SENTENZA N. 97
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5 gennaio 2007, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei
deputati;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Roma – sezione
dei giudici per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza – ricorso
del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006
(doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale è stata
dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione,
l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto,
rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Il Tribunale ricorrente – riportando
il capo di imputazione – espone che si procede nei confronti del deputato
Fabrizio Cicchitto per il reato continuato di diffamazione a mezzo
stampa, aggravato dall’aver attribuito un fatto determinato, per avere,
mediante una serie di dichiarazioni alla agenzia ANSA in data 25 gennaio 2005
«(riprese dal quotidiano “Secolo d’Italia” del 26 gennaio 2005)» ed in data 4
febbraio 2005 «(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente
trascritto)», offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in
data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni, testualmente, affermava che «la
sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, dà
prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia
per fare proselitismo […] una sentenza così aberrante […] determinata da una
forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la resistenza
irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente hanno
trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura […] è
legittimo porsi l’interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo».
Il Tribunale ricorrente richiama,
inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere in giudizio, a firma del relatore Mazzoni,
nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto
protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un
procedimento nei confronti di Mohamed Daki e altri,
conclusosi dinanzi alla stessa, in sede di giudizio abbreviato, con l’assoluzione
di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si legge che: «sicuramente sono
affermazioni forti, ma non si può negare il collegamento stretto e funzionale,
per essere più tecnici, con il ruolo istituzionale e politico dell’on. Cicchitto. Egli è infatti deputato e vice coordinatore
nazionale di Forza Italia ed ha avuto più volte occasione di intervenire
doverosamente in quest’aula e al di fuori di essa sugli argomenti gravissimi e
delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale (...).
L’interpretazione contenuta in quella sentenza è stata successivamente posta in
discussione tant’è vero che tale decisione è stata anche annullata. Chiaramente
ciò rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi
formulati dall’onorevole Cicchitto, sebbene con
espressioni forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla dott.ssa Forleo si può definire, nel caso di specie, solo casuale;
le considerazioni che l’on. Cicchitto ha formulato
sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule
parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un intervento
modificativo dell’articolo del codice penale richiamato nel processo che vedeva
imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la nozione di
reato di terrorismo. Credo quindi nel caso di specie sussistano tutti gli
elementi per accogliere la richiesta di insindacabilità avanzata dall’onorevole
Cicchitto».
Il Tribunale di Roma osserva, in via
preliminare, di ritenere ammissibile l’opposizione alla richiesta di
archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l’esame delle
questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni
contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all’esito della risoluzione
del conflitto di attribuzioni.
Ad avviso del Tribunale, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, le
dichiarazioni del deputato Cicchitto, oggetto di
conflitto, non sembra possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti
dall’art. 68, primo comma, Cost.
Evidenzia altresì il Tribunale come
non sia stato prodotto né depositato alcun atto parlamentare del quale le
dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
Il Tribunale di Roma, sospeso il
giudizio, ha quindi sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale
di dichiarare che non spetta alla stessa Camera affermare l’insindacabilità, a
norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita al deputato
e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta del 26
gennaio 2006.
2. – Con ordinanza n. 446
del 2006 è stato ritenuto ammissibile il conflitto.
3. – Si è costituita in giudizio
Ad avviso della Camera dei deputati,
il Tribunale ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre il capo di imputazione
contestato al deputato, senza riportare compiutamente le frasi pronunciate da
quest’ultimo, né avrebbe precisato quali di esse siano state pronunciate in
occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa del 25 gennaio 2005 e
quali in occasione di quelle del 4 febbraio 2005, né avrebbe riferito la
vicenda da cui scaturivano tali dichiarazioni e tali omissioni non sarebbero
sanate neppure dall’aver riportato nel ricorso il contenuto della relazione
della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Pertanto, a parere
della Camera dei deputati, l’atto introduttivo del ricorso sarebbe carente per
insufficiente indicazione, da un lato, delle ragioni del conflitto, dall’altro,
del «petitum».
Nel merito,
4. – In prossimità della data fissata
per l’udienza,
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Roma – sezione
dei giudici per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza – ricorso
del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma
dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del
parlamentare Fabrizio Cicchitto, rispetto alle quali
pende un procedimento penale.
Ad avviso del Tribunale, le
dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere
ricondotte ad alcuno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost.
In particolare, il giudice rimettente
rileva come non sia stato prodotto alcun atto parlamentare del quale le
dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
2. –
Preliminarmente, va confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i
presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 446
del 2006.
Non può
essere accolta in proposito l’eccezione formulata dalla Camera dei deputati,
basata sul rilievo che l’atto introduttivo del conflitto sarebbe carente sotto
il profilo della compiuta esposizione dei fatti, giacché – si sostiene – le
dichiarazioni su cui dovrebbe vertere il conflitto non sarebbero state
riportate compiutamente dal ricorrente, né sarebbe precisato quali di esse
siano state pronunciate in occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa
del 25 gennaio 2005 e quali in occasione di quelle del 4 febbraio 2005.
La
descrizione delle dichiarazioni oggetto di conflitto appare sufficiente per la
loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso,
riproduce integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenza n. 271 del
2007) e, per l’altro, riporta il testo della relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio in ordine al contenuto e alla
successione temporale degli atti funzionali (sentenza n. 28 del
2008 e sentenza
n. 331 del 2006).
3. – Nel
merito, il ricorso è fondato.
4. – Gli
atti funzionali compiuti dal deputato sono una interrogazione (n. 4/13312 del 7 marzo 2005) e due
interventi in aula (dell’8 marzo e del 12 luglio 2005), ai quali per il loro contenuto possono essere riferite le opinioni
oggetto di conflitto.
Questa Corte ha riconosciuto la
possibilità che l’atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne entro «un
arco temporale talmente compresso» da potersi affermare la sostanziale
contestualità tra l’uno e le altre (sentenza n. 221 del
2006); ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, sussistendo uno
spazio temporale considerevole tra le dichiarazioni alla stampa e gli atti
funzionali. Questi ultimi sono successivi e si collocano in un arco temporale
da un mese fino a cinque mesi posteriore alle esternazioni (sentenza n. 335 del
2006).
Sono
indicati atti funzionali a firma di altri parlamentari (interrogazione n.3/04135 del 26
gennaio
Conclusivamente,
la delibera della Camera dei deputati ha violato l’art. 68, primo comma, Cost.,
ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere
annullata.
per questi motivi
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i
quali pende un procedimento penale a carico del deputato Fabrizio Cicchitto davanti al Tribunale di Roma, di cui al ricorso
indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 2008.
F.to:
Depositata
in