SENTENZA
N. 15
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947,
n. 871, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1960 dal Pretore di Aosta
nel procedimento penale a carico di Berthod Salomone Giuseppe, iscritta al n. 3
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avvocato
Fortunio Palmas, per Berthod Salomone Giuseppe, e il vice avvocato generale
dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
procedimento penale a carico di Berthod Salomone Giuseppe il Pretore di Aosta
emetteva l'ordinanza 9 dicembre 1960, pubblicata alla presenza dell'imputato e
della parte civile, con la quale rinviava a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 14, comma primo, del decr. legisl.
5 agosto 1947, n. 871, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso,
nella parte in cui dispone che i contravventori al divieto di esercitare la
caccia e la pesca entro il perimetro del Parco sono puniti con l'ammenda pari
al quintuplo del valore degli animali uccisi o feriti, calcolato in base al
prezzo della selvaggina viva. Il Pretore osservava che la norma denunziata é in
contrasto con il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale
sancisce il principio della legalità della pena, in quanto subordina la misura
di questa ad una determinazione di valore che, per la peculiarità del bene, non
avente prezzo di libero mercato, deve necessariamente essere lasciata alla
libera discrezione di organi tecnici; vale a dire, dello stesso Ente Gran
Paradiso, o, quanto meno, di una commissione internazionale di esperti. Il
Pretore rilevava, inoltre, che la norma suddetta, in effetti, lascia alla parte
danneggiata dal reato, che é l'Ente Parco Gran Paradiso, la determinazione
concreta della pena; la quale é destinata inevitabilmente a seguire le
fluttuazioni di valore che la selvaggina può subire, per l'incidenza di fattori
diversi ed extragiuridici, venendo a perdere il carattere di certezza
quantitativa, componente della certezza legislativa espressa nella formula nulla
poena sine praevia lege penali codificata nel predetto art. 25, comma
secondo, della Costituzione.
L'ordinanza, il 14
dicembre 1960, veniva comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati; il 19 dicembre 1960 veniva notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri; veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 1961, n. 31.
2. - Nelle deduzioni
presentate il 17 febbraio 1961, il Berthod aderiva ai motivi esposti
nell'ordinanza e aggiungeva che la disposizione denunziata rimette la misura
della pena ad un apprezzamento contingente del giudice, come é lo stabilire
caso per caso il prezzo della selvaggina viva; né si può ritenere che questo
prezzo é fissato dall'Ente Parco Gran Paradiso per delegazione legislativa,
perché ciò sarebbe costituzionalmente illegittimo.
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, intervenuta il giorno 8 gennaio 1961, deduceva che la
pena, nella specie, é prevista e comminata in limite certo e definito quando la
legge statuisce che deve essere proporzionata al valore del bene leso e,
quindi, con riferimento ad un elemento obiettivo; che la sanzione si rapporta,
come per ogni altro reato, alla gravità dell'evento; che la determinazione
concreta dell'ammenda é deferita al giudice, non alla discrezionalità di
soggetti estranei all'ordinamento giurisdizionale. Il giudice può procedere con
tutti i mezzi di prova all'accertamento del valore del bene, potendo l'imputato
non accettare il valore determinato in via tecnica; né vale opporre le
difficoltà della valutazione, perché esse non contraddicono al principio della
predeterminazione legale della misura della pena. Nemmeno é esatto, soggiunge
l'Avvocatura, che non esiste prezzo di mercato per la selvaggina di stanza nel
Parco, essendo risaputo che l'Ente gestore, per ragioni di selezione o di
svecchiamento, dispone periodicamente la vendita a terzi financo degli
stambecchi, facendo capo a prezzi di mercato nazionale o estero; e, del resto,
quando il prezzo della selvaggina viva non fosse accertabile, varrebbe il
minimo dell'ammenda, non inferiore a diecimila lire, stabilita dalla norma
denunziata.
3. - Nelle memorie
depositate il giorno 11 gennaio 1962 la difesa del Berthod e l'Avvocatura dello
Stato hanno ribadito le osservazioni su riferite.
L'Avvocatura ha però
preliminarmente sostenuto che l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, se
ha fatto proprio il principio nullum crimen sine lege, non ha sancito
quello della legalità della pena, che é nella seconda parte dell'art. 1 del
Codice penale, essendo state soppresse dal suo testo originario le parole
"e con la pena in essa prevista"; in modo che non si può ritenere
costituzionalmente illegittima una norma la quale, descritta la fattispecie
delittuosa, stabilisca una pena per la cui determinazione il giudice deve ricorrere
ad elementi desumibili da indagini peritali.
Nel corso della
discussione svoltasi all'udienza del 24 gennaio 1962 le parti comparse hanno
illustrato gli assunti contenuti negli scritti sopra ricordati.
Considerato
in diritto
1. - Deve
disattendersi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato. secondo cui non sarebbe
costituzionalmente garantito il principio della legalità della pena sancito
nell'art. 1 del Codice penale.
L'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, al quale si richiamano l'ordinanza del Pretore di
Aosta e la difesa del Berthod, affermando che nessuno può essere punito se non
in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non
soltanto proclama il principio della irretroattività della norma penale, ma dà
fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa potestà si
esplica mediante l'applicazione di una pena adeguata al fatto ritenuto
antigiuridico, non si può contestare che pure la individualizzazione della
sanzione da comminare risulta legata al comando della legge.
Non ha valore
opporre, come sostiene l'Avvocatura, che nella formulazione definitiva del
citato art. 25, secondo comma, della Costituzione, é rimasta soppressa la frase
"e con le pene da essa (legge) stabilite". Si desume dai lavori
preparatori della Costituzione che tale soppressione fu proposta ed approvata
per evitare che, nel caso di successione di norme penali, rimanesse
pregiudicato il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo;
onde non può farsene scaturire un effetto che influisca sulla estensione
sostanziale del principio di legalità.
2. - Il quale non
tende a rendere prevedibile quale sia la sanzione nella quale si incorre per
ciascun reato, come ha ritenuto la difesa del Berthod nella discussione orale,
né implica che la legge debba determinare in modo rigido la pena da infliggere
in concreto. L'individualizzazione della pena da parte del giudice, infatti,
non può prescindere dalla considerazione della gravità del reato e della
personalità del reo; donde é nel carattere della sanzione penale che essa sia
prefissata dalla legge in maniera da consentirne l'adeguazione alle circostanze
concrete. E non risulta che la Costituzione abbia ricevuto una nozione di pena
diversa da quella accolta nelle leggi penali anteriori.
Non deve allora
ritenersi illegittima la norma denunziata che prevede una pena pecuniaria
commisurata al valore del bene che é oggetto della tutela penale e, quindi,
all'ammontare del danno arrecato; essa vuole rapportare la pena alla gravità
del reato di cui quel valore é un serio indice. La pena pecuniaria
proporzionale é ritenuta compatibile con il principio di legalità (artt. 1 e
27, Cod. pen.), e la Costituzione non ha regole che contrastano con tale
sistema.
Non é esatto il
rilievo contenuto nell'ordinanza del Pretore e ripreso dal Berthod, per cui la
norma che commisura la pena al valore del bene protetto, sostanzialmente
rimette la concreta determinazione della sanzione a criteri estranei alla
convinzione del giudice e a soggetti non investiti di una funzione
giurisdizionale. Per quanto il giudice, nel caso predetto, possa valersi di
esperti, onde acquisire al processo gli elementi utili alla formazione del suo
convincimento circa la quantità della pena da irrogare, non resta preclusa una
sua libera valutazione del risultato delle operazioni disposte; ed é perciò
sempre il giudice che, nella ipotesi in esame, conclude il processo logico sul
quale ha base la sua sentenza, pur se fa propri i risultati delle indagini
svolte dai tecnici e i pareri che essi hanno manifestato.
Non meno inesatto é
ritenere che il valore del bene tutelato é un dato estraneo alla esperienza del
giudice. Quel valore é un elemento certo se la lesione ha per oggetto una cosa
avente un prezzo di mercato; ma non é un estremo meno obiettivo quando la sua
precisazione richiede accertamenti e valutazioni, perché queste ogni volta
dovranno risultare da richiami a fonti di cui il giudice é tenuto a controllare
la verità e la fondatezza.
3) - Infine, é
destituita di qualsiasi rilevanza anche la obiezione, mossa dall'ordinanza e
alla quale fa eco la difesa del Berthod, secondo cui, nella specie, il valore
della selvaggina uccisa o ferita viene, nella sostanza, desunto da giudizi
deferiti allo stesso Ente gestore del Parco Gran Paradiso.
Il fondamento
dell'obiezione sta in un riferimento a regolamenti all'uopo emanati dall'Ente
in forza dell'art. 5 del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871. Ma questi
regolamenti, non esibiti alla Corte, sarebbero, se mai, espressione di una
autonomia amministrativa; e perciò le valutazioni che, in base ad essi,
compisse l'Ente predetto, non impedirebbero al giudice di ricercare altrimenti
i dati necessari alla sua decisione.
Non potrebbero
vincolare la pronunzia giudiziaria nemmeno i criteri di valutazione stabiliti
dal "Conseil international de la chasse", ai quali ha fatto richiamo
l'Avvocatura dello Stato, che possono essere sostituiti da esperienze di
diversa natura e provenienza, se ritenute più convincenti. Così come
liberamente il giudice formerà il suo convincimento nei casi, ipotizzati dalla
difesa del Berthod, ma contestati dall'Avvocatura, in cui la selvaggina uccisa
o ferita, essendo di specie rara, non avrebbe un suo mercato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del decr.
legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in relazione all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Deposito in
cancelleria il 12 marzo 1962.