ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell'8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5 gennaio 2007, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l'avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha sollevato, con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Il giudice ricorrente espone che il deputato Maurizio Gasparri è imputato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'aver attribuito un fatto determinato, per avere, mediante «una serie di dichiarazioni alle agenzie ANSA e ADNKRONOS in data 25 gennaio 2005 e con un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni in data 6 febbraio 2005 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto) offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni, testualmente, affermava trattarsi di “una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c'è stato un evento terribile come l'11 settembre […] il Governo deve valutare con urgenza l'emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi […] in ogni caso il CSM deve intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione”, commettendo il fatto con l'attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e 6 febbraio 2005».
Il giudice ricorrente
richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio, nella quale, dopo una sommaria
ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dr.ssa Forleo in
relazione ad un procedimento nei confronti di Mohamed Daki e altri, conclusosi
dinanzi alla stessa, in sede di giudizio abbreviato, con l'assoluzione di
alcuni imputati per il reato di terrorismo – si affermava che: «la maggioranza
dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta
pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti
persino superfluo ricordare che a partire dall'11 settembre 2001, il tema del
terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta politica in
tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto
risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarietà con
gli Stati Uniti, avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati alle Torri
gemelle ed al Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi
alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di pace
italiana, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e
della connessa morte di Nicola Calipari […] con riguardo specifico alla
sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz
di Forza Italia e Cé della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le
interrogazioni, rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo
10 febbraio 2005 il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell'on. Gasparri ha
presentato l'interrogazione n. 4-12869 […]. Tutti questi momenti parlamentari
sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell'argomento
trattato dell'on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un
membro della Camera dei deputati, nonché con l'esercizio relativo del diritto
di cronaca politica. Per questi motivi
Il giudice per le indagini preliminari osserva, in via preliminare, di ritenere ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare ogni decisione in ordine alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all'esito della risoluzione del conflitto.
Ad avviso del giudice a quo, le dichiarazioni oggetto di conflitto non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.
In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni depositate sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato, le quali, pertanto, non possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, il giudice rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.
2. – Con ordinanza n. 445 del 2006 il conflitto è stato ritenuto ammissibile.
3. – Si è costituita in
giudizio
Nel merito,
4. – In prossimità della data
fissata per l'udienza,
Considerato in diritto
1. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Ad avviso del giudice ricorrente, le dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.
In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato le quali, pertanto, non possono essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.
2. – Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 445 del 2006.
Non può essere accolta in proposito l'eccezione, formulata dalla Camera dei deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione dei fatti, giacchè - si sostiene - le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal giudice ricorrente.
La descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto appare sufficiente alla loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenza n. 271 del 2007) e, per l'altro, riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali (sentenza n. 331 del 2006).
3. – Nel merito, il ricorso è fondato.
Non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso deputato, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.
Né rilevano altri atti,
richiamati nella relazione della Giunta e nelle memorie della Camera dei
deputati, provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare cui
appartiene il deputato, avendo
Conclusivamente, la delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21
febbraio 2008.