SENTENZA N. 88
ANNO 2009
Commento alla decisione di
Filomena Manganiello
Perché
la prevalenza è sempre la risposta?
(per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 158, lettere a) e c)
e comma 165 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2008), promossi dalle Regioni Toscana e Veneto
con ricorsi notificati il 25 e il 26 febbraio 2008, depositati in cancelleria
il 27 febbraio e il 5 marzo 2008 ed iscritti ai nn.
16 e 19 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24
febbraio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato
il successivo 27 febbraio 2008 (reg. ric. n. 16
del 2008) la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La disposizione impugnata,
recante modifiche all’art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), assegna al Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la funzione di rilasciare l’autorizzazione relativa agli
impianti offshore di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
La ricorrente non contesta tale allocazione, che
ritiene giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, ma denuncia la
norma, nella parte in cui essa non prevede che l’autorizzazione venga
rilasciata previa intesa con la Regione, osservando che tale modulo partecipativo
è previsto sia dall’art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), quanto agli elettrodotti della rete energetica nazionale,
sia dall’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1999), quanto ai
gassificatori, anche offshore. Viceversa la disposizione impugnata, tramite il rinvio al
comma 4 del medesimo art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, si limiterebbe ad
assicurare alla Regione interessata la partecipazione “alla Conferenza dei
servizi, con un ruolo e forza esattamente identici a quelli degli altri enti
partecipanti”, in deroga all’”assetto istituzionale delle competenze”.
2. – Con ricorso notificato
il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo 2008 (reg. ric. n. 19
del 2008) la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della medesima legge 24
dicembre 2007, n.
L’art. 2, comma 158,
lettera a), modifica l’art. 12, comma
3, del d.lgs. n. 387 del
L’individuazione con norma statale della Provincia
quale ente titolare della competenza in questione lederebbe l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, costituendo norma di dettaglio nella materia
concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
elettrica. Inoltre, sarebbe leso l’art. 118 della Costituzione, poiché dovrebbe
spettare alla Regione l’allocazione della funzione amministrativa in materia
oggetto di potestà concorrente. Non sussisterebbero, infatti, le condizioni per
l’attrazione in sussidiarietà allo Stato di tale compito, in difetto di intesa
con la Regione, sicché sarebbe violato anche il principio di leale
collaborazione.
In secondo luogo, viene
impugnato l’art. 2, comma 165, della legge n. 244 del 2007, il quale integra
l’art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003, concernente le direttive che l’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas emana a proposito del collegamento degli
impianti da fonti energetiche rinnovabili alla rete elettrica: la disposizione
impugnata arricchisce il contenuto di tali direttive, cui è demandata
l’adozione di ulteriori previsioni e misure in materia. La ricorrente ritiene
in tal modo leso l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, poiché il legislatore statale
avrebbe attribuito nuovi compiti all’Autorità, “senza il benché minimo
confronto con le Regioni”, nonché l’art. 118 della Costituzione ed il principio
di leale collaborazione, poiché le direttive “interferiranno
significativamente, menomandola, sull’autonomia amministrativa regionale”.
Si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e
comunque infondato.
A parere dell’Avvocatura,
l’art. 2, comma 158, lettera a),
impugnato si ispira “ a principi di adeguatezza e di uniformità sul territorio
nazionale nella individuazione delle competenze nel delicato settore
considerato, ferma altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente”.
Tale considerazione
sorreggerebbe anche il censurato art. 2, comma 165, mentre la menomazione delle
competenze regionali derivante dalle direttive dell’Autorità per l’energia ed
il gas sarebbe del tutto ipotetica ed indimostrata.
Considerato
in diritto
1. – La Regione Veneto
(reg. ric. n. 19/08) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra
l’altro, dell’art. 2, comma 158, lettera a),
e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione
ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni “di cui agli artt.
5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n.
A propria volta, la Regione Toscana (reg. ric. n.
16/08) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro,
dell’art. 2, comma 158, lettera c),
della medesima legge 24 dicembre 2007, n.
I ricorsi hanno entrambi per oggetto disposizioni
concernenti la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
e meritano pertanto di essere riuniti ai fini di una decisione congiunta.
2. – L’art. 2, comma 158,
lettera a), della legge n. 244 del
2007, impugnato dalla Regione Veneto, modifica l’art. 12, comma 3, del d.lgs.
n. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità)
relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità:
nel testo originario tale art. 12 stabiliva che l’autorizzazione unica ivi prevista
in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili fosse rilasciata, oltre che dalla Regione, da “altro soggetto
istituzionale delegato dalla Regione”.
A seguito dell’impugnata modifica normativa,
l’autorizzazione viene ora rilasciata “dalla Regione o dalle Province delegate
dalla Regione”; in altri termini, la disposizione oggetto di censura restringe
alla sola Provincia competente il novero degli enti che la Regione, titolare
della competenza autorizzatoria, può delegare
all’esercizio della stessa.
La ricorrente postula invece, a sostegno delle
proprie censure di illegittimità costituzionale, che la norma impugnata abbia
stabilito “che d’ora in poi spetti alla Provincia il compito di rilasciare
l’autorizzazione unica”, anziché alla Regione: il contenuto di tale asserzione
svolta con il ricorso, già di per sé chiaro ed univoco, viene ulteriormente
ribadito in sede di memoria conclusiva, ove la Regione Veneto ritiene “di tutta evidenza che solo
a livello regionale la costruzione e
l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono
essere adeguatamente programmati”, mentre “concedendo il potere autorizzatorio
alle Province, la visione della materia risulta parcellizzata e il coordinamento
e l’armonia degli interventi, anche molto rilevanti, di costruzione di
infrastrutture per la produzione di energia elettrica sono messi a
repentaglio”.
La
Regione non si duole, pertanto, della restrizione, imposta dalla norma
censurata, della propria potestà di delega al solo ente provinciale, anziché al
“soggetto istituzionale” ritenuto idoneo, ma lamenta di essere stata spogliata
di una competenza a favore della Provincia: sulla base di tale premessa
interpretativa, la ricorrente ritiene lesi gli artt. 117 e 118 della
Costituzione, poiché in materia ritenuta oggetto di potestà legislativa
concorrente (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia) non
spetterebbe alla legge dello Stato l’allocazione, con norma di dettaglio, della
funzione amministrativa, ed “in subordine” il principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni, poiché non sussisterebbero le condizioni che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, legittimano la “chiamata in sussidiarietà di
funzioni regionali a livello statale”.
Tuttavia,
è evidente l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la
ricorrente, posto che il tenore letterale della disposizione censurata non può
lasciare alcun margine di dubbio circa la persistenza della titolarità della
competenza amministrativa in questione in capo alla Regione, la quale dispone
della mera facoltà, e non certo dell’obbligo, di delegarne l’esercizio alle
Province: tale erroneità determina la non fondatezza della questione proposta (sentenza n. 202 del
2007; sentenza
n. 184 del 2007).
3.
– L’art. 2, comma 165, della legge n. 244 del 2007, impugnato dalla Regione
Veneto, integra l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 2003, concernente il
contenuto delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del
servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti
elettriche: in particolare, la norma viene arricchita con sei ulteriori
previsioni (lettere da f-bis a f-septies),
concernente ciascuna una nuova competenza affidata all’Autorità.
La
ricorrente ritiene che in forza di tale previsione statale, adottata
“unilateralmente e senza il benché minimo confronto con le Regioni”, l’Autorità
“sarà legittimata ad emanare direttive che interferiranno (…) sull’autonomia
regionale” in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia: ciò lederebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed il
principio di leale collaborazione.
Questa
Corte osserva che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita
dall’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, pur operando “in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione” (art. 2, comma 5),
costituisce una “autorità nazionale” (art. 2, comma 6) riconducibile alla
materia della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali: non vi è ragione per ritenere che tale posizione di indipendenza,
ovvero il carattere “neutrale” (sentenza n. 32 del
1991) che le Autorità di tale natura in linea di principio assumono
rispetto agli interessi cui sono preposte, possano produrre alterazioni dei
criteri costituzionali in base ai quali viene ripartito l’esercizio delle
competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali. La peculiare
collocazione dell’Autorità nell’apparato amministrativo dello Stato,
quand’anche indotta da vincoli comunitari (quanto alle autorità di
regolamentazione del mercato interno dell’energia elettrica si veda l’art. 23
della direttiva 2003/54/CE), in altri termini, non ne elide il carattere
nazionale, così che resta necessario accertare se le attribuzioni di cui detta
Autorità gode, al fine di regolare e controllare il settore di propria
competenza, siano compatibili con la sfera di competenza costituzionalmente
riconosciuta alle Regioni: secondo tale prospettiva questa Corte ha rigettato
le censure mosse dalla Provincia di Bolzano contro la istituzione della
Commissione di garanzia prevista dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, osservando
che non “è possibile rinvenire alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo
a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione” (sentenza n. 32 del
1991).
La
legge statale, pertanto, può assegnare all’Autorità, nel rispetto dei criteri
indicati dall’art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative di cui lo
Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque rivendicare legittimamente
l’esercizio, sia in quanto sussistano le condizioni per la chiamata in
sussidiarietà al livello centrale del compito in questione (sentenza n. 303 del
2003), ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad
imporre “normative statali derogatrici di tale quadro
della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne” (sentenza n. 126 del
1996). Certamente, la natura “unitaria a livello nazionale” dei compiti
delle Autorità indipendenti (sentenza n. 482 del
1995; sentenza
n. 256 del 2007, entrambe relative all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici) è largamente connaturata alla finalità di assicurare una regolazione
ed un controllo uniforme di settori della vita civile, soggetti all’azione
amministrativa, ove parcellizzare la disciplina normativa e gli interventi
regolatori implicherebbe non solo il difetto delle condizioni tecniche
necessarie alla funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta la stessa compromissione dei principi
costituzionali alla cui osservanza le regole del mercato debbono conformarsi;
pertanto, spetta alla Corte valutare, di volta in volta, se tali presupposti
ricorrano nel caso di specie.
Venendo
perciò all’esame della questione sollevata dalla Regione Veneto, va premesso
che senza dubbio l’operato dell’Autorità, con riguardo alle direttive previste
dall’art. 14 del d.lgs. n. 387 del
Tuttavia,
la Corte ritiene che le molteplici previsioni di cui si compone la norma
impugnata, in ragione delle finalità cui appaiono ispirate e dell’obiettivo
fascio di interessi che ne vengono incisi, siano riconducibili, con un giudizio
di prevalenza rispetto alla materia dell’energia, a materia di competenza
esclusiva dello Stato,.
La
disposizione censurata, infatti, prevede che l’Autorità adotti direttive che: f-bis), sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei
gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di
inerzia; f-ter), prevedono, ai sensi del
paragrafo 5 dell’articolo 23
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; f-quater), prevedono l’obbligo di connessione
prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel
caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia
prodotta, ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui; f-quinquies), prevedono che gli interventi
obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento
della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica
prodotta; f-sexies), prevedono che i costi
associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f)
e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore
della rete; f-septies), prevedono le
condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di
consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante
impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.
L’Autorità
è incaricata di regolare e controllare uno snodo fondamentale ai fini
dell’efficiente funzionamento del mercato dell’energia elettrica, fissando “le
condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso
a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di
trasmissione e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del
d.lgs. 16 marzo 1999, n.
È
evidente, infatti, che l’accesso alla rete sulla base di condizioni tecniche ed
economiche preliminarmente definite allo scopo di assicurare la parità degli
operatori funge da requisito indispensabile, affinché possa svilupparsi il
libero gioco della concorrenza nell’ambito di un mercato ove è particolarmente
avvertito il “rischio di posizioni dominanti” e di “comportamenti predatori”
(punto 2 del “Considerando” della direttiva 2003/54/CE).
Con
riguardo all’energia prodotta da fonti rinnovabili, si incrocia con tali
compiti l’obiettivo, di derivazione comunitaria, di “promuovere in via
prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla
protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile” (punto 1 del
“Considerando” della direttiva 2001/77/CE), in particolare assicurando la
trasmissione e la distribuzione dell’elettricità così prodotta, fino alla
previsione di “un accesso prioritario alla rete” (art. 7 della direttiva
2001/77/CE): il legislatore nazionale ha infatti previsto “l’obbligo di
utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta o comunque immessa
nel sistema elettrico nazionale” (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999),
ammettendo in tal modo una parziale deroga, consentita dal diritto comunitario,
alla perfetta parità di accesso alla rete, sorretta da finalità di protezione
dell’ecosistema.
Le
direttive che l’Autorità è tenuta ad adottare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
n. 387 del 2003 come modificato dalla norma impugnata, in punto di collegamento
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla rete elettrica, esprimono
perciò il punto di sintesi tecnicamente necessario per assicurare, in questo
particolare ambito, l’assetto concorrenziale del mercato con modalità e forme
compatibili rispetto al prioritario obiettivo di incentivare l’impiego delle
fonti energetiche rinnovabili, a fini di tutela ambientale: esse, in altri
termini, si trovano all’incrocio delle competenze esclusive dello Stato in
materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e della Costituzione) e di “tutela
dell’ambiente” (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).
Per
tale ragione, la norma impugnata, pur ripercuotendosi sulle materie della
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, è caratterizzata
dalla finalità prevalente di assicurare e conformare gli interessi
peculiarmente connessi alla protezione dell’ambiente nell’ambito di un mercato
concorrenziale.
Assunta
tale premessa, le censure mosse dalla Regione Veneto in forza degli artt. 117 e
118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione si rivelano non
fondate: l’allocazione della funzione amministrativa che abbia per oggetto
materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato non può spettare,
infatti, che alla legge statale, la quale vi provvederà in conformità all’art.
118 della Costituzione (sentenza n. 69 del 2004;
sentenza n. 43
del 2004); in tal caso,
Quanto
alle doglianze relative alla violazione dei moduli collaborativi intercorrenti
tra Stato e Regioni con riguardo all’approvazione legislativa della norma
impugnata, è agevole osservare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte
“l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale
collaborazione” (sentenze
n. 371 e n.
159 del 2008).
4.
– L’art. 2, comma 158, lettera c),
della legge n. 244 del 2007, impugnato dalla Regione Toscana, stabilisce che
l’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 per
gli impianti offshore è rilasciata
dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le
modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da
parte della competente autorità marittima”.
La
ricorrente non contesta l’attribuzione ad un organo dello Stato di tale
funzione amministrativa, ma lamenta che essa non sia accompagnata dalla necessità
di una previa intesa con la Regione, come imporrebbero gli artt. 117 e 118
della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.
Tuttavia,
la norma impugnata, nell’attribuire all’organo statale il compito di rilasciare
il titolo autorizzatorio, stabilisce espressamente che ciò avvenga all’esito
del procedimento previsto dal comma 4 seguente; tale comma prevede che
“l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei princìpi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia
quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Alla
luce di tale ultima previsione appare chiaro che l’attuale assetto normativo
garantisce ampiamente l’esercizio delle competenze regionali in materia,
giacché per un verso spetta alla Giunta regionale pronunciarsi all’esito del
procedimento unico, e, per altro verso, il dissenso “qualificato” espresso da
un’amministrazione statale attiva, ai sensi dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza
Stato-Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di azione regionale.
Alla
luce del quadro normativo così riassunto, la questione va dichiarata non
fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle
ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposta nei confronti di
altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2008) con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui
agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11
ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposta
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 27 marzo 2009.