SENTENZA N. 9
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 428, comma primo, cod. proc. pen. (assistenza all'udienza
dell'imputato libero), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal
Tribunale di Varese, nel procedimento penale a carico di Valmaggia
Antonio ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre
1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 23 maggio 1975 nel
procedimento penale a carico di Valmaggia Antonio ed
altri, il Tribunale di Varese - premesso che l'imputato Paga Luigi, già
interrogato, non era comparso perché legittimamente impedito (in quanto
sottoposto il giorno prima ad appendicectomia presso un ospedale) - sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 428, primo comma, c.p.p., assumendone il contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost.
Ad avviso del Tribunale, detta disposizione - nella parte in cui non
consente (secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione,
peraltro suffragata dalla relazione, del Guardasigilli al codice vigente) la
sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso in cui l'imputato, dopo
l'interrogatorio, si astenga dal comparire (o si allontani dall'udienza) per legittimo
impedimento - si risolverebbe in una chiara compromissione
del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. non solo sotto il profilo
della difesa tecnica ma anche sotto quello dell'autodifesa. A sostegno di tale
assunto, il Tribunale richiamava la sentenza n. 205 del 1971
di questa Corte, ove si afferma che "l'autodifesa mediante risposte all'interrogatorio, discolpe e dichiarazioni in genere, é
certamente diritto primario dell'imputato garantito dalla Costituzione,
immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella del
giudizio (artt. 367, 441 e 443 c.p.p.) sino al momento di chiusura del dibattimento
in cui l'imputato deve avere per ultimo la parola (art. 468 c.p.p.)".
Secondo il giudice a quo,
inoltre, la norma in questione contrasterebbe anche con l'art. 3 Cost., in quanto dà luogo ad una
disparità di trattamento tra imputato libero ed imputato detenuto, "cui,
per contro, l'art. 427 cpv. c.p.p. assicura
in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo l'interrogatorio, in presenza di
legittimo impedimento, il diritto alla sospensione o al rinvio del
dibattimento".
Tale diversità di trattamento giuridico non é, ad
avviso del Tribunale, razionalmente giustificabile, essendo le due situazioni
omogenee nel loro nucleo essenziale (stato di legittimo impedimento) e
dovendosi considerare irrilevante, perché marginale e secondario, l'elemento differenziatore costituito dallo stato di detenzione o di
libertà dell'imputato.
La rilevanza della questione sarebbe poi indubbia, "vietando l'attuale
normativa la possibilità di sospensione o rinvio del dibattimento e non
prevedendo l'ordinamento giuridico altro mezzo succedaneo di tutela del diritto
di autodifesa".
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, negava che la norma
impugnata contrastasse con l'art. 24 Cost., osservando che "la pienezza della difesa é
assicurata non solo dalla circostanza del già reso interrogatorio, nel quale
l'imputato ha potuto fare, presente ai giudici ogni utile elemento a suo
favore, ma anche dalla permanenza dell'assistenza del difensore". Infatti quest'ultimo, tra l'altro, potrà sempre sollecitare
l'esercizio da parte del giudice delle facoltà previste dagli artt. 431 e 432 c.p.p.,
ove cioé si profili una ipotesi di assoluta
necessità, quale potrebbe essere la ulteriore presenza dell'imputato al
dibattimento.
Sotto il profilo, poi, dell'asserito contrasto col principio di uguaglianza, l'Avvocatura rilevava che il differente
trattamento previsto dagli artt. 427 e 428 c.p.p. é giustificato dalla
oggettiva diversità della situazione dell'imputato detenuto rispetto a quella
dell'imputato libero, giacché "lo stato di detenzione determina
sicuramente per l'imputato una diminuzione, anche sotto il profilo soggettivo,
della piena possibilità di difesa".
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Varese dubita della legittimità costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura penale
"nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del
dibattimento ove l'imputato (libero), già interrogato, si astenga dal comparire
(o si allontani) dall'udienza per legittimo impedimento".
Secondo il giudice a quo, la
disposizione di legge denunziata contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 24,
secondo comma, Cost., perché
il diritto di difesa é ivi garantito all'imputato "nella sua interezza, e
cioè sotto il duplice profilo dell'assistenza e rappresentanza (c.d. difesa
tecnica) e della partecipazione personale al dibattimento (c.d. autodifesa o
difesa materiale)". Il divieto che l'art. 428 c.p.p., nella interpretazione consolidata, pone al
giudice di sospendere o rinviare il dibattimento se l'imputato, libero,
comparso e già interrogato si allontani o si astenga dall'ulteriormente
comparire, anche quando l'assenza di lui é dovuta ad assoluta impossibilità per
legittimo impedimento, "si risolve", perciò, "in una chiara compromissione dell'inviolabile diritto di difesa,
costituzionalmente garantito", in quanto impedisce il pieno esercizio
della difesa, sotto il profilo della autodifesa o difesa materiale.
In secondo luogo, sempre secondo il Tribunale di Varese, la disposizione
di legge censurata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata
disparità di trattamento riservato all'imputato libero nei confronti di quello
detenuto, dal momento che ove quest'ultimo, per legittimo impedimento, versi
nella impossibilità assoluta di continuare a presenziare o di comparire al
dibattimento pur dopo aver reso l'interrogatorio, il giudice sospende o rinvia,
anche di ufficio, il dibattimento stesso (art. 427 cpv. in relazione all'art.
497, primo comma, c.p.p.).
2. - Questa Corte, chiamata a decidere questioni di legittimità
costituzionale prospettate con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., ha avuto modo di rilevare
che tale disposto costituzionale contiene la "categorica affermazione del
diritto inviolabile di difesa", ma non anche "l'indicazione dotata di
pari forza cogente del o dei modi di esercizio di quel medesimo diritto";
con la conseguenza che spetta al legislatore, considerate le peculiarità
strutturali e funzionari ed i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi
del procedimento, dettare le modalità per l'esercizio del diritto di difesa,
alla condizione, si intende, che esso venga, nelle diverse situazioni
processuali garantito a tutti su un piano di uguaglianza e in forme idonee (sent. n.
125 del 1979 e n. 188 del 1980).
Muovendo da queste premesse, con riferimento al processo penale ed alla
fase dibattimentale, nella quale si tende a realizzare la pienezza del
contraddittorio, questa Corte ha osservato che in essa
la difesa dell'imputato può essere esercitata mediante attività svolte
dall'imputato stesso e/o dal suo difensore, l'una e l'altra pienamente
garantite dalle vigenti norme processuali, che, peraltro, non disciplinano
rigidamente i rapporti tra i due soggetti, di talché sono possibili sostanziosi
spostamenti nell'equilibrio delle attività consentite vuoi all'imputato vuoi al
suo difensore, senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive,
la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato
risvolto della inviolabilità del diritto in questione. Ha rilevato ancora la
Corte che "la possibilità di una piena difesa personale é riconosciuta
all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso (artt. 443 e 468, terzo
comma, c.p.p.) dal momento
che egli ha facoltà di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune e di
avere per ultimo la parola, incontrando il solo limite della pertinenza delle
sue dichiarazioni rispetto al giudizio nonché i limiti generali
costituzionalmente posti alla libertà di manifestazione del pensiero
(estendendosi, peraltro all'imputato l'esimente di cui all'art. 598 c.p.); ed
ha inoltre facoltà di conferire con il proprio difensore tutte le volte che lo
desideri, tranne che durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande
rivoltegli. Veniva così riconosciuto che "il
diritto all'autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., quale diritto irrinunciabile dell'imputato, distinto
dal parallelo diritto di difesa tecnica" (sent.
n. 186 del 1973; sent. n.
205 del 1971) trova adeguata tutela nelle vigenti norme processuali, in
quanto esse, per la fase dibattimentale, garantiscono all'imputato stesso la
possibilità di esercitarlo per tutta la durata ed a conclusione del
dibattimento medesimo.
3. - Invero, nel vigente sistema processuale
penale, appunto per questo denominato "misto", di regola, ad una fase
istruttoria segreta e documentale ispirata, non ostante i temperamenti
introdotti, a criteri inquisitori, segue una fase di stampo accusatorio,
dominata dai principi della pubblicità, dell'oralità, dell'immediatezza e della
concentrazione e nella quale il contraddittorio deve potersi realizzare nella
sua pienezza, non solo a tutela dell'imputato ma anche per il più efficace
esercizio della stessa funzione giurisdizionale. In questo senso, in relazione al dibattimento, si parla di "garanzia del
contraddittorio", proprio perché nel dibattimento si rinnovano ed
eventualmente si completano le prove fornite nell'istruzione e si discute la
pretesa punitiva fatta valere dal pubblico ministero; soltanto attraverso il
dibattimento essendo possibile pervenire alla condanna dell'imputato (salva
l'ipotesi della condanna per decreto penale, art. 506 c.p.p.).
Garanzia del contraddittorio significa che la legge deve assicurare alle
parti e - per quanto qui interessa - all'imputato la possibilità di partecipare
al dibattimento per l'esercizio della attività
difensiva consentita, con la conseguenza che soltanto la volontaria rinuncia
dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua
libera e incoercibile scelta difensiva può giustificare, sul piano
costituzionale, la limitazione del contraddittorio che in tal modo si attua.
A questo criterio appare ispirata la normativa vigente per ciò che
concerne l'assenza dell'imputato al dibattimento. Così, il giudizio
contumaciale, é escluso quando é provato che l'assenza dell'imputato é dovuta
ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, presumendosi
negli altri casi, una volta accertata la regolarità delle notificazioni, la
volontà dell'imputato - che non abbia chiesto o consentito che si proceda in
sua assenza - di non partecipare al dibattimento (artt.
497 e 498 c.p.p.).
Così, una volta iniziato il dibattimento,
costituisce una scelta dell'imputato detenuto rifiutare di assistervi, senza
esservi costretto da una assoluta necessità determinata da legittimo
impedimento e del pari riconducibile ad un suo comportamento volontario é
l'evasione da lui consumata (art. 427 c.p.p.) così
come é il suo allontanamento - temporaneo, o anche definitivo in caso di
duplice espulsione, ma salvo sempre il diritto a prendere per ultimo la parola
- per ordine del presidente, del pretore, o in loro assenza, del pubblico
ministero (art. 434 c.p.p., nel testo modificato
dall'art. 9 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con
modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191).
In tutti questi casi l'imputato é rappresentato dal difensore, "ad
ogni effetto", statuiscono le pertinenti disposizioni del c.p.p. anche se
in realtà la rappresentanza vale solo ai fini del termine per impugnare, di
talché l'espressione usata sta, per il resto, a ribadire la intatta possibilità
dell'esercizio di attività difensive da parte del difensore.
4. - Dallo schema così riassunto, che vuole garantita
all'imputato la possibilità di partecipare al dibattimento, dall'inizio alla
fine e consente si proceda senza di lui solo se l'assenza sia, in modo
esplicito od implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo
comportamento volontario, fuoriesce la norma denunziata di cui all'art. 428,
primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il
rinvio del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o
si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio; norma
che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del secondo comma
dell'articolo medesimo, per l'uso ivi fatto dell'avverbio "soltanto",
viene interpretata nel senso che essa comporta per il giudice un vero e proprio
divieto di sospendere o rinviare il dibattimento anche se e quando sia stato
accertato - attraverso la libera valutazione operata dal giudice stesso della
relativa prova - che l'imputato libero e già interrogato si trova nella
assoluta impossibilità di essere presente per legittimo impedimento.
La disposizione di legge in esame con la quale, contro il parere della
Commissione parlamentare, venne modificato il sistema
del codice del 1913 (che dava facoltà al giudice, nella fattispecie considerata,
di sospendere o rinviare il dibattimento per "giusti motivi") fu
giustificata (nella relazione al re sul nuovo codice di procedura penale, n.
138) con l'intento di evitare ritardi "non necessari" allo
svolgimento del processo, sulla base dell'assunto per cui "dopo aver reso
l'interrogatorio, l'imputato, di regola, non ha altro da dire, che l'attività
inerente alla difesa viene esercitata dal difensore". É chiaro, per quanto
si é sin qui detto, che una affermazione del genere,
se può trovare riscontri nella pratica giudiziaria, esprime una concezione
estremamente riduttiva della partecipazione personale dell'imputato al
dibattimento, che deroga alla regola generale dettata, per questa parte, dallo
stesso codice processuale penale e che si pone in netto contrasto non solo e
non tanto con i mutamenti intervenuti nei livelli culturali e nei rapporti
sociali - che si riflettono nei rapporti tra cittadini e autorità - quanto
soprattutto con il diritto di difesa nel processo penale, sotto il profilo
della difesa personale, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e con la libertà della scelta, appunto, difensiva
che esso comporta. Ciò che l'imputato ha (ancora) da dire dopo aver reso
l'interrogatorio, non può formare materia di presunzione: certamente non di una
presunzione formulata in termini così assoluti come quelli che si desumono
dalla norma in questione, che, si ripete, comporta il tassativo divieto di
sospendere o rinviare il dibattimento anche là dove - come ad esempio in caso di emergenze processuali del tutto nuove - la necessità di
consentirgli di fornire ulteriori discolpe ai fini di un pieno esercizio del
diritto di difesa appaia evidente.
Ciò che rileva dunque, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 24,
secondo comma, Cost., é
garantire all'imputato la possibilità di intervenire. In un sistema che
consente all'imputato di rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di
rispondere, senza che perciò, venga minimamente
affievolita la sua facoltà di fare successivamente tutte le dichiarazioni che
ritiene opportune in sua difesa o di conferire con il suo difensore, escluderlo
aprioristicamente dal prosieguo del dibattimento contro la sua volontà in
ragione della impossibilità assoluta in cui egli si trovi, per legittimo
impedimento, di presenziare ad una udienza determinata comporta un
ingiustificato sacrificio dello stesso diritto di difesa, nell'aspetto
considerato. Certamente, non sfugge alla Corte la esigenza
- al fine di garantire un'ordinata amministrazione della giustizia che "il
processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca
l'indefinito protrarsi" (sentenza n. 111 del
1970). Essa tuttavia, non può valere a giustificare una compressione così
incisiva del diritto di difesa quale quella che discende dalla norma impugnata.
Da un punto di vista più generale, se la pienezza del contraddittorio al
dibattimento é condizione ottimale per lo svolgimento
della funzione giurisdizionale possono legittimamente consentirsi soltanto
quelle attenuazioni di siffatta garanzia posta - si ripete, nell'interesse non
solo dell'imputato ma anche della società - che discendano dall'incoercibilità
del diritto di difesa espressione di un fondamentale diritto di libertà,
intatto restando l'obbligo del legislatore di predisporre le condizioni che ne
rendano possibile l'esercizio.
Né si può condividere l'opinione per cui
all'assenza dell'imputato nel dibattimento può sempre e comunque supplire il
difensore tecnico, posto che la rappresentanza processuale affidata a
quest'ultimo ex lege,
volta a consentire, in assenza dell'imputato, uno svolgimento non monologico del dibattimento e soprattutto al fine pratico
di cui all'art. 472, ultimo comma, c.p.p., non può
fuoriuscire dall'ambito dei compiti di "assistenza" tecnica cui é
preposto il professionista, quale ne possa essere l'ampiezza e l'incidenza,
strettamente dipendenti, peraltro, dal tipo di rapporto che in concreto si
instaura tra i due soggetti. Ed é appena il caso di ricordare che l'unica
ipotesi in cui é consentito all'imputato di farsi rappresentare nel giudizio
dal difensore é quella prevista dall'art. 125, secondo comma, c.p.p., nella quale tuttavia, é
riservata al giudice la facoltà di ordinarne la comparizione personale. Ulteriore dimostrazione questa della ritenuta
insostituibilità della presenza dell'imputato al dibattimento (ribadita sotto
un profilo sostanziale, dall'art. 445, secondo comma, c.p.p.)
e, comunque, della libertà e della autonomia di ogni sua scelta in proposito.
La questione sollevata dal giudice a
quo - nei limiti logici in cui si propone, attesa la rigidità della norma
impugnata - é dunque fondata in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost., restando assorbito
l'ulteriore profilo dedotto con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost..
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si deve
altresì dichiarare la illegittimità costituzionale
dell'art. 428, secondo comma, c.p.p. limitatamente
all'avverbio "soltanto".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già
interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per legittimo
impedimento;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 428,
secondo comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'avverbio
"soltanto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino
DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI –
Giuseppe SAJA.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.