Sentenza n. 51 del 1970
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SENTENZA N. 51

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 544, prima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1968 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Porfido Dora, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 28 dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Porfido Dora, imputata del reato di favoreggiamento della prostituzione, la Corte di cassazione, annullata la sentenza della Corte di appello di Napoli in conseguenza della nullità, di cui all'art. 185, n. 1 c.p.p., verificatasi nel processo di primo grado davanti al tribunale di Avellino, con sentenza 23 giugno 1967, rinviava gli atti al tribunale di Benevento per la rinnovazione del giudizio.

Il difensore dell'imputata rilevava la incompetenza di quel tribunale e, subordinatamente all'istanza di correzione del capo della sentenza concernente la designazione del giudice di rinvio (perché in luogo del tribunale di Benevento fosse indicato quello di Avellino, investito della causa in primo grado), eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 544, prima parte, c.p.p., il quale stabilisce che "nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento".

Il tribunale di Benevento, accogliendo detta eccezione, con ordinanza 21 ottobre 1968 disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, osservando, in merito ad essa, che la preclusione a discutere, in sede di rinvio, sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione, pone ostacolo all'esercizio della difesa per quanto concerne la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.). Garanzia che, nella specie, sarebbe stata violata in conseguenza dell'erroneo rinvio degli atti ad un giudice diverso da quello investito del processo in primo grado, ai sensi dell'art. 543, n. 6 del codice di procedura penale.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio con atto di intervento 16 gennaio 1969, ha rilevato, in via preliminare, che la questione é stata proposta in relazione al solo caso di annullamento con rinvio per nullità del dibattimento di primo grado (art. 543, n. 6).

In questo caso la pronunzia della Corte di cassazione avrebbe natura meramente ordinatoria, onde se ne potrebbe ammettere la rettifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., sul punto dell'eventuale erronea designazione del giudice di rinvio, al quale dovrebbe essere riconosciuta la potestà di elevare conflitto di competenza, provocando, da parte della Corte di cassazione, una decisione avente al riguardo valore di cosa giudicata.

La questione, nel merito, non sarebbe comunque fondata. Non sussisterebbe infatti violazione del principio del giudice naturale, sia se fosse accolta la tesi che in tutti i casi di rinvio é sostanzialmente decisa una questione di competenza del giudice, sia se fosse affermato che, per esigenza di giustizia, nei detti casi la causa deve essere rimessa a giudice diverso da quello che, ancorché con sentenza poi dichiarata nulla in rito, abbia già pronunziato nel merito.

Non potrebbe d'altronde non spettare alla Corte di cassazione, quale organo regolatore della competenza, la designazione del giudice per la nuova fase di rinvio.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte di cassazione, annullando una sentenza della Corte d'appello di Napoli, per aver rilevato una nullità assoluta ai sensi dell'art. 185, n. 1, del codice di procedura penale verificatasi nel corso del dibattimento di primo grado, davanti al tribunale di Avellino, e, dovendo fare applicazione dell'articolo 543, n. 6, c.p.p., rimise gli atti per il giudizio al tribunale di Benevento, quale giudice di rinvio.

Davanti a quest'ultimo tribunale la difesa dell'imputata, rilevato che la causa avrebbe dovuto essere rinviata al tribunale di Avellino, eccepì la incostituzionalità dell'art. 544, primo comma, c.p.p., perché preclusivo dei diritti della difesa in ordine alla competenza nella fase di rinvio.

Il tribunale di Benevento ha osservato non essere consentito esaminare, nella specie, la fondatezza delle istanze della difesa in ordine alla competenza, attesa la norma dell'art. 544, primo comma, c.p.p., in forza della quale "nel giudizio di rinvio non é ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento" della Corte di cassazione, salvo il caso (estraneo alla specie), previsto nell'art. 37, secondo comma, del detto codice.

Da tale preclusione deriverebbe, quindi, ostacolo all'esercizio della difesa per quanto ha tratto alla concreta attuazione della garanzia stabilita dall'art. 25 della Costituzione.

2. - Ciò posto appare evidente che le censure di illegittimità del giudice a quo avverso la norma dell'art. 544, comma primo, c.p.p. si basano non solo sulla violazione dell'art. 25 della Costituzione (esplicitamente citato nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza), ma anche sulla violazione del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.), in relazione alle preclusioni nascenti dalle pronunzie della Corte di cassazione.

La questione sotto entrambi i profili non é fondata.

3. - La norma denunziata riflette il principio, fondamentale nel sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della causa.

La pronunzia della Corte é, infatti, sul punto della competenza, definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544, primo comma, in relazione al disposto del precedente articolo 543, é intesa a rendere operante la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione. Decisioni emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e l'ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimità (sent. n. 50 in pari data) ed, in particolare, come questa Corte ha affermato in altre sue precedenti pronunzie (sent. n. 50 e 109 del 1963), la funzione regolatrice della giurisdizione nonché delle competenze degli organi giudiziari.

Né la normativa in esame é in contrasto con il principio della garanzia del giudice naturale.

La sentenza della Corte di cassazione costituisce, infatti, il titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della causa nel caso concreto, in sostituzione di altro giudice. La competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun precedente grado del giudizio, secondo i criteri legali all 'uopo dettati nel codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalità di giustizia connesse ad esigenze di imparzialità e di indipendenza nell'esercizio della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento giurisdizionale, che si svolge nel pieno rispetto della garanzia del diritto di difesa.

Il principio del giudice naturale, invero, dettato anche per finalità di garanzia di imparzialità del giudizio, esclude che norme ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado superiore, la potestà di distogliere discrezionalmente l'imputato dal giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo giurisdizionale, dopoché la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali.

4. - La soluzione, in senso affermativo, circa la costituzionalità della norma dell'art. 544, primo comma, concernente la preclusione a comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione circa la competenza dell'organo all'uopo designato per tale giudizio, con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione, induce a ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo della legittimità della limitazione apportata all'esercizio del diritto di difesa.

Posto, infatti, che non é consentito il dissenso del giudice di rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della competenza per il prosieguo del giudizio, deve concludersi essere priva di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, ogni ulteriore esplicazione del diritto di difesa sulla competenza: difesa che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le legittime finalità di ciascuno stato e grado del procedimento.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1970.