SENTENZA N. 87
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte
dirette, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1961 dal
Pretore di Legnago nel procedimento civile vertente tra Soave Arrigo e
l'esattore comunale di Cerea, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre
1961;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1961 dal
Pretore di Manduria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Baldari Cosimo
ed altri, le Esattorie comunali di Manduria, Maruggio e Avetrana e il Servizio
contributi agricoli unificati, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962.
Viste le dichiarazioni di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno
1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per il
Servizio contributi agricoli unificati, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il signor Arrigo Soave propose davanti
al Pretore di Legnago opposizione contro l'esecuzione iniziata nei suoi
confronti dall'esattore del Comune di Cerea, sollevando contestualmente la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958,
n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, che non ammette in siffatti
procedimenti di esecuzione "le opposizioni regolate dagli articoli da 615
a 618 del Cod. proc. civ." (secondo comma), ma consente soltanto a coloro
che, giusta il primo comma dell'art. 208 del medesimo T.U., possono ricorrere
contro gli atti esecutivi dell'esattore all'Intendente di finanza e si
ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale, di agire in sede giudiziaria contro
l'esattore "dopo il compimento dell'esecuzione stessa" e "ai
soli fini del risarcimento dei danni" (terzo comma).
Il Pretore di Legnago ha ritenuto la
questione pregiudiziale a tutta "una serie di eccezioni procedurali"
sollevate dall'esattore di Cerea, e non manifestamente infondata, perché ha
visto nella norma impugnata "una specifica limitazione del generale
principio secondo il quale contro gli atti amministrativi che ledano diritti
soggettivi, é sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria
ordinaria" giusta l'art. 113, primo comma, e, insieme, nient'altro se non
una applicazione del principio del solve et repete alla fase esecutiva
della riscossione d'imposta e più specificamente "quasi una norma
dipendente e sussidiaria" di quel principio, alla quale sarebbe difficile
"riconoscere vita autonoma". In conseguenza, con ordinanza emessa
l'11 maggio 1961 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata notificata al Presidente del Consiglio, comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 16 settembre 1961.
2. - Nel presente giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni in
cancelleria il 4 settembre 1961.
Sostiene l'Avvocatura che l'art. 209 del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette forma sistema col precedente art. 208:
tale sistema distinguerebbe tra il contribuente e le persone che il legislatore
discrezionalmente gli equipara (coniuge, parenti e affini fino al terzo grado,
coobbligati, ecc.) da una parte e il terzo dall'altra; e, laddove il
contribuente sarebbe qualificato da un rapporto speciale con la pubblica
Amministrazione, che lo rende soggetto di un rapporto giuridico -
amministrativo (rapporto d'imposta), il terzo resta estraneo a un rapporto
siffatto. Ne conseguirebbe che il contribuente non può rivolgersi se non
all'autorità amministrativa responsabile del provvedimento e nel caso, giusta
l'art. 208 all'Intendente di finanza, che provvede con atto amministrativo
impugnabile secondo la sua natura, senza che contro di esso sia precluso alcun
rimedio giurisdizionale. Niente porterebbe, pertanto, a ritenere violato l'art.
113, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso dell'Avvocatura l'unica questione
che potrebbe essere sollevata, sarebbe quella se nel procedimento ora delineato
si faccia questione di diritto o di interesse legittimo e, in conseguenza, se
competente a giudicare sui reclami avverso il provvedimento intendentizio sia
il Consiglio di Stato o l'autorità giudiziaria ordinaria. Ma si tratterebbe di
questione che dovrebbe essere risolta dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione, non già da questa Corte. Comunque, anche nell'ipotesi che l'art.
208 del ricordato T.U. affievolisse in interesse il diritto soggettivo del
contribuente, in vista di un superiore interesse dello Stato, non per questo si
potrebbe ritenere fondata la questione di costituzionalità, stante che non
sarebbe dato ritrovare, dice l'Avvocatura, "una sola norma costituzionale
che dia pretesto a considerare illegittima tale metamorfosi, perché l'art. 113
sia osservato".
Aggiunge ancora l'Avvocatura che non vi
sarebbe alcun rapporto tra il solve et repete e le guarentigie
amministrative e giurisdizionali accordate dall'art. 208: tutta la
giurisprudenza in materia, infatti, insegnerebbe che, se nelle more del
provvedimento dell'Intendente di finanza il contribuente paga, egli perde
l'azione ex art. 208 e acquista ex novo il risarcimento del danno ex art. 209,
ultima parte. In conseguenza, il contribuente ingiustamente leso avrebbe tre
rimedi: amministrativo, giurisdizionale contro il procedimento definitivo, e
l'azione per danni. Né sarebbe migliore il trattamento usato al terzo, il quale
non ha il rimedio del ricorso all'Intendente di finanza, ma l'azione
giudiziaria in contenzioso coi rischi che questa comporta della trasformazione
del processo di esecuzione in processo di cognizione e del possibile relativo
spostamento di competenze. Conclude perché si dichiari l'infondatezza della
sollevata questione di legittimità.
Non vi é stata costituzione di parti
private.
3. - Al Pretore di Manduria furono
presentati dal signor Cosimo Baldari e altri ricorsi in opposizione contro le
esecuzioni iniziate nei loro confronti dagli esattori di Manduria, Maruggio e
Avetrana, tutti fondati sull'illegittimità costituzionale delle norme che impongono
e regolano il pagamento dei contributi unificati in agricoltura. Il Pretore
sospese le esecuzioni e nel giudizio si costituirono gli esattori e intervenne
volontariamente il Servizio contributi agricoli unificati (d'ora innanzi
designato come "Servizio") in persona del presidente della
Commissione centrale. All'udienza del 13 ottobre 1961 le opposizioni furono
riunite in un unico procedimento. Il Pretore, di fronte alla tesi dell'esattore
del Servizio dell'inammissibilità delle opposizioni ex art. 209, secondo comma,
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette e della conseguente carenza di
giurisdizione, ha sollevato d'ufficio la questione d'incostituzionalità del
ricordato art. 209, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e 113 della
Costituzione e ritenendo perciò di non poter decidere la questione relativa
alla giurisdizione prima che fosse risolta l'ora enunciata questione di
costituzionalità.
Il motivo al quale il Pretore di Manduria
(che conosce e cita l'ordinanza soprariferita del Pretore di Legnago) si
richiama per dimostrarne la non manifesta infondatezza, é quello della
violazione del precetto costituzionale, secondo il quale contro gli atti della
pubblica Amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione ordinaria o di
giurisdizione amministrativa. La limitazione imposta dalla norma impugnata a
tale tutela nei confronti di particolari soggetti, violerebbe anche il
principio dell'eguaglianza di tutti davanti alla legge, sancito dall'art. 3
della Costituzione.
Viceversa il Pretore non ha ritenuto di
poter proporre anche la questione di legittimità delle norme sui contributi
agricoli unificati (della cui fondatezza d'altra parte non dubita e che sa, del
resto, già portata all'esame di questa Corte), perché ritiene necessaria la
preliminare risoluzione della questione della norma dell'art. 209, vigendo la
quale il giudice sarebbe, a suo avviso, carente di giurisdizione.
L'ordinanza é stata notificata alle parti e
al Presidente del Consiglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 31 marzo 1962.
4. - In questo giudizio si é costituito il
Servizio depositando le sue deduzioni il 22 novembre 1961. Secondo la difesa la
norma impugnata (art. 209, secondo comma) va posta in relazione con l'intero
articolo del quale fa parte e col precedente art. 208, i quali costituirebbero
applicazione del principio fondamentale contenuto nell'art. 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E, il quale fa divieto all'autorità giudiziaria di
sospendere l'esecuzione dell'atto amministrativo. La norma impugnata, pertanto,
non inciderebbe sul diritto del contribuente di adire il giudice competente per
far accertare l'inesistenza del debito d'imposta o l'avvenuta estinzione di
esso o il suo diverso ammontare, ma si limiterebbe a regolare l'esecuzione, che
può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza.
Ciò premesso, non sarebbe esatto che nel
caso in esame si vieti, com'é detto nell'ordinanza, nei confronti degli
esattori l'uso di azioni giudiziarie generalmente ammesse. Nei suoi termini
veri il problema sarebbe un altro: nel caso in esame, in relazione
all'esecutività dell'atto amministrativo, si fa divieto di sospendere la
riscossione dei tributi, senza che con ciò si possa dir violato l'art. 113 e,
tanto meno, l'art. 3 della Costituzione, in quanto la violazione del precetto
costituzionale (sia quello contenuto nell'art. 24, sia quello di cui all'art.
113) secondo l'insegnamento di questa Corte "si avrebbe quando s'interdice
il controllo del giudice su una pretesa che, secondo la legge, ha la
consistenza di un diritto soggettivo, e non quando, come nel caso,
l'ordinamento non gli riconosca tale qualifica". Nel caso in esame,
infatti, la legge avrebbe conferito, mediante il ricorso all'autorità
amministrativa, all'interesse del contribuente la qualifica di interesse
legittimo. La violazione dell'art. 113 della Costituzione si sarebbe avuta
qualora fosse stato interdetto il ricorso al Consiglio di Stato, o
l'esperimento dell'azione diretta a contestare davanti al giudice ordinario
l'esistenza del debito tributario. Quando l'ordinamento non riconosce il
diritto di ottenere dal giudice la sospensione dell'atto dell'esattore, mancherebbe
il diritto, non già la tutela del diritto.
5. - Nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le sue deduzioni il 13 novembre 1961
nelle quali riproduce le argomentazioni già svolte nel giudizio di
costituzionalità promosso dal Pretore di Legnago, e che la fanno persuasa
dell'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 209 del Testo
unico.
Aggiunge poi, nell'ipotesi che il Pretore
di Manduria abbia voluto proporre in via eventuale anche la questione dei
contributi unificati, alcune considerazioni secondo le quali quella questione
sarebbe infondata sia nei confronti dell'art. 23, sia nei confronti dell'art.
76 della Costituzione.
6. - Queste medesime ragioni sono ribadite
anche in una breve memoria che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato
il 7 giugno scorso sia per l'uno che per l'altro giudizio di costituzionalità.
7. - Una più lunga memoria ha depositato il
6 giugno la difesa del Servizio. In essa ricorda in primo luogo che nella fase
di accertamento delle imposte dirette la tutela giurisdizionale del
contribuente é piena e integrale, sia per i tributi erariali, sia per quelli
locali, sia per gli altri crediti ai quali sia stata estesa la procedura
privilegiata, e ricorda altresì i rimedi che l'art. 188 del T.U. 29 gennaio
1958, n. 645, prevede anche dopo l'iscrizione nei ruoli. La difesa del Servizio
riafferma che le limitazioni che si riscontrano nell'ultimo comma del ricordato
art. 188, giusta il quale il ricorso contro l'esecuzione non sospende la
riscossione, non sarebbe se non l'applicazione della regola contenuta nell'art.
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Lo stesso sarebbe da dire della norma
contenuta nel secondo comma dell'art. 209. A questo riguardo la difesa del
Servizio ritiene di poter dedurre da un esame degli artt. 615-618 del Cod.
proc. civ, la cui applicazione é esclusa dalla norma impugnata, la conseguenza
che l'esclusione dell'opposizione prevista da questa norma non avrebbe altro
effetto se non quello di impedire la sospensione dell'esecuzione senza incidere
punto sulle azioni spettanti al contribuente per negare l'esistenza del suo
debito o per far valere, ai fini del risarcimento dei danni, l'irregolarità
dell'esecuzione.
Ciò premesso, la difesa del Servizio
riafferma che non sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché il
trattamento differenziato sarebbe, nel caso in esame, giustificato dal fatto che
si tratta di crediti di una pubblica Amministrazione, che costituiscono il
corrispettivo di pubblici servizi e, più generalmente, del principio che
assegna efficacia esecutiva alle pretese della pubblica Amministrazione:
nessuno potrebbe trovare incostituzionale il fatto che allo Stato sia fatto un
trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai privati.
La difesa riafferma, altresì, la mancanza
di fondamento dell'asserita violazione dell'art. 113 della Costituzione.
Secondo l'insegnamento della Corte, il legislatore ordinario potrebbe regolare
diversamente le condizioni di sostanza e di forma per l'esercizio del potere di
azione nelle varie fattispecie; lo stesso art. 113, inoltre, consentendo al
legislatore ordinario di stabilire quali organi di giurisdizione possono
annullare (e, quindi, sospendere) gli atti della pubblica Amministrazione, nei
casi e con gli effetti previsti dalla medesima legge, avrebbe convalidato i
principi contenuti nella legge del 1865. Di più, in questo settore che é all'esame,
il legislatore ordinario avrebbe, ad avviso della difesa del Servizio, limitato
le prerogative riconosciute in via generale al potere esecutivo, accentuando,
per converso, le garanzie del cittadino. La difesa si prospetta anche, per
respingerle, le ipotesi che il Governo delegato ad emanare il T. U, escludendo
le opposizioni previste dagli artt. 615-618 del Cod. proc. civ, avrebbe violato
i limiti della delega; o che la norma impugnata possa contrastare con l'art. 24
della Costituzione; o che la sua illegittimità possa dedursi dalla dichiarata
incostituzionalità del solve et repete che nascerebbe dall'equivoco,
ormai dissipato, che questo principio sia un'applicazione dell'altro
dell'esecutorietà degli atti amministrativi. Anzi la difesa ritiene di poter
trarre dalla sentenza della Corte che dichiarò l'incostituzionalità di quel
principio validi argomenti a favore dell'infondatezza della presente questione
di costituzionalità.
Infine, la difesa del Servizio sostiene che
il procedimento esecutivo esattoriale non si inquadra nell'ambito dei
procedimenti giudiziari esecutivi, ma sarebbe, giusta la prevalente dottrina,
un procedimento amministrativo. Con che sarebbe dimostrata l'infondatezza di
tutte quante le mosse censure di incostituzionalità. Non sarebbe violato l'art.
3, stante che al contribuente non sarebbe fatto un trattamento diverso da
quello riservato a chiunque altro sia soggetto a un procedimento espropriativo
o ablativo da parte della pubblica Amministrazione; né l'art. 24, perché le
opposizioni precluse dall'art. 209, secondo comma, si inseriscono in una
procedura esecutiva giudiziaria; né gli artt. 24 e 113, in quanto contro gli
atti amministrativi che costituiscono il procedimento esecutivo esattoriale
sono dati i comuni ricorsi giurisdizionali consentiti in via generale contro
gli atti dei procedimenti amministrativi.
8. - All'udienza del 20 giugno il
Presidente, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 15 delle Norme
integrative, ha disposto che le due cause fossero discusse congiuntamente. Le
difese delle parti hanno insistito nelle loro conclusioni, riportandosi agli
argomenti svolti negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause hanno per oggetto la
medesima questione di legittimità costituzionale, anche se l'ordinanza del
Pretore di Manduria limita l'impugativa al secondo comma dell'art. 209 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette: pertanto, devono essere decise con un'unica
sentenza.
2. - Occorre preliminarmente sgombrare il
terreno dall'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della
Costituzione, che é sollevato soltanto dall'ordinanza del Pretore di Manduria.
Tale contrasto non sussiste, segnatamente nei termini proposti, in quanto,
cioè, la norma dell'art. 209 del T.U. vieterebbe nei confronti di particolari
soggetti "l'uso di azioni giudiziarie generalmente ammesse". É noto
che la Corte ha costantemente interpretato il principio di eguaglianza non
soltanto nel senso che esso imponga alla legge ordinaria di non operare discriminazioni
fra i cittadini ai quali si rivolge il suo comando, ma anche nell'altro che
essa possa e debba imporre un trattamento differenziato a situazioni
oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Per il caso sottoposto all'esame
della Corte é da dire che si é puntualmente nell'ambito di codesta
interpretazione, non potendosi disconoscere la particolarità del rapporto che
si stabilisce tra lo Stato creditore (e per esso, nella fase esecutiva,
l'esattore, senza che qui occorra determinare quale sia la figura di costui nel
rapporto) e il contribuente o, più generalmente, l'obbligato di imposta:
particolarità che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione
esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo.
3. La questione, pertanto, é soltanto
questa: di vedere, cioè, se le norme contenute nel secondo e terzo comma
dell'art. 209 del più volte citato T.U. violino, oppure non, la norma contenuta
nel secondo comma dell'art. 113 della Costituzione, secondo la quale la tutela
giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
Nemmeno questa tesi é fondata. In primo
luogo occorre precisare che la norma contenuta nell'ora citato comma dell'art.
113 della Costituzione, che, come si é visto, le ordinanze richiamano quale
termine di confronto dell'illegittimità delle norme impugnate, non può
significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di
invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera e con i
medesimi effetti. Il proposito del Costituente fu di garantire il diritto del
cittadino, che si sentisse leso dall'atto della pubblica Amministrazione, di
richiedere la tutela giurisdizionale, non già di eliminare il potere del
legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di questa.
Il più volte ricordato secondo comma
dell'art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo
segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può
determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della
pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento non é riconosciuta
a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, né é ammessa in tutti i
casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti.
Ora l'esecuzione esattoriale rappresenta un
caso particolare di esecuzione, diverso dall'ordinario processo esecutivo, e
regolato dalla legge (artt. 208 e 209 del T.U. citato) come procedimento
amministrativo, lasciando da parte la questione dottrinale, che non é
necessario risolvere in questa sede, della sua specifica qualificazione
giuridica e del posto che le spetta nel sistema.
Si tratta, ch'é più, di un procedimento nel
quale si manifesta, più energicamente forse che non in altri, data l'importanza
dell'interesse tutelato (tra l'altro quello fondamentale di garantire il
regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato) il principio
dell'esecutorietà dell'atto amministrativo: un principio che, quale che sia la
sua ragione giustificatrice, é certamente fondamentale nel nostro ordinamento e
comporta come conseguenza che, di regola, il giudice ordinario non possa
modificare o revocare l'atto amministrativo o sospenderne l'esecuzione,
impedire, cioè, che l'atto stesso spieghi intera la sua efficacia; conseguenza
che la Costituzione non ha voluto del tutto eliminare, com'é fatto palese, tra
l'altro, dall'interpretazione che la Corte ritiene debba essere data al terzo
comma dell'art. 113 della Costituzione. L'applicazione di questi principi,
nell'interpretazione che pure il nuovo contesto costituzionale, nel quale si
inseriscono, consente, giustifica già la dichiarazione di non fondatezza della
proposta questione.
4. - D'altra parte, é stato esattamente
osservato tanto dalla difesa della Presidenza del Consiglio quanto dalla difesa
del Servizio che gli artt. 208 e 209 fanno sistema: sistema, occorre
aggiungere, che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et
repete integra e completa. Codesto sistema comporta in primo luogo il
diritto del contribuente di agire davanti all'autorità giudiziaria competente
(una volta osservate le condizioni poste dall'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936,
n. 1639, segnatamente la pubblicazione dei ruoli, e perciò anche prima
dell'inizio dell'esecuzione, che si ha con la notifica dell'avviso di mora),
per far accertare la totale o parziale inesistenza della pretesa impositiva,
senza che sia necessario, per l'esercizio di questa azione di accertamento
negativo, il pagamento del debito di imposta. In secondo luogo, il
contribuente, e coloro che l'art. 208 del T.U. gli equipara, hanno facoltà di
ricorrere all'Intendente di finanza (conseguenza e conferma a un tempo del
carattere amministrativo del procedimento), contro tutte le questioni connesse
con l'esecuzione. Contro i provvedimenti dell'Intendente di finanza, compreso
quello che sospenda gli atti esecutivi, e che sono definitivi, possono essere
esperiti i rimedi approntati dall'ordinamento, limitandosi l'ultimo comma
dell'art. 208 a ridurre a 60 giorni il termine per il ricorso in via
straordinaria al Capo dello Stato. In terzo e ultimo luogo, conclusa questa
fase, senza che l'esecuzione sia stata sospesa, il contribuente, e coloro che
la legge gli equipara, possono agire contro l'esattore in sede giudiziaria per
il risarcimento dei danni e l'esattore risponde dei danni e delle spese del
giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti all'ente
impositore. Sicché non si può affermare, fondando sulla mera lettera del
secondo comma dell'art. 209 del T. U, che le garanzie apprestate dagli artt.
615-618 del Cod. proc. civ. siano state sic et simpliciter negate al cittadino,
ma si deve piuttosto ritenere che a quelle opposizioni sono subentrati altri
mezzi di tutela conformi all'istituto dell'esecuzione esattoriale, e che al
sistema dell'esecuzione ordinaria é stato sostituito un altro diverso e non
illegittimo sistema.
Mediante esso la tutela giurisdizionale é
garantita nella maniera più ampia in aderenza alle norme contenute nell'art.
113 della Costituzione, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare
natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio
dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. Né a questa conclusione si può
opporre l'osservazione, che si legge nelle ordinanze di rimessione, secondo la
quale in questo caso si negherebbe la tutela giurisdizionale propria dei
diritti soggettivi. Non si può dire, infatti, che si abbia una violazione
dell'art. 113 della Costituzione quando la legge, come in questo caso, assicuri
contro l'atto amministrativo una particolare tutela amministrativa e, in
relazione con questa, garantisca i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento.
5. - L'ordinanza del Pretore di Legnago fa
richiamo, come si é visto, alla dichiarata illegittimità costituzionale della
regola del solve et repete, ma fugacemente e si direbbe senza molta
convinzione. In verità, come risulta da quanto si é esposto, la particolarità
del sistema costituito dagli artt. 208 e 209 del T.U. e dagli altri che con
essi si collegano, non discende dall'applicazione di quella regola, ma
piuttosto dal principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. E codesto
principio, nei limiti nei quali esso vale nei confronti della sopravvenuta
Costituzione, fu già fatto salvo dalla Corte nella sentenza n. 21 del
1961, con la quale quella illegittimità fu dichiarata. E, in verità, esso
non esclude punto la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria
competente, né la sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma
stabilisce l'indipendenza dell'azione giudiziaria dal procedimento esecutivo;
non impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia entro certi
confini, vietandogli di revocare o modificare l'atto amministrativo impugnato
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima (art. 113 della Costituzione,
terzo comma). Nel caso poi sottoposto alla Corte, come é assicurato al
contribuente, dopo la pubblicazione dei ruoli, di proporre l'azione di
accertamento negativo, senza che sia necessario il previo pagamento del debito
di imposta, così é da ritenere che, dopo la fine dell'esecuzione, il cittadino
possa adire il giudice competente non soltanto per il risarcimento dei danni
conseguenti all'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, ma altresì, se non
l'abbia ancora fatto, per far accertare l'infondatezza della pretesa impositiva
e le conseguenze che da questo accertamento discendono.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi
riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni sollevate
dai Pretori di Legnago e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art.
209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.