SENTENZA
N. 82
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 ottobre 1973 dal pretore
di Verona e l'11 giugno 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Ravenna
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di ignoti e di Giulio
Maurizio, iscritte ai nn. 17 e 410 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974 e n. 309 del
27 novembre 1974.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza emessa il 5 ottobre 1973, nel corso di un procedimento penale contro
ignoti, rivolto ad accertare le responsabilità ai sensi dell'art. 659 c.p. per
il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone causato dal noto
fenomeno acustico del "bang sonico" prodotto da aerei militari in
volo sulla città, il pretore di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt.
101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, disciplinanti, rispettivamente,
il dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e il diritto di
astenersi dal testimoniare e il divieto di esame determinati dal segreto di
ufficio.
Secondo il
giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 101 e 104
della Costituzione che rispettivamente sottopongono il giudice soltanto alla
legge e sanciscono l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere,
perché, consentendo alla P.A. di valutare discrezionalmente la segretezza o
meno di notizie o documenti con efficacia preclusiva nei confronti
dell'autorità giudiziaria porrebbero il giudice in una posizione di soggezione
rispetto al potere esecutivo fino a paralizzare l'esercizio dell'azione penale.
2. - Con
altra ordinanza, emessa l'11 giugno 1974 il giudice istruttore del tribunale di
Ravenna, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale degli
artt. 342 e 352, terzo comma, del codice di procedura penale per contrasto con
gli artt. 3, 24, 28, 52, terzo comma, 101, 102, 103, 111, 112, e 113 della
Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico del colonnello
Giulio Maurizio che, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta
nominata dall'autorità militare sulla caduta di un aereo G 91, rifiutava di
consegnare il relitto del velivolo attestando con dichiarazione scritta che
tale materiale costituiva segreto militare.
In
particolare, l'art. 342, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non distingue,
ai fini della opponibilità al giudice penale del segreto militare, atti e
documenti che debbono rimanere segreti da quelli che hanno carattere
semplicemente riservato, contrasterebbe con gli artt. 24, 101, 112, 113, 102 e
103 della Costituzione che sanciscono l'inviolabilità del diritto di difesa in
giudizio, nonché la realizzazione della giustizia attraverso l'esercizio della
funzione giurisdizionale. La stessa norma, inoltre, nella parte in cui dispone
che la dichiarazione di segreto militare possa essere fatta "anche senza
motivazione" impedirebbe qualsiasi sindacato del giudice sulla sua
fondatezza e comporterebbe un difetto di motivazione anche nei conseguenti
provvedimenti giurisdizionali, in violazione degli artt. 113, 103, terzo comma,
e 111 nonché dell'art. 52, ultimo comma, della Costituzione, dal quale si
argomenterebbe la soggezione al controllo giurisdizionale dell'ordinamento
delle forze armate. L'esenzione dalla motivazione sarebbe altresì in contrasto
con l'art. 3 Cost. in considerazione della diversa disciplina dettata in tema
di segreto di ufficio e professionale, essendo ammesso, in tali casi, il
sindacato del giudice sulla fondatezza della dichiarazione di segreto,
sindacato ammesso anche, secondo la giurisprudenza, quando si procede per i
reati di spionaggio e simili.
Sotto il
profilo della disparità di trattamento di situazioni ritenute analoghe viene
anche impugnato autonomamente l'art. 342, u.c., c.p.p. che conferisce al
giudice il potere di indagare sulla fondatezza della dichiarazione nei casi di
segreto professionale o d'ufficio.
Un'ultima
censura investe l'art. 342, in relazione all'articolo 352, terzo comma, c.p.p.,
nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia
l'esercizio dell'azione penale per il caso che la dichiarazione di segreto sia
ritenuta non fondata, autorizzazione non richiesta per il segreto di ufficio e
professionale, in quanto darebbe luogo ad una disparità di trattamento di
fattispecie analoghe in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tenuto anche
conto che non é prescritta alcuna autorizzazione per il promuovimento
dell'azione penale in ordine ai reati di violazione di segreti politici o
militari.
La norma
sarebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 28 Cost., per l'ostacolo che ne
deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa ed all'attuazione del principio
della responsabilità penale dei funzionari dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Le
ordinanze del pretore di Verona e del giudice istruttore del tribunale di
Ravenna sollevano questioni tra loro strettamente connesse, aventi ad oggetto
le medesime disposizioni di legge (gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., la
prima; l'art. 342, in relazione all'art. 352, ultimo comma, la seconda). I
relativi giudizi possono perciò riunirsi per essere decisi congiuntamente.
2. -
L'ordinanza del pretore di Verona é stata emessa nel corso di un procedimento
penale contro ignoti, diretto ad accertare eventuali responsabilità ai sensi
dell'art. 659 cod. pen. per i disagi arrecati alla popolazione della città dal
fenomeno del "bang" provocato da aerei supersonici nel corso di
esercitazioni interessanti la zona. Poiché lo stato maggiore aeronautico, richiesto
di notizie in proposito, aveva rifiutato di indicare le unità impiegate nelle
dette esercitazioni, in quanto coperte da "segreto militare",
rendendo così impossibile identificare i piloti ai quali attribuire la
responsabilità per i fatti testé accennati, il pretore sospendeva il giudizio,
denunciando a questa Corte gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., ritenuti
applicabili alla specie "per analogia", in riferimento agli artt. 102
e 104 Cost., che garantiscono l'indipendenza dei giudici e l'autonomia dell'ordine
giudiziario.
Ma la
questione é manifestamente irrilevante, perché una "richiesta di
informazioni" (come lo stesso pretore la definisce) rivolta dall'autorità
giudiziaria all'autorità militare non rientra né nell'una né nell'altra delle
disposizioni del codice di rito censurate nell'ordinanza.
Nel caso in
oggetto, infatti, il segreto non fu opposto al pretore procedente da un teste
sottoposto ad interrogatorio (come esige l'art. 352) né dallo stato maggiore
aeronautico, cui fosse stato formalmente ordinato di consegnare cose od atti in
suo possesso (come previsto dall'art. 342), ma semplicemente nel corso di una
corrispondenza ufficiosa con il pretore. Né in siffatte condizioni sarebbe
stato possibile procedere a norma dell'ultimo comma dell'art. 352, richiamato
dal secondo comma dell'art. 342, ovvero, in ipotesi, a norma del successivo
comma finale di quest'ultimo, in relazione all'articolo 372 del codice penale.
3. - Fa
altresì difetto la rilevanza di alcune tra le questioni sollevate dal giudice
istruttore del tribunale di Ravenna con l'ordinanza in oggetto, nel testo della
quale, d'altronde, non si rinviene in proposito neppure un cenno di
motivazione.
L'ordinanza,
infatti, é stata emessa nel corso del procedimento penale promosso (per falso
ideologico) contro l'ufficiale che, quale presidente della commissione
d'inchiesta nominata dall'autorità militare a seguito di un incidente
aviatorio, aveva opposto il "segreto militare" all'ordine di
sequestro del relitto disposto dal giudice, nel corso ed ai fini di altro
procedimento penale contro ignoti (cronologicamente e logicamente antecedente)
per il reato di cui all'art. 428 cod. pen. (disastro aviatorio). Sono in essa
contestualmente accolti e prospettati due ordini di censure, cui avevano distinto
riferimento due diverse richieste del P.M.: avanzata, l'una nel procedimento
contro ignoti (per l'asserita illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 342 cod. proc. pen., nella parte in cui sottrarrebbe all'obbligo di
esibizione anche atti, documenti e cose concernenti notizie militari diverse da
quelle che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere
segrete, consentendo altresì che la dichiarazione di segreto possa farsi
"anche senza motivazione"; nonché del successivo ultimo comma, che, a
differenza da quanto disposto per altre specie di segreti, preclude
all'autorità giudiziaria qualsiasi sindacato sulla dichiarazione medesima);
avanzata, l'altra, nel procedimento aperto a carico dell'ufficiale autore della
dichiarazione (per l'asserita illegittimità costituzionale dello stesso art.
342, terzo comma, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'ultimo comma
dell'art. 352, subordina il proseguimento dell'azione penale alla
autorizzazione a procedere del Ministro di grazia e giustizia).
Dal che
risulta evidente che quest'ultima é l'unica questione direttamente rilevante
nel giudizio a quo (che é quello contro l'autore della dichiarazione), poiché
la sola norma incidente su tale giudizio, e di cui devesi in esso fare applicazione,
é quella prescrivente l'autorizzazione a procedere, rimanendo, invece, a monte
le altre questioni, concernenti norme delle quali già é stata fatta
applicazione nel giudizio diretto ad accertare le responsabilità del disastro
aviatorio, che di quello a quo costituisce il presupposto.
4. - Secondo
l'assunto dell'ordinanza, la norma anzidetta contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,
per il diverso trattamento riservato all'ipotesi del segreto militare rispetto
a quella di segreto d'ufficio e professionale, come pure ai casi di
procedimento penale per i delitti di rivelazione di segreti militari, previsti
dagli artt. 256 e segg. cod. pen., poiché nella prima soltanto, a differenza
dalle altre, l'azione penale nei confronti del soggetto che, in altro processo,
aveva opposto il segreto viene subordinata alla autorizzazione ministeriale.
Si deduce
altresì violazione degli artt. 24 e 28 Cost., ma il richiamo a queste due
disposizioni, non sorretto né comunque chiarito nell'ordinanza da
argomentazione alcuna, si rivela agevolmente inconferente. Non si vede,
infatti, quale menomazione, e per quale soggetto, possa derivare al diritto di
difesa "in ogni stato e grado del giudizio" dall'istituto
dell'autorizzazione a procedere che, impedendo il proseguimento dell'azione
penale, condiziona lo stesso ulteriore svolgimento di un processo; né sarebbe
configurabile un interesse giuridicamente rilevante di chi sia indiziato di un
reato ad essere sottoposto a giudizio (sent. nn. 17 e 142 del 1973).
Dal canto suo, l'art. 28, affermando che i pubblici dipendenti sono
responsabili "degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le
leggi penali, civili ed amministrative", si riferisce a tutt'altre ipotesi
e comunque non vieta alle leggi, cui rinvia, di disciplinare variamente questa
triplice responsabilità, in funzione delle diverse situazioni oggettive e degli
interessi che vi si riconnettono. E per l'appunto, l'esigenza che contro colui
che abbia opposto il segreto militare non si proceda senza autorizzazione non
attiene alla qualità dei soggetti indicati negli artt. 342 e 352, ma alla
materia alla quale il segreto si riferisce.
5. - La
questione torna così ad accentrarsi sul punto se la normativa in oggetto
contrasti con l'art. 3 Cost., sotto l'uno o l'altro degli specifici profili
prospettati nell'ordinanza e poc'anzi riassunti.
La questione
non é fondata. Per quanto riguarda anzitutto il diverso trattamento del segreto
militare rispetto al segreto d'ufficio e professionale, é preliminarmente da
rilevare che la necessità della autorizzazione del Ministro di grazia e
giustizia per procedere contro il soggetto dal quale proviene la dichiarazione
di segreto militare, ove l'autorità giudiziaria non la ritenga fondata,
risponde alla medesima ratio di tutela dello stesso segreto, che giustifica
l'esclusione assoluta delle prove, reali e testimoniali, stabilita nelle
restanti parti degli artt. 342 e 352 in ragione del carattere proprio del thema
probandi. Giacché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo,
anche il procedimento penale contro l'autore della dichiarazione, come già il
rapporto al Ministro della giustizia che lo precede, sono preordinati a
consentire l'acquisizione delle prove, se ed in quanto le circostanze cui si
riferiscono non siano legittimamente coperte dal segreto. Ed infatti, se
l'autorizzazione é data, vuoi dire che il segreto non sussiste ed in tal caso
il giudice non incontra più limiti nell'esercizio dei suoi poteri di
accertamento della verità; ma la situazione sarebbe identica, ove il filtro
rappresentato dalla autorizzazione a procedere non ci fosse, e perciò la tutela
del segreto ne risulterebbe compromessa.
Ciò
precisato, non può considerarsi irrazionale che il modo e l'intensità della
protezione - penale e processuale - delle varie specie di segreti riconosciuti
nella vigente legislazione siano diversificati, in funzione della rilevanza
degli interessi cui ineriscono, toccando il grado più alto quando sia in giuoco
il segreto militare vero e proprio, che, come si legge nell'art. 86 cod. pen.
mil. di pace, assiste le notizie concernenti "la forza, la preparazione o
la difesa militare dello Stato", involgendo pertanto il supremo interesse
della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè
l'interesse dello Stato - comunità alla propria integrità territoriale,
indipendenza e - al limite - alla stessa sua sopravvivenza. Interesse presente
e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il
regime politico, che trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella
formula solenne dell'art. 52, che proclama la difesa della Patria "sacro
dovere del cittadino".
6. - Quanto
poi all'altro profilo di illegittimità sempre in relazione all'art. 3 Cost.,
dedotto nell'ordinanza, per non essere richiesta l'autorizzazione "nei
procedimenti relativi alla violazione dei segreti politici e militari", a
differenza che nell'ipotesi in oggetto, é agevole rilevare che le situazioni
che, così argomentando, si vorrebbe mettere a raffronto non sono, come si
assume, analoghe, ma per contro qualitativamente diverse.
Giacché,
quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt. 256, 257, 259 e 261
cod. pen., il segreto é già stato violato, ed il giudizio é rivolto alla
punizione del colpevole; ed anche nel caso di tentativo, il segreto non é più
tale, perché la stessa contestazione dell'accusa implica che i fatti, cui il
segreto si riferiva, siano noti. Laddove, quando si procede a norma del
combinato disposto degli artt. 342, secondo comma, e 352, terzo comma, cod.
proc. pen., il presupposto é che la dichiarazione o l'esibizione della cosa o
del documento siano state rifiutate, adducendo il segreto: il quale, perciò, é
ancora intatto. Di qui, secondo il già detto, l'esigenza che non si proceda
senza l'autorizzazione del Ministro, dalla quale, invece, é logico si prescinda
nei casi sopra menzionati di rivelazione e spionaggio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili:
a) la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 104 della
Costituzione, dal pretore di Verona, con l'ordinanza in epigrafe;
b) la
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 342, primo e secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24,
101, 102, 103 112 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
tribunale di Ravenna;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 342,
secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 della Costituzione, dal
giudice istruttore predetto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.