ORDINANZA N. 7
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre
1975, n. 31 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione d’opere
pubbliche; procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge
regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione delle
opere d’edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti
dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2 e 19 legge regionale n.
31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal TAR per la
Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro Comune di Torre
Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di
Rotiroti Francesco;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il TAR della
Calabria, a seguito di ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro il Comune
di Torre Ruggiero e nei confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con
ordinanza del 9 ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della
legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento all'art.
97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al
Comune il potere di emanare atti d’espropriazione e d’occupazione temporanea o
d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio d’imparzialità
dell'attività amministrativa;
che - a parte le considerazioni
desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 319/1983,
che ha deciso nel merito questione analoga relativamente a legge d’altra
regione - occorre preliminarmente rilevare che l'ordinanza in oggetto omette
del tutto di motivare sulla rilevanza della questione, in quanto si limita a
richiamare sul punto altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza
parziale in pari data (peraltro neppure in atti);
che, per costante giurisprudenza
di questa Corte, le ordinanze di rimessione debbono, a pena d’inammissibilità
della questione, essere motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi
sopperire alla eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre
pronunce, in quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa
conoscenza delle questioni sollevate, in vista delle quali é stabilito uno
specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/82;
nonché ord. n.
140/1983);
che, pertanto, deve dichiararsi
la manifesta inammissibilità della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della
legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge
regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento
all'art. 97 Cost., dal TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.