SENTENZA N. 69
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 12 bis dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n.
1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), promossi con
ordinanza emessa il 30 giugno 1969 dal pretore di Conegliano nel procedimento
penale a carico di Donati Ugo, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre
1969, e con cinque ordinanze emesse il 4 febbraio 1970 dallo stesso pretore in
altrettanti procedimenti penali rispettivamente a carico di Modolo Mario, De
Polo Antonio, Benedetti Fortunato, Soldera Gildo e Basei Luciano, iscritte ai
nn. 168, 169, 170, 171 e 172 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di sei distinti procedimenti
penali a carico di taluni cacciatori imputati, tra l'altro, della
contravvenzione all'art. 12 bis del testo unico sulla caccia, per aver
esercitato l'arte venatoria in località sottoposte al regime di caccia
controllata, sprovvisti del tesserino prescritto dal regolamento deliberato dal
Comitato provinciale della caccia, il pretore di Conegliano sollevava questione
di legittimità costituzionale del predetto art. 12 bis, per contrasto con il
principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
con ordinanze del 30 giugno 1969 e del 4 febbraio 1970, di identico contenuto.
Il giudice a quo rileva che la norma impugnata, delineata la nozione di caccia
controllata, stabilisce la soggezione dei cacciatori ad una serie di limiti
all'esercizio venatorio, relativi all'epoca, al luogo, alla specie e al numero
dei capi di selvaggina stanziale da abbattere, ed ammette i titolari di licenza
di caccia ad esercitare la caccia controllata "osservando le condizioni
stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia
sulla scorta di un regolamento tipo nazionale". L'ultimo comma della norma
impugnata commina ai contravventori la pena dell'ammenda.
Il pretore di Conegliano ritiene che la
norma suddetta, in violazione della riserva di legge stabilita dall'invocato
art. 25 della Carta, ricolleghi la pena dell'ammenda alla inosservanza di un
precetto che non é formulato nella legge stessa, ma la cui determinazione é
attribuita al regolamento emanando ad opera del Comitato provinciale per la
caccia.
Si é costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atti di intervento depositati il 14 ottobre 1969 ed il 26
maggio 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Rileva l'Avvocatura che, anche secondo la
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, non si avrebbe
violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quando la legge,
nell'attribuire al regolamento il potere di fissare, per singoli elementi, o
nella loro interezza, ipotesi criminose, abbia predeterminato, come nella specie,
con sufficiente rigore, questa fissazione.
Considerato
in diritto
Tutte le ordinanze di remissione propongono
la medesima questione che va quindi definita con unica sentenza.
La Corte costituzionale é chiamata a
decidere se l'art. 12 bis del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, che punisce con
l'ammenda l'attività venatoria svolta in località sottoposte al regime di
caccia controllata senza osservare le condizioni stabilite dal regolamento
deliberato dal Comitato provinciale per la caccia, contrasti o meno con il
principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo rinviato all'emanando
regolamento l'integrale formulazione del precetto penale.
Questa Corte ha avuto occasione di rilevare
più volte come il principio di legalità della pena esiga, da un lato, che sia
proprio un atto avente forza di legge ad indicare "con sufficiente
specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei
provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena"; d'altro canto che sia sempre ed esclusivamente la legge
a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgressione dei
precetti che essa vuole sanzionati penalmente (cfr. sentenze n. 26 del
1966 e n. 61
del 1969).
Il principio ora enunciato appare
rispettato anche dalla norma impugnata. Invero l'art. 12 bis del vigente t.u.
sulla caccia (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce
nelle sue caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come
quello secondo cui l'esercizio venatorio é soggetto a limitazioni di tempo, di
luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da
abbattere. I vari regolamenti emanati dai Comitati provinciali della caccia,
sulla scorta di un regolamento tipo nazionale, sono stati previsti dalla legge
per specificare, principalmente per la necessità di adattare alle diverse
condizioni dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con sufficiente
precisione, ad opera della legge.
Pertanto la norma impugnata non ha violato
l'invocato principio costituzionale, rimettendo alla fonte regolamentare la
specificazione di elementi predeterminati dalla legge.
Qualora, poi, in ipotesi, gli emanati regolamenti,
nel precisare le condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia
controllata, avessero stabilito oneri o limitazioni non consentite dalla
formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente affetti da vizio di
illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di disapplicarli, e con la
possibilità per l'interessato di ricorrere ai comuni strumenti di tutela
giurisdizionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 bis del testo unico sulla caccia 5
giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799),
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con
le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.