SENTENZA N.
86
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 145 e 149 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e
degli artt. 48 e 285 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n.
1175, promossi con le seguenti ordinanze della Corte di cassazione - Sezioni
unite civili:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1961 nel
procedimento civile vertente tra Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di
consumo di Terracina, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre
1961;
2) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel
procedimento civile vertente tra Arneri Enrico, Rossi Luigi, il Comune di
Rozzano e la Società nazionale metanodotti, iscritta al n. 133 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232
del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel
procedimento civile vertente tra Arneri Enrico e la Società nazionale
metanodotti, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel
procedimento civile tra Arneri Enrico e la Società nazionale metanodotti,
iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno
1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Uditi gli avvocati Nino Cardinale, per il
Marrocco, Mario Moschella, per l'Arneri, e Silvio Riva Crugnola, per la Società
nazionale metanodotti.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza 8 giugno 1961, emessa
nel giudizio vertente fra Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di consumo
di Terracina, la Corte di cassazione proponeva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 della legge di registro (R.
D. 30 dicembre 1923, n. 3269), in collegamento con gli artt. 48 e 285 del T. U.
per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.
La Cassazione rilevava che il combinato disposto
di detti articoli di legge aveva esteso alla materia delle imposte di consumo
la regola dell'obbligo del previo adempimento del debito come presupposto di
ammissibilità della opposizione all'ingiunzione fiscale; che, a seguito della sentenza di questa
Corte del 31 marzo 1961, n. 21, la quale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, per contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 24, 113 della
Costituzione, doveva essere proposta di ufficio la questione analoga per gli
articoli su citati della legge di registro e del T. U. sulla finanza locale;
che la questione era rilevante perché l'ufficio fiscale aveva eccepito
l'inosservanza dell'obbligo del solve et repete; che essa non era
manifestamente infondata per le ragioni addotte a proposito del predetto
secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; che non era
possibile ritenere che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale
sopra ricordata dovessero automaticamente estendersi alle disposizioni invocate
dall'Ufficio delle imposte di consumo di Terracina, dato che queste non erano
state indicate dalla Corte costituzionale tra le disposizioni coinvolte nella
dichiarazione di illegittimità da essa pronunziata.
L'ordinanza 22 luglio 1961 veniva
notificata alle parti, al Procuratore generale della Corte di cassazione e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; il 24 successivo veniva comunicata al
Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1961, n.
218.
2. - Con altre tre ordinanze 18 maggio
1961, pronunziate in tre separati giudizi fra la Società nazionale metanodotti
(S.N.A.M.) e Arneri Enrico appaltatore della riscossione della tassa di
occupazione di suolo pubblico per il Comune di Rozzano, e in uno dei quali
(quello riferito all'ordinanza iscritta al n. 133 del Reg. ord. 1961) erano
parti anche il Comune di Rozzano e Rossi Luigi, contabile dell'ufficio di
riscossione di detta tassa, la stessa Corte di cassazione promoveva analoga
questione di legittimità costituzionale per il predetto art. 149 della legge di
registro (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269) e, in quanto occorresse, per l'art.
145 della stessa legge e per l'art. 285 del T. U. sulla finanza locale (R.D. 14
settembre 1931, n. 1175), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
I giudizi predetti avevano per oggetto
opposizione ad ingiunzione per tassa di occupazione temporanea di suolo
pubblico; e la Cassazione rilevava che in materia, la legge 6 marzo 1958, n.
177, rinviava alle norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura
contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal T.U. per la finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175; il quale, a sua volta, nell'art. 48, dispone che le
imposte dovute e non pagate nei tempi stabiliti sono ricuperate con il
procedimento ingiuntivo prescritto per l'esazione della imposta di registro. La
legge sull'imposta di registro, all'art. 149, assume il principio del solve
et repete, e, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, era
necessario, secondo la Cassazione, stabilire se la relativa pronunzia determinasse
automaticamente la illegittimità delle altre norme legislative nelle quali tale
principio é contenuto. La Cassazione rilevava che, in virtù dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, spetta alla Corte costituzionale determinare quali
siano le altre disposizioni legislative la cui illegittimità derivi come
conseguenza della decisione adottata; e, pertanto, solo la Corte costituzionale
può stabilire se siano legittime le disposizioni invocate contro la S.N.A.M. La
Cassazione riteneva rilevante la questione ed escludeva che essa fosse
manifestamente infondata.
Le tre ordinanze il 22 luglio 1961 venivano
notificate alle parti, al Procuratore generale della Corte di cassazione e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; il 24 successivo venivano comunicate al
Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961,
n. 232.
3. - Si costituivano innanzi a questa
Corte, per la prima causa soltanto il Marrocco, e per le altre cause la S.A.M.
e l'Arneri.
Il Marrocco e la S.N.A.M, nelle loro
deduzioni, depositate rispettivamente il 21 settembre e l'11 agosto 1961,
facevano proprie e ribadivano le ragioni esposte nelle ordinanze della Corte di
cassazione.
Per sua parte la S.N.A.M, con deduzioni
aggiunte, depositate 11 maggio 1962, rilevava che questa Corte, con sentenza 30 dicembre
1961, n. 79, aveva dichiarato illegittimo l'art. 149 del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro), e che, quindi, la questione principale
sollevata dalla Corte di cassazione doveva ritenersi risolta; doveva decidersi
soltanto la questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 145,
terzo comma, della predetta legge di registro e dell'art. 285 del T.U. per la finanza
locale, di cui l'ultima, per la disposizione del secondo comma dell'articolo
denunziato, ha un chiaro riferimento alla questione del solve et repete,
concernendo in generale l'accertamento e il contenzioso della finanza locale.
L'Arneri, nelle deduzioni depositate il 5
ottobre 1961, ha osservato preliminarmente che non sembra appropriato il
richiamo agli artt. 145, terzo comma, della legge di registro e 285 del T.U.
sulla finanza locale. Il primo, infatti, si riferisce al principio
dell'esecutorietà degli atti amministrativi e non a quello del solve et
repete, che non viene in discussione nel presente caso. Il secondo riguarda
la procedura per ruoli e quindi non concerne la tassa per le occupazioni
temporanee, per le quali valgono le disposizioni relative alle imposte di
consumo (legge 6 marzo 1958, n. 177), la cui riscossione coattiva avviene a
mezzo di ingiunzione. L'Arneri ha soggiunto che la sentenza di questa
Corte 31 marzo 1961, n. 21, non può applicarsi all'art. 149 della legge di
registro, perché questo stabilisce l'onere del solve et repete in modo
autonomo rispetto all'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E; l'art. 149 della legge sul registro non esclude la tutela
giurisdizionale in violazione dell'art. 113 della Costituzione, ma anzi
espressamente l'ammette, non viola il principio di eguaglianza, e non é in
contrasto con l'art. 24, il quale, per i meno abbienti, impone soltanto di
predisporre particolari istituti che ne assicurano l'agire e la difesa davanti
ad ogni giurisdizione: l'art. 24 ha cioè valore programmatico, e, comunque, non
é applicabile alla materia regolata dall'art. 149 della legge sul registro, il
quale consente di adire alla tutela della giurisdizione amministrativa senza
spese e senza l'onere del previo pagamento dell'imposta. Questo onere va
soddisfatto soltanto in caso di ricorso all'autorità giudiziaria; ma ciò
dipende dalla speciale natura delle sentenze emesse dagli organi
giurisdizionali amministrativi, che debbono essere eseguite, mentre le sentenze
del giudice ordinario possono anche non essere eseguite.
4. - Alla pubblica udienza del 20 giugno
1962 la difesa del Marrocco, della S.N.A.M. e dell'Arneri si riportavano alle
rispettive deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - I quattro procedimenti possono essere
riuniti, avendo per oggetto le medesime questioni di legittimità
costituzionale.
2. - La sentenza di questa
Corte del 30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 149 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di
registro); e, pertanto, la relativa questione deve essere ritenuta
manifestamente infondata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte, in quanto si riferisce ad una norma che ha già cessato di avere
efficacia (sentenza
30 dicembre 1961, n. 79).
3. - É poi infondata l'altra questione
concernente il terzo comma dell'art. 145 della stessa legge di registro,
rimessa a questa Corte, in via principale, con la prima ordinanza, e, per
quanto occorre, con le altre tre.
La norma é stata denunziata con riferimento
al principio del solve et repete; ma con questo non ha alcuna relazione. Essa
statuisce che il reclamo amministrativo non dà diritto alla sospensione degli
atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende
l'obbligo di pagamento soltanto in alcuni casi espressamente indicati; e così
riafferma il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, che é del tutto
estraneo alla regola del solve et repete (sentenza
31 marzo 1961, n. 21). Non
impedisce, infatti, né limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto
che l'autorità giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo;
e ciò é permesso dall'art. 113, terzo comma, della Costituzione.
4. - La Corte di cassazione, nella prima
ordinanza, ha denunziato, in collegamento con i suddetti artt. 145 e 149 della
legge di registro, anche gli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, e, nelle altre tre ordinanze, in quanto occorre, il
medesimo art. 285 del T.U. per la finanza locale.
L'art. 48 predetto estende le norme
stabilite per la esazione delle tasse di registro al ricupero coattivo, così
delle imposte di consumo dovute e non pagate, come dell'indennità di mora:
evidentemente richiama, per tali imposte, la regola del solve et repete
enunciata nell'art. 149 della legge per le tasse di registro. Ma, venuta meno
quest'ultima disposizione, a seguito della dichiarazione della sua
illegittimità costituzionale, viene a mancare il rinvio ad essa da parte
dell'art. 48 del T.U. per la finanza locale; onde di questo articolo non é
necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale, nemmeno parzialmente (sentenza
30 dicembre 1961, n. 79).
A sua volta, l'art. 285 del T.U. per la
finanza locale impone di corredare il ricorso all'autorità giudiziaria del
certificato attestante il pagamento delle rate di imposta o di contributo già
scadute: riproduce, pertanto, il principio del solve et repete. Lo
riproduce in modo autonomo rispetto al secondo comma dell'art. 6 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E, già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa
Corte del 31 marzo 1961, n. 21; la quale perciò non concerne in modo
diretto la norma denunciata. Si possono però a detta norma riferire gli
argomenti addotti nella citata sentenza, che, ribaditi a proposito dell'art.
149 della legge di registro (sent. 30
dicembre 1961, n. 79), del sesto
comma dell'art. 9 e del quinto comma dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n.
1765, concernente l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali (sent. 7 giugno
1962, n. 45), mantengono validità
con riguardo alla odierna controversia, la quale non ha caratteristiche
particolari.
L'Arneri sostiene che la disposizione
denunciata concerne la riscossione mediante ruoli e non quindi la tassa per
occupazione di suolo pubblico, cui si riferiscono le ordinanze relative alla
opposizione S.N.A.M, che viene riscossa mediante il procedimento ingiuntivo
previsto dalla legge sul registro. Il rilievo potrebbe estendersi anche alla
causa concernente l'opposizione Marrocco, riguardante una opposizione ad
ingiunzione relativa ad imposte di consumo, perché pure tali imposte si
recuperano secondo le norme relative alla riscossione coattiva delle tasse di
registro. Ma esso non può inibire l'esame della questione, perché se questa fu
proposta con la condizione "per quanto occorra" con le tre ordinanze
S.N.A.M, fu invece sollevata incondizionatamente con l'ordinanza Marrocco: in
tal modo la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse rilevante ai
fini della controversia Marrocco. E tale apprezzamento non può essere discusso
in questa sede.
L'Arneri rileva ancora che la norma
impugnata non esclude né restringe la tutela giurisdizionale, perché questa si
può svolgere innanzi alle Commissioni tributarie, che quella tutela egualmente
realizzano e dinanzi alle quali il principio del solve et repete, nella
specie, non si applica. Ma una volta che la legge ammette il ricorso
all'autorità giudiziaria, la predisposta tutela non può essere menomata mercé
l'imposizione del solve et repete.
Viene, inoltre, osservato che il principio
di eguaglianza, ex art. 3 della Costituzione, sul quale si suole anche fondare
la illegittimità della regola del solve et repete, non é indebolito
dalla norma denunciata: questa deve coordinarsi con il successivo art. 24,
terzo comma, il quale, disponendo che ai meno abbienti sono assicurati, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione, ha, secondo l'Arneri, un contenuto soltanto programmatico e,
pertanto, non é di per sé solo causa d'illegittimità di una norma ordinaria. Ma
i rimedi ai quali il suddetto art. 24 accenna si riferiscono all'onere della
parte di anticipare le spese giudiziarie e nulla hanno da vedere con le norme
in cui la soddisfazione della pretesa fatta valere sia prevista qual
presupposto per invocare la tutela giurisdizionale. Tali norme non rispettano
il principio di eguaglianza perché come é stato già deciso da questa Corte,
ostacolano la tutela dei meno abbienti. E non si riescono a giustificare
nemmeno con l'assunto, pur prospettato dall'Arneri, che le sentenze emesse
dagli organi giurisdizionali amministrativi debbono essere eseguite, mentre
quelle degli organi ordinari possono non essere poste in esecuzione: l'assunto,
infatti, annoda la regola del solve et repete al principio di
esecutorietà dell'atto amministrativo, che é un collegamento ritenuto
ingiustificato da questa Corte (sentenza
31 marzo 1961, n. 21).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui
procedimenti di cui all'epigrafe:
dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, per le tasse di registro;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n.
3269, per le tasse di registro;
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la
finanza locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1962