SENTENZA N. 197
ANNO 2003
Commento alla decisione di
per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. da
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti ;
uditi gli avvocati
Alberto Romano per le Regioni Piemonte e Veneto, Beniamino Caravita
di Toritto per
Ritenuto in fatto
1. — Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, con ricorsi notificati rispettivamente il 17 maggio 2001, il 19 maggio 2001, il 21 maggio 2001 ed il 18 maggio 2001, e depositati rispettivamente il 25 successivo (Regioni Piemonte e Lombardia), il 28 successivo (Regione Veneto) ed il 31 successivo (Regione Liguria), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 (Regione Piemonte), 2 (tutte le Regioni ricorrenti), 3, 4, 5 e 6 (Regioni Piemonte e Veneto), 7 (Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto), 8 (Regione Piemonte), 9 (Regioni Piemonte e Veneto), 10 (Regione Piemonte) e 11 (Regioni Piemonte e Lombardia) della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli articoli 3 (Regione Veneto), 5 (Regioni Piemonte, Veneto e Liguria), 87 e 97 (Regione Veneto), 117, 118 (tutte le Regioni ricorrenti) e 119 (Regione Veneto) della Costituzione, al principio di leale cooperazione (Regione Veneto) ed "anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) "ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (Regione Liguria).
2 ― Le principali censure sollevate dalle
Regioni ricorrenti nei confronti della legge denunciata si riferiscono in
particolare a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge n.
135 del 2001, nella parte in cui attribuisce ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri – da adottarsi d’intesa con
Alle richiamate censure si collega l’ulteriore denuncia
sollevata nei confronti, in particolare, dell’art. 2, comma 4,
lettera l), il quale recherebbe una lesione delle competenze legislative
ed amministrative regionali anche in materia di concessione del demanio
marittimo, attribuendo al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri – da adottarsi d’intesa con
Ancora strettamente connessa alle predette censure è l’impugnativa proposta (Regione Lombardia e Regione Veneto) nei confronti dell’art. 2, commi 6 e 7, nella parte in cui, prevedendo che la disciplina dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art. 2, comma 4 – vincoli le Regioni a dare attuazione ai principi ed obiettivi ivi stabiliti (art. 2, comma 6) e che, ove decorrano inutilmente nove mesi dalla data di emanazione del predetto decreto, le disposizioni di quest’ultimo si applichino alle Regioni sino all’emanazione della disciplina regionale di attuazione delle linee guida (art. 2, comma 7), assegnerebbe al predetto decreto, in assenza di un’idonea base legislativa, efficacia vincolante nei confronti delle Regioni in una materia che appartiene alla competenza legislativa regionale concorrente, in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Quanto alle censure mosse nei confronti dell’art. 7, commi 2
e 6, della legge n. 135 del 2001, nella parte in cui quest’ultimo rinvia, per
l’individuazione delle tipologie delle imprese turistiche e delle attività
professionali nonché per l’individuazione dei requisiti e delle modalità di rilascio
da parte delle regioni delle autorizzazioni all’esercizio delle attività
turistiche, alle norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’art. 2, comma 4, esse sono le medesime
sollevate nei confronti di quest’ultima disposizione, alle quali
Sempre strettamente connesse alle censure sollevate nei confronti dell’art. 2, commi 4 e 5, sono poi le censure mosse, sotto vari profili, all’art. 11 della legge n. 135 del 2001. La disposizione in esame, infatti, nella parte in cui, al comma 6, stabilisce che la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica) sia abrogata solo a decorrere dall’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 2, comma 4, della medesima legge, attribuirebbe a quest’ultimo decreto, in assenza di un’idonea base legislativa, efficacia vincolante nei confronti delle regioni in una materia di competenza legislativa regionale concorrente, con conseguente lesione di quest’ultima. Essa, inoltre, nella parte in cui prevede, al comma 7, che, fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento del documento contenente le linee guida in tema di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, si applichi all’interno di ogni regione la disciplina prevista dall’ordinamento legislativo statale, determinerebbe l’abrogazione di tutte le leggi regionali differenti e l’introduzione di un sistema centralizzato uniforme, "incompatibile con l’ordinamento delle fonti del diritto e con la posizione delle fonti regionali in detto ordinamento, oltre che lesiva dell’autonomia legislativa ed amministrativa regionale".
Nei suddetti ricorsi sono state altresì denunciate svariate
altre disposizioni della medesima legge n. 135 del
2.1. ― In prossimitΰ dell’udienza pubblica le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno depositato memorie con le quali insistono per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei ricorsi introduttivi.
3. ― Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei quattro giudizi promossi dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria ed aventi ad oggetto le norme della legge n. 135 del 2001, chiedendo che i ricorsi siano respinti e che siano dichiarate infondate tutte le questioni prospettate.
Secondo la difesa erariale, le censure mosse nei confronti
dell’art. 2, commi da 4 ad 8, sarebbero infondate. Le disposizioni in esame,
infatti, si limiterebbero a prevedere la fissazione, con d.P.C.m.
– adottato, previa intesa con
La censura sollevata nei confronti dell’art. 1 della legge n. 135 del 2001 sarebbe, oltre che "vaga", anche infondata, dal momento che il predetto art. 1, al comma 2, enuncerebbe solo obiettivi di carattere generale, mentre il ruolo delle regioni sarebbe riaffermato dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 2.
Quanto alle censure sollevate nei confronti dell’art. 3 della
legge n. 135 del 2001, la difesa erariale ne deduce l’infondatezza in ragione
del fatto che
In relazione poi alle censure sollevate nei confronti dell’art. 5, dell’art. 6 e dell’art. 10 della legge n. 135 del 2001, esse sarebbero non chiare e comunque infondate in quanto volte a rivendicare la gestione di scelte e procedure inerenti agli incentivi finanziari provenienti dalle casse dello Stato senza rinunciare a questi ultimi. Infondate sarebbero poi, ad avviso dell’Avvocatura, anche le censure sollevate nei confronti dell’art. 8 e dell’art. 9 della medesima legge n. 135 del 2001, essendo tali disposizioni volte a definire nozioni già introdotte nell’ordinamento, limitandosi a riformulare norme statali già in vigore.
4. ― In prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali sostiene che le controversie aventi ad oggetto le norme della legge n. 135 del 2001 debbano ritenersi superate, almeno nel loro "nucleo sostanziale", essendo entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (in attuazione dell’art. 2, commi 4 e 5 della predetta legge) con il quale è stato recepito un "accordo" raggiunto nella seduta 14 febbraio 2002 della Conferenza Stato-Regioni sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nel quale si è presa in considerazione la sopravvenuta modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che pure "non dovrebbe influire" sui giudizi in questione.
5. ― All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2002
le Regioni Piemonte e Lombardia e la difesa erariale hanno insistito per
l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. ― Le questioni di legittimitΰ costituzionale sono state promosse con i ricorsi indicati in epigrafe della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Regione Liguria nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).
Le Regioni ricorrenti denunciano, in
riferimento ai vari parametri indicati, molteplici vizi delle norme oggetto dei
ricorsi, essenzialmente sotto i profili dell'invasione della competenza
regionale o della lesione del ruolo costituzionale delle regioni in materia di
turismo, determinati per effetto della previsione di diversi atti e
prescrizioni, tra cui, in particolare, un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato d'intesa con
2. ― In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi che, avendo ad oggetto disposizioni legislative in larga parte identiche, censurate in riferimento a parametri costituzionali comuni e sotto profili sostanzialmente coincidenti, possono essere decisi con un'unica pronuncia.
3. ― I ricorsi sono inammissibili.
Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono state proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, cosicché esse debbono essere risolte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri (sentenze n. 422 e n. 376 del 2002).
I predetti ricorsi si propongono di ottenere il
riconoscimento, tramite l'annullamento della legge statale denunciata, delle
competenze regionali, che si pretendono fondate sulle norme costituzionali
invocate come parametri, per il tempo in cui esse sono state vigenti, e cioè
fino alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Senonché, nel suddetto periodo,
la legge 29 marzo 2001, n. 135, di cui appunto si chiede l'annullamento, non
aveva ancora avuto la prevista attuazione, giacché non era stato ancora emanato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui emanazione, benché
dovesse effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, è
avvenuta soltanto il 13 settembre
E' quindi evidente il rilievo del decreto del Presidente del Consiglio nell'ambito della legge in esame, tanto che il comma 6 dello stesso art. 2 espressamente dispone che "ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4", mentre il successivo comma 7 stabilisce che, al fine di tutelare gli interessi unitari non frazionabili in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni dello stesso decreto si applicano alle regioni ordinarie, "decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6".
Non essendo stato fino ad allora emanato il decreto attuativo del Presidente del Consiglio, nel periodo di tempo intercorrente tra il 5 maggio 2001 -data di entrata in vigore della citata legge n. 135- e l'8 novembre dello stesso anno -data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001- la medesima legge n. 135 si trovava, almeno per quanto riguardava i profili più rilevanti, in una situazione di operatività tale -anche in considerazione dei molteplici rinvii al predetto decreto operati da altre disposizioni della stessa legge- da non richiedere alle regioni l’emanazione di una disciplina attuativa dei principi ed obiettivi indicati dalla legge in questione. Per quel periodo, pertanto, non risulta, anche in ragione della predetta struttura precettiva dell'atto, che le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un'invasione della sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti, dal momento che le norme immediatamente applicabili della citata legge n. 135, da un lato, si limitano a riaffermare il ruolo costituzionale delle regioni nella materia de qua e, dall'altro lato, concernono essenzialmente profili organizzativi e interventi finanziari di competenza statale.
4. ― Il prospettato quadro normativo θ mutato con l'emanazione, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, che ha dato piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l'altro, si è espressamente concordato tra le parti che "il turismo è materia di esclusiva competenza regionale".
Si tratta quindi di un’ulteriore conferma del fatto che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione. In tal modo risulta chiara la sopravvenuta carenza di interesse delle regioni ricorrenti all'annullamento delle disposizioni statali censurate, poiché la loro "persistenza" nell'ordinamento non preclude affatto, come già rilevato, l'adozione di apposite normative regionali in materia e non può comunque –secondo quanto infondatamente ritenuto dalla difesa della Regione Lombardia- "legittimare in futuro l'Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni", tanto più che non risulta presentato alcun ricorso avverso il predetto d.P.C.m. 13 settembre 2002.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in esame vanno pertanto dichiarate inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.