SENTENZA N. 269
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 88, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con
l'ordinanza emessa il 27 settembre 1983 dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico
di Trinchera Luciano, iscritta al n. 919 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984
il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Trinchera
Luciano, imputato del delitto di omicidio volontario
pluriaggravato, il Giudice istruttore del Tribunale di Perugia,
ordinato il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario ai
sensi dell'art. 206 cod. pen., disponeva perizia
psichiatrica per accertare il suo stato di mente tanto al momento del fatto che
durante il procedimento.
Dalla perizia emergeva che il Trinchera, pur risultando al momento del fatto in condizioni di mente tali
da scemare, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, versava al
momento dell'accertamento in stato di totale incapacità, e che in entrambi i
momenti doveva considerarsi socialmente pericoloso.
Il Giudice istruttore, premesso che, in conseguenza delle risultanze peritali, il procedimento avrebbe dovuto essere
sospeso "ai sensi del dettato di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. pen." in attesa che il Trinchera
riacquistasse, almeno in parte, la capacità di intendere e di volere, con
ordinanza del 27 settembre
Rileva il giudice a quo che il ricovero dell'imputato in ospedale
psichiatrico giudiziario costituisce un vero e proprio stato di detenzione
preventiva (perché ordinato nel corso dell'istruzione ed in assenza di una
sentenza irrevocabile), caratterizzato, però, dall'assenza di
ogni limite massimo di durata: é, pertanto, possibile che l'imputato,
ove non riacquisti (almeno in parte) la capacità di intendere e di volere,
debba trascorrere, durante la sospensione del procedimento penale a suo carico,
un lunghissimo periodo di tempo in ospedale psichiatrico giudiziario.
L'obiezione, secondo cui, "trattandosi nel caso in esame di una
misura di sicurezza (detentiva), la sua durata sarebbe necessariamente
indeterminata, dovendosi rapportare al protrarsi della pericolosità sociale del
soggetto", non consentirebbe di "superare il problema, ravvisandosi
profonde diversità rispetto alla previsione della norma generale di cui
all'art. 222 cod. pen.".
Infatti, mentre nel caso che l'imputato venga
prosciolto per difetto di imputabilità (situazione attualmente non ipotizzabile
alla stregua delle risultanze della perizia psichiatrica) la sua liberazione é
condizionata unicamente alla cessazione dello stato di pericolosità sociale
derivante dalle sue condizioni mentali (sentenza n. 139 del 1982), in caso di
sospensione del processo ex art. 88, primo comma, cod. proc.
pen., mancando appunto una
sentenza di proscioglimento, l'imputato é sottratto alla valutazione del
giudice circa la sua pericolosità, dato che la ripresa del procedimento penale
é possibile solo ove cessi lo stato di infermità mentale.
Se l'imputato non riacquista la capacità di intendere e di volere, conclude il giudice a quo, non é da escludere che il suo
stato di detenzione in un manicomio giudiziario possa protrarsi, se la
pericolosità persiste, anche per tutta la vita; nel caso in cui la pericolosità
venga meno, l'imputato sarà trasferito in un carcere ordinario con conseguente
inizio da questo momento della decorrenza dei termini di carcerazione
preventiva.
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
21 marzo 1984.
É intervenuta
Rileva l'Avvocatura che la sospensione prevista dall'art. 88 cod. proc. pen.
tende a realizzare (sentenza n. 23 del 1979) il diritto all'autodifesa
garantito dall'art. 24 Cost., perché solo la persona
capace é in grado di difendersi adeguatamente.
La misura prevista dalla norma censurata risponde, poi, "a finalità
insieme di cura e di custodia" (sentenza n. 141 del 1982): i principi
propri della carcerazione preventiva e, in particolare, quello
fissato dall'art. 13, ultimo comma, Cost. non possono, quindi, trovare
applicazione.
In tema di misure di sicurezza, infatti, le finalità di cura prevalgono
su quelle della custodia; la cura "deve continuare fin che permane lo
stato di infermità, e la custodia attiene, in
sostanza, al soggetto in quanto infermo di mente socialmente pericoloso più che
non in quanto autore di un reato, che ne comporta la restrizione della libertà
personale, in attesa di giudizio".
L'atto d'intervento deduce, infine, una incoerenza
tra il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rimessione:
l'eventuale fissazione di un termine massimo per il ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, indipendentemente dalla cessazione dell'infermità di
mente del ricoverato, non escluderebbe la sospensione del procedimento,
"aspetto, questo, richiamato nel dispositivo, ma che non appare essere il punctum saliens della proposta
questione di legittimità".
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di cui in narrativa il Giudice
istruttore del Tribunale di Perugia sottopone a
vaglio di legittimità costituzionale l'art. 88, primo comma, cod. proc. pen..
Stando al dispositivo, la questione di legittimità avrebbe ad oggetto
l'"art. 88 cod. proc. pen. - primo e terzo comma - nella parte in cui
estende ai procedimenti contro imputati in stato di detenzione l'obbligo di
sospensione del processo per sopravvenuta infermità di mente, perché in
contrasto con l'art. 13, ultimo comma, della Costituzione". Stando alla
motivazione (ed all'invocato parametro costituzionale), i dubbi del giudice a
quo sembrerebbero aver riguardo non tanto alla sospensione del processo, quanto
alle conseguenze da essa derivanti nel caso di
imputato in stato di detenzione ("alla durata di tale stato... l'art. 88,
primo comma, cod. proc. pen. non pone alcun limite massimo... e dunque... la
detenzione potrebbe protrarsi, anche per tutta la vita, in un manicomio
giudiziario").
2. - La questione, così come prospettata, é inammissibile.
Osserva esattamente l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento, che la questione "proposta nel
dispositivo... non appare in coerenza con il ragionamento condotto nella
motivazione". Ma tale incoerenza, anziché tradursi, come conclude l'Avvocatura, nella non fondatezza della questione,
impedisce di scendere nel merito, non consentendo di identificare con la
necessaria precisione il thema decidendum,
e ciò a causa dell'insufficiente individuazione della norma ordinaria
effettivamente sottoposta a controllo.
3. - A rendere non rimediabile la suddetta carenza
contribuisce il fatto che il denunciato art. 88, primo comma, cod. proc. pen.
consta di tre parti dai contenuti nettamente differenziati, essendo la prima
dedicata ai presupposti per la sospensione del processo, la seconda al ricovero
dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, la terza agli accertamenti
esperibili nell'una e nell'altra direzione.
Già di per sé il mettere in discussione il
precetto che impone al giudice di sospendere il processo appare cosa ben
diversa dal mettere in discussione il precetto che prevede il ricovero
dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, anche se nulla vieterebbe
di mettere congiuntamente in discussione sia il primo sia il secondo precetto
(come, del resto, nel suo continuo oscillare tra l'aspetto della sospensione e
l'aspetto del ricovero, la stessa ordinanza di rimessione
sembra adombrare al termine della motivazione, allorché, con riguardo alla
rilevanza della questione, indica quale "situazione di cui si sostiene la
sospetta incostituzionalità la quiescenza del processo con correlativa
carcerazione dell'imputato indeterminata nel tempo", peraltro omettendo,
subito dopo, di richiamare quest'ultimo aspetto nel
dispositivo).
Ma l'ambiguità, per non dire la contraddittorietà, di un'ordinanza
formulata in termini così perplessi risulta ancora
maggiore, sino a diventare insuperabile, non appena si tenga presente
l'ulteriore differenza che intercorre tra i precetti menzionati: mentre la
parte iniziale del primo comma dell'art. 88 cod. proc.
pen. impone al giudice -
salvo, ovviamente, che non si debba pronunciare sentenza di proscioglimento -
la sospensione del processo ogni qualvolta "l'imputato viene a trovarsi in
tale stato di infermità di mente da escludere la capacità di intendere o di
volere" (e, con perfetta corrispondenza, il terzo comma prevede la ripresa
del processo "qualora l'imputato riacquisti la predetta capacità"),
la seconda parte del primo comma dell'art. 88 ne prescrive il ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario solo "ove occorra". Da tale
differenza discende chiaramente come la "correlazione" tra
"quiescenza del processo" e "carcerazione dell'imputato"
sotto forma di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario non
si presenti affatto con carattere di automatismo e, quindi, di
ineluttabilità, ben potendo il primo dei due fenomeni andar disgiunto dal
secondo.
Di fronte ad una situazione normativa tanto articolata e non priva di alternative, l'individuazione del thema
decidendum avrebbe richiesto una prospettazione
non equivoca, incentrata o sulla sospensione del processo o sul ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario o sull'una e sull'altro congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 88, primo e terzo comma, cod. proc. pen.,
sollevata, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, dal
Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1984.