Sentenza n.67 del 1984

 

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SENTENZA N. 67

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, 2 periodo, legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1982 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Carnevale Salvatore, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico del militare Carnevale Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 148, n. 2, c.p.m.p. (diserzione), il Tribunale militare di Torino ha sollevato d'ufficio " la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, 2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione all'art. 108, comma secondo, Cost.". Nell'ordinanza si lamenta che, pur se il menzionato articolo preveda la "costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare", a garanzia dell'indipendenza della stessa, il legislatore non avesse ancora provveduto, alla data del giudizio de quo, a dare attuazione alla legge, nonostante che questa disponga espressamente un periodo transitorio della "durata di non più di un anno dalla data di (sua) entrata in vigore".

 

Considerato in diritto

 

La legge 7 maggio 1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace") é stata emanata nell'intento di dare attuazione al dettato costituzionale (art. 108, secondo comma), il quale testualmente prescrive che "la legge assicura la indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia". A tal fine il legislatore, assumendo come modello il Consiglio superiore della magistratura, ha previsto - con la legge e l'articolo testé indicati - l'istituzione di apposito organo collegiale, che ha appunto denominato "di autogoverno della magistratura militare", del quale peraltro ha omesso di stabilire la composizione. In via transitoria, tuttavia, per le nomine, trasferimenti e conferimenti di funzioni, da adottarsi in ogni caso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, risulta disposto che, se "immediatamente necessari per l'attuazione " della legge, si provvedesse "sentito il Procuratore generale militare", e che successivamente - ma, comunque, "per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della ...legge" - si provvedesse "sentito un comitato composto dal Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dal Presidente e dal Procuratore generale e dai Presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello".

 

Ora, essendo ampiamente ed inutilmente trascorso ben più di un anno dall'entrata in vigore della legge in parola, non può dirsi che sia priva di ogni validità la doglianza del giudice a quo per tal fatto - indipendentemente dalla questione se trattasi di termine ordinatorio o perentorio - , specie considerando la formulazione particolarmente energica ("non più di un anno") ed il carattere di urgenza attribuito alla legge, di cui deve ritenersi che non senza ragione venne disposta l'entrata in vigore "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione". E si deve conseguentemente affermare che il legislatore é tenuto, attuando l'art. 15 della legge n. 180 del 1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo che effettivamente assicuri l'indipendenza della giurisdizione militare. Non può tuttavia non rilevarsi che nella specie, oscillando la censura fra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore e pieno assoggettamento all'esecutivo) e la richiesta di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione), la questione va, allo stato, dichiarata inammissibile per l'evidente incertezza che dalla prospettazione deriva sul petitum.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, 2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 ("modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace"), sollevata in riferimento all'art. 108, cpv., Cost. dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.