SENTENZA
N. 96
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIU SEPPE
BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di
Torriglia nei procedimenti penali a carico di Clavarino Luigi e di Barbagelata
Dario e Biggi Giuseppe, iscritte ai nn. 58 e 59 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio
1964.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale davanti al Pretore di Torriglia a carico di Clavarino
Luigi, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che fa
divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,
detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari con aggiunta di additivi
chimici che non siano autorizzati con decreto, sottoposto a revisione annuale,
dal Ministro della sanità, divieto penalmente sanzionato ai sensi del
successivo art. 6, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.
La difesa
dell'imputato ha osservato che, in base alla disposizione impugnata, si avrebbe
un reato configurato non da una legge, ma da un decreto del Ministro della
sanità.
Il Pretore ha
ritenuto la questione non manifestamente infondata e, con ordinanza del 28
febbraio 1964, ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti alla Corte
costituzionale.
Una identica
ordinanza in pari data é stata emessa dallo stesso Pretore nel procedimento
penale a carico di Barbagelata Dario e Biggi Giuseppe.
Le due ordinanze sono
state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964.
Con atti di
intervento depositati il 5 giugno 1964, si é costituito in entrambi i giudizi
il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dall'Avvocatura generale
dello Stato. Questa ha escluso che la norma impugnata possa dirsi in contrasto
con il principio di legalità. L'atto amministrativo contenente gli elenchi
delle sostanze di cui é vietato l'impiego non é parte del precetto penale, ma
soltanto un presupposto perché funzioni il divieto contenuto nella legge, la
quale é essa stessa a stabilire nella sua integrità l'obbligo penalmente
sanzionato.
L'Avvocatura si
richiama a tal proposito a precedenti pronunce di questa Corte.
Considerato
in diritto
Le due ordinanze del
Pretore di Torriglia riguardano lo stesso oggetto e le questioni sollevate
possono essere decise con unica sentenza.
Non ha fondamento
l'affermazione secondo la quale la norma che prevede il reato di cui all'art. 5
della legge 20 aprile 1962, n. 283, sarebbe costituita in parte dalla legge e
in parte da un atto amministrativo.
La Corte ha avuto
occasione, in più sentenze, di occuparsi di questioni identiche, e di statuire
quale sia, in ordine al contenuto del precetto penale, la funzione di taluni
atti amministrativi ai quali la legge penale fa talvolta riferimento. Da
ultimo, con la sentenza n. 36 del 1964, ha dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,
ritenendo che gli elenchi delle sostanze ad azione stupefacente, contenuti nei
decreti del Ministro della sanità, siano da considerare determinazioni
specifiche dell'Autorità amministrativa, non costituenti elemento intrinseco
del precetto penale.
Non diversa soluzione
deve avere la questione relativa alla norma che richiama l'elenco degli
additivi chimici vietati, contenuto nel decreto del Ministro della sanità.
Un tale elenco non
concorre a costituire il precetto penale, ma é soltanto un presupposto della
sua applicazione. Il precetto é integralmente costituito dall'art. 5 della
legge, mercé la imposizione del divieto di far uso degli additivi chimici che
sono via via indicati nei decreti del Ministro della sanità. Non sussiste
pertanto alcuna violazione del principio della riserva di legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la
questione sollevata dal Pretore di Torriglia con le due ordinanze del 28
febbraio 1964, sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g, della
legge 30 aprile 1962, n. 283, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.