Sentenza n. 132 del 1970
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SENTENZA N. 132

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI'

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa i1 29 novembre 1968 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 29 novembre 1968 nel corso di un procedimento penale a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo che la normativa denunciata che prevede la risoluzione dei conflitti di competenza attraverso un procedimento in camera di consiglio presso la Corte suprema di cassazione senza intervento dei difensori sia in contrasto con il principio costituzionale sulla inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento. Nella specie la questione sarebbe rilevante, in quanto alla difesa dell'imputata non fu consentito di intervenire nel procedimento con il quale la Cassazione ha risolto un conflitto fra il tribunale ed il pubblico ministero che concerneva il giudizio in corso.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con deduzioni depositate il 13 febbraio 1969, contestando anzitutto la rilevanza della questione proposta, sia perché il procedimento per la risoluzione del conflitto di competenza si sarebbe ormai concluso con una pronuncia avente efficacia di giudicato nei confronti del giudice a quo, sia perché detto procedimento avrebbe natura incidentale e del tutto autonoma rispetto a quello ordinario in corso con la conseguenza che il giudice di quest'ultimo non sarebbe comunque legittimato a sollevare questioni ad esso attinenti.

Nel merito poi l'Avvocatura di Stato osserva che ai fini della risoluzione di un conflitto di competenza, elevato dal giudice o denunziato dalle parti, gli atti e i documenti del processo vengono trasmessi alla Corte di cassazione; che le stesse parti ricevono comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza di deliberazione in camera di consiglio e possono pertanto presentare documenti, istanze e memorie scritte. Mancherebbe, in definitiva, soltanto la fase del dibattimento, vale a dire la partecipazione dei difensori ad una discussione orale, ma ciò costituirebbe soltanto una speciale caratteristica del procedimento che non impedisce né rende estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Le conclusioni della Avvocatura di Stato sono quindi volte ad ottenere una pronuncia di inammissibilità ovvero di infondatezza della questione sollevata.

3. - All'udienza del 17 giugno 1970 l'avvocato dello Stato ha confermato le proprie tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

Deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, sollevata in linea pregiudiziale dall'Avvocatura dello Stato.

Le disposizioni denunciate (artt. 54 e 531 cod. proc. pen.) non concernono, infatti, il giudizio in corso presso la Corte d'appello di Bologna né quello di primo grado oggetto del gravame, avendo esclusivo riferimento ai procedimenti in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione in sede di risoluzione dei conflitti di competenza. E, nella specie, di dette norme ebbe a fare applicazione la Corte di cassazione decidendo, con sentenza 23 giugno 1966, sul conflitto denunciato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna avverso un'ordinanza di quel tribunale che, dichiarata la nullità dell'istruttoria sommaria per violazione del diritto di difesa, aveva rimesso gli atti allo stesso Procuratore della Repubblica affinché procedesse a rinnovare l'istruttoria.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale viene ora proposta dalla Corte d'appello, dopo che il procedimento in cassazione si era definitivamente concluso con la menzionata sentenza, che annullava l'ordinanza del tribunale, restituendo a questo gli atti per l'ulteriore corso del giudizio di merito.

Nessuna influenza, pertanto, potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte sul giudizio a quo, ostandovi l'effetto preclusivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, cui il codice di rito, nell'art. 54, quarto comma, attribuisce testualmente "autorità di cosa giudicata" con la sola eccezione prevista nello stesso comma per l'ipotesi, che qui non interessa, di nuovi fatti o circostanze che vengano a modificare la competenza per materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza 29 novembre 1968.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1970.