SENTENZA N. 45
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre1967, n. 977,
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, limitatamente
all'inciso "con un minimo di lire centomila", promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 novembre
1968 dal pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Felici Ezio,
iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio
1969 dal pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Faiola Giovanni
ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio penale a
carico di Felici Ezio, imputato della contravvenzione all'art. 3, punibile ai
sensi dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver
assunto alle proprie dipendenze un fanciullo di età minore degli anni quindici,
il pretore di Velletri, con ordinanza 15 novembre 1968, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità del
citato art. 26, primo comma, di detta legge, limitatamente all'inciso:
"con un minimo di lire 100.000".
Con tale inciso, dopo essersi in via
generale comminata l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore
occupato e per ogni giorno di lavoro, é stabilita la misura minima edittale
della pena.
Ritenutane la rilevanza per la
definizione del giudizio, il pretore ha affermato che la questione non appare
manifestamente infondata, sul riflesso che la norma in esame equiparerebbe, ai
fini della irrogazione del minimo della pena, violazioni di diversa gravità.
Sarebbe cioé violato il principio di uguaglianza per il fatto che la detta
ammenda minima di lire 100.000, non graduabile in proporzione del numero dei
lavoratori e delle giornate lavorative di effettiva occupazione, dovrebbe
essere applicata, in definitiva, sia nei confronti di chi abbia assunto alle
proprie dipendenze un solo minore per un unico giorno, sia a carico di chi
abbia adibito al lavoro diversi minori o un solo di essi per molti giorni.
Costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto d'intervento 4 marzo 1969,
l'Avvocatura ha sostenuto che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3
della Costituzione e ha dedotto che l'elevato minimo edittale trova
giustificazione nell'interesse sociale perseguito dal legislatore, circa la
repressione del deprecato fenomeno della occupazione minorile abusiva. Sarebbe,
però, da escludere una equiparazione tra violazioni di diversa gravità, sia
perché resterebbe consentita al giudice la valutazione di ciascuna fattispecie
ai fini della concessione di eventuali circostanze attenuanti, sia perché,
d'altro lato, la gravità dei singoli casi non dipenderebbe esclusivamente dal
numero dei minori occupati e delle giornate di occupazione, ma da diversi
elementi, quali l'età, la natura e l'effettiva durata della prestazione di
lavoro, cui siano stati adibiti i minori stessi.
La determinazione delle pene
edittali rispecchierebbe, d'altra parte, apprezzamenti di merito legislativo
non sindacabili in sede di legittimità costituzionale.
2. - Con ordinanza in data 29
gennaio 1969 la stessa questione, con motivazione del tutto simile a quella
sopra ricordata, é stata proposta anche dal pretore di Fondi, in analoghi
procedimenti penali a carico di varie persone, imputate della contravvenzione
al divieto di assunzione al lavoro di fanciulli di età inferiore ai quindici
anni.
Nel giudizio relativo a questa
seconda ordinanza non si é costituita alcuna delle parti, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - Attesa l'identità dell'oggetto
delle questioni sollevate con le due ordinanze dei pretori di Velletri e di
Fondi, va disposta la riunione dei giudizi.
2. - L'art. 26, primo comma, della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni
dell'art. 3, riguardante l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro,
come di quelle analoghe di cui all'art. 4 e delle altre, di cui all'art. 5,
concernenti limiti e divieti circa l'impiego di minori in lavori faticosi,
insalubri o pericolosi, é punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per
ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.
Esso prevede, cioè, una ipotesi di
sanzione pecuniaria proporzionale (ai sensi dell'art. 27 C.P.), la cui elevata
misura del minimo edittale, non consentirebbe, secondo quanto si assume nelle
ordinanze di rinvio, di irrogare, in concreto, ammende commisurate, al di sotto
di tale limite, alla gravità di ciascuna violazione. Donde la asserita
equiparazione, quoad poenam, di
fattispecie diverse é il denunziato contrasto della norma in esame con il
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
La questione non é fondata.
3. - La determinazione di un elevato
minimo edittale, a temperamento del criterio di proporzionalità dell'ammenda
adottato nell'art. 26 della citata legge n. 977 del 1967, é giustificata
dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale a
che il lavoro dei minori venga protetto. E ciò tanto in relazione alla grave
esigenza di garantire, in ossequio anche ad impegni di carattere internazionale
assunti dal nostro Paese, un sano sviluppo psico-fisico dei fanciulli e degli
adolescenti, con particolare riguardo alla sicurezza, salubrità ed igiene delle
condizioni e dell'ambiente di lavoro, quanto, sotto l'aspetto morale, ai fini
della pratica attuazione del diritto alla istruzione, affinché esso non risulti
violato da un precoce avviamento dei minori ad attività lavorative.
La relativa rigidezza che, nei
limiti della misura minima della pena, si vorrebbe far derivare dalla
disposizione predetta, non importa violazione del principio di uguaglianza. Si
deve, infatti, scorgere nel rigore della sanzione il riflesso della valutazione
politica legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva
competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di questa
Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non é
necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero
delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della condotta
antigiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di ordine sociale.
Tali considerazioni, esposte nella
relazione ministeriale al progetto della legge in esame, e nelle relazioni
parlamentari compilate nel corso dell'iter formativo della legge stessa,
valgono a spiegare perché, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la
pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si é, nella
previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione delle norme
contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche quando essa riguardi
un solo fanciullo e per un tempo relativamente breve.
É tuttavia da osservare,
analogamente a quanto da questa Corte fu affermato nella sentenza n. 67 del
1963 con riguardo a sanzioni determinate in misura fissa senza limiti
minimi e massimi, che anche nella ipotesi prospettata nelle ordinanze di
rinvio, non manca, nel sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria
al caso concreto.
Fu opportunamente ricordato nella suddetta
sentenza che, anche in caso di sanzioni prevedute in misura fissa, non é
escluso che il giudice, nel pronunziare condanna, le applichi tenendo conto di
eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in
particolare, di quelle. generiche di cui all'art. 62 bis del codice penale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre
1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata,
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23 marzo
1970.