SENTENZA
N. 36
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 6, 18 e 25 della legge 22
ottobre 1954, n. 1041, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 5 dicembre 1963 dal Giudice istruttore del Tribunale di Massa nel
procedimento penale a carico di Pagani Pierino ed altri, iscritta al n. 1 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 21 del 25 gennaio 1964;
2) ordinanza emessa
il 30 ottobre 1963 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Palma Gilberto ed altri, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio
1964;
3) ordinanze emesse
il 14 e il 16 novembre 1963 dal Giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Danna Livia, Temperini Italo ed
altri e di Bedon Rino, iscritte ai nn. 5 e 6 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio
1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Bedon Rino e di Temperini Italo;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Giuseppe
Ragno, per Bedon Rino, e il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano
Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale in corso dinanzi al Giudice istruttore presso il Tribunale di Massa, a
carico di Bustichi Cesare, Malaspina Alfonso, Pagani Pierino e Zini Maria,
imputati dei reati di cui agli artt. 6,18 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n.
1041, i difensori dei primi tre hanno eccepito la questione di legittimità
costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
L'art. 6 prevede come
delitto il fatto di chi, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti,
importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga
sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e quello di
commercio illecito di stupefacenti commesso da chi sia in possesso di autorizzazione.
L'art. 18 estende la pena prevista per la prima ipotesi al fatto del medico o
veterinario, che per favorire l'abuso di stupefacenti, rilasci prescrizioni
contenenti stupefacenti, non giustificate o non proporzionate rispetto ai
bisogni della cura. L'art. 3 dispone che l'Alto Commissario, ora Ministro per
la sanità, compili l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente
con relative variazioni, elenchi e variazioni che vengono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e inseriti nella "Farmacopea ufficiale". L'art. 25
infine prevede per le suddette ipotesi di reato, oltre che per quella di cui
all'art. 5 (produzione di oppio officinale e di altri stupefacenti senza
autorizzazione), il mandato di cattura obbligatorio.
Secondo la difesa degli
imputati il precetto contenuto nelle norme impugnate sarebbe costituito, oltre
che dalla legge, anche da un atto amministrativo, e cioè dall'elenco previsto
dall'articolo 3; di qui la violazione dell'art. 25 della Costituzione, secondo
il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge.
Il Giudice istruttore
ha ritenuto che la questione di legittimità prospettata dalla difesa non sia
manifestamente infondata e l'ha estesa anche all'art. 1, che sottopone la
produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti al controllo e alla
vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, o al citato art. 3.
Ritenuta quindi la rilevanza di tali questioni rispetto al giudizio in corso,
con ordinanza del 5 dicembre 1963, ha sospeso questo ultimo rimettendo gli atti
alla Corte costituzionale.
Nell'ordinanza si
osserva che il legislatore, negli artt. 6 e 18, anziché determinare nella sua
integrità la fattispecie, si é limitato a porre il divieto relativo a preparati
e sostanze che però non figurano indicate nella legge, ma in un separato atto,
vale a dire l'elenco di cui all'art. 3, che é atto formalmente e
sostanzialmente amministrativo. Il precetto verrebbe in tal modo ad essere
integrato da statuizioni di carattere amministrativo; onde il contrasto con
l'art. 25 della Costituzione.
La stessa questione é
stata sollevata, limitatamente all'art. 6, anche dal Tribunale di Milano con
ordinanza del 30 ottobre 1963 e, limitatamente agli artt. 3, 6, 18, dal Giudice
istruttore di Venezia con due separate ordinanze del 14 e del 16 novembre 1963.
Tutte le ordinanze
sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.
Nel giudizio relativo
alla ordinanza del Giudice istruttore di Massa non vi é stata costituzione di
parte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si é costituito, con atti di
intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, depositati rispettivamente il
14 e il 7 dicembre 1963, nei giudizi relativi alla ordinanza del Tribunale di Milano
e alla prima delle due ordinanze del Giudice istruttore di Venezia. In questo
si é anche costituito l'imputato Temperini Italo con atto depositato il 12
febbraio 1964, mentre nell'ultimo giudizio, quello cioè relativo alla ordinanza
del Giudice istruttore di Venezia del 16 novembre 1963, si é costituito il solo
imputato Bedon Rino con atto depositato il 2 gennaio 1964.
L'Avvocatura dello
Stato osserva che la norma impugnata non é in contrasto con il principio di
legalità, perché in situazioni come quella in esame l'atto amministrativo non
costituisce integrazione del precetto penale, bensì soltanto un presupposto
della fattispecie punibile; mentre sarebbe la sola legge penale, che a quel
provvedimento si riferisce, a stabilire, in modo completo, l'obbligo penalmente
sanzionato.
La difesa del
Temperini osserva che, in conseguenza del richiamo contenuto nell'art. 6
all'elenco di cui all'art. 3, il reato previsto dal primo e quindi dall'art.
18, risulterebbe configurato "in forza di un eterogeneo amalgama fra legge
e non legge"; e tutto ciò in violazione del principio di legalità sancito
dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.
La difesa, nella
istanza al Giudice istruttore di Venezia, aveva eccepito anche la questione di
legittimità delle norme impugnate in relazione agli artt. 24, primo e secondo
comma, e 102 della Costituzione, questione che, non presa in considerazione
nella ordinanza di rinvio, viene dalla difesa ripetuta nell'atto di
costituzione in giudizio.
La difesa del Bedon
dopo aver rilevato che gli artt. 6 e 18, ai fini della configurazione dei reati
da essi preveduti, rinviano allo art. 3 per la indicazione dei prodotti che
debbono ritenersi stupefacenti, osserva che in ciò deve senz'altro ravvisarsi
una violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Il 20 febbraio 1964
l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa del Temperini e del Bedon hanno
depositato in cancelleria memorie illustrative nelle quali hanno ribadito i
concetti già esposti.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni
sollevate sono identiche e possono decidersi con unica sentenza.
Le quattro ordinanze,
pur presentando qualche difformità nella indicazione degli articoli della legge
impugnata (Giudice istruttore del Tribunale di Massa: artt. 1, 3, 6, 18, 25;
Tribunale di Milano: artt. 3 e 6; Giudice istruttore del Tribunale di Venezia:
artt. 3, 6 e 18), sono concordi nel far riferimento, come norma violata, al
solo articolo 25 della Costituzione. Entro questo limite, pertanto, deve
rimanere stabilita la questione di legittimità costituzionale, senza che si
possa dare ingresso nel presente giudizio ai riferimenti, contenuti in una
memoria difensiva, agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Tanto le ordinanze
che le allegazioni difensive sono poi concordi, a parte trascurabili divergenze
di forma, nel porre la questione nel senso che il precetto penale contenuto
nell'art. 6 della legge n. 1041 non avrebbe come sua fonte esclusiva la legge,
ma riceverebbe la sua integrazione da un atto amministrativo, cioè dall'elenco
degli stupefacenti; e ciò in violazione della riserva di legge stabilita
dall'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere punito se
non in forza di una legge.
2. - É opportuno
ricordare che gli elenchi degli stupefacenti esistevano, obbedendo a molteplici
finalità, ancor prima della legge impugnata (v., tra l'altro il D.M. 18
febbraio 1937, modificato con D. C. G. 24 gennaio 1942, in Gazzetta Ufficiale 7
febbraio 1942, n. 31). Ma ciò che soprattutto importa é il collocare questa
legge, e gli elenchi cui essa si riferisce, nel quadro degli accordi
internazionali in materia, accordi le cui iniziali manifestazioni rimontano ai
primi decenni del secolo, e riguardano non soltanto gli stupefacenti come piaga
sociale da combattere, ma tutto il complesso delle progressive esperienze
inerenti all'uso normale di tali sostanze, per scopi commerciali, terapeutici e
scientifici (Convenzione di Ginevra del 19 febbraio 1925, approvata in Italia
con R.D.L. 31 dicembre 1928, n. 3517; Convenzione di Ginevra del 13 luglio
1931, approvata con legge 16 gennaio 1933, n. 130; Protocollo di Parigi del 19
novembre 1948, approvato con legge 27 ottobre 1950, n. 1070, ecc.). In questi
accordi, tra le finalità degli Stati contraenti, preminente é quella relativa
alla precisa identificazione delle sostanze aventi azione stupefacente,
finalità che si realizza appunto mediante la formulazione di elenchi, inclusi
nel testo degli accordi e quindi negli atti dei singoli Stati, e sottoposti
inoltre a tutto un meccanismo di continuo aggiornamento. E ciò in ispecie dopo
che i progressi raggiunti dalla chimica e dalla farmacologia moderna hanno
condotto alla realizzazione di droghe sintetiche, con la conseguente necessità
di disciplinarne la fabbricazione e la distribuzione e di combatterne i
crescenti e deplorevoli abusi (v. preambolo del Protocollo di Parigi del 19
novembre 1948). É da aggiungere che la disciplina internazionale degli
stupefacenti, già affidata a un Comitato centrale permanente presso la Società
delle Nazioni, é posta attualmente sotto la sorveglianza di una Commissione
degli stupefacenti presso l'O. N. U., alla quale i singoli Stati aderenti alle
convenzioni devono far capo, per tutto ciò che concerne la fabbricazione e
distribuzione dei prodotti e relativi limiti, rigorosamente stabiliti. Tali
precisazioni erano opportune per significare come priva di fondamento sia
l'asserzione che nella formazione degli elenchi l'Amministrazione competente
sia arbitra di includere o escludere questa o quella materia, mentre é evidente
che le specifiche qualificazioni compiute a livello internazionale fanno di
questi elenchi niente altro che l'attuazione degli accordi intervenuti fra gli
Stati contraenti. La stessa legge n. 1041, che contro gli abusi dispone una
reazione penale ben più severa che non quella stabilita nel Codice, deve la sua
emanazione anche alle sollecitazioni pervenute all'Italia dalla Commissione
stupefacenti dell'O. N. U. (Atti parlamentari, Senato della Repubblica 1953,
doc. 314, p. 2).
3. - La questione
relativa al valore e alla posizione che l'elenco degli stupefacenti assume in
relazione alla struttura del precetto penale non si presenta nuova a questa
Corte; e può essere riportata ad altre questioni analoghe già decise con
precedenti sentenze.
Atti e provvedimenti
dell'Amministrazione aventi per oggetto determinazioni di prezzi, denominazioni
tipiche di prodotti, modifiche a norme della circolazione stradale, ecc.,
rispondenti a valutazioni di carattere tecnico o contingente, in connessione
con precetti penali posti a garanzia della loro osservanza (sentenze n. 103 del 1957, n. 4 del 1958, nn. 15 e 31 del 1962, ecc.) sono stati ritenuti legittime manifestazioni dell'attività
normativa dell'Amministrazione, e le loro specifiche statuizioni considerate al
di fuori del precetto penale, il quale deve ritenersi già integralmente
costituito con la generica imposizione di obbedienza a quegli atti e
provvedimenti.
Nella questione in
esame l'aspetto particolare che viene posto in luce é che l'art. 6 si riferisce
non, in genere, a sostanze stupefacenti, bensì a "sostanze o preparati
indicati nell'elenco degli stupefacenti". Con ciò, tuttavia, non si dà
luogo a un precetto penale la cui fonte sarebbe, come si assume, parte nella
legge e parte nell'atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto
penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con
la generale imposizione del divieto. Le singole voci degli elenchi a cui essa
fa rinvio, costituiscono indicazioni particolareggiate che, per le variabili
forme della sostanza e per le continue e rinnovate indagini cui é soggetta (ben
cinque elenchi si sono avuti successivamente alla legge n. 1041, di cui
l'ultimo, approvato con D. M. 4 giugno 1960, revoca tutte le precedenti
disposizioni), si sottraggono alla possibilità di una anticipata specificazione
da parte della legge. Indubbiamente questo concorso fra norme di legge e
statuizioni amministrative, di cui continuamente si manifesta la necessità nella
disciplina giuridica, deve verificarsi con la piena osservanza delle norme
costituzionali e, in particolare, quando ricorrano precetti penali, della
riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione. Ma la Corte ritiene che
tale osservanza non sia venuta meno nella legge in esame.
Con la formula
dell'art. 6 non soltanto é stata, dalla legge, indicata la condotta vietata
(vendita senza autorizzazione, acquisto, cessione, detenzione, ecc.), ma anche
l'oggetto materiale del delitto. Il quale deve ritenersi idoneamente designato,
al fine di una sufficiente posizione della fattispecie penale, con la
espressione "sostanze o preparati indicati nell'elenco degli
stupefacenti".
Del resto non é stato
mai posto in dubbio che nelle figure di reato prevedute dagli artt. 446-447 del
Cod. pen. la enunciazione del precetto da parte della legge fosse completa pur
essendo l'oggetto materiale indicato, puramente e semplicemente, con la
locuzione "sostanze stupefacenti". Si é riconosciuto a tal proposito,
in uno degli scritti difensivi, con riferimento alle predette norme del Codice,
che in esse il precetto rimaneva posto esclusivamente dalla legge, mentre gli
elenchi valevano, tutt'al più, per il giudice come utile guida di carattere
tecnico. Ma ciò altro non significa se non che il precetto era dalla legge
sufficientemente posto con quella formula, pur nella sua genericità. Ora,
l'art. 6 della legge n. 1041 nulla sostanzialmente ha tolto alla formula del
Codice; né può dirsi che il precetto non sia posto dalla legge sol perché
questa fa richiamo all'elenco degli stupefacenti. La formula dello art. 6 é non
meno dell'altra sufficiente a costituire il precetto penale, in quanto,
lasciando ferma in tutta la sua validità la indicazione generica della
precedente, vi aggiunge un ulteriore elemento di certezza. Le due formule,
d'altra parte, si equivalgono anche in ciò, che con nessuna di esse si elimina
l'esigenza di un accertamento tecnico. Alla quale si ottempera dall'art. 6
mediante il rinvio agli elenchi, che di accertamenti tecnici sono il risultato;
mentre negli artt. 446-447 del Cod. pen. siffatta esigenza rimane
necessariamente implicita nella stessa astratta locuzione di
"stupefacenti", che della sostanza indica gli effetti ma non contiene
la individuazione. Tutto ciò con la seguente rilevante differenza:
che nell'applicazione
delle norme del Codice gli accertamenti subivano le incertezze, le
insufficienze, le difformità delle valutazioni disposte volta per volta dal
giudice, mentre nell'ipotesi dell'art. 6 della legge impugnata la preventiva
indicazione degli elenchi fornisce la garanzia di una qualificazione unitaria,
valevole, in base agli accordi internazionali, per tutti gli Stati contraenti e
in tutti i casi di uso illecito che la realtà presenta all'esame del magistrato.
Per il quale, del resto, la possibilità della indagine tecnica resta pur ferma,
ed é quella che é propria della sua funzione: accertare cioè se, in concreto,
la sostanza che ha dato luogo al procedimento corrisponda oppure no ad una
delle categorie indicate negli elenchi.
É ovvio, infine, che
ogni indagine riguardante gli artt. 93 e 95 del Cod. pen., circa la
imputabilità dell'agente, eventualmente esclusa o diminuita per effetto di
sostanze stupefacenti, di cui si é fatto cenno in una allegazione difensiva,
esula dal compito di questa Corte nella presente questione;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando sui
giudizi riuniti elencati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze 30 ottobre
1963 del Tribunale di Milano, 14 e 16 novembre 1963 del Giudice istruttore
presso il Tribunale di Venezia, 5 dicembre 1963 del Giudice istruttore presso
il Tribunale di Massa, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 maggio 1964.