Sentenza n. 97 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 97

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Franco                                          BILE                                      Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

-         Paolo Maria                                  NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (Doc. IV – quater, n. 86), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti dell’avv. Giuseppe Lucibello, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, settima sezione penale, notificato il 2 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 2005.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 29 aprile 2004, il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 4 febbraio 2004 (Doc. IV – quater, n. 86), con la quale – in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti dell’avvocato Giuseppe Lucibello riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni del deputato medesimo, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale espone che l’on. Sgarbi deve rispondere di diffamazione, per aver offeso, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, andata in onda su “Canale 5” il 17 ottobre 1996, la reputazione dell’avvocato Lucibello, affermando che «questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per reati connessi, aveva la libertà, grazie all’amicizia con il dott. Di Pietro, di incontrare liberamente l’indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di “incontrare” Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che aveva detto Pacini Battaglia e quando Pacini ha detto qualcosa che lo mette in discussione, di cambiare la versione: “sbancato, stancato”».

Il Tribunale aggiunge di aver trasmesso, il 20 novembre 2003, gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), e che la Camera ha deliberato nel senso che i fatti per cui è processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.

Secondo il Tribunale, alla fattispecie sottoposta al suo giudizio non è applicabile l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ed è, quindi, viziata la delibera del 4 febbraio 2004. In particolare, il ricorrente rileva che l’art. 3 della legge n. 140 del 2003 non ha innovato la portata precettiva dell’art. 68 Cost. e che le dichiarazioni rese extra moenia, che non siano divulgative di una scelta politica espressa in atti funzionali – come nella specie, dove l’imputato, conduttore di una trasmissione televisiva, ha espresso giudizi lesivi dell’onore altrui, senza alcun collegamento con l’esercizio della funzione parlamentare –, cadono al di fuori dell’ambito della prerogativa parlamentare di cui si tratta, richiamando, a conferma, la relazione di maggioranza della Giunta e l’intervento in aula del relatore per la maggioranza, secondo cui non è emerso alcun aggancio tra le critiche espresse e l’attività parlamentare dell’on. Sgarbi e nelle affermazioni di quest’ultimo rese in trasmissione non si intravede alcun contenuto politico.

Nel riprendere le argomentazioni svolte in alcune sentenze della Corte costituzionale, il Tribunale sottolinea che è stato affermato il principio, secondo cui «altro è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia della Camere, riserva ai Parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. Se privata del suo specifico orientamento finalistico, tale prerogativa si trasformerebbe in un inaccettabile privilegio personale a favore dei membri delle Camere» (sentenza n. 508 del 2002).

Ai fini dell’insindacabilità, rileva il ricorrente, il «collegamento necessario dell’atto con le “funzioni” del Parlamento […], a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni […], anche se attuato in forma “innominata” sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c’è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l’atto non previsto dai regolamenti […] e l’atto estraneo […], giacché […] deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l’atto […] come “espressione di attività parlamentare”» (sentenza n. 120 del 2004).

Infine, il ricorrente si sofferma sul proprio potere di sollevare conflitto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dello stesso.

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 10 del 2005, depositata il 14 gennaio 2005.

3. – Il Tribunale di Milano ha provveduto a notificare l’ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2005, e ha poi depositato tali atti in data 21 febbraio 2005.

4. – La Camera dei deputati, costituitasi nel giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, rilevando che nell’atto introduttivo non sono descritti minimamente i fatti all’origine del conflitto, con la conseguenza che non è dato conoscere il reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al deputato Sgarbi. Ed infatti, non si comprenderebbe se nel passaggio riportato nell’atto introduttivo se ne faccia una sintesi; se le parti virgolettate siano riportate fedelmente; se le virgolette tra le quali sono comprese alcune singole parole indichino una citazione testuale o, invece, rappresentino una enfatizzazione da parte del Tribunale. Né un ausilio in tal senso potrebbe venire dalla descrizione dei fatti contenuta nella Relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni del 10 novembre 2003, che si limita a riportare il capo di imputazione.

Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe da ravvisare nella mancanza del petitum, in quanto nell’atto introduttivo del giudizio non v’è richiesta di annullamento della deliberazione censurata, né di pronuncia sulla spettanza al Tribunale ricorrente del potere in contestazione, ovvero sulla erroneità dell’esercizio del potere stesso da parte della Camera dei deputati.

Nel merito, la Camera conclude per la infondatezza del ricorso, osservando che il deputato Sgarbi aveva sostanzialmente lamentato la ritenuta esistenza di rapporti non corretti tra il dott. Di Pietro e l’avv. Lucibello, in riferimento all’attività di difensore del dott. Pacini Battaglia svolta dallo stesso Lucibello. Le affermazioni del predetto deputato si inserirebbero nel solco di una risalente polemica dello stesso con l’attività della Procura della Repubblica di Milano, e, in particolare, del dott. Di Pietro, ritenute in contrasto con alcuni essenziali principi del nostro ordinamento. Sussisterebbe, pertanto, un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia per cui si procede penalmente e gli atti tipici della funzione parlamentare del deputato Sgarbi.

In particolare, quest’ultimo, già molto tempo addietro, aveva, in sede parlamentare, criticato l’inchiesta “Mani pulite”, lamentando l’«innegabile grado di inquinamento ambientale che la sta ormai caratterizzando» e l’uso di metodi arbitrari e inquisitori e, successivamente, dopo tali esternazioni, aveva censurato i rapporti tra il dott. Di Pietro e l’avv. Lucibello, con specifico riferimento alla consegna di un’automobile da parte della MAA Assicurazioni tanto all’uno quanto all’altro e al fatto che l’autovettura era stata rivenduta dal primo al secondo per la somma di lire 20.000.000. Né rileverebbe il tempo trascorso tra quegli atti tipici e le dichiarazioni rese extra moenia, ma solo il nesso di sostanziale contestualità tra gli uni e le altre.

La difesa della Camera sottolinea che analoghe iniziative parlamentari erano state adottate anche da altri deputati, i quali avevano lamentato come tra alcuni avvocati del Foro di Milano, in particolare l’avv. Lucibello, e i magistrati della Procura milanese, in particolare il dott. Di Pietro, intercorressero rapporti censurabili, con riferimento a favoritismi a certi imputati in ragione dell’identità del difensore e al tema specifico del ritenuto privilegio riservato all’avv. Lucibello.

Esisterebbe, dunque, una corrispondenza sostanziale, anche se non formale, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i predetti atti tipici della funzione parlamentare, adottati sia dallo stesso Sgarbi, sia da altri deputati del suo stesso gruppo parlamentare: identità sostanziale che dovrebbe desumersi dal complesso della politica parlamentare.

5. – In una memoria depositata nell’imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati, nel ribadire le predette conclusioni, aggiunge che, a norma dell’art. 67 Cost., che afferma che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, è la Nazione intera che ha in ciascun parlamentare rappresentazione e rappresentanza; sicché, le opinioni manifestate, nella qualità di rappresentante della Nazione, da qualunque parlamentare debbono sempre essere considerate ai fini dell’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost., quale che sia il parlamentare che ha manifestato le opinioni extra moenia.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (Doc. IV-quater, n. 86), con la quale – in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti dell’avvocato Giuseppe Lucibello riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 10 del 2005.

3. – L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Camera dei deputati, per la mancanza, nell’atto introduttivo del ricorso, della indicazione dei fatti all’origine del conflitto, che non consentirebbe la conoscenza del reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al deputato, è infondata. Invero, nell’atto introduttivo sono testualmente riportate le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio penale a carico del predetto parlamentare, quali risultanti dal capo di imputazione, riprodotto anche nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni del 10 novembre 2003.

4. – Parimenti infondata è la ulteriore ragione di inammissibilità ravvisata nella mancanza del petitum, per il fatto che nell’atto non vi sarebbe richiesta di annullamento della deliberazione impugnata, né di pronuncia sulla spettanza al Tribunale ricorrente del potere in contestazione, ovvero sulla erroneità dell’esercizio del potere stesso da parte della Camera dei deputati.

Ai fini della corretta formulazione del petitum, è sufficiente «qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» (ex plurimis, sentenza n. 452 del 2006).

Nel caso di specie, emerge, con chiarezza, dall’atto introduttivo, anche in assenza di una esplicita richiesta, la pretesa del giudice volta alla dichiarazione di non spettanza del potere alla Camera ed all’annullamento della delibera impugnata. Ed infatti, nel ricorso si fa riferimento esplicito alla legittimazione dello stesso ricorrente a sollevare conflitto di attribuzione, nonché alla finalizzazione dello stesso alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

5. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (sentenze n. 392, n. 371, n. 335, n. 317 del 2006). Affinché il relativo scrutinio possa avere esito positivo, occorre il concorso di un duplice requisito: un legame temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, di modo che questa assuma una finalità divulgativa della prima; e una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi (sentenze n. 317 e n. 258 del 2006). Comunanza di argomenti e «contesto politico» non valgono, difatti, in sé, a connotare le dichiarazioni esterne come espressive della funzione, ove esse – non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni – siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare, mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall’insindacabilità), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost. (sentenza n. 317 del 2006).

Nel caso in esame, non è possibile ravvisare una corrispondenza sostanziale di contenuto fra le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi e gli atti tipici individuati dalla difesa della Camera dei deputati. Ed infatti, tra dette dichiarazioni e le interrogazioni dello stesso deputato n. 3/00189 e n. 3/00190 del 1° agosto 1994, in cui, rispettivamente, si lamentavano i «metodi arbitrari e meramente inquisitori» adottati nel corso della inchiesta “Mani pulite”, e l’«innegabile alto grado di inquinamento ambientale che la sta ormai caratterizzando», od anche quella n. 4/12830 del 3 agosto 1995 – prima firmataria on. Maiolo – in cui si faceva riferimento ai rapporti tra il dott. Di Pietro e l’avv. Lucibello in relazione all’acquisto da parte del secondo dell’autovettura consegnata al primo dalla MAA Assicurazioni, è configurabile soltanto una generica comune inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, ma non una sostanziale corrispondenza di significati.

Quanto alle analoghe iniziative adottate da altri parlamentari appartenenti allo stesso gruppo del deputato Sgarbi, la Corte ha già ripetutamente affermato che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari», poiché, se «è vero che le guarentigie previste dall’art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori», tuttavia da ciò non può trarsi la conseguenza che «esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l’art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenze n. 452 e n. 331 del 2006).

In assenza di una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, resta assorbita ogni indagine sulla sussistenza del legame temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna.

Le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi non rientrano, pertanto, nell’esercizio delle sue funzioni e non sono garantite dall’insindacabilità. Conseguentemente, l’impugnata delibera della Camera dei deputati ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo con ciò le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione settima penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (Doc. IV-quater, n. 86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.