Sentenza n. 45 del 1970
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SENTENZA N. 45

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, limitatamente all'inciso "con un minimo di lire centomila", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1968 dal pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Felici Ezio, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dal pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Faiola Giovanni ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del giudizio penale a carico di Felici Ezio, imputato della contravvenzione all'art. 3, punibile ai sensi dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver assunto alle proprie dipendenze un fanciullo di età minore degli anni quindici, il pretore di Velletri, con ordinanza 15 novembre 1968, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità del citato art. 26, primo comma, di detta legge, limitatamente all'inciso: "con un minimo di lire 100.000".

Con tale inciso, dopo essersi in via generale comminata l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, é stabilita la misura minima edittale della pena.

Ritenutane la rilevanza per la definizione del giudizio, il pretore ha affermato che la questione non appare manifestamente infondata, sul riflesso che la norma in esame equiparerebbe, ai fini della irrogazione del minimo della pena, violazioni di diversa gravità. Sarebbe cioé violato il principio di uguaglianza per il fatto che la detta ammenda minima di lire 100.000, non graduabile in proporzione del numero dei lavoratori e delle giornate lavorative di effettiva occupazione, dovrebbe essere applicata, in definitiva, sia nei confronti di chi abbia assunto alle proprie dipendenze un solo minore per un unico giorno, sia a carico di chi abbia adibito al lavoro diversi minori o un solo di essi per molti giorni.

Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto d'intervento 4 marzo 1969, l'Avvocatura ha sostenuto che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione e ha dedotto che l'elevato minimo edittale trova giustificazione nell'interesse sociale perseguito dal legislatore, circa la repressione del deprecato fenomeno della occupazione minorile abusiva. Sarebbe, però, da escludere una equiparazione tra violazioni di diversa gravità, sia perché resterebbe consentita al giudice la valutazione di ciascuna fattispecie ai fini della concessione di eventuali circostanze attenuanti, sia perché, d'altro lato, la gravità dei singoli casi non dipenderebbe esclusivamente dal numero dei minori occupati e delle giornate di occupazione, ma da diversi elementi, quali l'età, la natura e l'effettiva durata della prestazione di lavoro, cui siano stati adibiti i minori stessi.

La determinazione delle pene edittali rispecchierebbe, d'altra parte, apprezzamenti di merito legislativo non sindacabili in sede di legittimità costituzionale.

2. - Con ordinanza in data 29 gennaio 1969 la stessa questione, con motivazione del tutto simile a quella sopra ricordata, é stata proposta anche dal pretore di Fondi, in analoghi procedimenti penali a carico di varie persone, imputate della contravvenzione al divieto di assunzione al lavoro di fanciulli di età inferiore ai quindici anni.

Nel giudizio relativo a questa seconda ordinanza non si é costituita alcuna delle parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Attesa l'identità dell'oggetto delle questioni sollevate con le due ordinanze dei pretori di Velletri e di Fondi, va disposta la riunione dei giudizi.

2. - L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 3, riguardante l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, come di quelle analoghe di cui all'art. 4 e delle altre, di cui all'art. 5, concernenti limiti e divieti circa l'impiego di minori in lavori faticosi, insalubri o pericolosi, é punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.

Esso prevede, cioè, una ipotesi di sanzione pecuniaria proporzionale (ai sensi dell'art. 27 C.P.), la cui elevata misura del minimo edittale, non consentirebbe, secondo quanto si assume nelle ordinanze di rinvio, di irrogare, in concreto, ammende commisurate, al di sotto di tale limite, alla gravità di ciascuna violazione. Donde la asserita equiparazione, quoad poenam, di fattispecie diverse é il denunziato contrasto della norma in esame con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

La questione non é fondata.

3. - La determinazione di un elevato minimo edittale, a temperamento del criterio di proporzionalità dell'ammenda adottato nell'art. 26 della citata legge n. 977 del 1967, é giustificata dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale a che il lavoro dei minori venga protetto. E ciò tanto in relazione alla grave esigenza di garantire, in ossequio anche ad impegni di carattere internazionale assunti dal nostro Paese, un sano sviluppo psico-fisico dei fanciulli e degli adolescenti, con particolare riguardo alla sicurezza, salubrità ed igiene delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, quanto, sotto l'aspetto morale, ai fini della pratica attuazione del diritto alla istruzione, affinché esso non risulti violato da un precoce avviamento dei minori ad attività lavorative.

La relativa rigidezza che, nei limiti della misura minima della pena, si vorrebbe far derivare dalla disposizione predetta, non importa violazione del principio di uguaglianza. Si deve, infatti, scorgere nel rigore della sanzione il riflesso della valutazione politica legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non é necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di ordine sociale.

Tali considerazioni, esposte nella relazione ministeriale al progetto della legge in esame, e nelle relazioni parlamentari compilate nel corso dell'iter formativo della legge stessa, valgono a spiegare perché, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si é, nella previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche quando essa riguardi un solo fanciullo e per un tempo relativamente breve.

É tuttavia da osservare, analogamente a quanto da questa Corte fu affermato nella sentenza n. 67 del 1963 con riguardo a sanzioni determinate in misura fissa senza limiti minimi e massimi, che anche nella ipotesi prospettata nelle ordinanze di rinvio, non manca, nel sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto.

Fu opportunamente ricordato nella suddetta sentenza che, anche in caso di sanzioni prevedute in misura fissa, non é escluso che il giudice, nel pronunziare condanna, le applichi tenendo conto di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare, di quelle. generiche di cui all'art. 62 bis del codice penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1970.