Ordinanza n.7 del 1985

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ORDINANZA N. 7

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione d’opere pubbliche; procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione delle opere d’edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2 e 19 legge regionale n. 31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro Comune di Torre Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Rotiroti Francesco;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il TAR della Calabria, a seguito di ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro il Comune di Torre Ruggiero e nei confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con ordinanza del 9 ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al Comune il potere di emanare atti d’espropriazione e d’occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio d’imparzialità dell'attività amministrativa;

che - a parte le considerazioni desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 319/1983, che ha deciso nel merito questione analoga relativamente a legge d’altra regione - occorre preliminarmente rilevare che l'ordinanza in oggetto omette del tutto di motivare sulla rilevanza della questione, in quanto si limita a richiamare sul punto altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza parziale in pari data (peraltro neppure in atti);

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze di rimessione debbono, a pena d’inammissibilità della questione, essere motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi sopperire alla eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre pronunce, in quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa conoscenza delle questioni sollevate, in vista delle quali é stabilito uno specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/82; nonché ord. n. 140/1983);

che, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1985.