ORDINANZA
N. 446
ANNO
2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dott.ssa
Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto
al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di
ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza – ricorso del 21 giugno
che il
ricorrente espone che l’on. Fabrizio Cicchitto è imputato del delitto di
diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di un fatto
determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alla agenzia
ANSA in data 25 gennaio 2005 (riprese dal quotidiano «Secolo d’Italia» del 26
gennaio 2005) ed in data 4 febbraio 2005 “(il cui contenuto deve intendersi qui
integralmente trascritto)”, offeso la reputazione del magistrato Maria
Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24
gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Milano; in tali dichiarazioni, il predetto deputato testualmente,
affermava che «la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta
al terrorismo, dà prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora
lavorano in Italia per fare proselitismo […] una sentenza così aberrante […]
determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la
resistenza irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente
hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura […] è
legittimo porsi l’interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dottoressa
Forleo nei confronti della lotta al terrorismo»;
che il Tribunale
ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le
autorizzazioni, a firma dell’on. relatore Mazzoni, nella quale, dopo una
sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dottoressa
Forleo in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio
abbreviato, con l’assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo –
si legge: «Sicuramente sono affermazioni forti, ma non si può negare il
collegamento stretto e funzionale, per essere più tecnici, con il ruolo
istituzionale e politico dell’on. Cicchitto. Egli è infatti deputato e vice
coordinatore nazionale di Forza Italia ed ha avuto più volte occasione di
intervenire doverosamente in quest’aula e al di fuori di essa sugli argomenti
gravissimi e delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale [...].
L’interpretazione contenuta in quella sentenza è stata successivamente posta in
discussione tant’è vero che tale decisione è stata anche annullata. Chiaramente
ciò rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi
formulati dall’onorevole Cicchitto, sebbene con espressioni forti, nei
confronti della sentenza. Il riferimento alla dottoressa Forleo si può
definire, nel caso di specie, solo casuale; le considerazioni che l’on.
Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di
cui anche le aule parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un
intervento modificativo dell’articolo del codice penale richiamato nel processo
che vedeva imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la
nozione di reato di terrorismo»;
che il Tribunale di Roma afferma di
ritenere ammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata
dalla persona offesa e di riservare l’esame delle questioni attinenti alla
natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle
dichiarazioni, all’esito della risoluzione del conflitto di attribuzione;
che tanto
preliminarmente rilevato, il tribunale ricorrente espone che, per costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, l’art. 68, primo comma, Cost., non
concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della
sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso funzionale» con le
attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del
2000, n. 417
e n. 329 del
1999, n. 289
del 1998 e n.
375 del 1997); aggiunge che
che il Tribunale,
pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell’on. Cicchitto, oggetto di conflitto,
non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo
comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che non è stato prodotto, né depositato,
alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni costituirebbero divulgazione
ovvero riproduzione;
che il
Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto
alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati
affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della
condotta attribuita all’on. Cicchitto e, conseguentemente, di annullare la
delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006.
Considerato che in questa fase
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà
del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione,
da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo
asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro
rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della
garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per
questi motivi
dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi
depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa
Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in