Sentenza n.164 del 1985

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SENTENZA N. 164

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), e successive modificazioni e integrazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse l'11 luglio 1978 dal T.A.R. per il Piemonte sui ricorsi di Loccisano Elio e Masino Roberto contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. 357 e 358 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1980 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Mulone Edoardo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

3) sette ordinanze emesse il 14 luglio 1981 dal T.A.R, per il Piemonte sui ricorsi proposti da Cornaglia Raimondo, Imperato Tobia, Marongiu Marco, Vecchi Valerio, Rizzi Angelo, Carpino Rossi Giancarlo e Lovaglio Mario contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. da 849 a 855 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94 e 121 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Loccisano Elio e di Masino Roberto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Loccisano Elio e l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con due ordinanze (di identico contenuto) emesse l'11 luglio 1978 (r.o. n. 357 e n. 358 del 1979) nei procedimenti instaurati a seguito dei ricorsi proposti da Loccisano Elio e Masino Roberto contro il Ministero della difesa che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della difesa decide sulla domanda diretta ad "essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" entro sei mesi dalla presentazione della domanda, senza prevedere che tale termine debba qualificarsi "perentorio".

Premette il giudice a quo che, nulla precisando la legge "col definire il carattere del termine e col disciplinare gli effetti della sua inosservanza", il termine previsto dalla norma impugnata deve, alta stregua della costante giurisprudenza amministrativa, considerarsi "ordinatorio".

Una diversa natura di tale termine non potrebbe, peraltro, ricavarsi dalla logica del sistema, giacché il criterio logico "non può condurre oltre l'esclusione nel sistema della legge n. 772 del 1972 della configurabilità di un silenzio rifiuto, non consentendo però certamente di ricavare un'ipotesi implicita di silenzio accoglimento e neppure un'ipotesi di decadenza del potere del ministro per la difesa di pronunciarsi sulla domanda allorché sia decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa".

I principi generali del diritto amministrativo, prosegue il giudice a quo, inducono a considerare del tutto eccezionali le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione possa produrre effetti di provvedimento, sia pure di contenuto negativo; donde l'esclusione - in assenza di norme che ricollegano a meri accadimenti l'effetto di provvedimenti - della configurabilità di un'ipotesi di silenzio-rifiuto e, "a maggior ragione", di silenzio-accoglimento (quest'ultima in base ad arbitrarie estensioni analogiche di fattispecie eccezionali come quella di cui all'art. 12 della stessa legge n. 772 del 1972); e ciò in quanto "solo il legislatore potrebbe sovvertire in materia la logica interna del sistema, collegando effetti che normalmente sono collegati a provvedimenti, a semplici accadimenti, quale l'inutile decorso di un termine".

Non potrebbe essere assegnato alla norma impugnata nemmeno l'effetto di provocare la caducazione del potere ministeriale di decidere, dato che, alla stregua dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di protrazione del termine ne deriverebbero due conseguenze entrambe inaccettabili: da un lato, si protrarrebbe l'effetto sospensivo della chiamata alle armi, dall'altro, il richiedente sfuggirebbe tanto al servizio militare armato che al servizio civile sostitutivo.

La decadenza del potere ministeriale di provvedere non potrebbe nemmeno intendersi come decadenza del potere di pronunciarsi in senso negativo: una simile interpretazione, infatti, oltre ad apparire, non meno delle precedenti, carente di ogni base normativa, diverrebbe incompatibile con l'esigenza di un'effettiva valutazione della fondatezza e della validità dei motivi addotti dal richiedente e, benché positiva, interverrebbe in un momento non determinabile a priori dopo la scadenza dei sei mesi, comportando, "pur sempre, il possibile verificarsi di quegli effetti sulla posizione soggettiva del richiedente, che inducono... a sospettare di incostituzionalità la norma di cui trattasi".

Posto, dunque, che al termine di cui al secondo comma dell'art. 3 legge n. 772 del 1972 deve attribuirsi carattere "ordinatorio", ne consegue, ad avviso del giudice a quo, "il venir meno dell'imprescindibile garanzia, per il cittadino soggetto agli obblighi di leva, che sia contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza, di non restare - a differenza degli altri obbligati alla leva - per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione, imprevedibile anche nel quando, del Ministero per la difesa in ordine all'accoglimento, o meno della domanda alla ammissione al servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile".

Una simile condizione d’incertezza potrebbe divenire grave ed irreparabile in un periodo decisivo della vita lavorativa del giovane, posto, sostanzialmente, nella pratica impossibilità di programmare le proprie scelte; al contempo, difficoltà amministrative od istruttorie sarebbero in grado di fornire una fin troppo facile giustificazione all'Amministrazione per procrastinare la propria determinazione, "sino ad attuare eventuali comportamenti larvatamente vessatori in insanabile conflitto con la stessa esigenza, costituzionalmente tutelata, di buon funzionamento ed imparzialità degli uffici".

Inoltre, sempre a causa della non perentorietà del termine in questione, potrebbero di fatto scaturire ulteriori ostacoli, non calcolabili in anticipo nella loro reale portata, a danno del giovane obbligato alla leva che voglia intraprendere il cammino (altrettanto meritorio dal punto di vista dell'interesse pubblico) del servizio civile, "difficoltà che verrebbero surrettiziamente ad aggiungersi a quelle, già sensibili, espressamente e tassativamente previste dalla legge in funzione della necessità di costituire elementi oggettivi di verifica della sincerità della relativa vocazione".

In base alle considerazioni esposte, conclude il giudice a quo, una tale situazione sembra fondatamente sospettabile di contrasto con l'art. 3 della Costituzioine, "non apparendo rispettata (a causa della mancata prefissazione da parte del 2 comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972 di un termine perentorio al Ministro per la Difesa per decidere sulla domanda di cui all'art. 2 della stessa legge) l'esigenza che a parità di situazione di assoggettamento agli obblighi di leva corrisponda una parità di trattamento in ordine all'effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato".

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979.

Si sono costituiti nel presente giudizio tanto il Loccisano che il Masino, il primo rappresentato dagli avvocati Alfredo Viterbo e Mauro Mellini, il secondo dagli avvocati Bianca Guidetti Serra e Pier Claudio Costanzo, con comparse di costituzione depositate il 24 gennaio 1979.

La difesa dei ricorrenti, dopo aver dedotto argomentazioni adesive alla tesi esposta dalle ordinanze di rimessione, ha chiesto che venga presa in esame anche la questione concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. e in genere all'intero spirito della Carta costituzionale, dell'art. 3, primo comma, della legge n. 772 del 1972, in base al quale il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda, sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

In entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che la invocata "parità di condizioni" tra il giovane che si presenti alla leva senza porre problemi di obiezione di coscienza ed il giovane che sollevi problemi del genere, non sussiste: per il primo, infatti, dopo che venga accertata la sua idoneità fisica, la prestazione effettiva del servizio inizierà con la chiamata alle armi dello scaglione al quale appartiene; per l'obiettore di coscienza "é da compiere, in più, un giudizio inteso a convincere che la dedotta obiezione é fondata e sincera": solo dopo questo ulteriore accertamento (che richiede tempi supplementari) il Ministro potrà dispensare il richiedente dal servizio armato e disporre per l'avviamento al servizio non armato, ovvero al servizio civile sostitutivo, se richiesto.

Passando ad esaminare "i suggerimenti" proposti dall'ordinanza di rimessione, volti a sopprimere - mediante la "trasformazione" del termine "ordinatorio" in termine "perentorio" - la disparità di disciplina tra le due categorie di soggetti chiamati alla leva, l'Avvocatura manifesta "gravi perplessità" circa la "congruità" delle soluzioni prescelte dal giudice a quo, che apparirebbero, nel contesto dello stesso provvedimento, assolutamente contraddittorie.

Mentre nella prima parte dell'ordinanza, infatti, il giudice a quo ha stigmatizzato gli effetti che la "perentorietà" del termine (facendo venir meno il potere per l'amministrazione di procedere) comporterebbe, nella seconda parte "quella stessa tesi che prima era stata respinta perché avrebbe determinato conseguenze palesemente inaccettabili, viene riproposta nei medesimi termini, e con giudizio di non manifesta infondatezza, che é logicamente incompatibile con la prima parte dell'ordinanza stessa". In ogni caso, la conversione autoritativa del termine "ordinatorio" in termine "perentorio" non arrecherebbe alcun vantaggio alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive: troverebbe sempre applicazione (pur essendo attualmente variata la normativa alla quale deve farsi capo) l'istituto del silenzio-rifiuto.

Inoltre, l'auspicata "perentorietà" del termine non determinerebbe una posizione di vantaggio quanto alla tutela sostanziale dell'interesse fatto valere in giudizio: occorrerebbe, in più, una norma espressa, la quale annettesse alla decorrenza del termine "perentorio" non il rigetto del ricorso amministrativo ovvero la impugnabilità in sede giurisdizionale del silenzio sull'istanza prodotta, ma statuisse che, decorso il semestre, si ha per accolta l'istanza dell'obiettore di coscienza il quale abbia omesso di addurre elementi probatori per iscritto ed abbia rifiutato di far conoscere, sia pure a voce, gli imprescindibili motivi di coscienza per cui egli é contrario all'uso delle armi.

Tutto ciò comporterebbe - oltre al travolgimento dei principi relativi agli effetti giuridici dell'inerzia della pubblica amministrazione - la conseguenza che sarebbe sufficiente la nuda affermazione ed un contegno ostruzionistico in ordine alla rilevazione degli imprescindibili motivi di coscienza per far sì che quella nuda affermazione risulti provata juris et de jure, ponendosi così nel nulla il "sacro" dovere di difendere la Patria con le armi.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, chiamato a decidere sul ricorso proposto da Mulone Edoardo diretto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro della difesa che aveva respinto la domanda del ricorrente volta a fruire dei benefici della legge n. 772 del 1972, con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e delle successive modificazioni e integrazioni, "perché, così come concepita e strutturata, quale corpo di norme speciali, essa si rivela in contrasto, alternativamente, o nei confronti degli artt. 2, 3 primo comma e 52 della Costituzione o nei riguardi degli artt. 2, 3 primo comma, 19 e 21 primo comma della carta costituzionale medesima".

Secondo il giudice a quo, "se ripugna alla coscienza civile ed etica della nostra società che il cittadino debba dar conto delle proprie convinzioni religiose, filosofiche e morali per evitare di essere costretto al servizio militare, non si vede perché lo si debba comunque obbligare a far dichiarazione o professione di fede pubblica di tali convinzioni e non gli si consenta, invece, di esprimere in mera libertà di pensiero la sua pura e semplice repulsione all'uso delle armi".

Tuttavia, poiché la Costituzione non é solo fonte di diritti e ausilio garantistico di libertà, ma pone ai componenti della comunità associata dei doveri inderogabili e qualificanti del loro status civitatis (tra i quali rientra il "sacro dovere" di difesa della Patria e, conseguentemente, l'obbligatoria prestazione del servizio militare) - doveri che non possono non rivolgersi a tutti i cittadini, i quali, per il principio di eguaglianza, non sono pari soltanto nel fruire dei diritti ma anche nell'adempiere ai doveri - ne consegue che il principio di eguaglianza non potrebbe consentire di fare distinzione a causa della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali dei cittadini.

Se é vero, perciò, che la Costituzione ripudia la guerra, vero é altresì che essa chiama a raccolta tutti i cittadini in caso di situazioni eccezionali e inevitabili: non v'é, del resto, ragione per ritenere che "il travaglio di coscienza attanagli in tali circostanze solo coloro che affermano (anche sinceramente) che l'uso personale delle armi contrasta con le loro convinzioni religiose, filosofiche e sociali e non anche coloro che non hanno magari mai fatto professione pubblica di particolari convinzioni, ma hanno trascorso la loro vita nella semplicità del lavoro, nell'amore della famiglia e nell'educazione dei figli".

Ove, poi, "tenuto conto dell'ulteriore progredire del livello di maturità culturale e civile del popolo negli ultimi trent'anni si volesse ritenere che la difesa della Patria non é più dovere sacro dei cittadini, perché é irrinunciabile l'esigenza fondamentale di rispettare le coscienze individuali, allora non vi sarebbe ragione per ritenere che tale salvaguardia dei valori dell'individuo debba riguardare solo alcuni, coloro che abbiano fatto professione pubblica di certe convinzioni etiche, e non abbracciare anche tutti coloro che, per il loro maggiore impegno nella vita sociale o semplicemente perché meno dotati di nozioni culturali o virtù dialettiche, non rendono, é vero, di dominio pubblico le loro più intime convinzioni, ma non per questo sono meno turbati nell'intimo della coscienza di far ricorso all'uso delle armi".

Il giudice a quo ha sollevato "in subordine", facendo espresso rinvio alle sue precedenti ordinanze di rimessione, questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., del solo art. 3, secondo comma, della legge n. 772 del 1972.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 17 dicembre 1980.

É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Quanto alla prima delle due questioni alternativamente proposte, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 53 del 1967, sottolineando come ai principi da essa espressi si sia allineata la dottrina, la quale ha ritenuto che, mentre il dovere di difesa grava su tutti i cittadini, secondo modalità di adempimento proporzionate alla minaccia usata contro lo Stato, il dovere di prestazione del servizio militare si dirige soltanto verso i soggetti individuati come idonei alla prestazione della difesa in armi, nel quadro dell'ordinamento delle forze armate. É dato, quindi, distinguere, prosegue l'Avvocatura, tra "difesa con le armi", nei cui confronti il dovere di prestazione del servizio militare assume una "strumentalità diretta, e difesa a contenuto non predeterminato, che può estrinsecarsi anche con modalità diverse dall'annientamento fisico del nemico e che, dunque, prescinde dal servizio militare".

Pertanto, l'obiezione di coscienza opera, nel nostro ordinamento, contro il servizio militare quale strumento di difesa armata, che implica la necessità o il rischio di uccidere il nemico, e non contro il dovere di difesa, posto che questo può essere adempiuto anche senza l'uso delle armi e senza dover necessariamente conseguire l'annientamento fisico del nemico.

Anche l'altra questione non ha, secondo l'Avvocatura, alcun fondamento.

E ciò perché non sarebbe dato comprendere per quali ragioni l'ordinanza di rimessione ritenga che non sia applicabile la normativa sull'obiezione di coscienza a quei cittadini che, per il loro maggior impegno nella vita sociale o semplicemente perché meno dotati di nozioni culturali o virtù dialettiche, si trovino ad essere chiamati all'uso delle armi.

In ordine, infine, alla questione motivata per relationem alle due precedenti ordinanze di rimessione, l'Avvocatura si é riportata alle precedenti deduzioni.

3. - Le questioni sopra esposte sono state discusse alla udienza pubblica dell'11 gennaio 1983, al cui esito la Corte, riuniti i tre giudizi, ha pronunciato l'ordinanza istruttoria n. 267 del 1983, con la quale é stato disposto che il Ministro della difesa provvedesse a far pervenire: il testo integrale della circolare 19 settembre 1979, n. 500081/3, statuente per gli obiettori, i quali, alla data della presentazione della domanda, si trovassero ad avere atteso per un periodo di ventisei mesi se della leva di terra ovvero di trentadue mesi se della leva di mare, l'adozione del provvedimento di dispensa dalla ferma ai sensi dell'art. 100, lettera b, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; i dati numerici relativi all'applicazione di detta circolare; eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali riguardanti la materia.

4. - Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con sette ordinanze (di identico contenuto) emesse il 14 luglio 1981 (r.o. da n. 849 a n. 855 del 1982), ha denunciato l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Per quel che si riferisce alla dedotta violazione del principio di eguaglianza, il giudice a quo riproduce sostanzialmente la motivazione adottata nelle prime due ordinanze, aggiungendo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost. (parametro richiamato nella motivazione - ma non anche nel dispositivo - delle due predette ordinanze), che non sarebbe del tutto da escludere, a causa della natura non "perentoria" del termine per decidere sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, la possibilità di un conflitto con l'esigenza di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 1983 (r.o. 849 del 1982) e n. 121 del 4 maggio 1983 (le altre sei).

5. - Le questioni sub 4 sono state discusse all'udienza pubblica del 7 giugno 1983, in esito alla quale la Corte, riuniti i sette giudizi, ha pronunciato l'ordinanza istruttoria n. 268 del 1983 di contenuto identico all'ordinanza istruttoria n. 267 del 1983.

6. - Pervenuta alla cancelleria della Corte la documentazione richiesta, i due gruppi di giudizi sono stati discussi all'udienza pubblica del 5 marzo 1985.

 

Considerato in diritto

 

1. - I giudizi promossi con le prime tre ordinanze in epigrafe, già riuniti dall'ordinanza istruttoria n. 267 del 1983, ed i giudizi promossi con le altre sette ordinanze, a loro volta già riuniti dall'ordinanza istruttoria n. 268 del 1983, hanno tutti per oggetto, sia pur non sempre esclusivo, un'identica questione di legittimità costituzionale: si impone, pertanto, l'ulteriore riunione degli uni agli altri, onde deciderli con un'unica sentenza.

Più precisamente, ciascuna delle dieci ordinanze, emanate dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte nell'arco di un triennio, sottopone al vaglio di questa Corte, con riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, a causa della mancata prefissione di un termine perentorio al Ministro della difesa per decidere sulla domanda con cui chi si dichiara obiettore di coscienza chiede, come é avvenuto in tutti i casi di specie, di essere ammesso a prestare servizio sostitutivo civile, sempre preferito al servizio militare non armato. La stessa legittimità della norma viene, peraltro, contestata dalle cinque ordinanze del secondo gruppo anche con espresso riferimento all'art. 97 Cost.. A sua volta, un'ordinanza del primo gruppo (r.o. n. 727 del 1980) antepone alla specifica denuncia del suddetto art. 3, secondo comma, la denuncia globale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, comprese le sue successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento a due serie di parametri costituzionali, alternativamente indicate (artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost.; oppure artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost.).

2. - Prima di scendere nel merito delle questioni così dedotte, non si può non dare atto dei risultati dell'indagine conoscitiva disposta dalle già ricordate ordinanze n. 267 e n. 268 del 1983. Con esse, questa Corte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, aveva ritenuto opportuno richiedere al Ministro della difesa documenti e dati relativi all'applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per una migliore conoscenza della sua realtà operativa. E ciò con particolare riguardo alla circolare ministeriale del 19 settembre 1979, n. 500081/3, che, incidendo in modo determinante sul concreto vivere del nuovo istituto, ne aveva deformato significati e contenuti, fino al punto di equiparare alla prestazione del servizio sostitutivo civile il puro e semplice decorso del tempo nell'attesa della relativa ammissione.

Come la difesa di una delle due parti private costituite e l'Avvocatura dello Stato hanno sottolineato all'udienza, la principale risultanza emersa dopo la Pronuncia delle ordinanze istruttorie sta nell'intervenuta abrogazione della circolare anzidetta, non più operante a partire dal 18 aprile 1984 (v. la circolare in tale data n. 001327/UDG dello stesso Ministero della difesa). Il che consente di vagliare la normativa denunciata secondo la genuinità delle sue prescrizioni, non più alterate da direttive ultronee.

3. - Poiché le questioni riguardanti una legge nella sua globalità rivestono, sotto il profilo logico, carattere sicuramente preliminare rispetto alle questioni riguardanti sue singole parti, occorre prendere le mosse dall'unica ordinanza - T.A.R. del Piemonte 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980) - che coinvolge l'intera legge 15 dicembre 1972, n. 772. Del resto, é questa stessa ordinanza a qualificare come "subordinata" la questione che coinvolge il solo art. 3, secondo comma, della medesima legge. Ne consegue che sono, anzitutto, da esaminare le argomentazioni addotte e sviluppate in via principale da tale ordinanza.

4. - Un'analisi attenta di quanto l'ordinanza ora in considerazione argomenta principaliter dimostra che si é in presenza non di una, ma di due questioni aventi ad oggetto l'intero sistema normativo introdotto dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772: l'una con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost.; l'altra con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost..

Il fatto che il giudice a quo prospetti il duplice dubbio in termini di "alternatività" dei parametri costituzionali invocati non muta la sostanza delle cose: le questioni dedotte si presentano chiaramente distinte e vanno, quindi, affrontate secondo gli schemi consueti alla Corte, allorché una stessa norma sia censurata con contemporaneo riferimento a più precetti costituzionali.

A differenza di ciò che avviene quando con l'ordinanza di rimessione si sottopongono al vaglio della Corte due interpretazioni alternative della legge ordinaria, così omettendo di operare la necessaria scelta della norma ritenuta applicabile nel caso concreto (v., per l'inammissibilità di simili questioni, le ordinanze n. 182 e n. 30 del 1984, n. 225 del 1983), qui le questioni sono oggettivamente ammissibili, trattandosi non già di diverse interpretazioni del medesimo dettato legislativo, ma di diverse valutazioni costituzionali di un'unica, ben determinata normativa.

5. - La motivazione dell'ordinanza enuclea per prima la questione di legittimità dell'intera legge 15 dicembre 1972, n. 772, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost..

Questo, in sintesi, il ragionamento del giudice a quo: "(La Carta costituzionale) non é solo fonte di diritti e ausilio garantistico di libertà, ma pone anche ai componenti della comunità associata dei doveri inderogabili e qualificanti del loro status civitatis (art. 2 Cost.)", tra l'altro "proclamando (art. 52) che la difesa della Patria é sacro dovere del cittadino e dichiarando di conseguenza che il servizio militare é obbligatorio"; "tale dovere non può non rivolgersi a tutti i cittadini, i quali per il principio di eguaglianza non sono pari solo per fruire dei diritti ma evidentemente anche per adempiere ai doveri"; "La Costituzione ripudia la guerra ma chiama a raccolta tutti i cittadini in caso di situazioni eccezionali e inevitabili. Non v'é del resto ragione per ritenere che il travaglio di coscienza attanagli in tali circostanze solo coloro che affermano (anche sinceramente) che l'uso personale delle armi contrasta con le loro convinzioni religiose, filosofiche e morali"; di fronte all'eventualità, sia pur eccezionale, di un nuovo conflitto la Costituzione "ha giudicato debba prevalere lo spirito di solidarietà di tutti i cittadini nella difesa della integrità e dignità della comunità come società libera e indipendente".

La questione così posta non é fondata.

6. - Il congiunto richiamo degli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. sembra dare per presupposto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini. Inderogabile dovere di solidarietà politica per tutti i cittadini é, invece, la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente.

La mancata distinzione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 52 Cost., invocato dall'ordinanza come un tutt'uno, é al tempo stesso la causa ed il sintomo dell'equivoco in cui incorre il ragionamento dianzi riassunto: un equivoco che riappare ancora più chiaramente nel proseguo dell'ordinanza, allorché, ventilando l'eventualità di un rigetto della questione, il giudice a quo sembrerebbe non saperlo spiegare altrimenti che con il "ritenere che la difesa della Patria non épiù un dovere sacro per tutti i cittadini".

Questa Corte, come l'Avvocatura dello Stato ha puntualmente ricordato nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 53 del 1967) che "per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria - che é condizione prima della conservazione della comunità nazionale - rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri", cosicché "esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare". Di conseguenza, questo servizio - "nel quale... non si esaurisce, per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria" ha una sua "autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52 Cost.", il che impone di tenere distinte le rispettive sfere di applicazione. In particolare, mentre il dovere di difesa é inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venir meno, il servizio militare é obbligatorio "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", purché, ovviamente, "non siano violati altri precetti costituzionali".

La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Quanto ai rapporti con il servizio militare obbligatorio - problema qui non posto a causa dell'equivoco già sottolineato - il fatto che sia stata demandata al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo, ovviamente nel rispetto degli altri precetti costituzionali, consente di affermare che, a determinate condizioni, il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria.

7. - Con la seconda questione di portata generale la legge 15 dicembre 1972, n. 772, viene denunciata per contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost.. L'iter argomentativo che sorregge la censura muove dall'eventualità di un mancato accoglimento della questione precedente, ipotizzandone - già lo si é ricordato - il rigetto alla stregua della tesi secondo cui "la difesa della Patria non é più un dovere sacro per tutti i cittadini, perché é irrinunciabile la esigenza fondamentale di rispettare le coscienze individuali". Ma, se così dovesse essere, aggiunge l'ordinanza, "non vi sarebbe ragione per ritenere che tale salvaguardia dei valori dell'individuo debba riguardare solo alcuni", cioé "solo coloro che abbiano fatto professione pubblica di certe convinzioni etiche". Una volta ritenuta la "preminenza della libertà di coscienza individuale, anche nell'eventualità di un possibile grave pericolo per la sopravvivenza della comunità associata", il principio di eguaglianza comporta che di tale preminenza "debba avvalersi in perfetta parità e liberamente qualunque cittadino".

La questione così posta é inammissibile.

8. - A parte il fatto che al rigetto della questione precedente si é giunti attraverso considerazioni ben diverse da quelle ipotizzate dal Giudice a quo, cioé senza dover riconoscere deroghe al dovere di difesa della Patria, anzi ribadendolo nella sua pienezza, e senza dover richiamare la libertà di coscienza individuale, la prospettazione del secondo thema decidendum appare incoerente, se non addirittura contraddittoria, con inevitabili riverberi negativi sul petitum, così da renderne i contorni incerti o, al limite, illogici.

L'incoerenza della prospettazione emerge chiaramente dal raffronto della parte conclusiva dell'ordinanza, cioé della parte ora in esame, con la sua parte iniziale, là dove viene dato atto che "il problema prende l'avvio" da una diversa eccezione di legittimità sollevata dal ricorrente. Questi aveva, infatti, sospettato di incostituzionalità le parti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernenti il parere preventivo di un'apposita commissione, giudicando "contrario ai valori fondamentali di salvaguardia della personalità umana che l'autorità statale scandagli e inquisisca il foro interno del soggetto che fa dichiarazione di ripudio alle armi" e "più aderente allo spirito della Costituzione che sia dato riconoscimento all'affermazione di libertà del cittadino che chiede l'esonero dal servizio militare e la sostituzione a questo di un servizio civile". Ma l'eccezione era stata disattesa dal giudice a quo in base all'osservazione che "questo illimitato riguardo alla libertà personale a proposito degli obblighi militari non sembra però trovare adeguato riscontro nella Carta costituzionale". Nel sollevare, poco più oltre, la questione attualmente in esame, lo stesso giudice sembra rivendicare proprio quanto appena negato, ricavando dalla Costituzione la "preminenza assoluta della libertà di coscienza individuale anche nella evenienza di un possibile grave pericolo per la sopravvivenza della comunità associata".

Da ciò l'incertezza che investe il petitum: interpretata alla lettera, l'ordinanza coinvolgerebbe l'intera legge; interpretata logicamente, l'ordinanza coinvolgerebbe soltanto le disposizioni relative alle verifiche ed agli accertamenti. Per qualunque delle due ipotesi si opti, il risultato non cambia in ordine alla inammissibilità della questione (v. sentenze n. 269 e n. 67 del 1984). Mentre nel secondo caso, in mancanza di una specifica indicazione delle parti effettivamente denunciate, l'incertezza resterebbe comunque insuperabile, nel primo caso l'incertezza si tramuterebbe in illogicità. La caducazione dell'intera legge verrebbe, infatti, a privare del riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche coloro i quali ne possono, al momento, beneficiare sol che manifestino le proprie convinzioni al riguardo. Un arretramento di posizioni tanto più grave ora che una risoluzione del Parlamento europeo (7 febbraio 1983), ricordato come il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione vada annoverato tra i diritti fondamentali, "constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato".

9. - Delle questioni sollevate dal T.A.R. del Piemonte con l'ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980) resta da esaminare quella - proposta in subordine - dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento all'art. 3 Cost..

Poiché il giudice a quo si limita a sollevare la questione "nei medesimi termini" di altre "ordinanze di questo Tribunale", la carenza di motivazione risulta indiscutibile, non bastando ad assolvere il relativo onere una motivazione formulata esclusivamente per relationem (v., da ultimo, ordinanze n. 23 e n. 7 del 1985).

Tale questione é, perciò, inammissibile.

10. - Con le altre nove ordinanze in epigrafe il T.A.R. del Piemonte porta al vaglio di questa Corte l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..

Più precisamente, dalla motivazione delle ordinanze, in definitiva sempre la stessa, si ricava che il comma in discussione ("Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda") viene denunciato "a causa della mancata prefissione di un termine perentorio per decidere sulla domanda di cui all'art. 2 della stessa legge". Quanto ai parametri invocati, dal confronto delle motivazioni si ricava che anche le due ordinanze (r.o. nn. 357 e 358 del 1979), il cui dispositivo richiama il solo art. 3 Cost., contengono il passaggio argomentativo a seguito del quale le altre sette (r.o. nn. da 849 a 855 del 1982) sono state indotte a richiamare esplicitamente sia l'art. 3 sia l'art. 97 Cost.. Tutto questo comporta che si faccia luogo ad una trattazione unitaria.

11. - Le ordinanze prendono le mosse dalla tesi difensiva - posta, ogni volta, alla base del ricorso principale - stando alla quale il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sarebbe "di natura perentoria". Ma, poiché tale tesi viene disattesa attraverso un'articolata confutazione, al T.A.R. del Piemonte "non resta che riconoscere al termine di cui al 2 comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972 carattere ordinatorio".

Da ciò l'insorgere dei dubbi di legittimità costituzionale per il giudice a quo. Il carattere "ordinatorio", anziché "perentorio", del termine in questione implicherebbe, infatti, per il cittadino soggetto agli obblighi di leva, ma contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza, "il venir meno dell'imprescindibile garanzia" di non restare "per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione, imprevedibile anche nel "quando", del Ministero della difesa in ordine all'accoglimento o meno" della sua domanda: con gravi ed irreparabili "pregiudizi... in un periodo decisivo della vita lavorativa del giovane", posto "nella pratica impossibilità di programmare in concreto le proprie scelte". Questa libertà per l'Amministrazione di procrastinare illimitatamente le sue determinazioni, mentre, da un lato, potrebbe dare adito persino a "comportamenti larvatamente vessatori" in conflitto con l'esigenza di buon andamento ed imparzialità degli uffici (art. 97 Cost.), dall'altro, e prima ancora, si troverebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, data la differenza riscontrabile con "gli altri obbligati alla leva": la circostanza che questi siano in grado di conoscere tempestivamente il momento della chiamata alle armi fa apparire non rispettata "l'esigenza che a parità di situazione di assoggettamento agli obblighi di leva corrisponda una parità di trattamento in ordine all'effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio militare non armato o (del) servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato".

12. - Prima di individuare il tipo di pronuncia che le ordinanze di rimessione mirerebbero ad ottenere da questa Corte, qualora venisse accertata la violazione, da parte della norma sottoposta a vaglio di legittimità, dei parametri costituzionali invocati, e, comunque, prima di procedere a tale accertamento, occorre verificare se l'interpretazione data dal giudice a quo all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - nel senso che chi fa domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile resterebbe per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne, con possibilità per l'Amministrazione di procrastinare ad libitum la propria determinazione - sia conforme all'attuale assetto normativo, quale risulta anche alla stregua del diritto vivente formatosi nella materia.

La prima precisazione che s’impone riguarda il significato da attribuire alla contrapposizione termine "perentorio" - termine "ordinatorio", ripetutamente utilizzata dal giudice a quo. Un'attenta lettura delle ordinanze di rimessione in tutti i loro passaggi argomentativi porta a ritenere che, al di là della terminologia ivi adoperata, e al di là del linguaggio comunemente usato dalla giurisprudenza amministrativa, la vera contrapposizione dovrebbe, più puntualmente, essere fondata sul prodursi o no di effetti giuridici in conseguenza dell'inosservanza del termine preordinato alla decisione di un'istanza rispetto alla quale l'Amministrazione abbia, come nella specie, l'obbligo di provvedere. "Ordinatori" sarebbero, dunque, i termini la cui inosservanza non determina effetti; "perentori" sarebbero tutti gli altri, anche se va subito aggiunto che la varietà degli effetti alternativamente possibili richiede, a proposito di tale seconda categoria di termini, un'analisi più articolata.

Basta quest'ultima osservazione per dimostrare come la tesi difensiva - avanzata in partenza dai ricorrenti al T.A.R. del Piemonte, nel senso che il termine di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sarebbe da considerare "perentorio", perché, in corrispondenza alla sua inosservanza, si verrebbe a configurare un'ipotesi di silenzio-accoglimento della domanda presentata - sia, prima ancora che errata, come ha rilevato il giudice a quo, concettualmente troppo riduttiva.

Le stesse ordinanze di rimessione, dopo aver escluso che sia possibile - stante l'eccezionalità e tassatività di previsioni come quella di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (domanda presentata da chi, anteriormente all'entrata in vigore della legge, sia stato imputato o condannato per reato militare determinato da obiezioni di coscienza) - ricavare un'ipotesi implicita di silenzio-accoglimento, si sono date carico di ventilare altre ipotesi di effetti ricollegabili all'inosservanza del termine in esame, soffermandosi, in particolare, sia sull'ipotizzabilità della formazione immediata di un silenzio-rifiuto, tale da legittimare l'interessato ad adire le vie giurisdizionali non appena scaduto il termine stesso (soluzione anch'essa scartata in mancanza di un principio generale al riguardo), sia sull'eventualità di una decadenza del potere ministeriale di pronunciarsi sulla domanda una volta decorsi i sei mesi (soluzione ritenuta incompatibile con la presenza di una disposizione quale il terzo comma dell'art. 3: "La presentazione alle armi é sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda").

A questo punto, il fatto che, soltanto dopo l'esclusione di ben tre alternative, le ordinanze siano giunte a concludere per l'"ordinarietà" del termine, elevando nel contempo a problema di costituzionalità "la mancata prefissione di un termine perentorio", potrebbe condurre a dubitare dell'ammissibilità della questione: le varie possibili soluzioni sottostanti alla generica qualifica di termine "perentorio" sembrerebbero, infatti, riservare ogni opzione alla discrezionalità del legislatore, tanto più che l'attribuire un significato piuttosto che un altro al silenzio dell'Amministrazione presuppone sempre una scelta di politica legislativa. Ma una lacuna nella panoramica che degli effetti potenzialmente ricollegabili all'inosservanza del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il giudice a quo ha cercato di delineare, porta a disattendere la conclusione dallo stesso raggiunta nel senso dell'"ordinarietà" di tale termine. Il tutto alla stregua di una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, che ritiene utilizzabile, anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Alla determinazione legale del termine di sei mesi viene così riconosciuto un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che prima della scadenza di esso, l'Amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive.

Grazie all'esistenza di questa forma di tutela, l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, si sottrae alla doglianza posta a base delle ordinanze di rimessione. Proprio perché il termine ivi previsto non può essere considerato meramente "ordinatorio", perde consistenza l'asserto secondo cui chi si dichiara obiettore di coscienza resterebbe - a differenza degli altri obbligati alla leva - per un periodo indeterminabile alla mercé dell'Amministrazione, esposto al rischio di comportamenti vessatori.

Naturalmente, non si può pretendere (né le ordinanze di rimessione, ponendo l'accento soltanto sull'assoluta indeterminabilità del momento iniziale del servizio sostitutivo civile, lo pretendono) che l'invocata parità nell'assoggettamento agli obblighi di leva comporti una completa parità con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio. Sotto questo profilo, le situazioni a confronto non possono certamente dirsi omogenee, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessità di una domanda motivata da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile, domanda meramente eventuale e, quindi, non preventivabile. Una coincidenza nei momenti iniziali sarebbe possibile soltanto in un regime di alternatività incondizionata tra i due tipi di servizio, ma una simile soluzione presupporrebbe necessariamente la facoltatività del servizio militare armato, cui é di ostacolo l'art. 52, secondo comma, Cost..

Ciò non toglie, é ovvio, che, di pari passo con la ricerca di soluzioni anche pratiche tendenti a realizzare equipollenza di contenuti tra i diversi tipi di servizio previsti per gli obbligati alla leva, ci si debba attendere una più puntuale applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, onde circoscrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa. Al superamento degli inconvenienti, che si sono verificati e si verificano in concreto, dovrebbero dare sicuramente contributo positivo, oltre al progressivo assestamento delle varie componenti dell'istituto, sia l'impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori quali l'informatica mette sempre più a disposizione, sia, una volta esaurito l'arretrato della fase transitoria, la piena operatività della ricordata abrogazione della circolare che dal 1979 al 1984 aveva provocato un aumento abnorme nelle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile, peraltro ancora non ben definito quanto a strutture e funzionamento.

13. - Resta la sollecitazione che la difesa della parte privata costituita ha rivolto alla Corte perché sia esaminata anche la questione di legittimità dell'art. 3, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede la istituzione di una commissione consultiva, con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. e, in genere, all'intero spirito della Carta costituzionale.

Ma, a parte ogni considerazione sull'incidenza di iniziative non recepite, anzi disattese (r.o. n. 727 del 1980) dal giudice a quo, va osservato che nella specie farebbero comunque difetto i presupposti di incidentalità necessari perché la Corte sollevi d'ufficio l'indicata questione (v. sentenze n. 122 del 1976, n. 383 del 1973, n. 29 del 1964). Non può dirsi, infatti, che la norma relativa al parere della commissione incida sulla definizione delle questioni poste dal giudice a quo: essa non incide sulle questioni di portata generale (v. punti 5 e 7), senz'altro pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti singole parti della legge, né incide sulla questione concernente l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (v. punto 11), in quanto con tale questione si é contestata non la durata del termine, ma la sua sostanziale indeterminatezza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con due ordinanze dell'11 luglio 1978 (r.o. n. 357 e n. 358 del 1979);

e) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sette ordinanze del 14 luglio 1981 (r.o. da n. 849 a n. 855 del 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1985.