SENTENZA
N. 109
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 27 gennaio
1963, n. 19, sulla "Tutela giuridica dell'avviamento commerciale",
promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1963 dal Pretore di San Donà di
Piave nel procedimento civile vertente tra Contardo Adelia e Michelon
Veneranda, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento di opposizione ad esecuzione per rilascio di un immobile locato
per uso commerciale, pendente davanti al Pretore di San Donà di Piave, la
locatrice chiedeva che fosse revocata la sospensione di tale esecuzione, già
accordata, e che invece, previa sospensione del giudizio di opposizione, il
giudice rimettesse gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione
di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4, terzo comma,
della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla "Tutela giuridica
dell'avviamento commerciale", in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Con ordinanza in data
31 luglio 1963 il Pretore confermava la sospensione della esecuzione; ritenuto
poi che la dedotta questione di legittimità costituzionale non fosse da
considerare manifestamente infondata e che la controversia non potesse essere
decisa indipendentemente dalla soluzione di tale questione, ordinava la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla convenuta.
Nella motivazione
dell'ordinanza il Pretore premette testualmente che "l'esame del
magistrato adito va limitato, nel caso in esame, all'accertamento della
esistenza delle condizioni legittimanti, ai sensi dell'art. 624 del Codice di
procedura civile, la sospensione della esecuzione, essendo competente, nel
merito, il Tribunale di Venezia, avanti il quale, in ogni caso, le parti
dovranno riassumere il giudizio".
Ad ogni modo, il
giudice dell'esecuzione si é preso cura di esaminare la questione di
legittimità proposta dalla locatrice convenuta in opposizione ed ha concluso
nel senso che la norma del terzo comma dell'art. 4 in discussione ha vulnerato
le garanzie predisposte dalla Costituzione nel combinato disposto degli artt. 3
e 24, primo comma, in quanto attribuisce al conduttore la facoltà di optare per
la proroga biennale del contratto di locazione, ad un canone da concordarsi fra
le parti, rinunziando al compenso previsto nel primo comma della disposizione
citata.
Si legge
nell'ordinanza che non può revocarsi in dubbio che la norma di cui all'art. 4
della legge in esame leda gli interessi di uno soltanto dei titolari del
rapporto di locazione, a danno della garanzia costituzionale della parità dei
cittadini di fronte alla legge; ove, infatti, il conduttore non eserciti il
diritto di prelazione di cui all'art. 2 della legge e non intenda conseguire il
compenso di cui al primo comma dell'art. 4, viene ad esso, in ogni caso,
attribuito un diritto nei confronti del locatore all'altro compenso, che si
concreta nel vantaggio patrimoniale ritraibile dalla proroga biennale del
contratto, e ciò anche se l'azienda non subisca danno per la perdita
dell'avviamento ed anche se, dalla cessazione del rapporto, nessun utile possa
derivare al locatore.
A giudizio del
Pretore non si può evincere dalla legge che il conduttore abbia la facoltà di
Optare per la proroga biennale solo ove sussistano i presupposti per la
richiesta del compenso, di cui al primo comma dell'art. 4, essendo chiaramente
espressa l'alternativa fra la facoltà di chiedere il compenso e quella di
optare per la proroga biennale. Di conseguenza, sarebbe lasciata al conduttore
piena e discrezionale facoltà di ottenere un vantaggio patrimoniale, a danno
del locatore, il quale subirebbe una grave lesione dei propri diritti.
Né, in caso di
mancato accordo per la determinazione del canone di locazione, il locatore
potrebbe chiederne la determinazione al giudice: e tale conseguenza
importerebbe la violazione della norma della Costituzione (art. 24, primo
comma), secondo la quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi".
L'ordinanza,
comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente
della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34
dell'8 febbraio 1964.
Nessuna delle parti
private si é costituita. É invece intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atto depositato in cancelleria il 19 ottobre 1963.
Nelle deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende, si afferma che la questione proposta dal Pretore di San Donà di Piave,
nel suo duplice aspetto, é da ritenere sprovvista di ogni fondamento,
soprattutto perché la norma impugnata non potrebbe interpretarsi se non nel
senso di una possibilità di scelta da parte del conduttore fra due effettivi e
paralleli vantaggi di natura e di contenuto patrimoniale: da un lato il
compenso per la perdita dell'avviamento, previsto e regolato dal primo comma
dell'articolo, e dall'altro la proroga biennale del contratto, contemplata
alternativamente nel terzo comma dello stesso articolo.
In tanto il
conduttore avrebbe diritto di optare per la proroga in quanto potesse utilmente
rinunziare ad un suo effettivo diritto al compenso per la perdita di avviamento
dell'azienda: occorrerebbe, cioè, che quest'ultimo diritto sussistesse in
realtà e che fosse accertabile la esistenza dei relativi presupposti indicati
dalla legge (perdita di avviamento dell'azienda e utilità derivante al
locatore).
La opzione consentita
non importerebbe quindi affatto la denunciata arbitraria lesione dei diritti di
uno soltanto dei titolari del rapporto di locazione, nella specie del locatore.
Nei riguardi degli
altri rilievi contenuti nell'ordinanza e concernenti il danno derivante al
locatore nel caso di mancato accordo per la determinazione del canone per il
biennio di proroga del contratto, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che
l'accordo delle parti deve ritenersi elemento indispensabile e condizionante ai
fini dell'effettiva possibilità di perfezionamento della proroga biennale, per
la quale abbia optato il conduttore. Altrimenti il contratto non potrebbe
perfezionarsi; e di conseguenza verrebbe meno la già dichiarata rinunzia al
diritto di compenso per la perdita dell'avviamento, che ne era il presupposto,
oppure, considerandosi definitivamente acquisita tale rinunzia, il contratto
verrebbe automaticamente a risolversi.
In una successiva
memoria depositata il 23 ottobre 1964 la difesa del Presidente del Consiglio ha
ribadito gli argomenti già esposti, insistendo particolarmente sulla
osservazione che nel caso in esame dovrebbe ravvisarsi un tentativo di
rimettere alla Corte costituzionale quel compito di interpretare la legge
ordinaria, che sarebbe spettato invece al giudice del processo principale.
Le stesse conclusioni
sono state confermate all'udienza dal rappresentante dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Considerato
in diritto
Come risulta già in
modo evidente dalla esposizione dei fatti della causa, il testo della ordinanza
del Pretore di San Donà di Piave presenta alcuni aspetti contraddittori, i
quali danno luogo a non poche perplessità.
Vi si rileva,
infatti, che - dopo avere premesso, nel modo più esplicito, che l'esame del
giudice (dell'esecuzione) era necessariamente limitato all'accertamento delle
condizioni, o presupposti atti a giustificare la sospensione dell'esecuzione,
ai sensi dell'art. 624 del Codice di procedura civile, e che le parti avrebbero
dovuto quindi riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Venezia,
competente sul merito - lo stesso giudice della esecuzione ha ritenuto
"che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della stessa (questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
terzo comma, legge 27 gennaio 1963, n. 19)"; dopo di che il dispositivo
della ordinanza si conclude con la seguente prescrizione: "Manda alle
parti di riassumere il presente giudizio, una volta cessata la detta causa di
sospensione e nel termine di mesi sei dalla data della decisione della Corte
costituzionale, avanti il Tribunale civile di Venezia, competente per ragioni
di valore".
É da rilevare poi che
lo stesso Pretore aveva d'altronde provveduto nei riguardi della domanda
proposta da una delle parti per ottenere la revoca della sospensione
dell'esecuzione già accordata, e pertanto aveva risolto tutte le questioni di
propria competenza, così che risultava pienamente giustificata la rimessione da
lui disposta delle parti davanti al Tribunale, non restandogli più alcun altro
provvedimento da prendere.
Da ciò consegue
peraltro che la affermazione sopra riferita, contenuta nel dispositivo
dell'ordinanza, che "il presente giudizio non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della stessa (questione di legittimità costituzionale)"
non deve essere interpretata nel senso che il Pretore volesse alludere al
procedimento già pendente davanti a lui, bensì nel senso che egli intendeva
come "giudizio" tutto il processo (considerato come successione di
più procedimenti), ivi compresa la fase ulteriore che avrebbe dovuto svolgersi
davanti al Tribunale; e ciò trova conferma nell'uso della medesima espressione,
adoperata proprio in tal senso, anche nel testo dell'ultimo paragrafo
dell'ordinanza, ove si legge: "Manda alle parti di riassumere il presente
giudizio... avanti al Tribunale di Venezia, competente per ragioni di
valore".
Risulta pertanto nel
modo più evidente, dalle espressioni usate nell'ordinanza, che il Pretore non
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata,
ritenendola rilevante ai fini di una decisione affidata alla propria
competenza, ma ha considerato rilevante la risoluzione di tale questione nei
riguardi di quegli altri aspetti della controversia, da lui stesso considerati
oggetto della futura decisione sul merito della causa spettante al Tribunale,
cui rimetteva le parti.
E noto però che la
legge attribuisce espressamente il potere di sollevare la questione di
legittimità costituzionale alla "autorità giurisdizionale davanti alla
quale verte il giudizio" (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87); ed il
principio stesso é stato riaffermato nelle "Norme integrative per i
giudizi" approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956, ove é
prevista "l'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità
costituzionale"(art. 1), in base alla logica considerazione che soltanto
il giudice chiamato a decidere nel merito la controversia é in grado di
valutare se la soluzione del dubbio insorto sulla legittimità costituzionale di
una o più norme costituisca un presupposto necessario della propria decisione.
La Corte si é
costantemente attenuta a tale principio, né ha mai voluto affrontare il
problema se l'organo, che aveva proposto la questione, fosse competente a
decidere la controversia, posto che la soluzione di tale quesito non le
apparteneva, né essa avrebbe potuto disporre dei dati necessari per risolverlo.
Senonché nel caso in esame risulta dal testo stesso della ordinanza che la
valutazione della rilevanza, nonché quella della "non manifesta
infondatezza", della questione di legittimità costituzionale della norma
denunciata, sono state compiute invece da un giudice, il quale non solo non
aveva competenza ad applicare o no quella norma al rapporto controverso, ma
aveva riconosciuto e dichiarato nel modo più esplicito e contestualmente che
tale competenza spettava ad una diversa autorità giurisdizionale, a cui
rimetteva le parti per la riassunzione del giudizio.
Da ciò consegue la
conclusione, che il Pretore di San Donà di Piave non poteva più considerarsi
come "il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la
causa" (art. 1 delle Norme integrative), e che pertanto la questione di
legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza deve essere dichiarata
inammissibile, né vi é luogo ad esaminare i motivi di merito in essa prospettati.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione proposta dal Pretore di San Donà di Piave con
ordinanza emessa il 31 luglio 1963, concernente la legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 4, terzo comma, della legge 27 gennaio 1963, n.
19, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 11 dicembre 1964.