SENTENZA N. 48
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 510, ultimo comma, del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1967 dal pretore di Chiavari nel
procedimento penale a carico di Podestà Antonio, iscritta al n. 263 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con decreto penale del 28 febbraio
1967, il pretore di Chiavari condannava Menta Mario e Podestà Antonio alla pena
di L. 100.000 ciascuno, per aver posto in vendita un quantitativo di confetti
sfusi, sprovvisto di ogni indicazione di ingredienti, in violazione dell'art. 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
A seguito di rituale opposizione
proposta soltanto dal Menta, questi veniva assolto dal reato ascrittogli per
insufficienza di prove sul fatto relativo alla mancanza della suddetta
indicazione.
In sede di esecuzione del decreto
penale contro il Podestà, il pretore, nell'ordinanza del 5 agosto 1967,
osservava non potersi disporre nei confronti di questi la revoca del decreto,
che é bensì ammessa per il coimputato non opponente - ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 510 del Codice di procedura penale - ma soltanto se "la
sentenza che decide sull'opposizione riconosce che il fatto non sussiste o non
costituisce reato", e, quindi, con esclusione dell'ipotesi di che
trattasi, che é di assoluzione con formula dubitativa dell'opponente. Da ciò
traeva argomento il pretore per ritenere non manifestamente infondata - oltre
che rilevante - la questione di legittimità, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, dappoiché
"nella fattispecie - per lo stesso fatto - e trovandosi entrambi nella
stessa condizione (salvo la condizione formale di opponente al decreto penale),
uno dovrebbe subire una sanzione penale e l'altro no". Denunziava,
pertanto, a questa Corte il ridetto ultimo comma dell'art. 510 che "limita
la revoca del decreto penale di condanna nei confronti del coimputato non
opponente ai soli casi nei quali la sentenza conseguente all'opposizione
riconosce che il fatto non sussiste o non costituisce reato, e non la estende
al caso di assoluzione per insufficienza di prove sul fatto".
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio
1968.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
non si é costituita la parte privata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con
atto depositato in data 15 febbraio 1968, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Deduce l'Avvocatura che la diversità
del trattamento normativo riguarda situazioni diverse, conseguenti al diverso
uso che gli interessati, nella sfera dell'autonomia ad essi riservata, hanno
ritenuto di fare degli strumenti loro imparzialmente offerti dalla legge, e non
riguarda invece tali strumenti. Nell'ipotesi di assoluzione per insufficienza
di prove sul fatto, la posizione dell'opponente e del non opponente sarebbe,
poi, simmetrica a quella derivante dal potere attribuito al giudice di
infliggere, con la sentenza, al solo opponente una pena maggiore e anche
diversa da quella portata nel decreto di condanna, nonché di revocare i
benefici di legge e di applicare misure di sicurezza.
Dopo avere così argomentato circa la
disparità tra opponente e non opponente nel caso di assoluzione con formula
dubitativa sul fatto, l'Avvocatura generale si prende cura di esaminare il
profilo - che assume non espressamente prospettato nell'ordinanza - della
diversa posizione che la norma denunciata attribuisce al non opponente, a
seconda che il giudizio proposto dall'opponente siasi concluso con formula
piena ovvero con formula dubitativa sul fatto. L'effetto estensivo della sentenza
al non opponente, nella prima ipotesi, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe
dettato da particolari ragioni di opportunità, in deroga al principio generale,
per cui la sentenza fa stato solo nei confronti delle parti presenti nel
procedimento in cui viene pronunciata. Data la differenza oggettiva fra le due
situazioni e le due formule assolutorie, sarebbe immune da irragionevolezza la
norma con la quale il legislatore ordinario, nell'ambito della discrezionalità
ad esso riservata, ha ritenuto di regolare diversamente, per casi diversi, gli
effetti della sentenza di assoluzione dell'opponente.
Considerato in diritto
1. - La soluzione della questione
sottoposta all'esame di questa Corte prescinde dall'indagine sulla natura
giuridica dell'opposizione a decreto penale di condanna.
Devesi, per altro, tener fermo che
l'impugnazione in genere e l'opposizione a decreto penale sono ispirate a
criteri informatori diversi.
Nell'impugnazione, sia la
dichiarazione sia i motivi si estendono ai compartecipi, purché non siano
esclusivamente personali a chi ha impugnato (art. 203 del Cod. proc. pen.);
mentre il decreto penale, quando é pronunciato a carico di più persone
concorrenti nello stesso reato (art. 110 e segg. del Cod. pen.), diviene, di
regola, esecutivo contro quelle tra esse che non hanno proposto opposizione
(art. 508, primo comma, del Cod. proc. pen.), salvo che la sentenza che decide
sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato
(art. 510, ultimo cpv., del Codice procedura penale).
In sostanza, il legislatore ha
regolato in modo diverso due situazioni radicalmente diverse: per
l'impugnazione in genere, ha scelto la strada dell'estensività, che trova la
sua integrazione nella garanzia offerta anche all'impugnante dal principio
della non reformatio in peius; per
l'opposizione a decreto penale, ha, invece, reso arbitro il compartecipe di
accettare la condanna inflitta, con la sola eccezione a lui favorevole
prevista, per ragioni di equità, dall'ultimo capoverso dell'articolo 510.
Alla stregua, quindi, della costante
giurisprudenza, secondo cui il principio di eguaglianza deve assicurare ad
ognuno parità di trattamento solo allorché eguali siano le condizioni
soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono (sentenze n. 3 del 1957; n. 64 del 1961; n. 68 del 1961; n. 7 del 1965; n. 11 del 1968; n. 11 del 1969; n. 17 del 1969), é da escludere la violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Mette conto, altresì, ricordare che
questa Corte si é più volte pronunciata nel senso che la valutazione della
diversità di situazioni giustificatrici di una differenza di trattamento
giuridico non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore
ordinario (sentenze n. 3 del 1957; n. 28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 53 del 1958; n. 6 del 1960; n. 1 del 1962; n. 7 del 1962; n. 8 del 1962; n. 44 del 1965; n. 45 del 1967), salva, beninteso, l'osservanza
dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 16 del 1960; n. 38 del 1965).
Non può prospettarsi una
irragionevolezza della disciplina, per ciò che riguarda il cosiddetto processo
monitorio, dappoiché le conseguenze giuridiche (sostanziali e processuali)
dell'opposizione, non essendo presidiate dalla non reformatio in peius, possono essere assai gravose e pregiudizievoli
per chi la propone, sia per l'onere delle spese, sia anche perché il giudice,
se pronuncia sentenza di condanna, é tenuto, per la irrogazione concreta della
pena, solo a rispettare i limiti edittali (e cioè può infliggere una pena
pecuniaria superiore o anche una pena detentiva, quando questa sia
alternativamente prevista); può negare la sospensione condizionale della pena e
la non menzione della condanna nel certificato penale, che siano state concesse
con il decreto; può applicare misure di sicurezza (art. 510, secondo comma, del
Cod. proc. pen.) e, non essendo vincolato dal decreto penale (che é revocato se
l'opponente si presenta all'udienza: art. 510, primo inciso del secondo comma),
può anche dare una diversa e più severa qualificazione al fatto.
L'eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della norma denunziata, nella parte in cui limita
l'estensione della sentenza assolutoria alle persone che abbiano concorso nel
reato, offrirebbe al non opponente solo i vantaggi dell'altrui iniziativa,
senza fargli correre alcun rischio né sopportare alcun onere.
2. - É ben vero che l'attuale
disciplina può dare adito ad un accertamento contraddittorio del fatto
materiale che ha formato oggetto del giudizio penale; si tratta però di un
inconveniente, per quanto vistoso, che, attenendo alle discrasie tra la
giustizia formale e la giustizia sostanziale e non presentando profili di
illegittimità costituzionale, può essere eliminato non da questa Corte, bensì
dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 510, ultimo comma, del Codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
marzo 1969.