Ordinanza n. 410 del 1994

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ORDINANZA N. 410

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cervati Corrado, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il tribunale di sorveglianza di Brescia - chiamato a pronunziarsi sull'istanza di un condannato volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della pena, "anche pecuniaria" (comminatagli congiuntamente a quella detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n.354 (ordinamento penitenziario) - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, "in riferimento all'art. 27 Cost. ed al principio di ragionevolezza", onde ha sollevato, questione incidentale di legittimità della disposizione suddetta, ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi prevista, concerna la sola pena detentiva;

 

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire alternativamente l'inammissibilità e l'infondatezza della impugnativa.

 

Rilevato che, per altro, lo stesso tribunale rimettente, con diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza della lettura conforme a Costituzione) già di per sè conduca a ritenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo in parola. Ed espressamente poi ammette di sollevare la riferita questione unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli andasse ad adottare in applicazione dell'art. 47 ord.pen., in tal senso interpretato, possa essere, su prevedibile ricorso del P.G., in prosieguo annullata dalla Corte di Cassazione, che con precedente pronunzia (21 settembre 1993) ha mostrato di condividere l'opposta interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.

 

Considerato che, però, l'incidente così sollevato è sotto plurimi profili inammissibile;

 

che infatti il giudice a quo contesta non una interpretazione (a suo avviso illegittima) consolidata in termini di "diritto vivente" ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione, che non gli preclude ove possibile - ed anzi gli impone in ogni caso come prioritaria - una "interpretazione adeguatrice" (cfr. 456/89; 121, 149, 255/94).

 

Di talchè, quando una esegesi siffatta sia praticabile - e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente verificata - vengono con ciò stesso meno i presupposti della denuncia di illegittimità;

 

che, inoltre - al di là del radicale sbarramento, che si rinviene nel giudizio di costituzionalità, per questioni meramente interpretative (v. da ultimo sent. 271/91) - va sottolineato l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale a quo) inerente al dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, per cui non può chiedersi a questa Corte una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo (cfr. nn. 456/89 cit; 44/94);

 

che, per di più, anche il requisito della rilevanza non sarebbe ravvisabile in una questione, come quella in oggetto, sollevata non in funzione della decisione (che il tribunale già potrebbe adottare nel senso auspicato, in base all'interpretazione adeguatrice della norma, che a suo avviso è anzi l'unica corretta), bensì solo in prospettiva della eventualità che la decisione stessa possa andare incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;

 

che conclusivamente - e come già affermato in fattispecie analoga a quella odierna, con ordinanza 548/1988 - è manifestamente inammissibile la questione di legittimità quando con essa il Tribunale rimettente < < censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in quanto appunto < < compete al giudice a quo e non a questa Corte di interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto>>;

 

che identica declaratoria di manifesta inammissibilità si impone quindi anche per l'odierna questione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordina mento penitenziario) sollevata, in riferimento all'art. 27 Costituzione ed al principio di ragionevolezza, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/11/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 28/11/94.