CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 225
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento) e degli artt.
14 e 15 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la
disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) promossi con le ordinanze
emesse dal pretore di Pavia il 2 marzo 1979, dal pretore di Voghera il 10
maggio 1979, dal tribunale di Vigevano il 5 aprile (due ordinanze) e il 27
aprile 1979, dal tribunale di Como il 10 maggio e il 3 ottobre 1979, dal
tribunale di Vigevano il 5 aprile 1979 (due ordinanze), dal tribunale di Como
l'11 febbraio, il 3 marzo (due ordinanze), il 7 febbraio, il 10 marzo, il 26 marzo
(due ordinanze), il 27 marzo (due ordinanze), il 6 giugno, il 22 maggio, il 2
aprile (due ordinanze), il 28 marzo, il 4 aprile (tre ordinanze) e il 31 marzo
1980, dal pretore di Bellano il 23 ottobre 1980 e dal
tribunale di Como il 3 ottobre, il 30 giugno, il 25 giugno e il 24 novembre
1980 (tre ordinanze) e il 23 ottobre 1981 (due ordinanze), rispettivamente
iscritte ai nn. 398, 528, 651, 652, 653, 667, 878,
884 e 885 del registro ordinanze 1979, ai nn. 344,
345, 399, 433, da
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
dito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983,
il Giudice relatore Oronzo Reale;
uditi l'avv. Umberto Pototschnig,
per
Ritenuto in fatto
Con cinque ordinanze (nn. 528, 651, 652, 653,
884 e 885 del reg. ord. 1979), del tutto coincidenti
quanto alla motivazione ed alle conclusioni, il pretore di Voghera ed il
tribunale di Vigevano sollevano questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 14, primo comma, della legge
regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con
l'art. 117 della Costituzione; e, in via subordinata ed eventuale, qualora cioé
Premessa un'ampia e motivata esposizione della rilevanza della questione
nei relativi giudizi a quo, i giudici osservano come l'art. 25 della citata
legge n. 319 del 1976 dispone che coloro che effettuano scarichi già esistenti
sono obbligati, fino al momento in cui devono osservare i limiti di
accettabilità stabiliti dalla legge stessa, ad attenersi alle prescrizioni
stabilite dalla Regione e dagli Enti Locali in quanto compatibili con le
disposizioni qualitative e temporali della legge e in particolare con quanto
contenuto nella tabella C ad essa allegata.
L'art. 21 della stessa legge commina la pena dell'arresto o dell'ammenda
a chi, effettuando gli scarichi di cui sopra, non ottempera alle disposizioni
dell'art.
L'art. 14, comma primo, della legge Regione Lombardia 19 agosto 1974, n.
48, dispone inoltre che gli scarichi in corsi d'acqua superficiali di
insediamenti produttivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore della
legge stessa dovevano entro due anni (cioé entro il 5 settembre 1976) conformarsi ai limiti di
accettabilità previsti dalla tabella C allegata a detta legge regionale.
Sulla base normativa suesposta, i giudici rimettenti rilevano
"essere dubbio" che, nell'emanare la ricordata norma,
Qualora tale proposizione di incostituzionalità fosse
ritenuta infondata, gli stessi giudici prospettano il dubbio che l'art. 25
della legge n. 319 del 1976, sia, in forza del richiamo alla legge regionale,
illegittimo costituzionalmente. In ragione del rinvio alla legge regionale
della Lombardia sopra citata, conseguirebbe che la legge statale n. 319 avrebbe mutato in reato, con scadenza al 5 settembre 1976,
un comportamento omissivo che nel periodo intercorrente tra il 5 settembre 1974
(data di entrata in vigore della legge regionale) e la stessa scadenza del 5
settembre 1976, era considerato illecito amministrativo.
Tanto premesso, due sarebbero le possibili implicazioni ai fini penali; o si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 25 della legge n.
319 del 1976 debba essere presa in considerazione la sola condotta omissiva
successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della citata legge
statale (rimanendo quindi indenne solo il periodo dal 13 giugno al 5 settembre
1976); ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai limiti di cui alla
tabella C della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe il reato de
quo, decorra dal settembre 1974.
Ove si accogliesse la prima, l'incongruità del termine di due mesi e
mezzo circa apparirebbe evidente, attesi la complessità ed il costo degli
adempimenti attinenti alla predisposizione di impianti di depurazione. Si
farebbe perciò carico al soggetto di una responsabilità penale assolutamente
non addebitabile alla volontà dello stesso e ciò costituirebbe violazione del
principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., della personalità della responsabilità penale. La
giurisprudenza della Corte - si osserva - ha affermato tale principio con
riferimento a casi di esercizio di un diritto, ma lo stesso principio dovrebbe
valere anche nel caso dell'adempimento di un obbligo penalmente sanzionato.
Qualora invece il termine dovesse decorrere dal settembre 1974, la durata
sarebbe certo congrua, ma, ad avviso degli stessi giudici, la norma assumerebbe
efficacia retroattiva, atteso che si darebbe rilievo penale all'omissione
decorsa in periodo antecedente all'entrata in vigore della norma che rende
punibile penalmente il comportamento in parola; da qui la violazione del
secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.
Identiche argomentazioni svolge il tribunale di Vigevano nell'ordinanza
n. 653/1979, estendendo la censura di incostituzionalità all'art. 15, terzo comma, della legge regionale della Lombardia n.
48/1974, riferentesi all'ipotesi di immissione di
scarichi nella fognatura, caso questo che ricorre nel giudizio a quo. Anche con
riguardo a tale norma si dubita che
Relativamente all'ordinanza iscritta al n. 653/1979 ha spiegato
intervento il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, chiedendo che
la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 14, primo comma, e 15, terzo comma, della legge
regionale 19 agosto 1974, n. 48, venga dichiarata
infondata.
Si rileva innanzi tutto che in forza del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle regioni le funzioni già
esercitate dallo Stato "in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento
atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico - sanitari
delle industrie insalubri" (art. 101); la stessa norma precisa altresì che
rientrano tra le funzioni trasferite "la disciplina degli scarichi e la
programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di
smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili". La questione sollevata
dal tribunale di Vigevano appartiene dunque ormai solamente al passato.
Quanto alle perplessità di natura costituzionale manifestate dai giudici
a quibus,
si evidenzia che la legge n. 48 del 1974 é stata adottata in carenza di
qualunque disciplina statale e per regolamentare gli scarichi delle acque di
rifiuto esclusivamente nell'ambito delle funzioni che, a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e 1 del d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11, erano state trasferite alle regioni nelle materie
urbanistica, di lavori pubblici di interesse regionale e di agricoltura e
foreste, caccia e pesca nelle zone interne (v. art. 1 della legge regionale
citata), sicché é alla luce di tale intento che le norme impugnate devono
essere lette.
Solo con la legge Merli del 1976 la disciplina degli scarichi ha
acquistato autonomia ed organicità nell'ordinamento statale, ed imputazione
allo Stato. É di grande rilievo che anche tale legge affida alle regioni una
serie di importanti attribuzioni in materia (art. 4) e dichiara espressamente
di voler tenere in vita "nel periodo bianco" le disposizioni in
precedenza dettate dalle regioni stesse (art. 25), dimostrando che in tale
campo le regioni ben potevano intervenire anche precedentemente.
Né avrebbe pregio il rilievo secondo cui la riserva disposta con i
decreti delegati del
Si insiste poi nel rilevare che la detta competenza regionale é stata
ribadita formalmente dall'art. 101 del d.P.R. n. 616
del 1977, cosa questa non irrilevante anche per il periodo precedente, atteso
che la legge delega (art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382) espressamente invitava il Governo a completare il trasferimento
alle regioni delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate
nell'art. 117 Cost.
Se ne deve concludere che anche le funzioni relative alla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti rientrano nelle materie di cui all'art. 117 Cost., ché, in caso contrario
incostituzionale, per eccesso della delega, sarebbe il citato art. 101.
Dunque, se solo con il d.P.R. n. 616 del 1977 é caduta la riserva statale sulle funzioni
indicate nell'art. 6, n. 7, del d.P.R. n. 4 del 1972,
già prima di esso decreto le regioni potevano
legiferare in materia a condizione soltanto "di non urtare contro
esplicite e tassative competenze che a quel tempo erano state ancora riservate
allo Stato".
Infine, e con riferimento alla sola censura proposta contro il terzo
comma dell'art. 15, si evidenzia che le fognature sono richiamate, come si é
già visto, tra le opere igieniche di interesse locale, opere ricomprese nel d.P.R. n. 8 del
1972 tra i lavori pubblici di interesse regionale e come tali trasferite alle
regioni.
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che venga
dichiarata la infondatezza delle proposte questioni. Pur non rientrando nel suo
interesse di argomentare sulla questione relativa alla legge regionale
l'Avvocatura ritiene che la stessa sia infondata; adduce infatti che ove al legislatore regionale sia da riconoscere
la competenza a legiferare nella materia in cui ha legiferato, é da
considerare, peraltro, che la legislazione regionale deve attenersi, ai sensi
dell'art. 9, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai principi
fondamentali delle leggi della Repubblica.
Il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 25 della legge 10 maggio
1976, n. 319, all'obbligo di osservanza delle prescrizioni stabilite dalle
regioni in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali di
detta legge, va inteso nel senso che: 1) tali disposizioni qualitative e
temporali sono espressione di principi fondamentali di legge della Repubblica;
2) le norme della legge regionale contenenti disposizioni qualitative e
temporali sono da intendere sostituite dalle corrispondenti norme della legge
statale.
In base a questa impostazione, le questioni sollevate partirebbero da
presupposti inesatti, scaturenti dall'attribuzione di efficacia ad una
normativa regionale non più sussistente, perché superata dai non coincidenti
principi fondamentali contenuti in legge della Repubblica.
Con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza di discussione,
Con argomentazioni quasi coincidenti e comunque in larga parte
approssimabili a quelle esposte in precedenza il pretore di Pavia (n. 398 del
reg. ord. 1979) ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale del solo art. 14, primo comma, della legge Regione
Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 Cost.; ciò dopo un'ampia
motivazione sulla rilevanza della questione stessa.
Nella ordinanza si ripetono, a sostegno della non manifesta infondatezza
della questione, motivi del tutto analoghi a quelli già ricordati.
Ha spiegato intervento (peraltro fuori termine) il Presidente della
Giunta regionale lombarda, chiedendo che la proposta questione venga dichiarata infondata.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Angelo Bussoni, il pretore di Bellano
(n. 41 del reg. ord. 1981), dopo aver dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 21, 22, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n.
319, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 9 e 32 della
Costituzione, proposta dalla difesa, sollevava d'ufficio questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale lombarda 19
agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 Cost., dopo aver motivato sulla rilevanza della questione.
Le argomentazioni succintamente addotte a sostegno della non manifesta
infondatezza della questione sono riportabili a quelle riassunte in precedenza.
Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente della
Giunta lombarda.
Egualmente la questione di legittimità costituzionale del solo art. 14
per contrasto con l'art. 117 veniva sollevata dal
tribunale di Como con due ordinanze (nn. 10 e 11 del
reg. ord. 1982) con succinta motivazione sulla
rilevanza.
Con ventisei ordinanze, praticamente identiche (nn.
667, 878/1979; 344, 345, 399, 433, 510-514, 664-671, 803/1980; 161, 299, 314,
400-402/1981), il tribunale di Como ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale della Lombardia n.48 del 1974; all'uopo il collegio rileva che "la
legge Merli ha mutato in illecito penale con scadenza al 5 settembre 1976, una omissione che dal 5 settembre 1974 (data di entrata in
vigore della richiamata legge regionale) era contemplata dalla legge regionale,
con la stessa scadenza del 5 settembre 1976, quale semplice illecito
amministrativo e che, ai fini penali, la condotta omissiva successiva al 13
giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge Merli) appare soffrire di un
termine assai breve (poco più di due mesi) per un adempimento, di norma,
complesso, quale quello di predisporre impianti adeguati di depurazione, così
da doversi ipotizzare una responsabilità penale indipendentemente da una
concreta possibilità di obbedienza al precetto".
Nelle suddette ordinanze manca qualunque riferimento ai
fatti di causa; la rilevanza é enunciata, senza motivazione alcuna; ci si
limita a dire che la norma impugnata "concorre a formare, con l'art. 21
della citata legge n. 319 del 1976, la fattispecie del reato in contestazione,
in relazione all'art. 27 Cost.".
Nelle ordinanze nn. 344, 345/1979 e 433/1980 ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione venga dichiarata infondata; le argomentazioni svolte a
sostegno di tali tesi sono praticamente le stesse già riassunte in precedenza.
Considerato in diritto
1. - Le trentasei ordinanze di cui in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale identiche o comunque concernenti la stessa materia.
I relativi giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 14 della legge 19 agosto 1974, n. 48, della regione Lombardia
stabilisce una serie di norme transitorie, relative alle sistemazioni degli
scarichi in corsi d'acqua superficiali, prescrivendo nel primo comma che essi
entro due anni dall'entrata in vigore della legge debbono essere conformati
"ai limiti di accettabilità previsti nella allegata tabella C".
Eguale prescrizione viene stabilita dall'art.
15, terzo comma, della legge per "gli scarichi di insediamenti produttivi
in pubbliche fognature".
L'art. 19 della detta legge regionale stabilisce sanzioni amministrative
per l'inosservanza alle prescrizioni della legge medesima.
L'art. 25, primo comma, della legge statale 10 maggio 1976, n. 319,
stabilisce che "coloro che effettuano scarichi già esistenti provenienti
da insediamenti sia produttivi che civili... sono comunque tenuti ad osservare
le prescrizioni stabilite dalle regioni e dagli enti locali in quanto
compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e
in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente
legge".
Infine l'art. 21 della stessa legge n. 319, stabilisce sanzioni penali,
tra l'altro, per chi "non ottempera alle disposizioni di cui all'art.
25".
3. - Le trentasei ordinanze riassunte in narrativa propongono alla Corte
le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
A) L'ordinanza del pretore di Voghera (n. 528 del reg. ord. 1979), quattro ordinanze del tribunale di Vigevano (nn. 651, 652, 884, 885 del reg. ord.
1979), l'ordinanza del pretore di Pavia (n. 398 del reg. ord.
1979), quella del pretore di Bellano (n. 41 del reg. ord. 1981), due ordinanze del tribunale di Como (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982)
sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 (o dell'art. 14,
primo comma) della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n.
L'ordinanza n. 653 del reg. ord. 1979 del
tribunale di Vigevano solleva la stessa questione anche nei confronti dell'art.
15, terzo comma, della stessa legge della regione Lombardia
n. 48.
B) L'ordinanza del pretore di Voghera e le cinque ordinanze del tribunale
di Vigevano sopra menzionate sollevano in via subordinata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt.
25, secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione.
C) Ventisei ordinanze del tribunale di Como, cioé
tutte quelle indicate in narrativa ad eccezione delle due ultime (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982),
sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10
maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge della
regione Lombardia n. 48 del 1974", in relazione all'art. 27 della
Costituzione.
4. - La questione indicata sub A non é fondata.
Essa é stata sollevata sul rilievo che "la disciplina degli scarichi
industriali non sembra rientrare in alcuna delle materie indicate nell'art. 117
Cost.",
mentre poi "lo Stato, nel trasferire alle Regioni con i decreti
delegati del 1972 le funzioni amministrative nella materia attribuite alle
Regioni stesse dal menzionato art. 117 Cost., ha
mantenuto a se stesso la competenza in ordine all'igiene del suolo e dell'ambiente,
all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienico - sanitari
delle industrie insalubri, come espressamente stabilito dall'art. 6, n. 7, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4".
Che in questa specie di vuoto legislativo le regioni, nella specie la
regione Lombardia con la legge n. 48 del 1974, siano state pressoché costrette
ad inserirsi con una interpretazione estensiva e
globale ma non arbitraria della competenza loro accordata dall'art. 117 della
Costituzione in materia di urbanistica, di caccia e pesca nelle acque interne (cioé in materia direttamente o indirettamente collegata con
quella della protezione dagli inquinamenti), é fatto che non può considerarsi
travalicante i limiti della competenza regionale.
D'altra parte, come é rilevato in dottrina, da una considerazione
unitaria del contenuto dell'art. 117 della Costituzione si desume
l'attribuzione alle regioni, come uno dei campi preferenziali, della competenza
relativa all'assetto del territorio, del quale le acque costituiscono elemento
essenziale, sicché la strumentazione della loro difesa dagli inquinamenti non
può ritenersi sottratta, quanto meno nella totalità, alla competenza regionale.
Con la conseguenza che ove questa sia stata - come nella specie - esercitata
non in contrasto con la disciplina statale della materia, ma in via per così
dire suppletiva, finché una disciplina statale non é intervenuta, non si é
verificata violazione dell'art. 117 Cost.
Vero é poi, come osservano i giudici a quibus, che il decreto n. 4 del
1972 mantiene "ferme le attuali competenze degli organi statali" in
ordine fra l'altro (art. 6, n. 7) "all'igiene del suolo e dell'ambiente,
all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienico
– sanitari delle industrie insalubri". Ma, come osserva la difesa
della regione Lombardia, la riserva ("restano ferme le attuali
competenze" dice il citato art. 1 del decreto n. 4) non poteva riferirsi
se non alle competenze in quel tempo esercitate dallo Stato. E come si é già
osservato, previsioni e prescrizioni specifiche in ordine alla regolamentazione
degli scarichi, ai tassi di inquinamento tollerabili, ai modi e tempi per
accordare le situazioni irregolari pregresse con le nuove esigenze ecc. non
erano state emanate dallo Stato e non lo furono fino alla legge n. 319 del 1976
concernente la "tutela delle acque dall'inquinamento", nella quale
(titolo IV) é contenuta la "regolamentazione degli scarichi",
precisandosi (art. 9) che "in tutto il territorio nazionale viene stabilita (dunque prima non esisteva) un'unica
disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti
di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente
legge".
D'altra parte l'art. 25 della legge n. 319 stabilisce l'obbligo di
"osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in
quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporanee della presente
legge". E dunque, quanto meno contro l'esistenza di una riserva assoluta
di competenza allo Stato che si vorrebbe operata dall'art. 6, n. 7, del decreto
n. 4 del
La verità é che si era fatalmente verificato un
intreccio di competenze statali, praticamente non esercitate, e di competenze
regionali riconosciuto dalla stessa legge n. 319 come transitoriamente non
illegittimo; e che la situazione non é stata definitivamente chiarita se non
con il capo VIII del titolo V del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, che all'art. 101 determina le funzioni spettanti in materia alle
regioni, fra le quali "la disciplina degli scarichi e la programmazione
degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento
dei rifiuti liquidi e idrosolubili".
Da tale normativa non può trarsi argomento circa la preesistenza del
conferimento della competenza alle regioni in tale materia; é però indubbio che
l'espresso riconoscimento, ivi contenuto, delle attribuzioni suddette, da parte
del legislatore statale, dimostra nella ratio legis
l'inesistenza di contrasto fra l'art. 117 della Costituzione e la già
esercitata potestà legislativa regionale.
Si deve dunque concludere per l'infondatezza della questione, la cui
incidenza é ormai confinata entro strettissimi limiti temporali.
E ad eguale conclusione deve a maggior ragione pervenirsi anche per la
questione di legittimità costituzionale estesa nell'ordinanza n. 653 del reg. ord. 1979 del tribunale di Vigevano nei confronti dell'art.
15, terzo comma, della legge n. 48 della regione Lombardia, che tratta degli scarichi di insediamenti produttivi in
pubbliche fognature. A dimostrarne la infondatezza
stanno in proposito non solo le ragioni sopra esposte trattando dell'art. 14,
comma primo, ma la considerazione aggiuntiva che può trarsi dall'art. 2, lett.
c, n. 3, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 il quale
stabilisce il trasferimento alle regioni dei lavori pubblici concernenti le
opere igieniche di interesse locale fra cui le fognature.
5. - La questione sub B é inammissibile.
L'ordinanza del tribunale di Voghera e le cinque ordinanze del tribunale
di Vigevano, subordinatamente all'ipotesi di rigetto della questione di
legittimità costituzionale sopra esaminata, propongono questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge
n. 319 del 1976 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
La motivazione dell'ordinanza può così essere riassunta.
Il detto art. 25, primo comma, della legge n.
319, richiamando la norma (art. 14, primo comma) della legge regionale lombarda
n. 48, avrebbe (in forza dell'art. 21 della legge n. 319 che dispone sanzioni
penali fra l'altro a chi non ottempera alle disposizioni dell'art. 25)
trasformato un illecito amministrativo (quale era nella legge regionale) in
illecito penale. E qui le ordinanze ipotizzano due interpretazioni della norma.
O si ritiene che ai fini della configurabilità del
reato vada presa in considerazione la sola condotta omissiva successiva al 13
giugno 1976, data di entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, oppure si
ritiene che il termine di adeguamento degli scarichi al livello stabilito dalla
legge regionale decorra dal settembre 1974, cioé dall'entrata in vigore della legge stessa. Nel primo
caso l'incongruità del termine di due mesi e mezzo residui per la
regolarizzazione degli scarichi sarebbe evidente e ne risulterebbe una
responsabilità penale non addebitabile all'imputato, con conseguente violazione
del principio della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione). Nel secondo caso si
darebbe rilievo penale ad un comportamento omissivo avvenuto in periodo
precedente alla vigenza della norma che stabilisce la rilevanza penale della
omissione, con una retroattività del precetto penale in violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Si tratta, come é evidente, di due diverse interpretazioni della norma,
che pongono due diverse questioni di legittimità costituzionale.
Ora non é consentito ai giudici di ipotizzare, collocandole sul medesimo
piano, interpretazioni alternative delle norme (in ipotesi anche più di due) e
di ciascuna di esse denunciare il contrasto con
Fra l'altro, diversamente operando, verrebbe meno la possibilità di verificare
la rilevanza della questione, la quale é constatabile soltanto attraverso la
precisa indicazione della norma impugnata nella accezione che si ritiene
applicabile nel giudizio a quo (cfr. sentenza
n. 109 del 1982).
La questione é pertanto inammissibile.
6. - Del pari inammissibile é la questione sub C, sollevata dal tribunale
di Como con ventisei ordinanze di identico contenuto.
In esse, infatti, mancano la indicazione dei
fatti di causa e la dimostrazione della rilevanza della questione sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con
le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di
Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano
e nn. 10 e 11 del reg. ord.
1982 dal tribunale di Como, in riferimento all'art.
117 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 sollevata dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza n.
653 del reg. ord.
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319, sollevata dal pretore di Voghera con l'ordinanza n. 528 del reg. ord. 1979 e dal tribunale di Vigevano con le ordinanze nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord.
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama
l'art. 14 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata
dal tribunale di Como, con le ordinanze nn. 667 e 878
del reg. ord. 1979; 344, 345, 399, 433, da
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.