SENTENZA
N. 92
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal Consiglio regionale
dell'Abruzzo il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità
temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per
infortuni e malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1974, depositato in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.
Udita
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
notificato il 13 agosto 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la
legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante
"Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", per
violazione dell'art. 117 della Costituzione, assumendo che detta normativa
travalica i limiti della competenza legislativa regionale, disciplinando la
materia della previdenza sociale.
La difesa
dello Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato istituisce
"un'indennità giornaliera regionale" a favore dei "coltivatori
diretti, affittuari, coloni e mezzadri... loro mogli e figli, ... residenti
nella regione" nei casi di inabilità assoluta temporanea derivante da
infortunio o malattia professionale sul lavoro dell'agricoltura, di cui agli
artt. 210, 211 del t.u. sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30 giugno 1965.
Esso disciplina inoltre la misura e le condizioni di liquidazione della
indennità, nonché i rapporti tra Regione ed INAIL. Apparirebbe quindi
insufficiente l'obiezione avanzata dalla Regione in sede di riapprovazione del
disegno di legge, secondo cui la normativa in questione si inquadrerebbe
finalisticamente nella disciplina dell'agricoltura regionale, specie alla
stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre
riconosciuto la delimitazione della competenza legislativa regionale per
contenuti oggettivi anziché in base ad un criterio finalistico (sentenze n. 24 del
1957; 47 del
1959; 2 del
1960; 66 del
1964; 72 del
1965; 29 del
1968).
Il ricorrente
ha quindi concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della
legge regionale.
Si é
costituito in giudizio il Presidente della Regione Abruzzo, rappresentato e
difeso dal prof. avv. Giuseppe Abbamonte a seguito delle delibere di Giunta del
19 e 25 settembre 1974, con atto depositato il 5 ottobre 1974, ben oltre il
termine di 20 giorni, decorrente dal deposito del ricorso, di cui all'art. 23
delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
La difesa
della Regione ha chiesto preliminarmente che la Corte muti il proprio
orientamento interpretativo in ordine alla non applicabilità, nei giudizi
costituzionali, delle norme sulla sospensione dei termini processuali durante
le ferie estive degli avvocati, e conseguentemente possa considerare
ammissibile la costituzione in giudizio.
Ad avviso
della resistente il ricorso dello Stato sarebbe inammissibile perché tardivo.
La Regione ha esposto infatti che il Commissario del Governo, dopo aver rimesso
al Consiglio l'originario disegno di legge, adottato il 20 dicembre 1973, aveva
nuovamente rinviato al Consiglio regionale, per lo stesso vizio d'incompetenza
già ravvisato, il provvedimento riapprovato il 24 aprile 1974.
Soltanto
contro una successiva riapprovazione del Consiglio, avvenuta in data 25 luglio
1974, lo Stato aveva ricorso, ma, ad avviso della Regione, ciò era avvenuto
tardivamente per essersi consumato il relativo potere, che non era stato
tempestivamente esercitato contro la seconda approvazione consiliare.
Nel merito la
Regione Abruzzo ha affermato che il provvedimento in questione disciplina la
materia dell'agricoltura, come dovrebbe dedursi dal fatto che gli interessi
tutelati attengono alla agricoltura e che la legge vuole limitare al massimo
l'esodo dalle campagne, assicurando la stabilità nella composizione delle
famiglie dei coltivatori e l'adeguatezza dei livelli retributivi in ogni
circostanza.
La Corte
costituzionale, con ordinanza 109 del
1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio
della resistente, sospesa ogni altra decisione, ha richiesto alla Regione
Abruzzo di trasmettere le deliberazioni sopra richiamate.
Espletato
tale incombente, la causa é stata nuovamente discussa alla pubblica udienza del
14 gennaio 1976.
Considerato in diritto
La Corte
costituzionale deve decidere se la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il
25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a
favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie
professionali", sia costituzionalmente illegittima per aver disciplinato,
secondo l'assunto del ricorrente, materia previdenziale che esula dalle
competenze legislative attribuite alle Regioni dall'art. 117 della
Costituzione.
Occorre
preliminarmente rilevare che questa Corte, con ordinanza 109 del
1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio
della resistente, aveva chiesto alla Regione di trasmettere copia di tutte le
delibere del Consiglio regionale d'Abruzzo attinenti l'impugnato disegno di
legge. La Corte, infatti, si era posta il quesito concernente l'eventuale
inammissibilità del ricorso dello Stato, in quanto non sarebbe stata
tempestivamente impugnata la delibera di definitiva approvazione della legge
regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
Dalla
documentazione ora acquisita risulta che a seguito del rinvio al Consiglio
regionale della prima delibera adottata il 20 dicembre 1973, il Consiglio
riapprovò il disegno di legge in esame, con una lieve modifica concernente la
parte finanziaria, senza tuttavia che il relativo verbale, del 24 aprile 1974,
desse atto che l'approvazione fosse avvenuta a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio regionale, così come richiesto dal quarto comma
dell'art. 127 della Costituzione. La votazione per alzata di mano, attestata
nel citato verbale, non é infatti idonea a dimostrare la sussistenza del quorum
prescritto.
Pertanto,
palesatosi inconsistente il dubbio che lo Stato, omettendo di ricorrere contro
la delibera ora descritta, sia decaduto dal diritto d'impugnazione, il relativo
ricorso é ammissibile.
Le censure
proposte dallo Stato sono fondate.
Il disegno di
legge impugnato disciplina materia previdenziale, stabilendo a favore dei
coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri residenti nella Regione
Abruzzo forme integrative delle indennità previste dal testo unico 30 giugno
1965, n. 1124, sugli infortuni sul lavoro. In particolare la normativa in esame
autorizza la Regione a concedere un'indennità giornaliera di importo variamente
determinato nei casi di inabilità temporanea assoluta che derivi dagli
infortuni o malattie sul lavoro agricolo di cui agli artt. 210 e 211 del
predetto testo unico. É altresì disposto che con apposita convenzione sia
consentito all'INAIL di erogare le prestazioni previste e di farsi poi
rimborsare dalla Regione l'importo delle somme così corrisposte.
L'impugnato
provvedimento ha un contenuto, oggettivamente determinato, esulante dalle
competenze legislative attribuite alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della
Costituzione, che non contempla la materia previdenziale. Secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale la delimitazione della competenza
legislativa delle Regioni é fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in
riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso perseguire (sentenze 124 del
1957, 66 del
1961, 26 del
1962, 66 del
1964).
Pertanto non
é pertinente il rilievo che mediante le provvidenze previste la Regione Abruzzo
intendesse realizzare una incentivazione dell'agricoltura nel proprio ambito
territoriale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata
il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a
favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie
professionali".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.