SENTENZA N. 53
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 1, lett. b. del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1965 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale a carico di Zardo
Serafino, già cittadino italiano e dal 1963 cittadino australiano, imputato del
reato di cui all'art. 151 del Codice penale militare di pace, per non aver
ottemperato alla chiamata alle armi indetta per l'11 gennaio 1965, il Tribunale
militare territoriale di Padova, con ordinanza emessa il 3 dicembre
Stante la contumacia e l'irreperibilità dell'imputato -
ripartito dall'Italia prima ancora di aver ricevuto la notifica del decreto di
citazione a giudizio - , l'ordinanza gli é stata
notificata il 13 dicembre 1965 nelle forme dell'art. 170 del Codice di
procedura penale. L'ordinanza é stata inoltre notificata al Pubblico Ministero
nella stessa data e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 dicembre
Davanti a questa Corte si é costituito soltanto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento
dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 1 marzo
All'udienza di trattazione della causa l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Il raffronto tra le disposizioni impugnate (art. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, e art. 1, lett. b, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237) - dalle quali risulta che, in via di principio, chi abbia perduto, col concorso della propria volontà, la cittadinanza italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 555 del 1912, citata, non si sottrae perciò all'obbligo del servizio militare - e i precetti dell'art. 52 della Costituzione, secondo i quali "la difesa della Patria é sacro dovere del cittadino" e "il servizio militare é obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge", non rivela, ad avviso della Corte, alcuna incompatibilità.
Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria é sacro dovere del cittadino, fa una affermazione di altissimo significato morale e giuridico. Essa comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria - che é condizione prima della conservazione della comunità nazionale - rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perché "sacro" (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla cittadinanza). così inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare.
L'esistenza, per i cittadini, di un dovere così caratterizzato costituzionalmente, non comporta però, per sé sola, l'esclusione della possibilità che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni (l'attuale legislazione la prevede soltanto per gli stranieri già cittadini italiani e per gli apolidi residenti nella Repubblica), la prestazione del servizio militare.
Questo servizio - nel quale, come si é detto, non si esaurisce, per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria, e che per i non cittadini, appunto perché tali, non può esser considerato, diversamente che per i primi, strumentale rispetto a quello della difesa della Patria - ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52.
A proposito di esso il secondo comma dell'articolo si limita a disporre che "é obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". E ciò non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10 della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali, che una legge possa imporlo, quando concorrano interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana.
2. - Con riferimento poi all'affermazione della
ordinanza di rimessione, secondo la quale il
possesso della cittadinanza da parte di chi presta il servizio militare
"costituisce, sotto il profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei
delicati e numerosi compiti che egli può esser chiamato a svolgere, di
dedizione e di spirito di sacrificio", osserva
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella aeronautica, in riferimento all'art. 52 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1967.