SENTENZA
N. 9
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della
legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e
dell'impiego degli stupefacenti), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento
penale a carico di Widmer Martin Josef, iscritta al
n. 364 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;
2)
ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribunale di Novara nel procedimento
penale a carico di Gigante Antonio ed altri, iscritta al n. 38 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
24 marzo 1971;
3)
ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di Romano Giacomina
e Gasser Adelaide, iscritta al n. 43 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
24 marzo 1971;
4)
ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Siracusa
nel procedimento penale a carico di Germano Carmelo ed altri, iscritta al n. 84
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
5)
ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Baccalini Luigi ed altri, iscritta
al n. 136 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
6)
ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale
a carico di Ò Brien L. Katherine ed altri,
iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Visti
gli atti di costituzione di Widmer Martin Josef e di Lyon Peter e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi
l'avv. Adolfo Gatti, per il Lyon, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con
la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, é stata istituita una disciplina
organica della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti,
affidandosene all'allora Alto Commissariato per l'igiene e sanità, ed
ora Ministero della sanità, il controllo e la vigilanza. La detta legge
ha disposto, fra l'altro, con l'art. 3, l'obbligo per la detta autorità
amministrativa di compilare un elenco delle sostanze o preparati stupefacenti,
tenuto conto delle Convenzioni internazionali, e sentito il Consiglio superiore
di sanità, e con l'art. 6 l'obbligatorietà dell'autorizzazione
amministrativa per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare
a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere i preparati o le sostanze
indicate nel detto elenco degli stupefacenti, e, correlativamente, la sanzione
penale della reclusione da 3 a 8 anni e della multa da lire 300.000 a lire
4.000.000 per chiunque, senza la detta autorizzazione, acquisti, venda, ceda,
esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque
detenga le sostanze o preparati suddetti. Con l'art. 25 della stessa legge
é stata anche disposta, fra l'altro, l'obbligatorietà del mandato
di cattura per le suddette infrazioni.
I
menzionati artt. 3, 6 e 25 sono stati congiuntamente o separatamente impugnati
per assunta violazione del principio d’eguaglianza con ordinanze emesse
dal tribunale di Novara il 9 ottobre 1970 nel procedimento penale a carico di
Gigante Antonio ed altri; dal tribunale di Venezia il 28 ottobre 1970 nel
procedimento penale a carico di Widmer Martin Josef;
dal tribunale di Roma il 16 gennaio 1971 nel procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri ed il 31 marzo 1971 nel
procedimento penale a carico di ÒBrien L.
Katherine ed altri; dal g.i. presso il tribunale di
Siracusa il 27 gennaio 1971 nel procedimento penale a carico di Germano Carmelo
ed altri.
Con
l'ordinanza del tribunale di Novara si premette che, in conformità della
giurisprudenza della Cassazione, si dovrebbe ritenere ancora parzialmente in
vigore l'art. 446 del codice penale, per quanto riguarda il traffico
clandestino, la somministrazione ed il procacciamento delle sostanze che, pur
dotate d’azione stupefacente, non risultino tuttavia incluse nell'elenco
di cui all'art. 3 della citata legge n. 1041.
L'applicazione
dell'una o dell'altra normativa, pertanto, dipenderebbe unicamente
dall’inclusione nell'elenco della sostanza stupefacente oggetto
dell'azione dell'imputato. Da tale circostanza dipenderebbe, quindi, anche
l'entità della pena cui il colpevole andrebbe incontro, di gran lunga
inferiore per le ipotesi soggette al codice penale, che prevede appunto la
reclusione da uno a tre anni e la multa non inferiore a lire 8.000. Orbene,
secondo l'ordinanza, l'inclusione o meno delle sostanze in discorso nell'elenco
non potrebbe considerarsi indizio di una loro maggiore o minore
pericolosità, trattandosi sempre di sostanze ad effetto stupefacente,
per cui verrebbe meno la giustificazione della diversità di disciplina.
Gli
stessi articoli sono stati anche impugnati con l'ordinanza del giudice
istruttore presso il tribunale di Siracusa, sotto analogo profilo,
specificandosi peraltro che il titolo del reato dipenderebbe soltanto dall'essersi
l'azione dell'imputato verificata prima o dopo l'inclusione della sostanza
nell'elenco degli stupefacenti, onde l'applicazione di una piuttosto che di
un'altra disciplina penale dipenderebbe solo da un atto della pubblica
Amministrazione. Coerentemente con tale impostazione, dovrebbe ravvisarsi una
violazione del principio d’eguaglianza anche nel fatto che, a norma
dell'art. 25 citato, il cittadino sarebbe passibile di cattura obbligatoria
solo in funzione dell'avvenuta inclusione o meno delle sostanze detenute
nell'elenco suddetto.
L'art.
6, isolatamente, e limitatamente ai commi primo e quarto (obbligo
dell'autorizzazione all'importazione ecc., e sanzioni penali per chi acquista
ecc. stupefacenti senza l'autorizzazione stessa) é stato impugnato poi
con l'ordinanza del tribunale di Venezia nel presupposto che gli elevati minimi
della pena edittale detentiva e pecuniaria prevista in misura eguale per tutte
le ipotesi delittuose ivi contemplate non consentirebbero al giudice di
adeguare la misura della sanzione al fatto, ponendo in particolare sullo stesso
piano il detentore di quantità minime per uso personale, e lo
spacciatore abituale.
Anche
l'art. 25 della legge sarebbe illegittimo perché l'obbligatorietà
del mandato di cattura equiparerebbe le assai diverse situazioni ivi
contemplate ai fini della valutazione della loro pericolosità sociale,
operando una valutazione irrazionale specie in relazione alle ipotesi di
detenzione di minimi quantitativi per uso personale.
L'art.
6 predetto é stato impugnato anche con le citate ordinanze del tribunale
di Roma, secondo cui la norma, stabilendo un identico trattamento per condotte
diverse, quali dovrebbero ritenersi le varie ipotesi ivi previste e punite,
imporrebbe una sperequazione particolarmente evidente ed irragionevole per il
caso della semplice detenzione di stupefacenti raffrontata al commercio delle
sostanze medesime, senza che sull’irrazionalità di tale
trattamento possa comunque incidere la possibilità di graduare la pena
ai sensi dell'art. 133 del codice penale ovvero l'applicazione
d’eventuali attenuanti, perché la rilevanza della lamentata
uniformità di disciplina andrebbe esclusivamente riferita alla struttura
della norma incriminatrice, e non alla fase della sua
concreta applicazione.
Nelle
due ordinanze l'impugnazione é espressamente riferita a quella parte
della norma che punisce chi "comunque detiene" sostanze stupefacenti.
Sotto
diverso profilo, gli artt. 3 e 6 sono infine stati impugnati con l'ordinanza
del giudice istruttore presso il tribunale di Milano. Quel giudice richiama
anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le singole
voci degli elenchi cui fa riferimento l'art. 3 costituiscono indicazioni
particolareggiate che, per le variabili forme delle sostanze e per le continue
e rinnovate indagini cui sono soggette, si sottraggono ad un’anticipata
specificazione da parte della legge, e sono comunque fuori del precetto penale
che riceve intera la sua enunciazione con la generale imposizione del divieto.
Peraltro, prosegue l'ordinanza, a tale statuizione é seguita una serie
di pronunzie della giurisprudenza ordinaria che hanno ritenuto, in modo ormai
pacifico, la parziale sopravvivenza dell'art. 446 c.p. all’entrata in
vigore della legge speciale, con la conseguenza che l'inserimento di un
determinato stupefacente nell'elenco fungerebbe da condizione unica e
determinante per l'applicazione al caso della legge speciale in luogo della
norma del codice penale, con le sensibili differenze di rigore delle pene ivi
previste. Ciò conferirebbe agli elenchi stessi la qualificazione di veri
e propri elementi costitutivi del precetto penale speciale, mentre si
tratterebbe di statuizioni puramente amministrative, e come tali "non
elevabili alla dignità di legge formale". Né, oltretutto,
l’unitarietà e certezza della qualificazione delle sostanze
indicate dall'elenco sarebbe sempre vantaggiosa ai fini della giustizia
sostanziale perché per alcune sostanze occorrerebbe rivedere i criteri d’inclusione
negli elenchi in base alle più recenti acquisizioni scientifiche in
materia.
Da
quanto premesso, secondo il giudice a quo, deriverebbe la violazione del
principio di legalità della pena di cui all'art. 25 della Costituzione,
che, come testualmente si esprime l'ordinanza, "pone l'accento sul
carattere d’operatività e d’efficacia della norma, caratteri
questi che hanno il loro fondamento e la loro fonte produttiva nell'operato del
Parlamento". Sarebbe inoltre anche violato l'art. 76 della Costituzione perché
le specifiche e determinate condizioni previste dalla detta norma
costituzionale per l'attività legislativa delegata non risulterebbero
osservate nel procedimento con cui sono stati compilati ed emanati i detti
elenchi.
Le
ordinanze sopra menzionate sono state notificate e comunicate come per legge e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella
causa proveniente dal tribunale di Venezia si é costituito avanti a
questa Corte Widmer Martin Josef, rappresentato e
difeso dall'avv. Loredano Corbi,
che ha depositato tempestivamente le deduzioni difensive, con cui si associa
alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.
Si
é anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura
osserva che la questione sarebbe infondata perché le varie ipotesi
previste dall'art. 6 impugnato, e particolarmente anche la mera detenzione di
stupefacenti per uso personale, costituirebbero, secondo la consapevole ed oculata
scelta del legislatore, fatti di gravità tale da comportare
l'equiparazione ai fini delle sanzioni, e l'emissione del mandato di cattura
obbligatorio.
D'altra
parte, la valutazione della congruenza fra reato e pena, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, apparterrebbe alla politica legislativa, con
esclusione del sindacato in sede di giudizio di legittimità
costituzionale, salvo che l'eventuale sperequazione assuma dimensioni tali da
non risultare sorretta da ogni benché minima giustificazione.
Questa
circostanza non ricorrerebbe, ovviamente, nella specie, poiché la norma
troverebbe giustificazione nel dilagare dell'uso della droga e nell'esigenza di
tutelare la salute pubblica, mentre il giudice avrebbe comunque la
possibilità di applicare la pena entro minimi e massimi di assai ampia
latitudine, fermo restando il principio della esistenza di quel minimo di
capacità a porre in pericolo i beni a tutela dei quali la detenzione
preventiva viene predisposta.
Nella
causa proveniente dal tribunale di Roma (ordinanza emessa il 16 gennaio 1971)
si é altresì costituito Lyon Peter,
rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Gatti, che ha depositato ritualmente le
proprie deduzioni.
La
difesa svolge le argomentazioni enunciate nell'ordinanza, insistendo sulla
mancanza di giustificazione della equiparazione sotto la medesima sanzione
delle varie ipotesi contemplate dalla norma impugnata, e sulla irrilevanza
della possibilità da parte del giudice di graduare la pena,
poiché ciò avverrebbe comunque in base a disposizioni esterne
alla norma impugnata, e comunque potrebbero trovare applicazione
indifferentemente in tutte le ipotesi di cui all'art. 6.
Considerato in diritto
1. -
Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara, Roma e dei
giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte questioni di
legittimità costituzionale che riguardano disposizioni, connesse e
interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e che sono basate
su motivi in parte comuni.
É,
pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde pervenire ad unica,
globale decisione.
2. -
Secondo l'ordinanza del giudice istruttore di Milano sarebbe profilabile una
questione di legittimità degli artt. 3, 6, quarto comma, e 25 della
legge del 1954 in quanto la struttura del reato e le sue conseguenze
sanzionatorie sarebbero ivi esclusivamente collegate e condizionate agli
elenchi delle sostanze stupefacenti disposti dal Ministro per la sanità:
i quali elenchi, pur privi del crisma di legge formale, diverrebbero pertanto
elementi costitutivi della previsione normativa, con violazione della garanzia
data dal principio di legalità, di cui l'art. 25 della Costituzione
impone l'osservanza.
La
questione non é fondata.
Trattasi
di questione uguale a quella già decisa dalla Corte, nella stessa
materia, con sentenza n. 36 del 1964.
Il
valore e la posizione che l'elenco degli stupefacenti assume, in relazione alla
struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente considerati.
É
stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula di cui all'art.
6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i necessari e sufficienti
elementi costitutivi del precetto penale: la condotta vietata e l'oggetto
materiale del reato. Le singole voci degli elenchi, sottratte per loro natura
ad anticipata predeterminazione e soggette ad aggiornamenti successivi, anche
in relazione ad accordi internazionali, costituiscono indicazioni
particolareggiate atte ad offrire al giudice la garanzia, estesa a tutti gli
Stati aderenti, di un’unitaria, e ufficialmente controllata,
qualificazione di sostanze stupefacenti.
In
mancanza d’opposte deduzioni, che siano basate su motivi conducenti ad
una revisione del problema, la Corte ritiene di dovere confermare la
validità dei predetti principi informatori, riguardanti i rapporti tra
legislazione penale e potestà amministrativa, principi che,
successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per casi analoghi,
con sentenze n.
96 del 1964; n.
26 del 1966; n.
61 del 1969; n.
69 del 1971.
Pur
dichiarandosi propenso a seguire, in tesi generale, la surriferita
giurisprudenza della Corte, il giudice istruttore di Milano perviene, tuttavia,
a mantenere il dubbio di costituzionalità delle impugnate disposizioni
della legge speciale, sempre per contrasto col principio di legalità.
Ciò perché la riconosciuta coesistenza di dette disposizioni con
quella dell'art. 446 del codice penale sul commercio clandestino o fraudolento
di sostanze stupefacenti (non comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per
via di confronto, e rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star fuori del
precetto penale "vi ineriscono intimamente, condizionandone l'applicazione
ed i suoi limiti".
L'assunto
é manifestamente infondato.
A
parte la contraddittorietà della motivazione, l'ordinanza non tiene
conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a conseguenza nella
citata sentenza n.
36 del 1964: la quale ha posto in rilievo il parallelismo tra la formula
generica del codice e quella specifica della legge speciale, riconoscendo la
perdurante validità della prima, cui la seconda non fa che aggiungere
ulteriori elementi di certezza, costituiti dalla predeterminazione, su scala
internazionale, del risultato d’accertamenti tecnici. In altre parole,
non sono i limiti d’operatività dell'art. 446 cod. pen. a
conferire agli elenchi previsti dalla legge speciale quel carattere
d’elementi costitutivi del reato che, indipendentemente da quanto
disposto dall'art. 446, non hanno, per loro stessa natura, come si é
dimostrato e qui viene ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa
ammette.
3. -
Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata l'incostituzionalità
delle suindicate disposizioni della legge speciale, sotto il profilo di un loro
contrasto con l'art. 76 della Costituzione che detta le condizioni ed i limiti
della delega d’esercizio della funzione legislativa.
La
questione é parimenti e manifestamente non fondata, poiché le
precedenti considerazioni e gli accennati richiami bastano ad escludere che si
tratti, nel caso, di delega da comprendersi nell'ambito dell'art. 76. La mera
elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per la
sanità, non é atto di legislazione delegata bensì atto
d’accertamento amministrativo della capacità intrinseca di dette
sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.
4. -
Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata questione di
costituzionalità degli artt. 3 e 6 della legge speciale in confronto
all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio d’eguaglianza
statuito dall'art. 3 della Costituzione.
Si
assume che la disciplina differenziata in materia, derivante dalla inserzione o
meno di sostanze stupefacenti nei predisposti elenchi, si basa su dati formali
ed esteriori, mentre in realtà, anche le sostanze, pur genericamente
indicate nell'art. 446, non possono che ritenersi anche esse, salvo
accertamenti tecnici, dotate di potere tossico.
L'assunto
va respinto. Con ordinanza n. 15 del 1971
questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in
considerazione che la maggiore severità delle sanzioni stabilite dalla
legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che l'inserzione
di determinate sostanze stupefacenti negli elenchi a seguito di valutazioni e
controlli ministeriali, ne denota la particolare pericolosità e la
maggiore potenzialità di documento: il che basta a dar ragione del
trattamento differenziato. L'attuale questione é posta negli stessi
termini e la Corte ribadisce la stessa soluzione.
5. -
Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Siracusa, il contrasto
con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto ulteriore aspetto, sempre
riconducibile alla coesistenza di norme.
Si
assume che la diversità di trattamento tra legge ordinaria e speciale
viene in definitiva a dipendere unicamente da un atto che costituisce
prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione.
Ma
si é già accennato nel numero precedente alle ragioni di
più efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione
nella compilazione degli elenchi. A parte inoltre quanto già detto circa
la natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando penale generale (su di
che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva che, essendo
l'addotta prerogativa giustificata, come sopra ritenuto, dalla pubblica
finalità da conseguire in modo pronto ed inequivoco,
viene manifestamente a cadere, per diversità di situazioni, la censura
d’irrazionale trattamento differenziato.
6. -
Con le due ordinanze del tribunale di Roma, l'art. 6, quarto comma, della legge
speciale del 1954 é denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., in
quanto, punendo con eguale sanzione detentiva e pecuniaria, sia nel minimo che
nel massimo, chi "comunque detiene" stupefacenti, tanto a scopo di
commercio quanto senza fini speculativi, ma per uso personale, non tiene conto
delle condizioni soggettive ed oggettive delle rispettive condotte, da
ritenersi sostanzialmente diverse.
Con
l'ordinanza del tribunale di Venezia si deducono gli stessi motivi,
estendendoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni caso
obbligatorio, di cui all'art. 25 della legge speciale. In particolare, si pone
l'accento sul fatto che la legge colloca sullo stesso piano e assoggetta allo
stesso rigoroso trattamento restrittivo della libertà personale, sia i
detentori di quantitativi, anche minimi, di droga per uso personale, sia gli
spacciatori o ricettatori abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente
di rilevante consistenza.
7. -
La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo non contestano ed
anzi presuppongono come legittima la comminatoria di sanzioni penali anche a
carico di coloro che, pur senza farne commercio, detengano, per uso non
autorizzato, sostanze stupefacenti. Ciò in conformità dell'interpretazione
data dalla giurisprudenza ordinaria all'inciso "comunque detiene"
contenuto nell'art. 6 della legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva
nella formula e razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione senza fini
di lucro.
Siffatta
ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della pubblica salute,
consacrato nell'art. 32 Cost., si inserisce come parte del tutto, nel quadro
generale e nel ciclo operativo completo, della lotta, con mezzi legali, su
tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga e contro
il dilagare del suo contagio, giunto ad un livello di manifestazioni, anche
delittuose, tale da suscitare, in misura sempre più preoccupante,
turbamento dell'ordine pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situazione
é derivata la necessità di supplire alla insufficienza dei
preesistenti rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre
quelle già previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio
di sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di dette
sostanze con ripercussioni esteriori di stati soggettivi d’alterazione
psichica. Ciò sempre con salvezza del principio di non
imputabilità nel caso di cui all'art. 95 del codice penale.
L'esame
della questione, così come proposta dalle ordinanze di rinvio, deve,
tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante la dedotta
incostituzionalità del pari trattamento sanzionatorio penalistico
imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente diverse e diversamente
graduabili nei presupposti e nelle finalità: cioé
situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo, speculatori sul
vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti idonei ad alimentare il
vizio, dall'altro.
La
Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si tratta di
situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti, rispetto al piano
d'azione che il legislatore si é chiaramente proposto. Diversa é,
bensì, la materialità e l’intenzionalità delle
rispettive condotte, ma é innegabile il nesso che l'una e l'altra azione
unisce nelle cause e negli effetti, con influenze reciproche e condizionanti.
L'esigenza
di un trattamento differenziato non viene ad essere, nel caso, imposta dal
rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e dalle sue implicazioni. Qui si
tratta soltanto di problema che concerne la congruenza tra reato e pena (con
estensione al punto che nel sistema riguarda anche l'emissione di mandato
obbligatorio di cattura), intesa sotto un profilo di graduabile proporzionalità
equitativa, tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto
alla personalità dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere.
Ciò anche per meglio poter assegnare alla quantità di pena da
irrogare, secondo il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione
del colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione.
Ma,
il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la loro
armonizzazione, compito che ha in sé stesso un margine di
discrezionalità valutativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi
indirizzi di politica giuridico-sociale e si sottrae
al sindacato della Corte, secondo più volte deciso (sentenze n. 45 del 1967;
n. 109 del 1968;
n. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971).
Deve,
per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere più di un disegno
e proposta di legge per una rielaborazione della materia sotto aggiornate
prospettive, meritevoli d’ogni considerazione. Ma, nel riaffermare qui il
principio della separazione delle competenze e rimanendo nei limiti delle
proprie funzioni istituzionali, la Corte non può che concludere, sul
punto in esame, nel senso della non fondatezza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a)
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla
disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti, sollevate, con
l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Milano in
riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione;
b)
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge suindicata, sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Novara, nei confronti dell'art. 446
del codice penale ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
c)
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della stessa legge suindicata, sollevata
dal giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
d)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'art. 25 della legge suindicata,
sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di Venezia e dal
tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
13 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Luigi OGGIONI
Depositata
in cancelleria il 19 gennaio 1972.