SENTENZA N. 31
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo
nel procedimento penale a carico di Casini Bruno, iscritta al n. 60 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 marzo
1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto il
fatto
Presso la Pretura di Borgo S. Lorenzo
pendeva procedimento penale a carico di Casini Bruno per violazione dell'art.
70 del Codice della strada, per aver guidato una trattrice agricola trainante
una trebbiatrice e relativo rimorchio con una lunghezza complessiva di
convoglio di m. 23, e senza che le operatrici agricole trainate fossero munite
di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice stessa. Il Pretore, con
ordinanza del 24 marzo 1961, a seguito dei rilievi fatti dall'interessato in
base alla circolare 8 luglio 1959 del Ministro dei lavori pubblici, la quale
disponeva una deroga, per il periodo della trebbiatura, alle condizioni
prescritte per il traino dall'art. 70, sollevava d'ufficio questione di
legittimità costituzionale in ordine alla parte di questa norma concernente la
potestà di deroga concessa all'autorità amministrativa. Riferendosi agli artt.
70 e 76 della Costituzione, l'ordinanza prospetta il dubbio che l'art. 70 del
Codice stradale, nel consentire di derogare alle disposizioni legislative in
materia di traino, abbia attribuito all'autorità amministrativa una funzione di
carattere legislativo. Secondo la stessa ordinanza, né l'art. 70, né altre
norme del Codice stradale e del suo regolamento esecutivo enunciano i criteri,
i limiti, le modalità cui dovrebbe essere subordinata la concessione delle
deroghe, con la conseguenza che tale facoltà di deroga verrebbe esercitata
senza controlli e limiti, e con la possibilità di modificare anche la norma
legislativa, realizzandosi così, ad opera dell'autorità amministrativa, una
funzione sostanzialmente legislativa.
L'ordinanza del Pretore, regolarmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
maggio 1961, n. 124. Il 19 aprile 1961 si é costituito in giudizio, con atto di
intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura ritiene
che il precetto dello impugnato art. 70 dovrebbe intendersi nei termini
seguenti: "É vietato il traino su strada, per mezzo di trattrici agricole
di più macchine agricole se queste non siano provviste di dispositivi di
frenatura comandati dalla trattrice o se la lunghezza del convoglio superi i m.
14, 'salvo che tale traino sia eccezionalmente autorizzato ".
L'Avvocatura si sofferma, inoltre, a
considerare i motivi per i quali la potestà di concedere la deroga sarebbe
stata disposta e i gravi danni che, in difetto, avrebbe potuto subire in
pratica la agricoltura. Si conclude chiedendo che si dichiari non fondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
L'affermazione dell'ordinanza, secondo la
quale l'art. 70 del Codice stradale, col dare all'autorità amministrativa
potestà di accordare deroghe alle disposizioni in esso contenute, sarebbe in
contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione, non ha fondamento. La norma
impugnata non ha attribuito all'autorità amministrativa, come nell'ordinanza si
assume, funzioni di carattere legislativo, e le invocate norme della Costituzione
non possono riguardare la materia in esame. Fra le molteplici esigenze del
traffico stradale, il T.U. del 15 giugno 1959, n. 393, ha dovuto prendere in
considerazione quella relativa alla circolazione delle trattrici agricole; e
poiché la sicurezza del traffico può subire notevoli intralci e pericoli dalla
circolazione di trattrici trainanti più macchine operatrici, la norma
dell'impugnato art. 70 ha inteso, appunto, disporre limiti a detta
circolazione: limiti che riguardano i dispositivi di frenatura, da comandarsi
dalla stessa trattrice, e la lunghezza del convoglio, che normalmente non
dovrebbe superare i metri quattordici. Ma poiché era prevedibile, per la stessa
qualità e destinazione dei veicoli cui queste disposizioni si riferivano, che si
sarebbero presentate circostanze ed esigenze particolari tali da richiedere una
qualche modificazione alla disciplina in quel modo stabilita, lo stesso art.
70, evidentemente considerando come rispondenti soltanto a criteri normali e
generalissimi le limitazioni da esso disposte, ha dato facoltà
all'Amministrazione di provvedere in modo diverso in caso di necessità. Con ciò
l'art. 70 non ha fatto altro che procedere ad una attribuzione di competenza
amministrativa al fine di soddisfare esigenze particolari del settore agricolo,
valutabili per loro natura secondo criteri tecnici e contingenti. La stessa
norma stabilisce che le relative disposizioni siano emanate su richiesta del
Ministero dell'agricoltura e foreste, vale a dire a seguito di una concreta valutazione
delle particolari necessità dei lavori agricoli, e inoltre con provvedimento di
altro Ministero, competente nella materia del traffico.
Pertanto, il precetto dell'art. 70 del
Codice stradale contiene in se stesso la delimitazione del suo contenuto, e
deve intendersi, anche dal punto di vista penale, nel senso che i conduttori
delle trattrici hanno l'obbligo di attenersi alle caratteristiche in via
generale fissate in detto articolo, ovvero a quelle che l'autorità
amministrativa, in virtù della stessa norma, eventualmente stabilisca in
riguardo a particolari esigenze e nell'interesse dell'agricoltura.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393
(Codice della strada), proposta con ordinanza del 24 marzo 1961 del Pretore di
Borgo S. Lorenzo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.