Ordinanza n. 266/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.266

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, e basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 - con ricorso depositato il 14 luglio 1998 ed iscritto al n. 96 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 luglio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio 1998 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri assunta in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);

che il ricorrente premette di aver già sollevato, con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ex art. 12 della legge n. 801 del 1977;

che la Procura - sosteneva il ricorrente - nonostante il segreto opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, aveva all’epoca proseguito nelle indagini;

che il ricorrente Presidente del Consiglio si doleva del fatto che l’attività svolta dalla Procura di Bologna avesse eluso gli effetti della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli tecnico-operativi dell’operazione antiterrorismo de qua avrebbe potuto esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo "informativo" da parte degli omologhi servizi stranieri interessati a problematiche comuni;

che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l’attività istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli atti istruttori adottati esorbitassero dal potere di indagine in presenza dell’opposizione del segreto di Stato, aveva lamentato la lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 426 del 1997 aveva dichiarato ammissibile il conflitto proposto;

che, successivamente, con sentenza n. 110 del 1998, la medesima Corte aveva dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nè acquisire, nè utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri il segreto di Stato, nè trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente aveva annullato gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonchè la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;

che a seguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la richiesta di rinvio a giudizio;

che, secondo quanto si afferma dall’odierno ricorrente, il Procuratore della Repubblica di Bologna si sarebbe limitato ad eliminare dalla richiesta stessa di rinvio a giudizio i riferimenti ai documenti trasmessi dalla Questura di Bologna;

che tale nuova richiesta di rinvio a giudizio, non ottemperando alla sentenza della Corte ed anzi eludendone il disposto, riproporrebbe l’esorbitanza dai poteri propri del Procuratore della Repubblica già censurata;

che, appunto in relazione a ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa la prescritta deliberazione assunta il 26 giugno 1998 dal Consiglio dei ministri, ha proposto nuovo conflitto di attribuzione, deducendo violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale, per sentire dichiarare che non spetta al pubblico ministero di avvalersi per una richiesta di rinvio a giudizio di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte, con il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, come già affermato nell’ordinanza n. 426 del 1997, il Presidente del Consiglio dei ministri é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n. 86 del 1977);

che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi dell’art. 112 della Costituzione, é il titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del 1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, é lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite (v. sentenza n. 86 del 1977);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1998.