Ordinanza n. 15 del 1971
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ORDINANZA N. 15

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego di stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Hussein Omar Hasan ed altri, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza 10 settembre 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, le norme sarebbero illegittime poiché per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall'art. 446 cod. pen. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco ma non meno pericolosi per la salute;

che si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre nell'elenco ufficiale é inerente alla particolare pericolosità delle prime, valutata dal Ministero della sanità attraverso un giudizio tecnico sul quale la Corte costituzionale non può esercitare il proprio sindacato;

che tale particolare pericolosità, in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severità della pena, per cui é esclusa la violazione del principio d'uguaglianza;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego di stupefacenti), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza citata in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1971.