SENTENZA
N. 61
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 134 del T. U. delle leggi di p.s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con due ordinanze emesse
l'8 marzo 1963 dal Pretore di Oppido Mamertina nei procedimenti penali a carico
di Anastasi Giuseppe e di Lemma Angelo Teodoro, iscritte ai nn. 74 e 75 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 126 del 23 maggio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 26 maggio 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di
Oppido Mamertina, in due ordinanze dell'8 marzo 1963 emesse in due procedimenti
penali promossi rispettivamente contro Giuseppe Anastasi e Angelo Teodoro
Lemma, ha denunciato per illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.
4 della Costituzione, l'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Questo articolo esige la licenza
prefettizia per esercitare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari
o immobiliari, e il Pretore lo ha investito sotto il riflesso che esso
violerebbe il diritto al lavoro che ad ogni cittadino é stato attribuito dalla
Costituzione, toglierebbe al cittadino la libertà di svolgere il proprio lavoro
secondo le proprie possibilità e la propria scelta e contrasterebbe con
l'impegno programmatico, contenuto nel suddetto art. 4 della Costituzione, di
rendere effettivo il diritto al lavoro.
Il Pretore rileva che
la norma assoggetta a controllo dell'autorità amministrativa la scelta
individuale delle vie di lavoro e quindi menoma o sottrae al cittadino la
libertà di una sua decisione; non può essere collegata a ragioni di pubblica
sicurezza, perché queste sono salvaguardate dalle disposizioni dettate per gli
strumenti usati nell'esercizio dell'attività di custodia (generalmente le
armi), e, dando alla pubblica amministrazione il potere di impedire una
attività di ripiego al cittadino che non fosse idoneo ad altra attività
produttiva per le sue condizioni fisiche o per mancanza di qualificazione
professionale, non permette di rimuovere le circostanze operanti come
preclusione o limite del diritto al lavoro.
Delle due ordinanze,
l'una, quella emessa nel processo contro Anastasi fu pubblicata in udienza alla
presenza dell'imputato, l'altra, emessa nel processo contro Lemma, fu
notificata all'imputato contumace il 22 febbraio 1964. Entrambe furono
comunicate il 21 ottobre 1963 al Presidente della Camera dei Deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica; il 22 febbraio 1964 vennero poi
notificate al Procuratore della Repubblica di Palmi e al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Pervenute alla Corte dopo gli ultimi adempimenti, il 4
maggio 1964, furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1964, n.
126.
2. - Nessuno si é
costituito per le parti private; la Presidenza del Consiglio dei Ministri é
intervenuta il 13 novembre 1963 e ha dedotto che:
a) la rilevanza
dell'attività esplicata dai soggetti esercitanti la vigilanza privata (i loro
verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria e nella funzione di
prevenzione e di repressione dei reati gli agenti predetti assumono la qualità
di pubblici ufficiali) fa ritenere necessario un controllo preventivo dei
requisiti di chi intende svolgerla;
b) per quanto
discrezionale sia la valutazione di quei requisiti, l'atto che nega
l'autorizzazione é suscettibile di controllo di legittimità;
c) la garanzia
costituzionale di un diritto al lavoro non esclude che si possa prescrivere il
possesso di determinati requisiti per l'esercizio di attività che non possono
essere lasciate all'iniziativa di qualsiasi soggetto.
3 - All'udienza del
26 maggio 1965 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri le tesi già esposte.
Considerato
in diritto
A torto il Pretore
invoca l'art. 4 della Costituzione per spiegare il dubbio da lui avanzato sulla
legittimità costituzionale della norma denunciata.
Il predetto art. 4
enuncia il principio che impone allo Stato di favorire il massimo impiego delle
attività libere (sentenza 16 gennaio 1957, n. 3) e di determinare e di mantenere situazioni
economiche, sociali e giuridiche tali da aprire concretamente alla generalità
dei cittadini la possibilità di procurarsi un posto di lavoro (sentenze 7 giugno 1963, n. 105, e 26 maggio 1965, n. 45). Il medesimo art. 4 della Costituzione
riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del
modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse
allo sviluppo della sua personalità; un diritto presidiato dal divieto di
creare e di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano
di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente
rinneghino (citata sentenza 26 maggio 1965, n. 45).
Ma é incontestabile
che il principio della libertà di scegliere una attività di lavoro non é leso
da limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre
esigenze sociali (sentenza 15 marzo 1960, n. 12): ogni libertà trova contemperamenti al
contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione
costituzionale (sentenze 5 giugno 1956, n. 1; 16 gennaio 1957, n. 2; 20 aprile 1959, n. 27; 21 gennaio 1960, n. 1; 13 febbraio 1960, n. 6). Sul fondamento di tali premesse questa
Corte ha ritenuto che non comprima il diritto al lavoro l'iscrizione in albi
professionali (sentenza 16 gennaio 1957, n. 3), la determinazione di requisiti particolari
per l'accesso ai posti di lavoro e in genere la determinazione di modi e di
condizioni per l'assunzione dei lavoratori (sentenza 8 aprile 1958, n. 30, e citata sentenza 7 giugno 1963, n. 105), la posizione di norme dirette a
disciplinare praticamente la soddisfazione del bisogno di impiego (sentenza 9 aprile 1957, n. 53); ha però giudicato che limite di
legittimità delle restrizioni ad ogni diritto di libertà é che questo non ne
risulti praticamente soppresso ovvero gravemente affievolito o compresso
(citata sentenza 13 febbraio 1960), e, a proposito del diritto al lavoro, ha
negato valore alle limitazioni che chiudono l'esercizio di una professione
entro una cerchia avente le caratteristiche delle antiche e tramontate
corporazioni locali (sentenza 17 marzo 1961, n. 13).
Ora, l'art. 134 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, é tra le norme che regolano l'accesso all'esercizio di una attività
di lavoro, ma non eliminano o eccessivamente ed intollerabilmente riducono la
libertà della sua scelta. Esige la licenza prefettizia per svolgere opera di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari od opera di
investigazione, di ricerca e di informazione per conto di privati; e, mentre
chiaramente allude ad un'ipotesi di lavoro esplicato in modo professionale, non
mira ad altro che ad accertare l'esistenza di specifiche condizioni: la
cittadinanza italiana, la capacità di obbligarsi, l'immunità da condanne per
delitto non colposo, l'esclusione di ogni compito che implichi esercizio di
pubbliche funzioni o permetta menomazione della libertà individuale dei terzi.
Verificata la concorrenza di codeste circostanze, l'autorizzazione non potrà
essere negata: la discrezionalità amministrativa é pertanto limitata, il che
assicura contro il pericolo di arbitri lesivi della libertà costituzionalmente
riconosciuta.
La disciplina
legislativa ha, del resto, la sua ragione. A parte la disposizione dell'art.
255 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, che secondo quanto era previsto nel
testo unico anteriore ma non é stato ripetuto in quello vigente, attribuisce
alle guardie particolari il potere di stendere verbali nell'adempimento del
servizio cui sono destinate e per tali verbali stabilisce che fanno fede in
giudizio fino a prova contraria, é importante notare che la professione di cui
si tratta, ha, nella soddisfazione di un bisogno privato di informazione e in
quello di protezione della proprietà privata, scopi convergenti con le finalità
della funzione di polizia, e però é stata ritenuta attività integrativa di
questa: ciò spiega il perché la professione di guardia particolare non sia
permessa se non previo accertamento di un minimo di requisiti idonei ad
affidare contro gli abusi. L'opera di tali guardie il più delle volte si
risolve in un servizio organizzato, che implica utilizzazione di uomini armati;
pertanto é logico che, prima di ammetterne l'esplicazione, si ricerchi se il
suo fine sia lecito e se essa verrà a dispiegarsi in un ambito di legalità.
Non é dunque il
libero esercizio di una attività di lavoro che si restringe con la norma
denunciata, ma si garantisce alla comunità che una attività autonomamente
scelta é conforme alle esigenze della sicurezza pubblica e a quelle della
libertà dei cittadini con i quali le guardie private possono venire in
relazione; in modo da non potersi temere attentati all'una e all'altra. Per il
che non basta certamente, come invece ravvisa il giudice a quo, l'applicazione
delle norme che regolano il porto delle armi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due
cause;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 134 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773, contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
proposta dal Pretore di Oppido Mamertina con le ordinanze dell'8 marzo 1963, in
riferimento all'art. 4 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.