SENTENZA
N. 67
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell' art . 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,
promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1962 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Brancaccio Vittoria, iscritta al n. 94 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale di appello promosso avanti al Tribunale di Napoli contro
tale Brancaccio Vittoria, imputata di contravvenzione alla legge per la
repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti
agrari, veniva sollevata dalla difesa eccezione di incostituzionalità dell'art.
54 del D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, nella considerazione che la pena
pecuniaria in misura fissa dal medesimo prevista contrasta con gli artt. 3,
primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Il Tribunale con sua
ordinanza del 27 marzo 1962 ha ritenuto che tale eccezione, oltre che rilevante
per la definizione del giudizio, fosse anche non manifestamente infondata nella
considerazione che la responsabilità penale sancita nell'art. 27 deve essere
intesa, oltre che come rapportabilità del fatto-reato al suo autore, altresì
come affermazione del principio della individualizzazione della pena, ossia
della sua adeguazione, con applicazione dei criteri di cui all'art. 133 del
Codice penale, non solo alla entità del fatto, ma altresì alla personalità del
colpevole, e ciò anche in considerazione dei fini di emenda e di rieducazione
che lo stesso art. 27 collega alla sanzione penale, e del carattere retributivo
che questa deve rivestire, in applicazione del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3.
L'ordinanza,
debitamente notificata e comunicata, é stata, insieme agli atti del giudizio,
trasmessa a questa Corte e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
1962, n. 152.
Si é costituito
avanti alla Corte solo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha depositato le proprie deduzioni in
data 25 aprile 1962. L'Avvocatura comincia col rilevare che le condotte
illecite sanzionate in misura fissa dall'art. 54 sono di consistenza tanto
esigua e di espressione pratica così definita da far dubitare che per la loro
valutazione sia proficuo far ricorso alla indagine sulle circostanze del reato
cui ha riguardo l'art. 133 del Codice penale. Comunque é da tener conto che,
pur nel caso di contravvenzione punita con multa in misura fissa, si rende
sempre possibile al giudice adeguare la pena all'entità della responsabilità
penale valutandola in modo diverso pure nei casi che abbiano lo stesso
contenuto materiale, mediante l'impiego dei vari correttivi che il sistema del
diritto penale all'uopo gli fornisce. Dal che deduce che, risultando osservata
l'esigenza di effettuare trattamento diverso allorché le condizioni della
responsabilità non siano uguali, l'art. 3 della Costituzione non può ritenersi
violato.
Quanto alla presunta
violazione dell'art. 27, fa osservare in primo luogo come al principio della
rapportabilità fisica del fatto-reato al suo autore, che si afferma sanzionato
da detto articolo, non si può attribuire il significato dell'adeguatezza della
pena in concreto alla entità della responsabilità, ed altresì come,
analogamente, una deduzione di tal genere non può neppure trarsi dallo scopo di
rieducazione che l'articolo stesso assegna alla pena. Conclude chiedendo che la
questione sollevata sia dichiarata infondata.
Nella discussione
orale il rappresentante dell'Avvocatura ha confermato le deduzioni scritte.
Considerato
in diritto
1. - Ritiene la Corte
che nessuno dei tre motivi dedotti nel l'ordinanza del Tribunale di Napoli a sostegno
dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925,
n. 2033, che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni cui
esso si riferisce, abbia fondamento.
Non fondato é il
primo di essi con il quale si sostiene la violazione dell'art. 27, primo comma,
della Costituzione, nel presupposto che questo, oltre a sancire il divieto di
far valere la responsabilità penale per fatto altrui, imponga anche al
legislatore di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un
minimo, così da consentire al giudice di adeguarla alle condizioni personali
del colpevole. Nessun elemento può essere invocato a suffragare tale
interpretazione, poiché la concorde volontà del Costituente, indirizzata nel
dettare la disposizione in esame (secondo risulta dai lavori preparatori) allo
scopo di riaffermare, nel campo giuridico penale, quell'alto principio di
civiltà per cui ciascuno deve portare la pena soltanto delle proprie colpe e
non anche di quelle altrui, principio che così gravi violazioni ha subite nel
recente passato, ha trovato precisa ed univoca espressione nella formula
adoperata della "responsabilità personale", che vuole affermare il
legame esclusivo ed indissolubile fra le conseguenze penali che l'ordinamento
giuridico fa derivare dal reato e la persona che quel reato ha posto in essere,
e non investe, quindi, il rapporto di adeguazione del trattamento penale
inflitto alle condizioni proprie del soggetto.
2. - Ancor meno degno
di considerazione é il motivo con cui si fa valere un presunto contrasto della
norma impugnata con il terzo comma dello stesso art. 27, e ciò perché l'emenda
del condannato, che questo pone quale una delle finalità della pena, é affidata
piuttosto ai modi della sua esecuzione, e comunque non può riuscire compromessa
per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena medesima
dalla legge.
3. - Quanto, infine,
alla violazione del principio di eguaglianza che si vorrebbe far derivare da
tale rigidezza, pel fatto che nel caso in questione verrebbe meno la
possibilità per il giudice di regolare la sanzione fra un minimo e un massimo,
é da osservare che, se pure é da ammettere che lo strumento meglio idoneo al
conseguimento di tale finalità sia la mobilità della pena, cioè la predeterminazione
della medesima da parte del legislatore in modo da contenerla fra un massimo ed
un minimo, non può invece ritenersi che esso sia il solo, e che quindi la
omissione della sua adozione in singoli casi incida sulla validità della legge
che incorra in essa (secondo é stato già statuito con la sentenza n. 15 del
1962). É tuttavia da osservare che anche nell'ipotesi prospettata
l'esigenza della adeguazione della pena alle condizioni personali del reo
rimane soddisfatta ove il sistema penale consenta al giudice (come avviene in
quello da noi vigente) di potere valutare a tale effetto, fra le varie modalità
presentate dalle singole attività criminose, anche quelle attinenti alle condizioni
predette. Così, per limitarsi alle sanzioni pecuniarie, tale sistema rende
possibile al giudice di procedere ad una loro graduazione attraverso
l'applicazione di talune circostanze, e in particolare di quelle generiche ex
art. 62 bis, allorché egli ritenga di dover diminuire la pena, oppure usando
del potere di aumentare l'ammenda fino al triplo (ai sensi del secondo comma
dell'art. 26 del Cod. pen., nel testo modificato dal D.L.C.P.S. 21 ottobre
1947, n. 1250) nei casi in cui le condizioni economiche del reo facciano
presumere la sua inefficacia ove rimanesse contenuta nella misura prevista in
via generale dal primo comma dello stesso art. 26.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, e successive modifiche, in relazione agli artt. 3 e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 15 maggio 1963.