Sentenza n. 136 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

 SENTENZA N. 136

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di esecuzione penale a carico di Taula Antonio Giovanni, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 nel corso di un procedimento per incidente d'esecuzione promosso da Taula Antonio Giovanni, la Corte d'appello di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, primo capoverso, della Costituzione, dubitando che detta norma che dispone l’inoppugnabilità di tutti i provvedimenti della Cassazione in materia penale sia in contrasto con il principio costituzionale di inviolabilità della difesa, in quanto, interpretata in correlazione con gli artt. 534, ultimo capoverso, e 185, n. 3, cod. proc. pen., consente la formazione di un giudicato anche nell'ipotesi in cui nell'ultimo grado di giudizio sia mancato del tutto il contraddittorio per essere state violate le disposizioni sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.

La questione sarebbe rilevante nella specie, poiché a motivo dell'incidente di esecuzione viene dedotta la circostanza che l'avviso al difensore del giorno fissato per la discussione del ricorso in Cassazione era stato notificato a persona diversa dal legale prescelto dal ricorrente e che il giudizio si era concluso senza che fosse rilevato ex officio il predetto errore di notificazione.

2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 6 ottobre 1970, nel quale contesta la rilevanza della questione sia perché non suscettibile di influire sull'oggetto del giudizio a quo, sia perché riferentesi ad un diverso giudizio ormai irrevocabilmente deciso e perciò esaurito. Nel merito, comunque, la dedotta violazione del diritto alla difesa non sarebbe da ascrivere ad una normativa difettosa, ispirandosi quella impugnata all'esigenza primaria e fondamentale della certezza del diritto, bensì ad un errore materiale concretamente verificatosi ed ormai sanato dal successivo giudicato.

Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, confermate alla pubblica udienza, si concretano, perciò, in una declaratoria di inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione proposta.

 

Considerato in diritto

 

La questione sollevata nel corso di un incidente di esecuzione dalla Corte d'appello di Cagliari muove da un particolarissimo caso di specie, nel quale il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna a suo tempo emessa dalla medesima Corte di appello, era stato rigettato senza che l'avviso del giorno fissato per l'udienza di discussione fosse stato notificato al difensore (come prescritto dall'art. 534 del c.p.p.) e senza che la relativa nullità ex art. 185, n. 3, fosse stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione.

E poiché, com'é noto, a norma dell'art. 552 del codice di procedura penale, "tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in materia penale sono... inoppugnabili", e pertanto, in forza del successivo art. 576, la sentenza di condanna era - nella specie - diventata irrevocabile e quindi eseguibile, la Corte d'appello ha creduto di ravvisare un contrasto tra il detto art. 552, interpretato nel senso che l'inoppugnabilità copra anche le ipotesi di nullità per totale mancanza del contraddittorio, e l'art. 24 Cost., secondo comma, che afferma l'inviolabilità del diritto di difesa.

Ma, così argomentando, l'ordinanza trasferisce sul piano del sindacato di legittimità costituzionale delle norme un caso di concreta inosservanza di norme processuali, dettate a garanzia del diritto di difesa, quali sono appunto quelle dei ricordati artt. 534 e 185, n. 3, nella loro connessione sistematica.

La questione, perciò, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, é rilevante nel giudizio a quo, perché il dovere della Corte d'appello di dare esecuzione alla propria sentenza, ormai irrevocabile, ha per presupposto la norma dell'art. 552, che stabilisce la inoppugnabilità della sentenza di rigetto della Corte di cassazione, di guisa che, in questo senso, é proprio il giudice dell'esecuzione che era chiamato ad applicarla; ma non é fondata nel merito, perché la possibilità che una determinata norma risulti - in fatto - disattesa o violata non ne implica l’illegittimità costituzionale.

Rimane affidata alla prudente valutazione del legislatore, in sede di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle sentenze, la ricerca e l'introduzione - nello spirito del principio dell'art. 24 Cost. - di opportuni strumenti atti a riparare alle conseguenze del possibile verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello che ha dato origine alla presente controversia. Ma di certo non può dirsi imposto dall'art. 24 che eventuali nullità verificatesi per violazione del diritto di difesa debbano poter esser fatte valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.

Lo stesso art. 24, anche letteralmente, vuole assicurata la inviolabilità del diritto di difesa "in ogni stato e grado del procedimento"; nell'interno, cioé, del rapporto processuale, ma senza oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso é positivamente articolato.

Ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando. Altrimenti detto, la garanzia del diritto di difesa opera nel processo, finché questo é in corso di svolgimento, ma non postula anche - in contrasto con le accennate esigenze - che il processo permanga indefinitivamente aperto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1972.