SENTENZA N. 30
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974,
n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) e art.
25, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 26 maggio, 14 maggio,
23 aprile, 5 aprile (n. 2) e 12 maggio 1982 (n. 2) dalla Corte di cassazione
nei procedimenti sui ricorsi proposti da Fraschini
Edoardo, Redaelli Riccardo, Gilardoni
Luigi, Maggi Rodolfo, Severgnini
Arnaldo, Rusconi Camillo e Colombo Giuseppe, iscritte
ai nn. 721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 114, 135, 149 e 163 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il
Giudice relatore avv. Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
Con sette ordinanze emesse rispettivamente in data 26
maggio 1982 (reg. ord. n.
721/1982), 14 maggio 1982 (reg. ord. n. 906/1982), 23 aprile 1982 (reg. ord.
n. 907/1982), 5 aprile 1982 (reg. ord.
n. 908 e 91/1982), 12 maggio 1982 (reg. ord. n. 909 e 910/1982),
Al riguardo, si osserva che la materia della tutela delle acque
dall'inquinamento non sarebbe specificamente compresa tra quelle elencate nel
ricordato art. 117, e che inoltre sarebbe dubbio che la potestà legislativa
regionale al riguardo possa configurarsi per titolo derivante da profili di
connessione della materia de qua con altre, per le quali invece la norma
costituzionale sopramenzionata attribuisce alle
regioni tale potestà; si sostiene ancora che una siffatta potestà legislativa
regionale non potrebbe ricavarsi dal principio di evoluzione dell'ordinamento,
per effetto della normativa statale, attuata in sede di trasferimento di
funzioni amministrative alle regioni nella materia di loro competenza
legislativa concorrente, ex art. 118 della Costituzione.
Con altra ordinanza, emessa in data 5 aprile 1982 (reg. ord. n. 911/1982), la stessa Corte
di cassazione, oltre la questione relativa all'art. 14 della citata legge
regionale della Lombardia, che viene prospettata in termini coincidenti con
quelli posti a base delle sei ordinanze sopraindicate, solleva altresì
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt.
25, secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione.
Viene prospettato al riguardo il dubbio
interpretativo che tale norma pone, osservando che o si ritiene che ai lini
della configurabilità del reato di cui all'art. 25
della legge n. 319 del 1976 debba essere presa in considerazione la sola
condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della
citata legge statale; ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai limiti
di cui alla tabella c della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe
il reato de quo, decorra dal settembre 1974; nel primo caso si avrebbe
violazione dell'art. 27 della Costituzione, mentre nella seconda ipotesi
risulterebbe leso l'art. 25 della Costituzione.
Non si é avuta costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le sette ordinanze di cui in narrativa riguardano le stesse norme o,
comunque, la medesima disciplina; esse possono
pertanto essere decise con unica sentenza.
2. - La questione relativa alla prospettata
incostituzionalità dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto
1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione, é stata
recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 225
del 1983 e dichiarata infondata, con riferimento ai medesimi profili oggi
sottoposti al suo esame. Poiché nelle ordinanze di rimessione, peraltro antecedenti alla ricordata sentenza,
3. - La questione attinente all'art. 25 della legge statale n. 319 del
1976 e, segnatamente, al dubbio interpretativo che la citata disposizione
porrebbe, pure affrontata da questa Corte nella sentenza n. 225 del
1983, deve, in armonia con la recente giurisprudenza di questa Corte,
ribadita dalla citata sentenza, essere dichiarata inammissibile.
Infatti, nella specie vengono identificate due
possibili e diverse interpretazioni della norma de qua, che pongono due diverse
questioni di legittimità costituzionale; ora, non é consentito ai giudici a quo
di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni alternative
delle norme e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con
Diversamente opinando, verrebbe tra l'altro meno la possibilità di
verificare la rilevanza della questione, constatabile attraverso la precisa
indicazione della norma impugnata nella accezione che
si ritiene applicabile nel giudizio a quo. La questione pertanto, come
prospettata, é inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione
Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata, con riferimento all'art. 117 della
Costituzione, con le ordinanze della Corte di cassazione (nn.
721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del reg. ord.
1982) di cui in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza (n. 911 del reg. ord. 1982) di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.