SENTENZA N. 114
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio
1968 dal Consiglio nazionale forense sul ricorso dell'avv. Francesco Toro,
iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio
1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra
l'esattoria delle imposte dirette di Motta di Livenza, l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e la società "Mangimi S. Bovo", iscritta al n.
150 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
3) ordinanza emessa il 27 marzo 1969
dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'esattoria delle
imposte dirette di Conegliano e la società "Gilmar's", iscritta al n.
191 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e di Toro Francesco;
udito nell'udienza pubblica dell'11
marzo 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Vito Cavalli, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 5 febbraio 1966
l'Intendente di finanza di Latina, dato atto che l'avvocato Francesco Toro,
iscritto nell'albo della stessa città, non aveva corrisposto per sei rate
consecutive le imposte sui redditi derivanti dall'esercizio professionale,
deliberava la sua sospensione dall'esercizio di questa attività, a termini
degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette n. 645
del 1958. In seguito, dopo dichiarato inammissibile dal Ministro delle finanze
il ricorso proposto dal Toro contro la delibera dell'Intendente, questi
richiedeva il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Latina per
i provvedimenti di competenza in ordine all'iscrizione nell'albo, ai sensi
dell'art. 262.
Con delibera 5 giugno 1967 il
Consiglio stesso, ritenuto quanto precede e ritenuto di essere stato chiamato a
provvedere in via amministrativa, deliberava la sospensione dell'avv. Toro
dall'attività professionale, a tempo indeterminato; e ciò sempre a termine dei
surricordati articoli del testo unico.
Con ricorso 4 agosto 1967 l'avv.
Toro impugnava davanti al Consiglio nazionale forense la delibera di cui sopra,
chiedendone l'annullamento per ragioni di merito e cioè "per impossibilità
assoluta di fare fronte all'ingiusto onere fiscale" e, comunque, chiedendo
che fosse sottoposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
delle indicate norme del testo unico (artt. 261 e 262), questione che l'avv.
Toro aveva già sollevata davanti al Consiglio dell'Ordine, che l'aveva
disattesa perché sollevata in sede amministrativa e non giurisdizionale.
Il ricorso veniva discusso nella
seduta 17 luglio 1968 del Consiglio nazionale che emetteva ordinanza per
sottoporre al giudizio di questa Corte l'esame di costituzionalità dei cennati
articoli in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Nell'ordinanza si osserva, in
sostanza, che le disposizioni impugnate, in base alle quali il Consiglio
dell'Ordine sarebbe chiamato solo a dare corso alla deliberazione
dell'Intendente, senza poter effettuare un riesame del merito, porrebbero in
essere una disparità di trattamento a danno dei professionisti iscritti ad albi
i quali, a differenza degli altri contribuenti, nei cui confronti é prevista la
sola ammenda, sarebbero sottoposti ad una ben più grave sanzione, non
razionalmente giustificata.
Inoltre le suddette norme del T.U.
del 29 gennaio 1958 priverebbero il professionista della tutela giurisdizionale
relativamente al provvedimento dell'Intendente, che impedirebbe così
l'esercizio del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Costituzione, ed
apparirebbero perciò censurabili anche sotto questo profilo.
Avanti alla Corte costituzionale si
é fuori termine costituito l'avv. Toro, rappresentato e difeso dall'avv.
Augusto Castaldo, che nelle proprie deduzioni ha sviluppato le censure di
illegittimità come sopra enunciate dal Consiglio nazionale forense,
prospettandone altre e diverse, tra cui la pretesa violazione anche degli artt.
2, 13 e 22 della Costituzione.
2. - Con ordinanza emessa il 30
gennaio 1969, la Corte di appello di Venezia ha pure sollevato questione di
legittimità costituzionale degli stessi artt. 261 e 262 del citato T.U. sulle
imposte dirette, nella parte in cui prevedono che l'Intendente di finanza
dispone che l'esattore presenti ricorso per la dichiarazione di fallimento del
debitore moroso di sei rate di imposte sui redditi derivanti da imprese
commerciali, assumendo che tale disposizione violerebbe il principio di
eguaglianza. Invero la previsione della dichiarazione di fallimento per debito
d'imposta, senza il concorso di altri elementi che denuncino l'insolvenza del
debitore, porrebbe a carico del commerciante un trattamento ben più severo
della tenue sanzione dell'ammenda prevista per gli altri contribuenti morosi.
Né la peculiarità della fattispecie sarebbe sufficiente a spiegare
razionalmente la disparità di trattamento denunziata. Il ricorso alla
dichiarazione di fallimento risponderebbe infatti non già alle finalità di
esecuzione concorsuale che le sono proprie in base all'ordinamento, ma
piuttosto ad una funzione intimidatrice e preventiva propria della sanzione
penale, che inciderebbe gravemente ed ingiustificatamente nei confronti
dell'inadempiente.
L'Avvocatura generale dello Stato,
costituita in questo giudizio in rappresentanza e difesa del Ministro delle
finanze, contesta nei suoi scritti difensivi, ritualmente depositati, la
fondatezza della questione, osservando sostanzialmente che l'inerenza del
debito di imposta al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività
commerciale, e la conseguente rilevanza dell'interesse pubblico tutelato, non
potrebbe consentire l'ulteriore svolgimento di un'attività commerciale a quel
soggetto che si rifiuta di adempiere il proprio dovere tributario, sancito
dall'art. 53 della Costituzione. La procedura in esame apparirebbe così come il
mezzo scelto dal legislatore per garantire razionalmente il detto interesse, e
sarebbe d'altra parte adeguata alle specifiche condizioni e qualificazioni dei trasgressori.
Con ciò dovrebbe escludersi la
lamentata violazione del principio di eguaglianza, che, secondo la
giurisprudenza della Corte, non comporterebbe il divieto per il legislatore di
emanare norme concrete tendenti a regolare speciali situazioni giuridiche.
3. - Questione analoga é stata
altresì sollevata con ordinanza del tribunale di Treviso del 27 marzo 1969, che
ha poi ravvisato una violazione del principio di eguaglianza per effetto della
dichiarazione di fallimento per debito d'imposta anche sotto un ulteriore
profilo. La dichiarazione, che, prescindendo dalla verifica dello stato
d'insolvenza, assumerebbe carattere sanzionatorio, indurrebbe invero una
disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria degli imprenditori
commerciali, a seconda che esista o meno una posizione debitoria del singolo ai
sensi dell'art. 261 in esame, e tale differenziazione rispetto ad ogni altro
tipo di debito non troverebbe razionale giustificazione nella natura fiscale
dell'inadempienza.
Considerato in diritto
1. - I tre giudizi di cui in
epigrafe, avendo ad oggetto questioni basate su motivi in parte comuni, in
relazione allo stesso testo legislativo, possono essere riuniti e decisi
congiuntamente con unica sentenza.
2. - Circa l'ordinanza del Consiglio
nazionale forense, va anzitutto riconosciuto che il rinvio a questa Corte
risulta disposto "nel corso di un giudizio davanti ad autorità
giurisdizionale" come prescrive l'art. 23 della legge n. 87 del 1953.
Questa Corte, con decisione n. 110 del 1967
ha ritenuto che, nei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 38 e seguenti
della legge n. 36 del 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore, il Consiglio nazionale, a differenza dei singoli Consigli
dell'Ordine, svolge, quando é chiamato a decidere sui ricorsi contro i
provvedimenti adottati da detti Consigli, funzione giurisdizionale per la
tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse
del gruppo professionale: il che può trovare conferma nella ricorribilità
contro le decisioni del Consiglio nazionale alle Sezioni unite della Corte di
cassazione.
Uguale considerazione va fatta per i
giudizi che si svolgono davanti al Consiglio nazionale su ricorsi avverso
provvedimenti dei Consigli dell'Ordine riguardanti la sospensione
dell'esercizio professionale in base all'art. 261 del testo unico sulle imposte
dirette.
Vero che i Consigli dell'Ordine non
sono chiamati, in questo caso, a differenza di quanto avviene nei comuni
giudizi disciplinari, a valutare direttamente il comportamento del
professionista e ad applicare eventualmente, a loro giudizio, la congrua
sanzione, né sono chiamati a dichiarare la sospensione di diritto secondo gli
artt. 42 e 43 della legge professionale: bensì debbono far derivare il
provvedimento da quanto "disposto" dall'Amministrazione finanziaria
(art. 261 testo unico citato).
Ciò tuttavia non toglie che, ove un
gravame contro il provvedimento conseguenziale del Consiglio dell'Ordine sia
portato all'esame del Consiglio nazionale, debba riconoscersi il carattere
giurisdizionale sia alla sede adita, sia alle funzioni ivi esercitate.
Al Consiglio nazionale é sempre attribuita,
in questa fase conclusiva dello speciale iter disciplinare, un notevole margine
di giudizio, destinato al controllo se gli effetti costitutivi del
provvedimento sanzionatorio siano stati conseguiti dal punto di vista della
legittimità della procedura, con obbiettiva applicazione della legge.
In questo controllo di legittimità
si sostanzia un potere decisorio e quindi, conseguentemente, il carattere
giurisdizionale della funzione, esercitata con l'effetto di rendere ammissibile
la proposizione di questioni di costituzionalità delle norme da applicare.
3. - L'ordinanza del Consiglio
nazionale forense prospetta l'ipotesi di illegittimità delle suindicate norme
del testo unico delle imposte dirette, sotto il profilo di loro contraddizione
con gli artt. 3 e 4 della Costituzione. Ciò nel senso che, mentre per la
generalità dei cittadini il mancato pagamento di sei rate consecutive di
imposte importa la sanzione della sola ammenda da lire mille a ventimila,
viceversa per le categorie che esercitano attività professionali, previa
iscrizione obbligatoria in albi speciali, l'Intendente dispone, a seguito della
stessa infrazione, la sospensione dell'attività stessa, ponendo a carico dei
professionisti un trattamento più grave e severo e, quindi, sperequato.
Questa sperequazione risulterebbe
tanto più evidente, qualora si consideri che la sospensione, sia pure
temporanea, verrebbe ad incidere sul diritto al lavoro, fonte di mezzi di
sussistenza, garantito dall'art. 4 della Costituzione.
La questione non é fondata.
Come questa Corte ha ritenuto e
ritiene, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge,
"senza distinzione di condizioni personali e sociali" (art. 3) non va
inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a
disciplina uniforme, bensì nel senso che quel principio debba valere soltanto a
parità di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversità di
presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate.
Il sistema che risulta dalle
denunciate norme é rispondente a razionali criteri distintivi.
La posizione del contribuente
moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, é da porsi su piano
diverso da quello di chi eserciti attività vincolate all'iscrizione in albi
professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza.
Il divario consiste in ciò che,
mentre per la prima categoria non sussiste, né può ovviamente sussistere, un
vincolo formale condizionante l'attività di produzione del reddito, altrettanto
non é per la seconda categoria.
Gli Ordini, preposti alla tenuta
degli albi ed alla disciplina degli iscritti, assumono funzioni di garanzia e,
quindi di responsabilità nell'interesse pubblico e, mediatamente,
nell'interesse privato: il che spiega come, anche in questo caso, l'"alta
vigilanza" spetti al Ministro di grazia e giustizia (art. 15 legge
professionale). A sua volta l'iscritto, per il solo fatto dell'iscrizione,
preceduta da giuramento (art. 12 legge predetta), é obbligato alla rigorosa osservanza
di principi deontologici di dignità e di decoro, sotto la comminatoria di
sanzioni, adeguate al caso.
Pertanto, trattandosi di due
categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed
operatività delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di
vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi
spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da
applicare rispettivamente nei due casi.
Unico limite a questo potere é dato
dalla razionalità del sistema, che é, sotto questo aspetto, sottoponibile al
sindacato della Corte.
Nel caso in esame, il limite risulta
rispettato.
Secondo gli artt. 261 e 262 in
esame, la sospensione (oltre che preceduta da cautele, come dilazioni, possibilità
di provare la temporanea incapacità economica, reclamo al Ministro delle
finanze) dà luogo ad un provvedimento finale di natura disciplinare che ha
carattere di estremo impulso ad adempiere onde ottenere la revoca del
provvedimento (art. 263 T.U.) ed insieme di sanzione per la dimostrata
resistenza (durante il periodo non breve di un anno intero) all'obbligo
primario di "concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità
contributiva" (art. 53 Cost.). Tutto ciò non difetta di razionalità,
perché tutela quella linea di dignità e di decoro, dalla quale gli iscritti
nell'albo mai debbono deflettere
La questione, così come sottoposta
in relazione all'art. 3 della Costituzione, deve essere dichiarata non fondata.
Ad uguale conclusione deve addivenirsi
per quanto riguarda la medesima questione, posta in relazione all'art. 4 della
Costituzione.
Infatti, il riconoscimento del
diritto, garantito da questo articolo, é compatibile, come questa Corte ha più
volte ritenuto (sentenze
n. 61 del 1965; n. 7 del 1966 e
nn. 16 e 102 del 1968)
con specifici limiti e condizioni, che la legge ponga a tutela di interessi
generali preminenti sugli interessi particolari. Il che, con richiamo a quanto
suesposto, é sufficiente ricordare per escludere, anche sotto questo secondo
aspetto, la fondatezza della questione.
4. - Con l'ordinanza di rinvio della
Corte di appello di Venezia e con quella del tribunale di Treviso, la
questione, esaminata al numero precedente, viene proposta per il fallimento da
debito d'imposta, promosso dall'Intendente di finanza nei confronti di
imprenditori commerciali che per sei rate consecutive non adempiano al
pagamento dei tributi sui redditi di esercizio.
L'ordinanza della Corte d'appello
così puntualizza la questione. Si premette e si ammette che il fallimento di
che trattasi é istituto speciale di diritto tributario che prescinde dal previo
accertamento dell'insolvenza del debitore moroso, nonché dalla disciplina
comune del fallimento e che procede mediante modalità e forme autonome. Si
aggiunge, tuttavia, che l'istituto sembra difettare di giustificazione, perché,
per una causa (l'inadempienza) meno rilevante dell'insolvenza, tende a
conseguire gli stessi gravi effetti personali e patrimoniali: ciò, mediante la sovrapposizione
di una finalità intimidatrice preventiva, propria delle sanzioni penali, alla
finalità esecutiva, propria del fallimento ordinario. Si osserva, poi che
nessuna giustificazione avrebbe il trattamento meno rigoroso (ammenda)
riservato al debitore in genere, a confronto del debitore che sia imprenditore
commerciale (fallimento): a pari presupposto di morosità dovrebbe corrispondere
trattamento pari od equivalente, in osservanza dell'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza del tribunale di Treviso
é informata agli stessi concetti.
5. - La questione non é fondata.
Va premesso che le norme contenute
nell'art. 262 del T.U. in esame, riguardanti la particolare procedura disposta
per addivenire alla dichiarazione di fallimento dell'esercente imprese commerciali,
sono collegate con l'art. 4 cpv. R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina
del fallimento ordinario, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali
circa il fallimento del contribuente per debito d'imposta.
Nel testo unico sono state trasfuse,
con ulteriori precisazioni, le norme speciali già in proposito emanate sino dal
17 settembre 1931 col R.D. n. 1608.
Ciò premesso, la Corte osserva che
la procedura in esame riveste natura e carattere peculiari alla categoria di
coloro che esercitano attività economica organizzata ad impresa, in quanto
obbligati a pagare le imposte sui redditi di esercizio (art. 261, secondo
comma, T.U. citato).
Di conseguenza, per questa sola
considerazione, vengono qui a difettare i noti presupposti che valgano a ritenere
fondata la questione sulla base del denunciato art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza della Corte d'appello di
Venezia, pur ammettendo la diversità di situazioni, prospetta tuttavia, particolarmente,
la questione sotto il profilo di una sproporzione di trattamento tra la
sanzione riservata agli imprenditori commerciali e quella riservata ai comuni
debitori di imposta: tanto più che per i primi é sufficiente il solo
presupposto dell'inadempienza in luogo della condizione di accertata
"insolvenza".
La Corte osserva che nemmeno il
trasferimento sul piano della misura delle sanzioni, giova a ritenere fondata
la questione.
Come più volte ritenuto (sentenze n. 25 del
1967; n. 104
del 1968 e n.
48 del 1969) é affidata al legislatore la valutazione discrezionale delle
singole condotte antigiuridiche al fine di farne derivare il trattamento
sanzionatorio da applicare: il che, rapportato all'art. 3 della Costituzione,
si risolve nella giustificazione della prevalenza della differenziazione sulla
uniformità (citata sentenza n. 104 del
1968).
Unico limite é segnato dalla
razionalità dell'apprezzamento del legislatore. Questo limite, per quanto
riguarda la questione in esame, non é da ritenersi superato.
Invero, il sistema della legge
risulta razionalmente utilizzato dal legislatore come mezzo esecutivo
strumentale, accompagnato da garanzie giurisdizionali, di fronte a prolungate
resistenze del debitore imprenditore commerciale, per la realizzazione, non più
dilazionabile, del credito fiscale: il tutto coordinato in modo da consentire
al debitore moroso una serie di giustificazioni, dilazioni e ricorsi preventivi
al fine di impedire ogni intempestivo provvedimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645) sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3 e 4 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6
luglio 1970.