SENTENZA
N. 62
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1975, n. 319 e
tabelle allegate A, B, C, E, F (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza
e l'assistenza forense); e dell'art. 444, sub. 1, della legge 11 agosto 1973,
n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 3 febbraio 1976 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra l'Associazione nazionale avvocati pensionati e la Cassa nazionale
previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 3 giugno 1976;
2) ordinanza
emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel procedimento civile
vertente tra Bussi Marco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza
avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre
1976;
3) ordinanza
emessa il 30 giugno 1976 dal pretore di Trieste nel procedimento civile
vertente tra Toncic Francesco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed
assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 630 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
del 1 dicembre 1976;
4) ordinanza
emessa il 22 giugno 1976 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile
vertente tra Bartoletti Giancarlo ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed
assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 641 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
del 1 dicembre 1976;
5) ordinanza
emessa il 19 luglio 1976 dal pretore di Massa nel procedimento civile vertente
tra Firomini Severino ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza
avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre
1976;
6) ordinanza
emessa il 19 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Arizzi Franco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed
assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 678 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340
del 22 dicembre 1976.
Visti gli
atti di costituzione dell'Associazione nazionale avvocati pensionati ed altri
avvocati, di Grenga Marcello, di Lorenzi Francesco, di Bussi Marco ed altri, di
Toncic Francesco ed altri, di Bartoletti Giancarlo, di Firomini Severino ed
altri, di Arizzi Franco ed altri e della Cassa nazionale previdenza avvocati,
nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi gli
avvocati Filippo Ungaro ed Elio Fazzalari per l'Associazione nazionale avvocati
pensionati, l'avv. Elio Fazzalari per Grenga Marcello, l'avv. Luigi Cavalieri
per Bussi ed altri, l'avv. Emanuele Flora per Toncic ed altri, gli avvocati
Carlo Lessona e Aldo Sandulli per Bartoletti, Firomini e Arizzi, l'avv. Mario
Nigro per la Cassa nazionale previdenza avvocati, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento civile promosso dall'Associazione nazionale avvocati pensionati
contro la Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, avente
ad oggetto il trattamento economico operato dalla Cassa mediante riduzione
della pensione già goduta (ciò in applicazione dell'art. 9 legge 22 luglio
1975, n. 319, sulla previdenza e assistenza forense e dei numeri 2 e 3 della
tabella F allegata, secondo cui é prevista una decurtazione della pensione di
anzianità attribuita agli ultrasettantenni, ed anche di quella di invalidità,
qualora il pensionato conservi l'iscrizione all'albo) il pretore di Roma, quale
giudice del lavoro, con ordinanza 3 febbraio 1976 ha sollevato questione di
legittimità delle predette norme, adducendo la violazione degli artt. 3, primo
e secondo comma, 4 e 38 della Costituzione.
La disciplina
impugnata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, perché creerebbe privilegio
a favore di quei professionisti che godano di altri redditi e possano quindi
più facilmente rinunciare ad una quota della pensione per restare iscritti
nell'albo. Altra irrazionale disparità di trattamento consisterebbe
nell'essersi stabilito uguale ammontare di pensione (L. 150.000) sia per i
pensionati di età inferiore ai 70 anni (n. 1 della tabella F) sia per i
pensionati maggiori dei 70 anni che conservino l'iscrizione agli albi,
presupponendo erroneamente che la capacità lavorativa degli ultrasettantenni si
conservi uguale a quella dei primi. La disciplina impugnata contrasterebbe
anche col secondo comma dell'art. 3 Cost. perché, forzando i professionisti in
questione ad abbandonare l'esercizio della professione per evitare la
decurtazione della pensione, impedirebbe il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese.
Evidente
sarebbe anche il contrasto con l'art. 4 della Costituzione in quanto, secondo
il giudice a quo, la decurtazione della pensione a danno degli iscritti
all'albo professionale si tradurrebbe in un sicuro incentivo alla cancellazione
dall'albo e quindi in una remora al libero esercizio del diritto al lavoro.
Anche il
principio dettato dall'art. 38 della Costituzione, secondo cui é diritto dei
lavoratori che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di invalidità e vecchiaia, sarebbe violato per effetto della
riduzione della pensione imposta dalle norme censurate. Invero, l'ammontare
della pensione di L. 220.000 mensili, spettante al professionista che non
conservi la iscrizione all'albo, corrisponderebbe a quella già fissata a suo
tempo con la legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore di tutti i professionisti
anche se avessero conservato l'iscrizione all'albo, fin da allora ritenuta
appena sufficiente, tanto che ne era stata prevista la perequazione in caso di
aumento del costo della vita superiore al 10%. La riduzione attualmente
disposta per il caso di conservazione della iscrizione all'albo, unitamente
all'aumentato costo della vita, farebbe invece scendere il trattamento
previdenziale al di sotto dei livelli minimi sufficienti, come sopra
considerati non riducibili dallo stesso legislatore, e si porrebbe quindi in
contrasto con la invocata garanzia costituzionale.
Con ordinanza
emessa il 30 giugno 1976 il pretore di Trieste ha sollevato analoghe questioni,
svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sopra
richiamate. In questa causa si sono costituite le parti private, rappresentate
e difese dagli avvocati Emanuele Flora e Giuseppe e Luigi Montesano, che hanno
ribadito, sviluppandole, le ragioni di illegittimità esposte nell'ordinanza.
Nella causa
proveniente dal pretore di Roma si é costituita la sopraddetta Associazione
nazionale avvocati pensionati, in persona del Presidente avv. Benedetto
Guarini, il quale si é costituito anche in proprio unitamente agli avvocati
Gino Bacchiani, Ferruccio Cascioli, Carlo Fumo, Bruno Ghisleni, Gino Lanzara,
Arturo Gottardi, Francesco Giuseppe Pascale, Antonio Ribon, Ottaviano Santelli
e Pietro Sindici, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Filippo Ungaro e
dall'avv. prof. Valente Simi, che hanno depositato le proprie deduzioni, con
cui ribadiscono le censure formulate dal giudice a quo, svolgendole
ampiamente. In particolare, la difesa osserva che il reddito del
professionista, che continua ad esercitare, sarebbe meramente eventuale, onde é
infondato voler giustificare la decurtazione della pensione con la presunzione
della conservazione di reddito professionale. L'aleatorietà di tale reddito
escluderebbe, altresì, la possibilità di considerarlo come una sicura
alternativa alla quota di pensione perduta, ed evidenzierebbe ancor più la
lamentata violazione del diritto al lavoro derivante dalla norma impugnata.
Richiamandosi
alla giurisprudenza di questa Corte, la difesa esclude che il principio, ivi
accolto, della legittimità del divieto del cumulo fra retribuzione lavorativa e
una quota della pensione di vecchiaia possa ritenersi operante nel caso in
esame, il quale, diversamente dalle ipotesi cui la giurisprudenza stessa si
riferirebbe, riguarda non redditi di lavoro subordinato, bensì redditi di
autonomo lavoro professionale, di natura eventuale, e, come tali, non adatti a
garantire la convenienza della continuazione dell'attività professionale di
fronte alla perdita ex lege di una quota della pensione.
La difesa
pone, infine, in evidenza la irragionevolezza della decurtazione censurata, che
toglierebbe ai professionisti iscritti all'albo una parte di quello che sarebbe
loro spettato in base ai contributi versati e contrasterebbe così, anche sotto
questo profilo, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Si é anche
costituito l'avv. Marcello Grenga, quale fruente di pensione di invalidità,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Elio Fazzalari che ha tempestivamente
depositato deduzioni con cui aderisce alle censure svolte nell'ordinanza di
rinvio. Fuori termine si é invece costituito l'avv. Francesco Lorenzi,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciccotti.
Si é infine
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie
deduzioni.
Nel
contestare le tesi affermate nell'ordinanza, l'Avvocatura osserva anzitutto che
l'ammontare della pensione forense costituirebbe il massimo consentito delle
entrate stabilite per legge a favore della Cassa nazionale, e consistenti nei
contributi diretti e personali degli avvocati (di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 22 luglio 1975, n. 319) e nei contributi indiretti gravanti
sugli atti di cui alle tabelle C e D allegate alla stessa legge. Né sarebbe
consentito il raffronto fra la pensione forense e quella dei dipendenti
pubblici e privati, per i quali ultimi soltanto rappresenterebbe una
retribuzione differita, commisurata alla quantità e qualità del lavoro
prestato, mentre per gli avvocati e procuratori sarebbe soltanto il
corrispettivo dei contributi versati con riferimento non all'interesse di un
singolo, ma a quello dell'intera categoria, ed al cui ammontare sarebbe quindi
indissolubilmente legata. La limitazione della pensione di coloro che
continuano l'esercizio della professione rispetto alle L. 220.000 attribuite a
coloro che invece cessano l'attività, apparirebbe in ogni modo giustificata
dalla percezione di un reddito professionale, ben superiore alla riduzione
della pensione, la cui applicazione, comunque, sarebbe conseguente alla libera
scelta dell'interessato.
L'Avvocatura
esclude così che la censurata riduzione della pensione possa costituire
violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Costituzione,
giacché attuerebbe soltanto un adeguamento della pensione alle esigenze di vita
dei singoli interessati, i quali resterebbero liberi di preferire la
prosecuzione del lavoro o l'acquisizione del trattamento completo di pensione.
Secondo l'Avvocatura, poi, le condizioni patrimoniali dei singoli
professionisti pensionati non potrebbero essere prese in considerazione ai fini
della comparazione dei relativi trattamenti che non potrebbero ovviamente avere
riguardo ad altro che all'attività lavorativa cui si riferiscono, così come
sarebbero irrilevanti le condizioni economiche dei singoli rispetto
all'ammontare di tutte le altre pensioni o stipendi.
E neppure
sussisterebbe la pretesa irrazionalità dell'equiparazione fra gli avvocati
pensionati nonostante la differenza di età allorché essi conservino
l'iscrizione all'albo, essendo logico ritenere che se esercitano una
professione e ne ricavano un reddito, ciò giustifica la misura restrittiva in
esame, indipendentemente dall'età raggiunta.
Con ordinanza
emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel procedimento civile
vertente tra l'avv. Bussi Marco ed altri e la Cassa nazionale previdenza
avvocati e procuratori, concernente la situazione contributiva dei predetti
professionisti per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1975,
n. 319, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'intera suddetta legge sotto diversi profili.
Anzitutto, il
sistema pensionistico ivi previsto violerebbe l'art. 3 Cost. perché, a fronte
di posizioni contributive differenziate porrebbe irrazionalmente un trattamento
previdenziale fisso, cioè corrisposto a tutti in eguale misura nonostante detta
differenziazione contributiva. Inoltre, la invariabilità della pensione
violerebbe il principio della proporzionalità della retribuzione garantito
dall'art. 36 Cost. data la natura di retribuzione differita della pensione
stessa, ed il suo mancato adeguamento alla quantità e qualità del lavoro
prestato.
Apparirebbe
anche violato il principio della capacità contributiva fissato dall'art. 53
della Costituzione poiché la legge impugnata prevede una forma di contribuzione
indiretta, a mezzo marche, in misura indifferenziata rispetto alle tariffe
professionali, il che causerebbe un pregiudizio evidente a danno sia dei
professionisti che svolgono prevalentemente attività contenziosa rispetto a
quelli che svolgono invece attività stragiudiziale, sia dei professionisti
impegnati in questioni di modesto valore economico rispetto a quelli che
trattano controversie di elevato valore.
Altro profilo
di contrasto con l'art. 53 della Costituzione il pretore ha ravvisato poi nel
sistema di aliquote progressive introdotto dalla legge impugnata per le contribuzioni
dirette ivi pure previste a carico dei professionisti (tabella A) che
attuerebbe una falsa applicazione del principio invocato, in virtù del quale il
sistema fiscale dovrebbe essere informato a criteri di progressività solo per
quanto concerne le imposte personali e non per quanto concerne le altre
imposte.
La legge
impugnata, inoltre, anche per il pretore di Vercelli, sarebbe in contrasto con
l'art. 38 Cost. per motivi analoghi a quelli svolti nella ordinanza del pretore
di Roma, sopra menzionata, con la precisazione che le esigenze di vita
garantite dalla norma invocata, dovrebbero essere rapportate allo status
da ciascuno conseguito con il proprio lavoro.
Infine, il
giudice a quo denuncia il contrasto dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n.
533 (competenza territoriale del giudice del lavoro), con gli artt. 3, primo
comma, e 24 della Costituzione, senza svolgere o indicare alcun argomento al
riguardo.
In questa
sede si sono ritualmente costituite le parti private, rappresentate e difese dall'avv.
Luigi Cavalieri che, nelle proprie deduzioni, prospetta anche la pretesa
illegittimità della normativa impugnata per contrasto con l'art. 23 Cost. (non
richiamato da alcuna ordinanza) perché offrirebbe al potere esecutivo la
facoltà di imporre oneri ai contribuenti in violazione della riserva di legge
posta al riguardo dalla norma costituzionale.
Riguardo agli
altri profili di incostituzionalità, la stessa difesa ha svolto, sviluppandole,
le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, estendendo i motivi
prospettati con riferimento alla assunta mancanza di proporzionalità fra
prestazioni previdenziali e contribuzioni anche alla pretesa illegittimità
della norma impugnata, per contrasto con la garanzia del diritto al lavoro
sancito dall'art. 4 Cost., che sarebbe leso per effetto del pesante onere senza
contropartita imposto ai professionisti.
Si é
costituita la Cassa di previdenza avvocati, rappresentata e difesa dagli
avvocati proff. Giuseppe Chiarelli e Mario Nigro, i quali hanno tempestivamente
depositato le deduzioni difensive.
In sostanza,
la difesa obbietta, quanto al denunziato contrasto della legge impugnata con
l'art. 3 Cost., che il sistema pensionistico in discussione, di natura
mutualistica, tenderebbe, come tale, ad assicurare ad ogni componente della
categoria, mediante i contributi di tutti gli appartenenti, un determinato
trattamento all'avverarsi delle condizioni previste. Le differenti posizioni
contributive individuali si compenserebbero tra loro nell'attuazione del detto
scopo comune e non potrebbe quindi ravvisarsi, nella specie, violazione
dell'invocata garanzia costituzionale.
Infondato
sarebbe anche il richiamo dell'art. 36 Cost., poiché, nel rapporto
previdenziale mutualistico in esame, il diritto alla pensione non si configurerebbe
come pretesa di una retribuzione differita, relativa ad un rapporto di lavoro,
ma troverebbe titolo in una ragione creditoria fondata sullo stesso rapporto
mutualistico.
Il richiamo
all'art. 38 della Costituzione non sarebbe poi pertinente, sempre in vista
della precisata natura mutualistica del rapporto, che escluderebbe
l'applicabilità nella specie della invocata garanzia.
Comunque, il
riferimento contenuto nell'ordinanza alle esigenze di vita da rapportare
necessariamente allo status da ciascuno conseguito col proprio lavoro sarebbe
arbitrario perché la garanzia costituzionale investirebbe le esigenze di vita
in senso obbiettivo, e non rapportate alla posizione di lavoro dell'interessato
singolo.
Non avrebbero
infine alcun fondamento i richiami all'art. 53 Cost. essendo sufficiente
osservare in proposito che, nella specie, sempre in relazione alla ripetuta
natura mutualistica del rapporto, si sarebbe fuori del sistema tributario, cui
invece la detta norma costituzionale evidentemente si riferisce.
Anche in
questa causa si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato,
peraltro fuori termine, le proprie deduzioni.
Con ordinanza
emessa il 22 giugno 1976, nella causa vertente fra Bartoletti Giancarlo e altri
contro la Cassa nazionale suddetta, ed avente ad oggetto la illegittimità delle
contribuzioni imposte agli attori a norma delle disposizioni di cui agli artt.
4, 7 e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e delle allegate tabelle A, B, C,
E, F, il pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità delle dette
norme per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, adducendo
motivi coincidenti sostanzialmente con quelli enunciati nella citata ordinanza
del pretore di Vercelli, con riguardo, inoltre, anche alle contribuzioni
imposte a carico degli avvocati pensionati che proseguano l'attività
professionale.
Si sono
ritualmente costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio
Sorrentino e Carlo Lessona.
La difesa
sviluppa argomentazioni a sostegno delle censure, ponendo particolarmente in
evidenza le pretese incongruità e sperequazioni del sistema adottato dal
legislatore per quanto riguarda la sproporzione fra il momento contributivo ed
il momento previdenziale del sistema stesso specie per quanto riguarda casi
estremi di forti divari di reddito tra professionisti, che godono tuttavia di
una pensione identica, nonché le contribuzioni dirette o indirette, imposte ai
professionisti già pensionati, che non troverebbero rispondenza in prestazioni
previdenziali a loro favore.
La difesa
svolge poi raffronti fra il sistema sancito dalla legge del 1975, n. 319, e
quelli accolti con riguardo alle pensioni INPS ed ai trattamenti previdenziali
di altre categorie di lavoratori autonomi, per inferirne la singolarità del
trattamento adottato per gli avvocati, che non troverebbe ragionevole
giustificazione e, quindi, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto
questo profilo, dovendosi escludere che la particolarità del sistema possa
trovare valide ragioni nelle generiche funzioni di solidarietà e mutualità che
potrebbero essergli attribuite.
Insistendo
poi sul contrasto fra la normativa impugnata e gli artt. 36 e 38 Cost. la difesa
pone particolarmente in luce l'applicabilità di tali precetti costituzionali
anche alle pensioni spettanti ai lavoratori autonomi, dovendosi il principio
generale di garanzia previdenziale intendere esteso a tutte le pensioni di
lavoro, e dovendosene quindi rispettare la proporzionalità fra prestazione
previdenziale intesa come retribuzione differita e quantità e qualità del
lavoro prestato.
Il carattere
mutualistico del sistema non potrebbe d'altra parte indurre a negare la
validità degli argomenti suddetti, poiché non potrebbe in ogni caso escludere
l'operatività del principio di proporzionalità garantito dall'art. 36 Cost.
Si é anche
costituito tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito le
tesi già svolte nella causa proveniente dal pretore di Vercelli.
Con ordinanza
emessa il 19 luglio 1976 nel procedimento civile vertente fra Firomini Severino
ed altri e la Cassa nazionale suddetta, ed avente ad oggetto questioni analoghe
a quelle trattate nel giudizio avanti al pretore di Pistoia dinanzi menzionato,
il pretore di Massa ha sollevato questioni di legittimità coincidenti con
quelle sollevate avanti al detto pretore di Pistoia, aggiungendovi peraltro
anche la pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto profili analoghi a quelli
esposti nell'ordinanza del pretore di Vercelli sopra menzionata.
Si sono
costituite in questa sede le parti private, rappresentate e difese dagli
avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno svolto argomentazioni
difensive analoghe a quelle esposte nella causa precedente e, in più, a
proposito della pretesa violazione dell'art. 53 Cost., nello svolgere tesi
sostanzialmente coincidenti con quelle esposte in proposito nell'ordinanza del
pretore di Vercelli, hanno osservato, in particolare, che le marche da
applicare a titolo di contribuzioni indirette sarebbero irripetibili e
costituirebbero una prestazione imposta a carico del professionista senza
riferimento proporzionale alla sua complessiva capacità contributiva,
aggiungendo altresì che con riguardo alle aliquote contributive fissate
percentualmente sul reddito professionale, la falsa applicazione del criterio
di progressività sancito dall'art. 53 deriverebbe dal fatto che non tutte le
imposte si presterebbero all'applicazione di tale principio, e segnatamente le
contribuzioni in esame in funzione delle quali la capacità contributiva dei
soggetti verrebbe settorialmente scomposta, tenendo conto solo del reddito
professionale e non degli altri eventuali redditi dello stesso soggetto.
La difesa ha
anche prospettato autonomamente la pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto
il profilo della assunta violazione della proporzione fra prelievo fiscale e
spesa pubblica che sarebbe postulata dalla detta norma costituzionale, e che
non sarebbe rispettata nella specie per la esorbitanza della misura delle
contribuzioni imposte rispetto alla necessità della Cassa, che si tradurrebbe
in una singolare ipotesi di indebito arricchimento parafiscale in danno di una
particolare categoria di contribuenti.
Con ordinanza
emessa il 19 giugno 1976 nel procedimento civile vertente fra Arizzi Franco ed
altri e la Cassa nazionale suddetta, avente oggetto analogo a quella
proveniente dal pretore di Pistoia, il pretore di Firenze ha sollevato
questioni corrispondenti a quelle di cui alla ordinanza del predetto pretore.
Nell'ordinanza
di rinvio sono diffusamente svolte le argomentazioni a sostegno delle censure
relative alla pretesa violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. come sopra
sollevate con la riferita ordinanza.
Si aggiunge,
inoltre, un espresso riferimento al raffronto fra il sistema contributivo
previsto dalla legge n. 319 del 1975 e quello previsto da un lato dal sistema
generale INPS e, dall'altro, dalle Casse di previdenza di altre categorie
professionali come gli ingegneri ed architetti, i commercialisti ed i geometri,
traendosene motivi di illegittimità coincidenti con quelli esposti al riguardo
nelle difese delle parti private relative alla causa proveniente dal pretore di
Pistoia.
Per quanto
riguarda la pretesa violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione,
nell'ordinanza sono contenute argomentazioni corrispondenti a quelle contenute
nelle riferite difese delle parti private, ponendosi in evidenza che il
carattere mutualistico del sistema non apparirebbe fondatamente invocabile
nella specie, data l'attribuzione di minimi di pensione indipendentemente dallo
stato di effettivo bisogno dell'avente diritto e dalla proporzionalità con la
sua contribuzione. L'art. 38, poi, in particolare, sembrerebbe applicabile
nella specie per l'indubbia natura di garanzia di sicurezza sociale del sistema
pensionistico in esame e l'operatività conseguenziale di detta norma
costituzionale, che, appunto, sancisce l'obbligatorietà di tale garanzia.
A proposito
della pretesa violazione dell'art. 53 Cost., nell'ordinanza sono contenute
considerazioni coincidenti con quelle svolte in proposito dalla difesa delle
parti private nella causa proveniente dal pretore di Massa, salvo per quanto
riguarda la pretesa violazione della norma sotto il profilo del difetto di
corrispondenza fra prelievo tributario e spesa pubblica. Anche in questa causa
si sono costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati
Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno ribadito tutte le tesi difensive
già svolte nei precedenti analoghi giudizi.
Nella causa
proveniente dalla pretura di Roma, la difesa dell'Associazione nazionale
avvocati e procuratori ha depositato una memoria illustrativa con cui svolge
ulteriori argomentazioni a favore delle tesi già sostenute, insistendo in
particolare sulla pretesa natura di minimo vitale di pensione che sarebbe stato
riconosciuto all'ammontare di L. 220.000 mensili dalla legge n. 991 del 1969 e
che pertanto, ai sensi dell'art. 38 Cost., non sarebbe suscettibile di
decurtazione. Osserva inoltre che le pensioni in esame sarebbero in ogni caso
indipendenti dal reddito professionale ed invariabili anche in relazione alla
contribuzione imposta al pensionato che seguiti a lavorare, per cui dovrebbe
escludersi in materia l'operatività di criteri in base ai quali la
giurisprudenza della Corte ha ritenuto la ammissibilità del divieto di cumulo
fra le pensioni dell'INPS e retribuzione lavorativa, criteri che, appunto,
sarebbero applicabili solo alle pensioni sostitutive della retribuzione ed
adeguate ad essa.
Anche la
difesa dell'avv. Grenga ha depositato una memoria con cui riprende le tesi già
svolte; osserva che l'esigenza di rispettare l'art. 38 Cost. sarebbe ancora più
evidente ed inderogabile per i professionisti titolari di pensione per
invalidità che, di fronte alla irrisorietà dell'assegno, sarebbero costretti,
nonostante la invalidità, ad industriarsi a proseguire un'attività professionale
per raggiungere un minimo vitale di reddito.
Propone poi
ulteriori considerazioni circa la violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe
dalla parificazione, nell'ambito degli avvocati pensionati, delle condizioni di
quelli pensionati per invalidità a quelli pensionati per vecchiaia,
parificazione che non terrebbe conto della necessità di trattare, invece, i
primi in modo da tenere conto della accertata riduzione della loro capacità
lavorativa.
Nelle cause
provenienti dalle preture di Vercelli, Firenze, Massa e Pistoia, le difese
delle parti private (avv.ti Cavalieri, Lessona, Sandulli e Sorrentino) hanno
presentato una memoria cumulativa con cui insistono sulle tesi già svolte ed
espongono critiche al sistema contributivo de quo tendenti a riaffermare
che esso finirebbe, in alcuni casi, con l'incidere sui redditi professionali in
misura assolutamente sproporzionata rispetto alle prestazioni assicurate. Ciò
renderebbe evidente l'irrazionalità del sistema stesso, che rappresenterebbe
così un unicum nella nostra legislazione previdenziale, differenziato in
relazione tanto ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi.
La difesa
svolge poi un ampio ed analitico esame della giurisprudenza della Corte in
materia pensionistica, desumendone particolarmente l'accoglimento del principio
di proporzionalità della pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato ed all'entità delle contribuzioni versate, nonché la necessità
dell'osservanza sia della garanzia della capacità contributiva con riguardo alle
imposizioni in esame, sia dei criteri di razionalità nella strutturazione di
ogni sistema pensionistico.
Nella causa
proveniente dalla pretura di Vercelli, la Federazione sindacati avvocati e
procuratori, in persona del segretario generale avv. Luigi Cavalieri,
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cervati, ha poi depositato il 10
febbraio 1977 una memoria con cui chiede di essere ammessa, quale principale
associazione di categoria dei detti professionisti, ad intervenire in questa
sede in adesione alle denunzie di illegittimità costituzionale sollevate contro
la legge 22 luglio 1975, n. 319, nel suo complesso e nelle sue specifiche
disposizioni; ma all'inizio di udienza la difesa ha dichiarato di non insistere
nell'intervento.
Nella causa
proveniente dalla pretura di Trieste, la difesa delle parti private ha pure
depositato una memoria con cui richiama la giurisprudenza della Corte in
materia di cumulo della pensione con il trattamento di attività lavorativa,
desumendone il principio secondo cui la pensione di vecchiaia é computabile con
la retribuzione ed é pertanto illegittimo qualsiasi divieto di cumulo.
Inoltre,
riferendosi alle obbiezioni dell'Avvocatura circa la corrispondenza del
trattamento pensionistico in esame alla situazione economica della Cassa,
osserva che tali argomentazioni non sarebbero conducenti, riflettendo una
situazione di mero fatto, mentre le questioni da risolvere attualmente hanno
carattere strettamente giuridico.
Insiste poi
in particolare sulla inadeguatezza dell'ammontare della pensione e sulla
gravità dell'ostacolo posto dalle norme impugnate alla libertà di lavoro dei
professionisti.
Considerato in diritto
1. - Le sei
ordinanze di cui in narrativa, sollevano, in ordine alla stessa normativa,
questioni identiche ovvero connesse e riconducibili ad uguali principi: per cui
é da disporne la riunione onde pervenire a contestuale giudizio.
2. -
Anzitutto, va considerata la questione, prospettata particolarmente dalle
ordinanze pretorili di Vercelli, Massa e Firenze, secondo cui il sistema
normativo in esame sarebbe, nella sua fondamentale struttura, inficiato da
illegittimità, secondo l'art. 3 primo comma Cost., in quanto, indipendentemente
dalla diversità quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene,
in definitiva, ad essere, per ciascun soggetto, livellata, con la conseguente
irrazionale unicità di trattamento, nonostante la suddetta diversità.
3. - La
questione non é fondata.
Va rilevato
che le fonti di finanziamento per l'erogazione delle pensioni sono qui di
origine e natura distinte. Tali fonti consistono: 1) in contributi personali
annui da corrispondersi dagli iscritti alla Cassa per scaglioni di reddito
professionale (tabella A); 2) in contributi non ripetibili dalle parti, da
corrispondersi alla Cassa da ogni avvocato o procuratore in relazione
all'esercizio del proprio ministero in qualsiasi procedimento giurisdizionale
(tabella B); 3) in contributi, definiti come "oggettivi" e ripetibili
nei confronti della parte soccombente, dovuti alla Cassa in relazione a
"qualsiasi provvedimento giurisdizionale" (tabella C); 4) in
contributi, parimenti definiti come "oggettivi" dovuti in relazione
al rilascio di certificati penali (tabella D); 5) in contributi relativi ad
incarichi retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria (tabella E).
Ciò premesso,
e riconosciuta in via di principio la differenza tra pensioni cosiddette
contributive e pensioni retributive, caratterizzate queste ultime da un sistema
di liquidazione che "prescinde dall'ammontare delle contribuzioni
accreditate sul conto individuale" (sentenza n. 30 del 1976) va osservato
che, nella situazione in esame, si é dato luogo ad un sistema che ha abolito i
conti individuali per dar luogo ad una gestione collettiva. La natura di
gestione collegata meramente a individuali prestazioni contributive qui non
ricorre, ove si consideri che a costituire il fondo concorrono notevoli
apporti, mediante applicazione di marche, da parte di utenti del servizio
giudiziario per rilascio di certificati (tabella D) e, altresì, che, per larga
parte, si tratta di contributi ripetibili dalla parte soccombente (tabella D).
Pertanto, la pensione viene qui ad assumere carattere di pensione di categoria,
che rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri
di solidarietà sociale, cui si richiama l'art. 2 della Costituzione.
La Cassa
Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori risponde a questi fini generali
nell'ambito della categoria, sicché per essa resta superato il concetto stesso
di semplice mutualità per espandersi, appunto, in quello della previdenza. E
questa Corte, con la sentenza n. 146 del
1972 ha già precisato che "la previdenza sociale unitariamente
concepita abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua una
collaborazione per la difesa contro l'invalidità e la vecchiaia. Il contributo
va a favore di tutti gli iscritti".
Ne consegue
che l'assunto di irrazionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., del sistema vigente
per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri personali contributivi e
misura della pensione, non é accoglibile. Né, per ritenere il contrario, ha
rilievo il paragone, accennato particolarmente nella ordinanza del pretore di
Firenze, secondo cui altri sistemi previdenziali (I.N.P.S. - Casse di
previdenze per professionisti diversi) riconoscono proporzionalità tra
contribuzioni e pensioni. Difetta, invero, l'omogeneità tra sistema e sistema.
Per l'I.N.P.S. si é nel campo del lavoro subordinato e non di quello autonomo.
Per altre Casse possono sussistere e sussistono diverse calcolazioni derivanti,
sia dalle fonti di finanziamento, sia dal numero e dall'età degli iscritti.
Questa Corte, con sentenza
n. 91 del 1972, proprio a proposito della Cassa Nazionale Avvocati e
Procuratori in relazione alle percentuali dovute per incarichi retributivi
conferiti dall'Autorità giudiziaria, ha statuito che ogni valutazione vada
ricondotta all'interno e non all'esterno della singola categoria.
4. - Con le
ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa e Firenze, sempre con riguardo al generale
sistema normativo in esame, viene sollevata sotto diversi profili altra
questione di legittimità, in riferimento all'art. 53 Cost. Sotto un primo
profilo si assume che il sistema di contribuzione indiretta, a mezzo marche,
previsto dalla legge in misura indifferenziata rispetto alle tariffe
professionali, darebbe luogo a pregiudizio per coloro che trattano cause di
modesto valore economico ed, invece, darebbe luogo a vantaggio per coloro che,
svolgendo prevalentemente attività stragiudiziale, sfuggirebbero al pagamento
delle marche, dovute soltanto per l'esercizio del ministero difensivo davanti
agli uffici giudiziari: ciò, quindi, senza che il contributo venga ad essere
corrisposto "in ragione della capacità contributiva".
Al riguardo,
va ricordato, anzitutto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i
tributi "lato sensu" giudiziari gravanti su soggetti che
fruiscono divisibilmente (cioè in modo misurabile per ogni singolo atto) del
servizio giudiziario in rapporto o all'esercizio del proprio ministero davanti
ad organi giurisdizionali o all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali,
sono stati ritenuti esclusi dall'assoggettamento al principio della capacità
contributiva, che ha appunto riguardo soltanto alle contribuzioni relative a
prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente (sent. n. 23 del
1968, relativa al versamento delle marche cosiddette Cicerone e n. 91 del 1972
relativa al versamento alla Cassa avvocati di percentuali progressive sulle
singole retribuzioni di incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria). Sono
state invece ritenute incluse nella garanzia del citato art. 53 Cost. quelle
prestazioni contributive che sono caratterizzate dal conseguimento di finalità
generali distinte da quelle particolari relative al compimento di singoli atti.
La censura
sollevata investe le contribuzioni dovute dai professionisti in relazione alla
prestazione della loro attività professionale, mediante l'applicazione di
marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione e per ogni
grado di giurisdizione. É chiaro quindi che, nella specie, ci si trova di
fronte ad una contribuzione richiesta in relazione alla prestazione di un
servizio, identificabile in ogni grado della giurisdizione adita, il cui costo
giudiziario viene determinato divisibilmente, in funzione dell'intervento del
singolo professionista. Si é pertanto fuori dell'ambito di applicazione della
invocata garanzia costituzionale, alla stregua della ricordata giurisprudenza
di questa Corte.
Sotto un
diverso profilo, si lamenta la violazione dello stesso art. 53 Cost. perché
questa norma esigerebbe il rispetto della progressività dell'imposizione solo
per quanto riguarda le imposte personali, di carattere globale, e non già per
le altre imposte, tra cui bisognerebbe annoverare la contribuzione diretta,
proporzionale al reddito professionale, così come prevista dalla tabella A
allegata alla legge.
Secondo i
criteri già chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (citata sentenza n. 91 del
1972) questa imposizione, di indubbia natura tributaria é certamente
soggetta alla regola dell'art. 53, nella quale rientra, osservandola, ed
inquadrandosi nel sistema previdenziale stabilito dalla legge, caratterizzato
dal conseguimento di finalità generali, distinte da quelle particolari (come si
é detto, divisibili), relative al compimento di singoli atti o serie di atti, e
rivestendo così quel carattere di indivisibilità che é stato ritenuto
presupposto necessario per l'operatività del principio di proporzionalità
contributiva sancito dalla Costituzione. Tale principio, come ha costantemente
affermato la giurisprudenza di questa Corte, riflette il necessario
collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione, purché di natura
tributaria, con la idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (sent. nn. 45 del
1964; 16 del
1965; 89 del
1966; 97 del
1968; 91 del
1972) desumibile dalla concreta esistenza del presupposto economico
relativo.
D'altra
parte, quest'ultimo é identificabile con qualsiasi indice concretamente
rivelatore di ricchezza (Corte cost. sent. nn. 91, 120, 144 del 1972 e
numerose altre) senza che spetti al giudice di legittimità delle leggi valutare
l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario, trattandosi di compito
riservato al legislatore, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà
delle norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che
deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei proventi del professionista,
operata commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale,
indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali, non urta
contro i criteri sopra enunciati, trattandosi in ogni caso, di contribuzioni
commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente.
L'eventuale considerazione globale degli altri redditi rientra nella
valutazione discrezionale del legislatore circa l'entità e la proporzionalità
dell'imposizione che, d'altra parte, nella specie, come é evidente, non riveste
i denunciati caratteri di arbitrarietà.
5. - Secondo
le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa, Pistoia e Firenze il sistema in
esame sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 36 Cost. dando luogo a
pensioni al di sotto della sufficienza. Ma a parte che sia discutibile l'operatività
dell'art. 36 fuori dei casi di lavoro dipendente e fuori dell'ambito
concettuale di una retribuzione differita, quanto si é sopra ritenuto circa il
carattere socio-previdenziale, diffuso, unitario e compensativo della pensione
de qua realizzata a seguito di concorrenti calcoli attuariali, basta a far
ritenere assorbita nel già detto la presente questione. Ciò non senza rilevare
che l'art. 21 della legge in esame consente l'aumento proporzionale delle quote
di pensione, in relazione all'indice di variazione del costo generale della
vita.
Lo stesso
deve dirsi a proposito della censura di inadeguatezza del trattamento per
invalidità e vecchiaia parimenti proposta da tutte le ordinanze in riferimento
all'art. 38 secondo comma Cost. Valgono, per essa, gli uguali motivi d'ordine
sistematico sopra delineati.
6. - Altro
oggetto di censura, particolarmente formulato nelle ordinanze dei pretori di
Roma e di Trieste, ha riferimento alla normativa che riguarda sia le pensioni
di anzianità attribuite agli utrasettantenni, sia le pensioni di invalidità, le
quali pensioni, se sia conservata l'iscrizione agli albi, subiscono una
decurtazione (tabella F, nn. 2 e 3): da ciò conseguirebbe la violazione degli
artt. 3, primo e secondo comma, Cost. e dell'art. 4, oltre che, di riflesso,
dell'art. 38, secondo comma.
La Corte non
ritiene fondato il primo argomento prospettato nell'ordinanza del pretore di
Roma, secondo cui si darebbe luogo a disparità di trattamento (primo comma art.
3 Cost.) in quanto, per l'avvocato abbiente e provvisto di altri mezzi di
sussistenza, sarebbe indifferente rinunciare all'esercizio della professione
pur di conservare integra la pensione, a differenza di chi viva esclusivamente
dei propri redditi professionali. Invero, si verrebbe qui ad estendere la
censura oltre i limiti del rapporto pensionistico, con riferimento a situazioni
di mero fatto, soggettive e variabili.
Parimenti non
fondato si ravvisa l'altro argomento sottoposto in relazione all'art. 3, comma
secondo, e all'art. 4 Cost. secondo cui la particolare normativa in esame,
scoraggiando gli ultrasettantenni dal persistere nell'iscrizione all'albo,
ostacolerebbe l'estrinsecazione della libertà del cittadino di partecipare, col
proprio lavoro, allo sviluppo della società. Anche qui si può rispondere che si
tratta di scelte personali e contingenti, che non intaccano i principi
contenuti nelle suindicate norme di natura programmatica.
7. - Con
l'ordinanza del pretore di Roma viene sottoposto altro profilo di
illegittimità, con riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione alla normativa
che impone la riduzione della pensione di anzianità qualora il professionista
ultrasettantenne mantenga l'iscrizione all'albo. Si assume che, mentre, da un
lato, é stabilita "a priori" una pensione maggiore per gli
ultrasettantenni, in confronto a quella degli infrasettantenni (che siano
iscritti o non iscritti all'albo), viceversa viene poi equiparato il
trattamento pensionistico degli uni e degli altri (L. 150.000 mensili) qualora
perduri per gli ultrasettantenni l'iscrizione all'albo, presupponendo
irrazionalmente per questi ultimi la conservazione di pari capacità lavorativa
(confronto tra i numeri 1 e 3 della tabella F).
La questione
é fondata.
A situazioni,
già dapprima riconosciute diseguali per diversità di età e, come tali,
incidenti sulla misura della pensione di base (rispettivamente, L. 150.000 e L.
220.000) si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato, contrastante con
la premessa di una differente capacità di lavoro produttivo, dovuta al naturale
regresso di questa capacità per l'avanzare dell'età. Il dato esteriore
dell'iscrizione o meno all'albo, privo di per sé solo, di importanza
sintomatica, non può eliminare la suaccennata differenza di base. Né va
trascurato, nel calcolo complessivo tra ricavi ed oneri, la circostanza che
rimane intatto, per l'ultrasettantenne iscritto, l'obbligo di versare alla
Cassa i corrispettivi contributi.
Ciò dà luogo
ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra
l'una e l'altra disposizione di confronto.
Sicché
risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parità
di trattamento nonostante situazioni diseguali.
Parimenti
risulta di riflesso, violato, in questo caso, secondo in proposito già
prospettato, anche l'art. 38 Cost. in quanto l'irrazionale abbassamento, per
decurtazione, del livello normale della pensione, viene ad alterare i confini
della congruità e dell'adeguatezza. anche da rilevare che la precedente legge
n. 991 del 1969 sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori
non conteneva alcuna distinzione conseguente, per gli ultrasettantenni, alle
ipotesi di iscrizione o meno agli albi. La differenza di trattamento disposta
dalla successiva legge n. 319 del 1975 non trova appagante giustificazione
negli atti dei lavori parlamentari dai quali risulta essersi soltanto ritenuto,
a sostegno, che il compimento degli anni settanta costituirebbe sostanzialmente
il limite biologico all'esercizio della attività professionale lavorativa.
Le considerazioni
e le conseguenze suesposte valgono ugualmente, stante l'identità di motivi, per
quanto riguarda le pensioni d'invalidità espressamente richiamate e anch'esse
dalla legge condizionate, nell'ammontare, alla iscrizione o meno negli albi.
8. - Infine,
va rilevato che l'ordinanza del pretore di Vercelli solleva questione di
legittimità dell'art. 444 della legge n. 533 del 1973 sulla disciplina delle
controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie. Ma poiché nei
riguardi di questa disposizione, attributiva di competenza funzionale e
territoriale al pretore quale giudice del lavoro, l'ordinanza non prospetta, né
esplicitamente né implicitamente, alcun motivo, la questione va dichiarata
inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
inammissibile la questione di legittimità dell'art. 444 legge 11 agosto 1973,
n. 533 (disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia
di assistenza e previdenza obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe
dal pretore di Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità dell'intera legge 22 luglio 1975, n.
319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, e
tabelle annesse, questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38 e 53 della Costituzione;
c) dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio
1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in
cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le pensioni di
invalidità, é stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano
l'iscrizione agli albi.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.