurisdizionale per le considerazioni già svolte.
Rimane
sempre, invero, la responsabilità generale ed istituzionale di ogni Governo,
ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione,
responsabilità che può essere fatta valere dal Parlamento in tutti i modi
consentiti dalla stessa Costituzione.
É quella la
sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni
dell'Esecutivo ed é, quindi, quella la sede naturale nella quale l'Esecutivo
deve dare conto del suo operato rivestente carattere politico: é dinanzi alla
rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere
intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve
giustificare il suo comportamento ed é la rappresentanza popolare che può
adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza di cui trattasi.
In quella
sede il Governo, come é noto, può vedersi revocata la fiducia o, se del caso,
può anche essere incriminato qualche suo componente (art. 96); può, comunque,
essere costretto a rivelare atti, fatti o notizie che il Parlamento valuti in
maniera diversa.
Ed allora la
potestà dell'Esecutivo non é illimitata. Essa é circoscritta, innanzi tutto,
per quel che si é detto al n. 5, sotto un profilo oggettivo.
Ma a questo
primo limite non può non aggiungersene un secondo, imposto non soltanto dalla
estrema delicatezza della materia e dalla necessità di ridurre al minimo sia
gli abusi sia la possibilità di contrasti con il potere giurisdizionale, ma
soprattutto dalla necessità che siano note le ragioni fondamentali della
eventuale determinazione del segreto: ritiene la Corte che a tal fine sussiste
la necessità che l'Esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a
fondamento del segreto.
A tali
motivazioni di norma si atterrà il giudice. Esse, tuttavia, possono, come di
consueto, agevolare il sindacato politico del Parlamento e contribuire, in tal
modo ad assicurare, con i mezzi che sono propri del Parlamento stesso,
l'equilibrio fra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in
un conflitto di attribuzioni (vedi anche ord. n. 49 del 1977).
Conseguentemente
la Corte ritiene che anche sotto questo ulteriore profilo si debba constatare
una illegittimità costituzionale dei citati artt. 342 e 352 c.p.p., nella parte
in cui non prevedono l'obbligo di motivare il provvedimento che definitivamente
decide sul mantenimento del segreto di Stato, con che rimane caducato il
procedimento previsto dal 2 periodo del terzo comma dell'art. 352.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.c.p. nella parte in cui
prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il
Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei
ministri e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei
ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata
sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1977.