ORDINANZA N. 15
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione,
commercio e impiego di stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 10
settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Hussein Omar Hasan ed altri, iscritta al n. 329 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299
del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28
gennaio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che il giudice istruttore del
tribunale di Milano, con ordinanza 10 settembre 1970, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n.
1041, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, le norme
sarebbero illegittime poiché per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti
compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal
Ministero della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall'art.
446 cod. pen. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in
quell'elenco ma non meno pericolosi per la salute;
che si é costituita la Presidenza del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che l'inclusione di talune
sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre nell'elenco ufficiale é inerente
alla particolare pericolosità delle prime, valutata dal Ministero della sanità
attraverso un giudizio tecnico sul quale la Corte costituzionale non può
esercitare il proprio sindacato;
che tale particolare pericolosità, in
confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a
giustificare razionalmente la maggiore severità della pena, per cui é esclusa
la violazione del principio d'uguaglianza;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6
della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego di
stupefacenti), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal
giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.