Ordinanza n. 446 del 2006

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ORDINANZA N. 446

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                  BILE                                  Presidente

- Giovanni Maria                    FLICK                                  Giudice

- Francesco                             AMIRANTE                               "

- Ugo                                      DE SIERVO                               "

- Romano                                VACCARELLA                        "

- Paolo                                    MADDALENA                          "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                                QUARANTA                             "

- Franco                                  GALLO                                      "

- Luigi                                     MAZZELLA                              "

- Gaetano                                SILVESTRI                                "

- Sabino                                  CASSESE                                   "

- Maria Rita                            SAULLE                                    "

- Giuseppe                              TESAURO                                 "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dott.ssa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza – ricorso del 21 giugno 2006, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale;

che il ricorrente espone che l’on. Fabrizio Cicchitto è imputato del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alla agenzia ANSA in data 25 gennaio 2005 (riprese dal quotidiano «Secolo d’Italia» del 26 gennaio 2005) ed in data 4 febbraio 2005 “(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto)”, offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano; in tali dichiarazioni, il predetto deputato testualmente, affermava che «la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, dà prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per fare proselitismo […] una sentenza così aberrante […] determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura […] è legittimo porsi l’interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dottoressa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo»;

che il Tribunale ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni, a firma dell’on. relatore Mazzoni, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio abbreviato, con l’assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si legge: «Sicuramente sono affermazioni forti, ma non si può negare il collegamento stretto e funzionale, per essere più tecnici, con il ruolo istituzionale e politico dell’on. Cicchitto. Egli è infatti deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia ed ha avuto più volte occasione di intervenire doverosamente in quest’aula e al di fuori di essa sugli argomenti gravissimi e delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale [...]. L’interpretazione contenuta in quella sentenza è stata successivamente posta in discussione tant’è vero che tale decisione è stata anche annullata. Chiaramente ciò rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi formulati dall’onorevole Cicchitto, sebbene con espressioni forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla dottoressa Forleo si può definire, nel caso di specie, solo casuale; le considerazioni che l’on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un intervento modificativo dell’articolo del codice penale richiamato nel processo che vedeva imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la nozione di reato di terrorismo»;

che il Tribunale di Roma afferma di ritenere ammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l’esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni, all’esito della risoluzione del conflitto di attribuzione;

che tanto preliminarmente rilevato, il tribunale ricorrente espone che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l’art. 68, primo comma, Cost., non concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del 2000, n. 417 e n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e n. 375 del 1997); aggiunge che la Corte costituzionale ha anche precisato che, qualora le opinioni del parlamentare siano state espresse extra moenia, per individuare i limiti dell’applicabilità della prerogativa in questione, è necessario il collegamento funzionale tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (sentenza n. 289 del 1998), da intendersi in senso restrittivo al fine di evitare che lo stesso si traduca in un privilegio ingiustificato e illimitato (sentenze n. 375 del 1997 e n. 148 del 1983); osserva, inoltre, che la Corte costituzionale ha sottolineato come né la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima della immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l’opinione espressa in sede parlamentare (sentenze n. 347 e n. 120 del 2004, n. 521 del 2002 e n. 10 del 2000);

che il Tribunale, pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell’on. Cicchitto, oggetto di conflitto, non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che non è stato prodotto, né depositato, alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione;

che il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita all’on. Cicchitto e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.