Sentenza n. 63 del 1982
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SENTENZA N. 63

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 6, 15, 39 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) promossi con ordinanze rispettivamente emesse il 12 febbraio 1980 e il 6 luglio 1977 dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Padova e di Sanremo, sui ricorsi proposti da Perdon Pierluigi e da Barillà Vittorio, iscritte ai nn. 259 e 378 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152 e 208 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso del 13 gennaio 1979, Pierluigi Perdon impugnava avanti la Commissione tributaria di primo grado di Padova l'ingiunzione emessa dall'Ufficio della stessa città per l'imposta sul valore aggiunto ed accessori relativamente all'anno 1973.

Con istanza del 2 gennaio 1980, il contribuente, deducendo l'evidente fondatezza della sua opposizione, chiedeva la sospensione dell'esecuzione. L'adita Commissione, con ordinanza del 12 febbraio successivo, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 54, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. e sospendeva il giudizio.

Rilevata preliminarmente la carenza del proprio potere di sospendere in via cautelare l'esecuzione fiscale, essendo i rapporti tra esecuzione e contenzioso tributario regolati solo dal principio di riscossione graduale dei tributi in contestazione (artt. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 633 del 1972) e dalla possibilità di sospendere l'esecuzione soltanto da parte dell'intendente di finanza (artt. 39 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973), la Commissione riteneva che le sopra citate disposizioni di legge, in quanto non attribuiscono al giudice tributario il potere di sospendere in via cautelare il procedimento di riscossione, pregiudicano la tutela giurisdizionale del cittadino. La pienezza della tutela - si specifica nell'ordinanza - postula che al giudice, investito del potere di annullare il provvedimento amministrativo, sia attribuito anche il potere di sospenderlo, onde evitare al ricorrente un pregiudizio irreparabile.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella G.U. n. 152 del 4 giugno 1980.

É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha sostenuto preliminarmente l'irrilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata perché il d.P.R. n. 602 del 1973, di cui sono stati denunciati gli artt. 15, 54 e 39, riguarda soltanto la riscossione delle imposte sui redditi e non pure quella delle imposte indirette (quale l'imposta sul valore aggiunto). Inesattamente poi sarebbe stata indicata la disposizione dell'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972 perché la norma, la quale esclude, in materia di IVA, il potere del giudice tributario di sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione, é quella dell'art. 62 d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione infatti richiama espressamente gli artt. da 5 a 29 e l'art. 31 t.u. 14 aprile 1910 n. 639, sicché resta esclusa l'applicabilità degli artt. 3 e 4 dello stesso testo unico, che prevedono la sospensione giudiziale del procedimento coattivo. Nel merito, la carenza di detto potere é - sempre secondo l'interveniente - giustificata dal preminente interesse dell'amministrazione finanziaria alla regolare e sollecita riscossione dei tributi; né essa contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost., che non vincolano il legislatore ordinario né sui poteri da attribuire ai giudici né sui tipi e l'efficacia dei procedimenti e provvedimenti giurisdizionali.

2. - Con ricorso depositato il 31 marzo 1977 e diretto alla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, Vittorio Barillà esponeva che erano pendenti presso la stessa Commissione quattro suoi ricorsi contro l'iscrizione nei ruoli straordinari per l'imposta di ricchezza mobile e imposta complementare relativamente agli anni 1971-1972- 1973. In pendenza dei giudizi, l'esattoria consorziale di Ventimiglia aveva iniziato gli atti esecutivi su beni di sua proprietà, avendo l'intendente di finanza negato la sospensione della riscossione.

Tanto esposto, il Barillà chiedeva che la Commissione ordinasse la sospensione della riscossione, richiamando a tal fine l'art. 700 cod. proc. civ., e sosteneva, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge sulla riscossione delle imposte sul reddito (cit. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), che riserva esclusivamente all'intendente di finanza la facoltà di disporre la sospensione della riscossione.

L'adita Commissione, con ordinanza del 6 luglio 1977, sollevava questione di legittimità costituzionale del cit. art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, per contrasto con gli artt. 24, 53, 113 Cost. e sospendeva il giudizio.

La Commissione rilevava preliminarmente di non avere il potere di emettere un provvedimento cautelare di sospensione dell'iscrizione a ruolo perché tale potere non era previsto dalla disciplina del contenzioso contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed era invece attribuito esclusivamente all'intendente di finanza dall'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973.

Stante questa carenza di potere, la Commissione riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione di legge, la quale, secondo il giudice a quo, non permettendo al contribuente il tempestivo ed utile esperimento della tutela giurisdizionale, sembra essere in contrasto con i suindicati precetti costituzionali.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1980.

É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo preliminarmente l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo: e ciò perché la Commissione tributaria, in quanto priva del potere di emettere il provvedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., dovrebbe comunque ritenere improponibile il ricorso del contribuente per la sospensione dell'esecuzione, anche se venisse dichiarata l'incostituzionalità delle norme denunciate.

Nel merito l'interveniente ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale, deducendo che la radicale diversità tra processo tributario e processo davanti alla giurisdizione amministrativa - l'uno avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto obbligatorio e l'altro avente ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo - giustifica l'indicata esclusione del potere di sospendere gli atti del procedimento coattivo di riscossione dei tributi. Altra giustificazione - sul piano della legittimità costituzionale - sarebbe quella del preminente interesse dell'amministrazione finanziaria alla regolare e tempestiva riscossione delle imposte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze in epigrafe (della Commissione tributaria di primo grado di Padova e di quella di Sanremo), pur nella parziale diversità delle questioni prospettate - essendo relativa la prima ad un tributo indiretto e la seconda a imposte dirette - propongono sostanzialmente il medesimo problema: quello, cioé, della legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono dalle attribuzioni del giudice tributario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale. Pertanto i conseguenti giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Vanno anzitutto prese in esame le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato.

A) Rispetto all'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Padova si eccepisce che le norme denunciate non concernono la carenza del potere giudiziale di sospendere la riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, la quale costituisce l'oggetto del giudizio a quo.

Al riguardo osserva la Corte che, effettivamente, fuor di proposito é stato denunciato il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 relativamente alle disposizioni degli artt. 15, 39 e 54, in quanto esso, concernendo la riscossione delle imposte sul reddito, non é all'evidenza applicabile alle imposte indirette, fra cui rientra quella sul valore aggiunto. Peraltro, il provvedimento legislativo pertinente (e cioè il d.P.R. 6 ottobre 1972 n. 633) é stato pure indicato dal giudice a quo, sebbene di esso sia stato denunciato l'art. 60, che regola il quomodo del pagamento del tributo, e non invece, come avrebbe dovuto essere, l'art. 62, il quale disciplina la riscossione coattiva. La rilevata inesattezza non può però importare l'inammissibilità della proposta questione di costituzionalità giacché nell'ordinanza risulta nettamente individuata la regola giuridica impugnata e, quando sussiste una sicura identificabilità, non rileva, siccome priva di qualsiasi concreta incidenza, la erronea indicazione di un articolo di legge diverso da quello in cui la regola é effettivamente enunciata (cfr. in tal senso, sia pure in un caso analogo, sent. 23 maggio 1964 n. 40).

B) Rispetto al provvedimento della Commissione tributaria di Sanremo, si deduce l'inammissibilità della prospettata questione perché il contribuente ha chiesto nel corso del giudizio la sospensione del procedimento di riscossione coattiva richiamando l'art. 700 cod. proc. civ., mentre l'istituto previsto da tale norma non trova cittadinanza nel processo tributario.

A parte ogni considerazione sugli effetti del dedotto errore, rileva la Corte, seguendo un suo costante indirizzo, che costituisce esclusivo compito del giudice a quo l'accertare se una domanda giudiziale (nella specie, di natura cautelare) sia stata ritualmente proposta secondo la disciplina prevista dalla legge, senza che ne sia consentito il riesame nel giudizio di costituzionalità.

3. - Passando all'esame del merito, osserva la Corte che esattamente i giudici a quibus hanno preso le mosse dal rilievo che nel nostro ordinamento positivo non é consentito al giudice tributario (e può aggiungersi che lo stesso divieto vale per il giudice ordinario innanzi al quale il giudizio eventualmente prosegua, a norma dell'art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) disporre la sospensione del procedimento di riscossione coattiva dei tributi. Ciò é stato ritenuto costantemente dalla giurisprudenza ordinaria sia prima della riforma tributaria di cui alla l. 9 ottobre 1971 n. 825 sia dopo l'attuazione della medesima.

La riscossione delle imposte dirette é regolata dal cit. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il cui art. 39, 1 comma, prevede la possibilità di sospensione sia pure limitata nel tempo (cioè sino alla decisione della Commissione di primo grado); il relativo potere é però attribuito non al giudice, bensì all'intendente di finanza sul presupposto - ritenuto dal legislatore - che tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, nel quadro dell'andamento complessivo dell'attività tributaria; intuitivamente, contro il provvedimento (discrezionale) dell'intendente di finanza é ammesso il ricorso al giudice amministrativo a norma dell'art. 113 Cost.

Per quanto concerne le imposte indirette, l'esclusione della sospensione ope iudicis discende dai provvedimenti legislativi che singolarmente le riguardano. I quali generalmente rinviano per l'esecuzione coattiva agli artt. da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: sono così inapplicabili in subiecta materia gli artt. 3 e 4 dello stesso testo unico, che consentono per le dette entrate patrimoniali la sospensione da parte del giudice adito del procedimento di riscossione, e tale inapplicabilità risulta ulteriormente ribadita dal cit. art. 31 (cfr., ad esempio, il già cit. art. 62, 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto; l'art. 34, 4 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'imposta di registro; l'art. 45, 1 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, per l'imposta sulle successioni e donazioni; gli artt. 18 e 22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, per le imposte ipotecarie e catastali).

Rispetto ad entrambe le categorie di imposte, peraltro, il divieto di sospensione giudiziale deve ritenersi altresì espresso in via generale dall'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale dispone che sono applicabili nel processo tributario le norme contenute nel libro primo del codice di procedura civile, e, poiché detto libro non concerne la disciplina cautelare, non può non dedursi che essa non trova cittadinanza in tale processo.

4. - Non é superfluo aggiungere per una visione completa del sistema che, pur in presenza del ricordato divieto di sospensione da parte del giudice, la proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie non rimane priva di effetti sulla riscossione del tributo.

Invero, per quanto concerne le imposte dirette, l'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone che i tributi ancora non definitivamente accertati sono iscritti provvisoriamente in ruolo per un terzo del loro ammontare dopo la notificazione dell'atto di accertamento, per la metà dopo la decisione della Commissione di primo grado, per due terzi dopo quella della Commissione di secondo grado e per l'intero dopo la pronuncia della Commissione centrale ovvero della Corte d'appello. Inoltre, in base all'art. 40 del d.P.R. per ultimo citato, quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della decisione della Commissione tributaria é inferiore a quella già iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 15, il rimborso deve essere disposto dall'ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della decisione.

Sostanzialmente analogo é il sistema stabilito dall'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972 per l'imposta sul valore aggiunto.

Relativamente alle altre imposte indirette si ha invece un diverso regime: così, per l'imposta di registro l'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 cit. prevede che le imposte suppletive sono riscosse dopo la decisione della Commissione centrale o della Corte d'appello, mentre la riscossione di quelle complementari avviene per metà dopo la decisione di primo grado e per l'intera imposta dopo la decisione di secondo grado; le pene pecuniarie sono infine riscosse dopo che la decisione della controversia é divenuta definitiva. Perfettamente eguale é la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637), disciplina che gli artt. 18 e 22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 estendono alle imposte ipotecarie e catastali.

In conclusione può dirsi che il sistema accolto dal legislatore, se esclude la sospensione ope iudicis, prevede però, nel caso di contestazione giudiziaria, un regime per cui la riscossione coattiva dei tributi avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del procedimento tributario, sicché l'esecutorietà risulta ope legis graduata con riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria, rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio.

5. - Ciò posto, osserva la Corte che le ragioni in base alle quali i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale della normativa sopra indicata risultano in sostanza coincidenti e possono sinteticamente così riassumersi: la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 Cost. in via generale e dall'art. 113 Cost. nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, impone che il giudice tributario abbia la potestà di sospendere la esecutorietà degli atti dell'amministrazione finanziaria; diversamente, si afferma, detta tutela potrebbe risultare priva di reale contenuto. Inoltre, aggiungono i giudici a quibus, la giurisdizione tributaria costituisce una giurisdizione di annullamento, e, poiché questa esige per la sua stessa essenza il potere di sospensione, risulta arbitraria e irrazionale l'esclusione disposta dal legislatore.

Ma i rilievi addotti non possono essere condivisi.

6. - Per quanto concerne il primo di essi, va rilevato che l'art. 24 Cost., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali. Come questa Corte ha costantemente ritenuto, é consentito in materia processuale stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben può diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio (cfr. da ultimo sent. n. 9 del 1982).

In particolare, va osservato che la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., ma la sua disciplina é demandata alla legge ordinaria, alla quale spetta di regolare la materia. Da ciò consegue come nessun appunto sul piano della legittimità costituzionale possa essere mosso al nostro sistema processuale, nel quale, a differenza di quanto é dato riscontrare in qualche legislazione straniera, non sussiste un potere cautelare generale come espressione dell'esercizio della giurisdizione: tale potere va riconosciuto soltanto nei casi stabiliti dalla legge e trova attuazione secondo gli istituti in essa previsti.

Il principio suddetto, salvo quanto é detto al numero seguente, vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della pubblica amministrazione, la quale, per communis opinio, ha natura cautelare. Ed appunto perciò risulta costituzionalmente legittima la preesistente regola sancita nell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, la quale non consente al giudice ordinario, chiamato a giudicare sulla legittimità dell'atto amministrativo, di annullarlo o modificarlo e quindi anche di sospenderne l'esecutorietà, a meno che tale potere non gli sia nei singoli casi conferito dalla legge.

La mancanza di previsione della misura cautelare non importa, contrariamente a quanto ritengono i giudici a quibus, mancanza di effettività della tutela giurisdizionale. Questa, infatti, si realizza concretamente nella fattispecie con la pronuncia del giudice adito, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, é tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma riscossa e non dovuta, sulla quale spettano gli interessi nella misura stabilita dalla l. 26 gennaio 1961, n. 29.

Effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di anticipare le conseguenze di una pronuncia (solo eventualmente) favorevole - come avviene con la sospensione della procedura esecutiva - ma vuol dire che la pretesa fatta valere in giudizio deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione, il che é assicurato, come si é già detto, mediante la reintegrazione successiva.

Deve pertanto escludersi che la tutela giurisdizionale prevista dagli artt. 24 e 113 Cost. includa necessariamente il su indicato potere di sospensione.

7. - Con la seconda argomentazione, premesso che il controllo giurisdizionale in materia tributaria rientra nella giurisdizione di annullamento, si deduce che questo tipo di giurisdizione, secondo la giurisprudenza costituzionale, postula necessariamente il potere di sospensione cautelare.

In proposito si rileva che effettivamente questa Corte ha considerato il potere di sospensione connaturale al potere di annullamento dell'atto impugnato (sent. n. 284 del 1974 e 227 del 1975), ma nella specie il su indicato richiamo non si rivela pertinente, posto che la premessa dei giudici a quibus non può essere condivisa.

Come esattamente é stato rilevato dalla Corte di Cassazione, l'obbligazione tributaria é un'obbligazione ex lege e l'atto di accertamento nonché tutti gli altri atti che ineriscono al procedimento di riscossione coattiva non costituiscono la fonte di essa, ma hanno l'esclusiva funzione di condizionare l'esazione del tributo.

Solo formalmente il ricorso del contribuente si indirizza contro gli atti dell'amministrazione finanziaria, ma, in sostanza, esso investe il presupposto su cui la detta amministrazione si fonda e cioè la sussistenza e l'entità dell'obbligazione stabilita dalla legge.

Trattasi, com'è stato rilevato anche in dottrina, di giudizio sul rapporto e non di impugnazione-annullamento: correlativamente, la pronuncia del giudice, che provvede sulla medesima, consiste fondamentalmente nell'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tributaria e, in via conseguenziale, nella pronuncia sulla legittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria per provvedere alla riscossione coattiva dell'imposta.

La cognizione del giudice tributario, ed egualmente quella della Corte d'appello ex art. 40 d.P.R. n. 636 del 1972, non rientra dunque nella giurisdizione di annullamento, sicché anche la seconda argomentazione, ora esaminata, si appalesa priva di giuridico fondamento.

8. - Una delle due ordinanze (quella della Commissione di Sanremo) ha indicato, tra le norme costituzionali di riferimento, anche l'art. 53 sul presupposto che la mancanza del potere di sospensione violerebbe il principio della capacità contributiva.

Il giudice a quo non precisa in realtà le specifiche ragioni che starebbero a base della denunciata violazione, limitandosi ad una mera indicazione del precetto costituzionale suddetto. Comunque, sembra indubbio che il riferimento non é pertinente.

Come questa Corte ha più volte precisato (cfr., tra le altre, sent. n. 144 del 1972; n. 201 del 1975; n. 62 del 1977), per capacità contributiva deve intendersi la idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarietà o irrazionalità, da parte del giudice delle leggi.

Trattasi, com'è evidente, di un principio che regola sul piano sostanziale la legittimità della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che é del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto.

9. - Non é superfluo notare, infine, come il risultato raggiunto trova precisa conferma nell'orientalnento di questa Corte, la quale, anteriormente alla riforma tributaria - attuata, com'è noto, con varie leggi delegate emanate a seguito della cit. legge 9 ottobre 1971 n. 825, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1974 - ha costantemente ritenuto costituzionalmente legittima la normativa allora vigente, che escludeva il suddetto potere di sospensione (cfr. sent. 7 luglio 1962 nn. 86 e 87, 4 luglio 1963 n. 116

 e 29 dicembre 1968 n. 138).

Orbene, la riforma predetta ha modificato sotto vari profili il sistema del contenzioso tributario, ma, relativamente alla sospensione in esame, non ha introdotto alcuna innovazione. Infatti, é rimasta inalterata la precedente disciplina, sia rispetto alle imposte dirette per effetto del cit. art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, che sostanzialmente ha sostituito gli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645; sia relativamente a quelle indirette, in quanto le disposizioni contenute nei vigenti provvedimenti, che singolarmente le riguardano, rinviando, come sopra già rilevato, al t.u. n. 639 del 1910, con esclusione del potere di sospensione, ripetono il medesimo contenuto dei provvedimenti abrogati (cfr., ad esempio, art. 145 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 sulle leggi del registro; art. 93 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 sulle imposte di successione; art. 10 t.u. 25 giugno 1943 n. 540 della legge sulle imposte ipotecarie).

Non essendo stata la preesistente disciplina modificata sul punto, la ricordata giurisprudenza di questa Corte, che i giudici a quibus hanno omesso di tenere presente, conserva la sua validità anche rispetto alla nuova realtà normativa.

Si deve pertanto concludere che le prospettate questioni non sono fondate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova e Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1982.