Sentenza n. 294 del 1995

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SENTENZA N. 294

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE , Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Greco Michele, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

 

1. -- Con ordinanza del 7 dicembre 1994, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale.

2. -- La Corte remittente premette, in fatto, quanto segue. Il processo si riferisce all'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, comandante della Compagnia di Monreale, commesso il 4 maggio 1980 nella stessa cittadina. Per questo delitto furono instaurati a distanza di tempo l'uno dall'altro due processi, uno contro gli esecutori materiali, l'altro (nato da separazione dal maxiprocesso palermitano) contro i mandanti. Dopo varie vicende, i due processi pervennero alla stessa sezione della Corte di assise di appello di Palermo per vie diverse: il primo a seguito di annullamento con rinvio (il secondo) da parte della Corte di cassazione, cioè "dall'alto"; l'altro, per la prima volta, in appello, cioè "dal basso". La Corte di assise di appello di Palermo, dopo alcuni rinvii, dispose la riunione dei processi e, con sentenza del 14 febbraio 1992, per quanto qui interessa, condannò alcuni imputati all'ergastolo, tra i quali Michele Greco. Sui ricorsi delle parti, la Corte di cassazione, con sentenza del 14 novembre 1992, annullò la predetta sentenza nei confronti del solo Greco (imputato nel secondo processo e giudicato quindi dalla Corte di assise di appello palermitana in fase di appello e non di rinvio), rinviando il giudizio per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, odierna remittente. Con ordinanza del 24 gennaio 1994, la Corte medesima rimise gli atti alla Corte di cassazione, con richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella citata sentenza del 14 novembre 1992, relativo alla designazione del giudice di rinvio. A sostegno della richiesta la Corte di Caltanissetta espose, in sintesi, quanto segue: a) i processi soggettivamente e/o oggettivamente cumulativi sono il risultato della riunione originaria o lungo il loro iter di più processi semplici, soprattutto per motivi di economia processuale, senza che tuttavia questi perdano la loro identità e, in certo senso, la propria autonomia. La formazione del processo cumulativo importa modificazioni sulla competenza; anche per il rispetto del principio costituzionale del giudice naturale il nuovo codice processuale ha ridotto le possibilità di riunione: questa è impossibile per la diversità di fase o grado processuale in cui i processi si trovano; b) la diversità fra giudizio di rinvio e giudizio di appello è radicale, anche quando l'annullamento è totale. Basta considerare che il giudice di rinvio è vincolato dai principi di diritto affermati dalla Cassazione, sui quali si forma il giudicato, mentre il giudice di appello non ha vin coli del genere. Anche sotto l'aspetto della competenza la disciplina è diversa perchè il giudice di rinvio è lo stesso (come ufficio, ma in sezione diversa) fino a quando può disporsi di sezione diversa, o è diverso e ciò necessariamente per evitare incompatibilità; il giudice di appello è quello predeterminato dal codice senza che vi siano situazioni di incompatibilità da evitare: tutto ciò nel rispetto del diritto, costituzionalmente garantito, al giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione); c) proprio in attuazione di questo precetto sono state modificate alcune norme del codice processuale penale del 1930, fra le quali l'art. 543, che lasciava libertà alla Cassazione di scegliere il giudice di rinvio, ora invece rigorosamente predeterminato, e anche il nuovo codice del 1988 è in linea con l'applicazione dell'art. 25 della Costituzione, che deve costituire un obbligatorio punto di riferimento per l'interpretazione e l'applicazione della legge in senso costituzionale; d) in questo quadro appare ancora più evidente l'anomalia della riunione dei due processi in fasi processuali radicalmente diverse, operata dalla Corte di assise di appello di Palermo, riconosciuta (pur in termini addolciti) dalla Cassazione con la citata sentenza del 14 novembre 1992. Tuttavia, si è considerato che dalla riunione non era derivata alcuna conseguenza nociva agli imputati, nè di or dine processuale, nè di ordine sostanziale, perchè sia nel grado/fase di appello/rinvio, sia nel successivo grado di cassazione la tipologia e la disciplina del giudizio di rinvio non aveva influito su quello di appello e viceversa; e) la situazione, quindi, poteva durare fino a quando non si verificasse una lesione dei diritti delle parti. Orbene, respinti gli altri ricorsi ed accolto con annullamento con rinvio quello di Greco, imputato come mandante, il cui processo era stato trattato dalla Corte palermitana in fase e grado di appello, questi aveva diritto ad essere giudicato dal suo giudice naturale che è altra sezione della Corte palermitana ed in prosieguo, in caso di nuovo rinvio, ancora da altra delle tre sezioni di essa prima di essere rinviato, come invece è avvenuto, alla Corte nissena. Ne è derivata, quindi, una duplice lesione del diritto del Greco: quella di non essere giudicato dal giudice naturale e quella di avere reso molto più onerosa la difesa, com'è per ogni processo che si svolge fuori dalla propria residenza, onerosità che può costringere a limitare questo diritto; f) in tali casi non giova rifarsi all'esatto principio che giudice naturale precostituito è quello determinato dalla legge, anche in deroga al le norme fondamentali sulla competenza ed anche in conseguenza di riunione di processi per connessione: ciò, infatti, può valere se la riunione è avvenuta nel rispetto della legge e non se essa è stata anomalamente disposta pur nell'opposizione delle parti. La Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 4 luglio 1994 dichiarò inammissibile la richiesta di correzione, considerando: che la riunione, una volta disposta, consolida i suoi effetti sulla competenza; che l'errore materiale, per essere suscettibile di correzione, non deve essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in mancanza di corrispondenza fra il contenuto reale di una decisione e la sua formale estrinsecazione; che la sentenza di rinvio della Cassazione è sempre attributiva della competenza, per cui non è consentito discuterne e l'eventuale errore non è correggibile nè è possibile alcuna modifica.

3. -- Tutto ciò premesso, la Corte remittente osserva che la situazione determinatasi presenta più aspetti di incostituzionalità che è opportuno rimuovere, come ha chiesto la difesa del Greco.

3.1. -- Un primo attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce della Cassazione, con relativa impossibilità di riesame, anche in quelle statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state oggetto di dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come decisione e giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa. Nel caso in esame l'errore materiale non può celarsi con l'affermazione (per altri casi ovvia) che ogni pronuncia della Cassazione, comunque emessa, è sempre attributiva della competenza e, quindi, espressione di una volontà decisoria, per cui bisogna fare ossequio all'ipse dixit. Del resto, prosegue il giudice a quo, pronunce contrastanti in materia si ripetono da anni fino a tempi recentissimi e v'è stata la tendenza ad interpretare anche estensivamente le norme sull'errore materiale per evitare lesioni di diritti ed ingiustizie, superando talora ostacoli meramente formali. Il contrasto delle pronunce dimostra l'insufficienza dell'istituto della correzione per evitare le sostanziali ingiustizie che nei casi di rifiuto ne derivano (e d'altro lato la possibilità di scantonamenti che dall'adattamento interpretativo della norma possono derivarne); dimostra anche il tratta mento opposto di casi identici o molto simili, che sono molto più numerosi di quanto non si creda e comunque di quelli, già numerosi, che affiorano, con lesione di diritti e, fra l'altro, del principio di giustizia distributiva, che è poi lesione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito. Appare, quindi, costituzionalmente illegittima la mancanza di una norma che regoli l'impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Corte di cassazione, allorchè essi siano o possano subito essere lesivi di diritti, al di fuori e svincolata dai limiti prescritti per la correzione materiale degli atti (attribuendone, se del caso, la competenza alle sezioni unite). Non si tratta di creazione di un ulteriore grado di giurisdizione, per mancanza del carattere di generalità e per la sostanziale configurazione di opposizione, destinata ad evitare le conseguenze negative di errori a sorpresa.

3.2. -- Il secondo aspetto -- prosegue la Corte remittente -- attiene al principio della perpetuatio iurisdictionis. È certo, e lo ha riconosciuto la stessa Cassazione nella sentenza 14 novembre 1992, che nel caso in esame mancavano gli elementi necessari per procedersi a riunione, anzi vi erano elementi impeditivi destinati a permanere. La Cassazione ha riconosciuto l'irregolarità della riunione, ma ha constatato che nel caso specifico particolare non si erano verificate nullità per il tratto processuale svoltosi davanti alla Corte di assise di appello di Palermo. Se ciò la Cassazione ha constatato per circostanze del tutto particolari coincidenti, tuttavia non ha reso (nè mai poteva rendere) regolare la riunione dei processi che era, restava e resta irregolare e poteva essere tollerata solo fino a quando non avesse leso diritti. Ma con la stessa pronuncia ed il rinvio a giudice diverso da quello al quale, secondo le regole e senza l'irregolare riunione, spetta la competenza per il giudizio di rinvio, si verificava la lesione del diritto al giudice naturale, che la Cassazione non ha considerato, nè preso in esame. Orbene, non si può stabilizzare un'irregolarità; tanto meno la si può stabilizzare con lesione di diritti. Nè si può dire che il giudice naturale è quello indicato dalle norme del codice e, in caso di riunione di processi, quello indicato dalle norme conseguenziali che regolano le modifiche della competenza. Ciò è esatto per le riunioni regolari; non lo può essere per quelle irregolari, peraltro oggetto di rilievi fin dall'inizio, per cui non potrebbe parlarsi neanche di acquiescenza. Le variazioni di competenza per connessione possono resistere se sono legittime e se tali restano, non quando cessano di esserlo.

3.3. -- Non può, d'altra parte, sfuggire ancora -- prosegue il giudice a quo -- che il principio della perpetuatio iurisdictionis è una fictio non assolutamente necessaria, che spesso si risolve soltanto in una violazione non giustificata del diritto al giudice naturale, specie nei casi di processi cumulativi con conseguenze sulla competenza, secondo applicazioni che finiscono con l'essere esasperate. Non può sfuggire che, quando una componente del processo cumulativo si esaurisce per qualsiasi motivo, non vi è più alcuna ragione perchè essa continui ad influire sull'intero processo, del quale nella realtà non fa più parte, specie se ciò influisca su diritti o li leda. Nella realtà in tal caso si tratta di una separazione automatica, fisiologica, conseguente all'esaurirsi di un elemento componente. Nel caso in esame con la sentenza della Corte di cassazione è cessata la cumulatività soggettiva ed anche quella oggettiva. La Corte di Caltanissetta viene chiamata a conoscere del processo contro Michele Greco, solo perchè irregolarmente riunito a quello contro gli esecutori materiali, dal quale, per l'esaurirsi di quel processo, è ormai separato e vive seguendo un iter processuale suo proprio, processo del quale ben due delle tre sezioni della Corte di assise di appello di Palermo possono conoscere per altre due volte e sono esse i giudici naturali del Greco. Non può sfuggire che resta leso o quanto meno enormemente compresso il diritto di difesa (oltre lo scopo di conoscibilità diretta dei processi e del loro svolgimento nei luoghi in cui i fatti sono stati commessi), che diventa eccessivamente oneroso con conseguenti limitazioni (per restare a questo processo, è ben evidente che altro è subire il processo di rinvio ed eventualmente altro ancora nella stessa città, specie se coincidente con la propria residenza, altro è subirne un secondo in altra residenza ed un terzo ancora in altra). In conclusione, la Corte remittente ritiene che in caso di rinvio dalla Cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che è competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio. La mancanza di questa previsione (che è anche nella disciplina delle impugnazioni) importa la sostanziale violazione del diritto al giudice naturale (che il principio della perpetuatio iurisdictionis, fondandosi su una fictio, non salva) (art. 25 della Costituzione), nonchè del diritto di difesa, rendendolo molto più oneroso e quindi comprimendolo (art. 24 della Costituzione).

4. -- È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione. Osserva, in primo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato che le norme impugnate ribadiscono il principio generale di diritto processuale della c.d. perpetuatio iurisdictionis, già presente in via generale nel processo civile (art. 5 del codice di procedura civile) e valevole anche per il processo penale. La ratio sottesa al detto principio riposa, oltre che su esigenze di economia processuale, in caso di processi riuniti, anche e soprattutto sulla certezza delle situazioni giuridiche accertate e sull'esigenza di evitare giudicati contrastanti. Da ciò consegue che non vi è violazione del giudice naturale precostituito quando si versa in ipotesi di processo cumulativo per disposta riunione soggettiva e/o oggettiva e tale situazione perduri anche nella fase del giudizio rescissorio conseguente ad annullamento operato dalla Cassazione. Le osservazioni svolte circa la funzione assolta dalle norme della cui legittimità costituzionale si tratta escludono anche, ad avviso dell'Avvocatura, l'esistenza della dedotta violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione. Gli argomenti della ordinanza di rimessione sul punto si riferiscono ad una asserita "compressione" del diritto di difesa. Ma questi argomenti provano troppo, in quanto, così ragionando si dovrebbe sospettare della legittimità costituzionale anche di altre disposizioni, quali ad esempio gli artt. 45 e ss. del codice di procedura penale in tema di "rimessione del processo", che, invece, per la ratio sottostante alle stesse giustificano l'eventuale compressione del diritto di difesa derivante dallo spostamento territoriale. Ciò premesso in linea generale, osserva l'interveniente che il profilo dell'ordinanza di rimessione riguardante la fattispecie concreta non appare pertinente. Praticamente il giudice di merito lamenta l'erroneità della pronuncia della Corte di cassazione sul rinvio, la erroneità della pronuncia di rigetto da parte della medesima Corte dell'istanza di correzione di errore materiale, la inaccettabilità del principio che rende inoppugnabili i provvedimenti emessi de plano dalla Corte stessa allorchè essi siano o possano subito essere lesivi di diritti. È più che evidente che eventuali errori di giudizio della Corte di cassazione non possano essere sindacati in questa sede: in conseguenza non sembra che si possa discutere se bene o male abbia fatto la Corte Suprema a rinviare al giudice di Caltanissetta e non piuttosto al giudice di Palermo; nè se bene o male abbia fatto la Corte a non ritenere ammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Quanto al problema della intangibilità di alcune pronunce della Corte Suprema, il problema di costituzionalità, adombrato nella motivazione dell'ordinanza del giudice di rinvio, non è stato esplicitamente sollevato nella parte dispositiva. Ad ogni buon fine, non può non ritenersi la manifesta infondatezza del rilievo di incostituzionalità, posto che è tutt'altro che illogica la norma che ritiene inoppugnabili le pronunce della Suprema Corte e fissa solo alcuni rimedi specifici, come la correzione di errore materiale, che si concludono anch'essi con una pronuncia inoppugnabile: l'esigenza di concludere alfine il processo, dopo aver assicurato le più idonee e ragionevoli garanzie lungo il suo articolato iter, prevalgono anche sul margine di errore cui nessuna pronuncia, neanche dei supremi giudici, può sottrarsi.

Considerato in diritto

 

1-- La Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, i quali, in materia di giudizio di cassazione, disciplinano rispettivamente l'annullamento con rinvio -- con la predeterminazione dei criteri di designazione del giudice di rinvio -- e l'annullamento parziale delle sentenze. Più precisamente, dal complesso iter argomentativo dell'ordinanza di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso porre due diverse questioni di costituzionalità delle citate norme del codice di procedura penale, le quali vanno quindi esaminate distintamente.

2.1. -- La prima questione, come testualmente afferma la Corte remittente, "attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce della Cassazione con relativa impossibilità di riesame anche in quelle statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state oggetto di dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come decisione e giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa". Si lamenta, quindi, la "mancanza di una norma che regoli l'impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Corte di cassazione, allorchè essi siano o possano subito essere lesivi di diritti, al di fuori e svincolata dai limiti prescritti per la correzione materiale degli atti (attribuendone, se del caso, la competenza alle sezioni unite)". Va premesso, ai fini dell'esatto inquadramento della questione, che, come si è ampiamente riferito nella narrativa del fatto, la Corte di cassazione, a seguito di annullamento (parziale) di sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo, rinviò il giudizio alla Corte di assise di appello di Caltanissetta (attuale remittente), la quale tuttavia, ritenendo che la propria designazione quale giudice di rinvio fosse frutto di errore materiale, presentò richiesta di correzione, ai sensi dell'art. 130 del codice di procedura penale, alla Corte di cassazione: questa, a sua volta, dichiarò inammissibile l'istanza, ritenendo che non sussistessero, nella fattispecie, le condizioni di applicabilità dell'invocato istituto. Anche alla luce della riferita vicenda processuale, le argomentazioni del giudice a quo devono, pertanto, intendersi dirette non tanto a denunciare in assoluto l'incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, bensì, più specificamente, a lamentare l'inesistenza di un rimedio straordinario avverso determinate statuizioni ("implicite o conseguenziali" ed "emesse de plano", come afferma il remittente), quale -- in particolare -- quella relativa alla designazione del giudice di rinvio, con conseguente violazione degli indicati parametri costituzionali.

2.2. -- È utile premettere, in linea genera le, -- anche in ordine a quanto si dirà in prosieguo --, che questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo -- il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche --, è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione (cfr., da ultimo, sentenza n. 247 del 1995, nonchè sentenze nn. 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970). Ciò posto, la questione si rivela chiaramente inammissibile. Appare, infatti, evidente che il petitum del remittente -- come risulta dalla sua stessa formulazione -- si traduce nella richiesta di introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione. Ma è assorbente rilevare, in proposito, -- e fermo restando quanto sopra detto sull'esigenza che il processo si concluda alfine irretrattabilmente --, che una siffatta richiesta di pronuncia additiva è palesemente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuati ve, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità nell'opera di conformazione del processo (v., oltre alle citate sentenze nn. 21 del 1982 e 136 del 1972, anche, più in generale, la sentenza n. 471 del 1992).

3.1. -- La seconda questione sollevata dalla Corte nissena si riassume nel censurare le norme del codice di procedura penale sopra menzionate nella parte in cui non prevedono che "in caso di rinvio dalla Cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che è competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio". Osserva, in particolare, il giudice remittente che, a seguito della sentenza della Corte di cassazione sopra menzionata, era ormai cessata la cumulatività oggettiva e soggettiva del processo, peraltro originata da un'irregolare riunione, con la conseguenza che non sussisteva più alcuna ragione per rinviare il giudizio -- in base ad una inadeguata applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis -- alla Corte di Caltanissetta, anzichè al giudice (nella specie, la Corte di assise di appello di Palermo) competente, secondo le regole ordinarie, a giudicare l'unico imputato residuo. La mancanza di una previsione normativa in tal senso comporta, ad avviso del medesimo giudice a quo, la violazione del principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione), nonchè la lesione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), rendendone molto più gravoso l'esercizio.

3.2. -- Anche questa seconda questione si rivela inammissibile per un duplice ordine di ragioni strettamente connesse. Non può sfuggire, in primo luogo, il rilievo, -- espresso anche dall'Avvocatura dello Stato --, che la Corte remittente, nel porre l'indicata questione, finisca in realtà con il censurare non tanto la norma che indica i criteri di designazione del giudice di rinvio, quanto, in realtà, la stessa sentenza della Cassazione che ha applicato, secondo il giudice a quo in modo erroneo, la norma medesima. Che l'effettivo oggetto dell'impugnativa sia costituito dalla pronuncia della Corte di cassazione discende dalla considerazione che, secondo la costante giurisprudenza di detta Corte (anche relativamente alle norme del nuovo codice di procedura penale in materia di annullamento con rinvio), la sentenza con cui essa devolve il giudizio di rinvio a un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, come risulta dall'art. 627, comma 1, del codice vigente, di tenore identico a quello dell'art. 544, primo comma, del codice abrogato: pertanto, il titolo della legittimazione del giudice di rinvio a conoscere del processo è costituito direttamente dalla pronuncia della Cassazione (cfr., in tal senso, la citata sentenza di questa Corte n. 51 del 1970). Ne deriva, in conclusione, che, sub specie di giudizio di costituzionalità, la questione in esame si traduce in realtà nella richiesta a questa Corte di operare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Corte di cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che ovviamente non le compete (cfr. la citata sentenza n. 247 del 1995, e le ordinanze nn. 410 e 44 del 1994).

3.3. -- Ma vi è un secondo aspetto di inammissibilità della questione, intimamente connesso a quello già evidenziato, che si rivela comunque decisivo e che trae origine anch'esso dalla natura definitiva ed irretrattabile delle decisioni della Corte di cassazione. Tale principio -- sulla cui piena legittimità si è già detto sopra al punto 2.2. -- ha sempre trovato applicazione, attraverso norme specifiche, anche in materia di giurisdizione e di competenza. Limitando l'esame al codice di procedura penale vigente, l'art. 25 dispone, in linea generale, che "la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo" (salvo fatti nuovi che comportino determinate conseguenze); l'art. 32, comma 3, richiama, in tema di sentenze di risoluzione dei conflitti, l'art. 25; a sua volta, per quanto qui più specificamente interessa, l'art. 627, comma 1, stabilisce che "nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25". Va ricordato, in proposito, che con la citata sentenza n. 51 del 1970 questa Corte dichiarò non fondata -- in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione -- la questione di legittimità costituzionale dell'identica norma contenuta nell'art. 544, primo comma, del codice del 1930. Ciò posto, non può che ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui dalla autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio a quo (cfr. sentenze nn. 25 del 1989, 237 e 216 del 1976, 132 del 1970).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 05/07/95.