SENTENZA N. 67
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15, comma primo, 2 periodo, legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il
6 luglio 1982 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico
di Carnevale Salvatore, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1983. Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico del militare Carnevale
Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 148, n. 2, c.p.m.p.
(diserzione), il Tribunale militare di Torino ha sollevato d'ufficio " la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, 2 periodo,
della legge 7 maggio 1981, n.
Considerato in diritto
La legge 7 maggio 1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace") é stata emanata nell'intento di dare
attuazione al dettato costituzionale (art. 108, secondo comma), il quale testualmente prescrive che "la legge assicura
la indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia". A tal fine il legislatore, assumendo come modello il
Consiglio superiore della magistratura, ha previsto - con la legge e l'articolo
testé indicati - l'istituzione di apposito organo
collegiale, che ha appunto denominato "di autogoverno della magistratura
militare", del quale peraltro ha omesso di stabilire la composizione. In
via transitoria, tuttavia, per le nomine, trasferimenti e conferimenti di
funzioni, da adottarsi in ogni caso con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
risulta disposto che, se "immediatamente necessari per l'attuazione "
della legge, si provvedesse "sentito il Procuratore generale
militare", e che successivamente - ma, comunque, "per la durata di
non più di un anno dalla data di entrata in vigore della ...legge" - si provvedesse
"sentito un comitato composto dal Procuratore generale militare presso
Ora, essendo ampiamente ed inutilmente trascorso ben più di un anno
dall'entrata in vigore della legge in parola, non può dirsi
che sia priva di ogni validità la doglianza del giudice a quo per tal fatto -
indipendentemente dalla questione se trattasi di termine ordinatorio o
perentorio - , specie considerando la formulazione particolarmente energica
("non più di un anno") ed il carattere di urgenza attribuito alla
legge, di cui deve ritenersi che non senza ragione venne disposta l'entrata in
vigore "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione". E si deve conseguentemente affermare che il legislatore é
tenuto, attuando l'art. 15 della legge n. 180 del 1981, ad assolvere senza
ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo che effettivamente assicuri
l'indipendenza della giurisdizione militare. Non può tuttavia non rilevarsi che
nella specie, oscillando la censura fra la richiesta di caducazione
della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione
dell'anteriore e pieno assoggettamento all'esecutivo) e la richiesta di
devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della
magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo,
quale stabilita dalla stessa Costituzione), la questione va, allo stato,
dichiarata inammissibile per l'evidente incertezza che dalla prospettazione deriva sul petitum.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, 2 periodo, della legge 7
maggio 1981, n. 180 ("modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace"), sollevata in riferimento all'art. 108, cpv.,
Cost. dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.