SENTENZA N.
88
ANNO 2007
Commento alla decisione di
Demis Bessi
(per gentile concessione
del Forum dei Quaderni
Costituzionali)
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi da
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Giovanni Guzzetta per
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso
notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il successivo 1° marzo (reg. ric.
n. 30 del 2006),
Il comma 583 della legge
n. 266 del 2005 stabilisce che «Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo
di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati “promotori”,
possono presentare alla regione interessata proposte relative alla
realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale,
anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali
sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative
già operanti ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti».
Dispone,
poi, il comma 584 che «Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al
comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494. La misura del canone è determinata nell’atto di concessione. Una quota degli
introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione
interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati,
proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento. Per quanto non
determinato dai commi da
In base al comma 585,
«Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da
Il comma 586 prevede,
ancora, che «Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti
territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all’articolo 10
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con
gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti
finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio».
Ai sensi del comma 587,
«Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano
finanziario degli investimenti, l’adeguamento del sistema complessivo dei
servizi che interessano l’area, in particolare nel settore della mobilità,
nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e
sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La
realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo
stesso soggetto realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si
applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
secondo il comma 588, «Le proposte
sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità
costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione
dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere
pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che
prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo
ambientale e di impianti industriali dismessi».
In base al comma 589, «
Il comma 590 stabilisce
che «Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla
regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione.
Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata
presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di
prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro
i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni
interessate di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Secondo il comma 591, «La
stipula dell’accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e
l’esercizio di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nella proposta
approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel
rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».
Ancora, il comma 592
prevede che «Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni
demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di programma, indice una
gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le
procedure di cui all’articolo 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
Infine, il comma 593
stabilisce che «Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai
commi da
2. - Secondo
Nemmeno
può invocarsi – a giudizio della ricorrente – l’attrazione di tale materia, in
via sussidiaria, nell’orbita delle competenze normative statali: come chiarito
dalla sentenza
n. 303 del 2003 di questa Corte, perché tale attrazione sia legittima, è
necessario che lo Stato abbia previamente assunto, per ragioni di tutela
dell’esercizio unitario ai sensi dell’articolo 118, primo comma, Cost., le
relative funzioni amministrative, mentre queste ultime, nel caso di specie, sono
rimaste in capo alle Regioni.
In particolare,
3. - Le medesime
disposizioni, unitamente ad altre della stessa legge n. 266 del 2005, sono
state impugnate con separati ricorsi – notificati il 25 febbraio 2006 e il 27
febbraio 2006 e depositati il 3 marzo 2006 (reg. ric. nn. 36 e 39 del 2006) –
dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell’art.
117, quarto e sesto comma, Cost.
Secondo
In
particolare,
4.
– A sua volta,
La
ricorrente sostiene che le norme impugnate introducono una categoria nuova,
cioè gli «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale», priva di
una precisa definizione; il che non consente di accertarne i requisiti in sede
di approvazione dei progetti. Inoltre, anche a voler sostenere che, trattandosi
di interventi di interesse nazionale sia consentito allo Stato di «chiamare in
sussidiarietà» le funzioni promozionali degli investimenti turistici, non
potrebbe comunque negarsi l’obbligo di prevedere il rispetto del principio di
leale collaborazione, da cui discende l’obbligo di sperimentare previamente
un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.
Illegittima
è, altresì – secondo la medesima Regione - la normativa in cui si stabilisce
che i comuni possano prevedere regimi agevolati ai fini del contributo di
costruzione, poiché essa invade un ambito di competenza legislativa regionale,
col risultato di consentire ai comuni, in applicazione diretta della norma
statale, di disapplicare le norme regionali attualmente vigenti (artt. da
5. - Con ricorso notificato
il 25 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006 (reg. ric. n. 41 del 2006),
6. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Con riferimento al
ricorso della Regione Valle d’Aosta, la difesa erariale ha eccepito
l’inammissibilità delle censure riferite a tutti i commi in quanto esse
prospetterebbero una questione interpretativa - non proponibile in questa sede – del
comma 610 della stessa legge n. 266 del 2005, secondo cui «le disposizioni di
detta legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti».
L’Avvocatura
erariale rileva che le disposizioni
impugnate riguardano non tanto il settore turismo, ma facilitazioni a favore
dei concessionari di arenili e, in genere, di beni del demanio marittimo
appartenenti allo Stato. In ogni caso – osserva - i ricorsi sono inammissibili, oltre
che infondati, in quanto
Infondata è altresì –
secondo l’Avvocatura - la censura mossa al comma 593:
poiché ai comuni non è attribuita alcuna potestà legislativa, i «regimi
agevolativi» non possono che essere previsti dal legislatore competente.
7.-
In prossimità dell’udienza le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie
cui ha replicato l’Avvocatura dello Stato con altrettante memorie.
Considerato in diritto
1.
-
2.
- Le medesime norme sono state impugnate anche dalle Regioni Campania ed
Emilia-Romagna, in quanto invasive della competenza esclusiva loro riservata in
materia di turismo, e dunque in contrasto con l’art. 117, quarto e sesto comma,
della Costituzione.
3. - A sua volta,
4.
- Riservata a separate pronunzie la decisione sull’impugnazione, effettuata con
i medesimi ricorsi, di altre disposizioni della stessa legge, l’identità della
materia, anche per quanto riguarda l’ambito di competenza legislativa delle
ricorrenti, siano esse Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario, nonché
l’analogia delle questioni prospettate, rendono opportuna la riunione dei
giudizi, per una loro trattazione congiunta e per la loro decisione con unica
sentenza.
Induce
alla trattazione unitaria il rilievo che nel caso in esame, le competenze in
materia di turismo previste dagli statuti delle due Regioni con autonomia
speciale ricorrenti coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa
esclusiva (residuale) delle Regioni ad autonomia ordinaria.
5.
- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura dello Stato con riferimento al ricorso della Valle d’Aosta, sul
presupposto che esso prospetterebbe una questione di natura interpretativa,
come tale estranea a questa sede. L’eccezione fa riferimento al comma 610 della
stessa legge n. 266 del 2005, secondo cui le disposizioni di tale legge «sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Secondo
l’Avvocatura, un ricorso diretto a questa Corte non potrebbe essere proposto
solo per ottenere un chiarimento o una interpretazione.
L’eccezione
non è fondata, atteso che la giurisprudenza costituzionale ritiene in ogni caso
ammissibili le questioni di natura interpretativa nel giudizio in via
principale (sentenza
n. 412 del 2004).
6. - Va poi esaminata
l’eccezione di inammissibilità di tutti i ricorsi sollevata dall’Avvocatura
erariale sul presupposto che alle Regioni è data solo facoltà di applicare o
meno le disposizioni impugnate.
L’eccezione
non è fondata.
Le Regioni, in quanto
conservano un ruolo determinante nello svolgimento delle procedure di
valutazione delle proposte, nonché la competenza a promuovere gli accordi di
programma ai fini della definizione ed attuazione degli interventi, quando
ricevono le proposte formulate dai “promotori”, sono tenute, in ogni caso, per
effetto delle norme impugnate, ad avviare e portare a termine l’istruttoria
secondo le modalità procedimentali descritte nella normativa in esame.
7.- Nel merito, va
premesso, in linea generale, che le norme impugnate sono dirette a favorire
insediamenti turistici di qualità. In particolare, l’intervento tende a favorire
gli insediamenti collocati su aree demaniali marittime, escluse quelle già
destinate a finalità turistico-ricreative (ad
esempio, gli stabilimenti balneari), nonché la riqualificazione di insediamenti
ed impianti preesistenti. Il fine è quello di valorizzare un settore che ha un
forte impatto economico su base nazionale ed internazionale.
Requisiti essenziali di
tali insediamenti sono individuati dal legislatore nella loro compatibilità
ambientale, nell’idoneità a tutelare e valorizzare il contesto culturale
circostante, nell’elevato livello dei servizi erogati, nella capacità di
attrarre flussi turistici anche internazionali e, in ogni caso, nella capacità
di garantire una base occupazionale di almeno 250 addetti.
Per la realizzazione di
una tale molteplicità di obiettivi, la legge si rivolge anzitutto a soggetti
(promotori) – pubblici e privati – dotati di requisiti tecnici, organizzativi e
finanziari sufficienti per garantire il buon esito dell’investimento, ai quali
riserva agevolazioni anche di natura
fiscale, ed in secondo luogo alla Regione,
titolare esclusiva della competenza in materia di turismo, cui viene
attribuita, tra altre agevolazioni, una quota degli oneri concessori relativi
agli insediamenti collocati sul demanio marittimo. Alle Regioni viene richiesto
di attenersi ad una procedura
unitariamente regolamentata.
Questa Corte rileva che
si tratta di aspetti che richiamano competenze legislative ora statali ed ora
regionali e che giustificano la chiamata in sussidiarietà dello Stato ed un
coordinamento unitario ai sensi dell’art. 118 Cost.
Da alcune decisioni di
questa Corte (sentenze
nn. 214 e 90
del 2006 e n.
197 del 2003) si può ricavare che la necessità di un intervento unitario
del legislatore statale nasce dall’esigenza di valorizzare al meglio l’attività
turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di
varia e complessa natura. Queste ultime, nel caso in esame, vanno dal recupero
di aree demaniali marittime non ancora sfruttate o di insediamenti e impianti
non più produttivi, ad un regime speciale dei canoni di concessione riservati a
tali insediamenti, alla realizzazione di un elevato livello dei servizi erogati
capaci di «attrarre flussi turistici anche internazionali» e di favorire
consistenti incrementi dell’occupazione nel settore, al recupero ed alla
bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale, all’applicazione di
agevolazioni sia sul piano dei contributi di costruzione che dell’imposta
comunale sugli immobili.
Questa
Corte ha più volte affermato in proposito che, allorché sia ravvisabile
un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni
amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per
legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di
legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principî di sussidiarietà
e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione
normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale
riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono
giustificarne una deroga. Sempre che, naturalmente, la valutazione
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da
parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua
di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento
della Regione interessata (sentenze n. 383,
n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005,
n. 6 del 2004,
n. 303 del 2003).
La
presenza di un interesse unitario nella materia del turismo è stata confermata
da questa Corte (sentenza
n. 214 del 2006) nello scrutinio dei recenti interventi legislativi in
materia (art. 12, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, concernenti la trasformazione dell’Ente nazionale del
turismo – ENIT - in Agenzia nazionale per il turismo,
e l’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio
nazionale del turismo).
L’iniziativa dello Stato
nella materia in esame è dal legislatore ritenuta necessaria anche per
ricondurre ad unità la grande varietà dell’offerta turistica del nostro Paese e
per esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito dell’economia
nazionale.
Così individuata la ratio che ha ispirato in termini
generali le norme impugnate, occorre ora esaminare le medesime, una per una, ai
fini di valutarne, alla stregua dei principi di cui all’art. 118 Cost., la loro
costituzionalità.
8.
- Il comma 583 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la
realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale e ne
enuncia le caratteristiche. Secondo le Regioni ricorrenti esso inciderebbe in
modo significativo nella politica del turismo, di esclusiva spettanza
regionale, e ciò ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q), dello statuto per
La
questione non è fondata.
La
disposizione impugnata, nell’anticipare le finalità dell’insieme normativo più
sopra ricostruito, si limita, da una parte, ad indicare i possibili “promotori”
dell’operazione turistica (meglio precisati dal successivo comma 586),
dall’altra, ad individuare gli insediamenti turistici di qualità sia in quelli
da realizzare su aree demaniali marittime (escluse quelle destinate a finalità turistico-ricreative), sia in quelli risultanti dalla
riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti.
In questi termini, non
risultano pregiudicate le prerogative regionali le quali, lungi dal subire
restrizioni, sono poste in grado di svilupparsi ulteriormente nel settore
turistico, anche in aree demaniali marittime o in strutture preesistenti
suscettibili di recupero.
9.
- La disposizione contenuta nel comma 584 introduce un regime derogatorio (di
favore) per la determinazione dei canoni di concessione. Questa, anziché
seguire le regole contenute nella disciplina comune relativa alle concessioni
demaniali marittime (di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)
fa rinvio all’atto di concessione (salve, nelle situazioni non contemplate nei
commi impugnati, le disposizioni contenute nel codice della navigazione).
Questa
disposizione, secondo
La
questione non è fondata.
Il
comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura. Esso si limita a
precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti in
questione va determinata nell’atto di concessione. Tale atto resta di
competenza della Regione secondo quanto stabilisce l’art. 105, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge15 marzo 1997, n. 59), che, alla lettera l), attribuisce alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di
concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia». D’altro canto, è indubbio il diritto
dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così
come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a
più comuni.
10. - Il comma 585 viene
ritenuto, dalle Regioni a statuto ordinario ricorrenti, lesivo dell’art. 117,
quarto comma, Cost. e dalla Regione Valle d’Aosta anche dell’art. 2, lettera q), del proprio statuto, per la
considerazione che la materia «industria alberghiera e turismo» appartiene alla
competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
La questione non è
fondata.
Rinviando
ai commi successivi la determinazione della fonte regolamentare statale della
disciplina procedimentale di dettaglio, anche la disposizione in esame si
limita a completare la descrizione degli elementi identificativi degli
insediamenti turistici di qualità che si intendono sviluppare. Essa integra, in
tal modo, il disposto del precedente comma
11. - Il comma 586,
nell’individuare i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte dirette
alla realizzazione degli insediamenti turistici in questione, fa rinvio
all’art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), concernente la partecipazione alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, nonché ad apposito regolamento – da adottare con decreto
interministeriale - per la definizione dei requisiti
tecnici, organizzativi e finanziari.
La disposizione – a
giudizio delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia – si pone in
contrasto con i rispettivi statuti speciali (rispettivamente, con l’art. 2,
lettera q) del primo, e con l’art. 4,
n. 12, del secondo), in quanto lesiva delle loro competenze primarie,
rispettivamente in materia di turismo e di urbanistica. Secondo le Regioni
Campania ed Emilia-Romagna, la norma in questione viola l’art. 117, sesto
comma, Cost., sia perché la potestà regolamentare è attribuita allo Stato
limitatamente alle materie di legislazione esclusiva elencate nel secondo comma
del medesimo articolo (tra cui non figura il turismo), sia perché non prevede l’intesa con
La questione è fondata.
La norma rinvia ad una
fonte esclusivamente statale (il decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro dell’economia e delle finanze, ed il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio) la fissazione dei criteri, ai quali
Sotto questo profilo, il
comma è illegittimo costituzionalmente nella parte in cui, in violazione
dell’obbligo di leale collaborazione, non comprende anche la preventiva intesa
in sede di Conferenza Stato-Regioni.
12. - Il successivo comma
587 prescrive che le proposte, comprensive dello studio di fattibilità
ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dell’adeguamento del sistema
complessivo dei servizi che interessano l’area, nonché della previsione di
eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, siano redatte secondo
modelli definiti dal regolamento di cui al precedente comma 586.
La questione non è
fondata.
La norma, riletta alla
luce della declaratoria della parziale illegittimità costituzionale del comma
586, non è più lesiva delle prerogative regionali, contemplando l’intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
13. - Il comma 588
dispone che le proposte sono valutate dalle Regioni sotto il profilo della
fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di
manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli
impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Aggiunge però - secondo
le Regioni Valle d’Aosta, Campania ed Emilia-Romagna, in modo
costituzionalmente illegittimo - che devono essere valutate in via
prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree
compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
La questione non è
fondata.
A differenza di quanto
sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione, nella parte in cui impone alle
Regioni criteri inderogabili di priorità nella valutazione di alcune
determinate proposte, non è censurabile, dal momento che detti criteri
rispondono all’esigenza di non compromettere la tutela dell’ambiente la quale
appartiene in via esclusiva alla competenza statale (ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lett. s).
14. - Il comma 589
determina le verifiche a cui
Le Regioni Valle d’Aosta,
Campania ed Emilia-Romagna denunciano la violazione, rispettivamente, dell’art.
2, lettera q), dello statuto speciale
e dell’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto risultano ignorate le funzioni
regionali di programmazione dello sviluppo del territorio e della propria
economia. Le disposizioni appena richiamate non solo determinano le verifiche a
cui
La
questione è fondata con riferimento ad entrambi i commi.
In
sostanza, anche se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo centrale nella
valutazione delle proposte, le norme in esame finiscono poi col circoscriverne
i margini di apprezzamento. Alla Regione, in altri termini, restano affidati
compiti di mera istruttoria tecnica, attraverso un modulo organizzativo che
richiama non la “nuova” potestà residuale della Regione, ma il vecchio schema
dell’avvalimento d’ufficio.
In entrambi i casi,
vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio.
Non v’è dubbio, infatti, che lo sfruttamento a fini turistici del demanio
marittimo, attraverso la costruzione di strutture di notevoli dimensioni,
incide di per sé significativamente sull’esercizio di quelle funzioni.
15.
- Il comma 591 ricollega alla stipula dell’accordo di programma l’effetto di
sostituire ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, e di consentire la
realizzazione e la gestione di tutte le opere contemplate nella proposta
approvata, determinando le eventuali
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie.
Esso viene impugnato dalla Regione Valle d’Aosta, per violazione della più volte
citata norma dello statuto speciale, nonché dalle Regioni a statuto ordinario
ricorrenti, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.
La questione è fondata.
La
disposizione, di per sé, non è lesiva delle competenze esclusive regionali,
limitandosi essa a delineare gli effetti giuridici dell’accordo di programma,
nel rispetto della proposta approvata dalla Regione stessa, con l’indicazione
del “limite esterno” costituito dal rispetto dei beni culturali la cui tutela
appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma
2, lettera s, Cost.). Essa però, in
quanto strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale, non può che subire la stessa caducazione disposta per i due commi precedenti.
16. - Il comma 592
stabilisce che, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di
beni demaniali,
Il comma, che, nel
ricalcare quest’ultima norma, riconosce alle “amministrazioni aggiudicatrici”
il compito di indire la gara tra le proposte pervenute, rispettando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2,
lettera b), della stessa legge, è
ritenuto costituzionalmente illegittimo dalle Regioni Valle d’Aosta, Campania
ed Emilia-Romagna.
La questione non è
fondata in quanto la caducazione dei commi 589, 590 e
591 rende inoperativa l’espressione “prima della
stipula dell’accordo di programma”.
Considerato che le
Regioni figurano, nella normativa in esame, tra le “amministrazioni
aggiudicatrici”, certamente non può ledere le competenze regionali una norma
che riproduce testualmente una legge già da tempo per esse in vigore.
17. - Il comma 593, per
promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità, stabilisce
che i comuni interessati possono prevedere l’applicazione di regimi agevolati
ai fini del contributo di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione
di riduzioni o detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n.
421).
La disposizione è
censurata da tutte le Regioni ricorrenti, sulla base, rispettivamente, delle
proprie norme statutarie già richiamate, ovvero dell’art. 117, quarto comma,
Cost., sul presupposto che essa, invadendo un ambito di competenza legislativa
regionale, primaria o esclusiva, consentirebbe ai comuni, in applicazione
diretta della norma statale, di disapplicare leggi regionali vigenti (ad
esempio gli artt. da
La
questione non è fondata.
L’art. 16, commi 1 e 4,
del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al consiglio
comunale la competenza a stabilire l’entità del contributo, da corrispondersi
ai comuni per il rilascio del permesso di costruire. Tale contributo è
commisurato, oltre che al costo di costruzione, all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base
alle tabelle parametriche che
Nessuna
delle descritte competenze regionali viene intaccata dal comma 593 il quale,
nel riconoscere ai comuni interessati al programma di realizzazione degli
insediamenti turistici di qualità la facoltà di adottare o meno – nell’ambito
delle proprie competenze individuate dalla citata normativa statale - regimi
contributivi agevolati, ne presuppone necessariamente la conformità ai
parametri fissati dalle Regioni.
Per questi motivi
riservata a separate
pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi nn. 30, 36,
39 e 41 del registro ricorsi 2006 dalle Regioni Valle d’Aosta, Campania,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 586, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non
prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall’intesa
Stato-Regioni;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 589, 590
e 591, della stessa legge n. 266 del 2005;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593, della medesima legge n.
266 del 2005, promosse – in riferimento all’art. 2, lettera q), dello statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
marzo 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
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