SENTENZA N. 24
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 lett. a, 4 lett. a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, l9, 20, 21 e 22 della legge regionale, approvata dal Consiglio regionale sardo il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 5 luglio 1956, recante norme sui "controlli sulle province e sui comuni", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 25 luglio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 agosto 1956 ed iscritto al n. 56 del Reg. ric. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per
Ritenuto in fatto
Il Consiglio regionale della Sardegna nell'adunanza del 31 gennaio 1956 approvò una legge sui controlli sulle province e sui comuni.
Questa legge con l'art. 1 affidò agli organi regionali, istituiti con la legge stessa, il controllo "sulle province e sui comuni"; con l'art. 2 istituì un comitato di controllo sulle province e sui comuni presieduto dall'assessore agli enti locali o da un funzionario da lui delegato; con gli artt. 3 e 4 costituì sezioni provinciali del comitato di controllo, presiedute da un funzionario della Regione, delegato dall'assessore agli enti locali; con l'art. 6 escluse che potessero fare parte del comitato e delle sezioni i membri del Parlamento nazionale, i consiglieri regionali, i membri dei consigli provinciali e dei consigli comunali, i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli previsti dalla legge stessa, coloro che fossero ineleggibili, o incompatibili alle cariche di membri del Parlamento, i dipendenti delle province, dei comuni e degli altri enti soggetti ai controlli previsti dalla legge stessa, i parenti fino al secondo grado e agli affini di primo grado con l'esattore e il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria, con la riserva che le ineleggibilità e le incompatibilità relative ai rappresentanti degli enti soggetti a controllo e le ineleggibilità e incompatibilità a membri del Parlamento non dovessero applicarsi ai magistrati membri del comitato di controllo; con l'art. 8 istituì alle dipendenze dell'assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza andato a funzionari della Regione "soprattutto col compito di assistenza e di consulenza, al fine d'assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle province e dei comuni"; con l'art. 10 attribuì ai presidenti del comitato di controllo e delle sezioni "il controllo di legittimità deferito al prefetto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle deliberazioni delle province e dei comuni non soggette a speciale approvazione", precisando tuttavia che "l'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del parere del comitato o della sezione entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione"; con l'art. 11 attribuì agli organi di controllo, di cui agli artt. 2 e 3, il potere d'esplicare i controlli di legittimità, esclusi quelli dell'art. 10, nonché i controlli di merito e sostitutivi che le leggi vigenti all'entrata in vigore della legge attribuiscono al prefetto e alla giunta provinciale amministrativa; con l'art. 15 istituì in ogni capoluogo di provincia un consiglio di controllo contabile presieduto dal presidente degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 con competenza esclusiva e "per esercitare tutte le altre funzioni di carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al consiglio di prefettura"; con l'art. 17 attribuì alla giunta regionale la facoltà di annullamento di cui all'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, limitatamente agli atti delle province e dei comuni: "la giunta provvede con decreto del suo presidente"; con gli artt. 19, 20, 21 e 22 fu disciplinata la cessazione per revoca dall'ufficio del sindaco, della giunta e degli assessori in seguito a deliberazione del consiglio comunale, appositamente convocato; la sospensione, la rimozione e la decadenza del sindaco con decreto del presidente della giunta regionale in seguito a particolare procedimento; lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa; la nomina del commissario straordinario e della commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale del 1915, modif. con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, con decreto del presidente della giunta regionale. Il Governo della Repubblica, avuta regolare comunicazione di questa legge, la rinviò il 10 marzo 1956 al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale perché gli artt. 1, 8, 15, 19, 20, 21 e 22 trattavano materia non compresa nella competenza legislativa della Regione; perché gli artt. 2, 4, 6, 10 e 11 contrastavano con i principi delle leggi dello Stato e perché l'art. 17, oltre contrastare con i principi delle leggi dello Stato, contrastava altresì con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Il Consiglio regionale, a norma del citato art. 33 dello
Statuto speciale per
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha allora notificato
al Presidente della Regione autonoma della Sardegna in data 25 luglio 1956,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1956, un ricorso,
depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1956, col quale ha
promosso avanti alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
lett. a, 4, lett. a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22 della ricordata legge
per violazione e falsa applicazione dell'art. 46 dello Statuto speciale per
Il ricorrente premette che l'art. 46 dello Statuto speciale
per
Perciò, secondo il ricorrente, "la carenza di potestà legislativa sull'attività di controllo sugli organi degli enti locali non consente alla Regione sarda di legiferare in tale materia devoluta alla potestà esclusiva dello Stato", mentre la facoltà legislativa attribuita alla Regione, per quanto attiene al solo controllo sugli atti degli enti locali, trova un preciso limite, per l'espressa disposizione statutaria dell'art. 46, nei principi delle leggi dello Stato ("Il controllo sugli atti degli enti locali é esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato").
Da ciò, secondo la difesa dello Stato, deriverebbe:
a) l'illegittimità costituzionale per difetto assoluto di competenza legislativa degli art. 1, 8, 15, 19, 20, 21 e 22 della ricordata legge che disciplinano l'attività regionale di controllo sugli organi, anziché sugli atti degli enti locali;
b) l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a, 4, lettera a, 6, 10, 11 e 17 della stessa legge per violazione dei principi delle leggi dello Stato o addirittura di quelli dell'ordinamento giuridico.
Secondo
Quanto agli artt. 19, 20, 21 e 22
Quanto agli artt. 2, lett. a, 4,
lett. a, 6, 10 e 11,
Infine
Considerato in diritto
Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal ricorrente, pongono il problema dei limiti della competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna in materia di controlli sui comuni e sulle province.
Occorre perciò stabilire in primo luogo quale sia la fonte costituzionale del potere legislativo della
Regione in questa materia.
Se questa tesi - che é stata confutata dal ricorrente - fosse
fondata, la legge regionale relativa ai controlli sui comuni e sulle province
non incontrerebbe i limiti dei principi delle leggi dello Stato ed inoltre verrebbe implicitamente affermato un vincolo di stretta ausiliarità fra i comuni e le province da un lato e
Ma la tesi della Regione é
insostenibile.
Questi caratteri, tenuto anche conto dell'art. 128 della
Costituzione, non si riscontrano certamente nei comuni e nelle province e
perciò appare evidente che l'unica fonte del potere legislativo in questa
materia é l'art. 46 dello Statuto speciale per
Resta ora da definire la portata di questo art.
46 che secondo
Quest' interpretazione estensiva sembra anzitutto esclusa dal senso chiarissimo della norma, quale é fatto palese dal significato delle parole: di "controllo sugli atti" si parla e non di altro.
La difesa della Regione invoca a sostegno della propria interpretazione norme di altri statuti speciali che a suo avviso consentirebbero il controllo regionale anche sugli organi. Ma questi richiami sono irrilevanti perché, quale che sia il contenuto delle norme degli statuti speciali diversi da quello sardo, nessun principio se ne potrebbe trarre e nessuna applicazione analogica sarebbe possibile fuori dell'ambito d'ogni singola autonomia speciale alla quale queste norme si riferiscano, appunto per la specialità delle autonomie e per l'eccezionalità delle norme stesse (art. 116 Costituzione).
Ma la difesa della Regione sostiene
che il controllo sugli atti implica necessariamente il controllo sugli organi
perché, trattandosi di due specie concettualmente distinte, ma logicamente
collegate, la regola é che i due controlli debbano essere funzionalmente
connessi ed affidati ad un unico soggetto: nulla indurrebbe a ritenere che lo
Statuto speciale per
In realtà ben diversa sembra la regola. Non vi é dubbio che l'organo di controllo, quando accerta la legittimità o la convenienza di un atto o, in genere, il regolare svolgimento dell'attività amministrativa d'un ente sottoposto a vigilanza o a tutela, esercita il controllo anche sugli organi perché gli atti e i comportamenti dell'ente altro non sono che l'attività degli organi. Ma in un secondo momento, quando l'attività di controllo, compiuto l'accertamento, si concreta nel provvedimento che deve assicurare la conformità alla legge o, eccezionalmente, alla convenienza amministrativa dell'attività dell'organo controllato, ben diversi sono i poteri che occorrono per intervenire sugli atti, da quelli che occorrono invece per colpire le persone responsabili dell'amministrazione contraria alle regole della legge o della convenienza amministrativa.
Ora i controlli esterni "sugli atti" degli enti pubblici possono dirsi normali in quanto le persone giuridiche minori svolgono un'attività che interessa più o meno direttamente lo Stato o altre persone giuridiche pubbliche e i controlli servono appunto per vigilare ed intervenire, caso per caso, affinché l'ente si mantenga nei limiti della legge o perché vi ritorni o vi proceda se li abbia superati o trascurati. In tal modo l'organo di controllo tutela in ogni singolo atto l'interesse dello Stato - o dell'ente che ha i poteri di controllo - alla legittimità e talora alla convenienza degli atti dell'ente controllato. Ma l'intervento dell'organo di controllo non interferisce mai, in questi casi, nell'organizzazione dell'ente.
Invece i provvedimenti che colpiscono le persone - e che servono del pari, sia pure indirettamente, ad assicurare la buona amministrazione - sono espressione di un potere sostanzialmente disciplinare e quindi presuppongono un rapporto di supremazia gerarchica, sia pure impropria, dell'ente al quale appartiene l'organo di controllo sull'ente controllato.
Questo particolare rapporto di supremazia é di per sé
inconciliabile con le nozioni di autonomia e di
autarchia, che sono proprie del comune e della provincia e perciò può essere
riconosciuto e affermato soltanto se sia stato eccezionalmente imposto da una
norma di legge: nessuna eccezionale imposizione del genere é stata sancita
nello Statuto speciale per
Da ciò deriva che l'art. 46 dello Statuto sardo deve essere interpretato nel modo più largo per quanto riguarda il controllo sugli atti, cioè fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi, che del resto sono ammessi per le regioni a statuto ordinario (art. 59 legge 10 febbraio 1953, n. 62). Difatti col controllo sostitutivo l'autorità di controllo si surroga all'organo attivo, ma si limita a compiere in luogo e per conto di questo il singolo atto obbligatorio, che era stato omesso.
Ma é da escludere, invece, che nella Regione autonoma della
Sardegna, in ordine all'art. 46 dello Statuto
speciale, spetti sugli organi comunali e provinciali qualsiasi potere di
controllo, inteso come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone.
Questo potere spetta soltanto allo Stato, che naturalmente può esercitarlo
anche in collaborazione con
Resta infine da esaminare, sempre in via preliminare, se le varie norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali costituiscano, per quanto riguarda i controlli regionali sugli atti degli enti locali, altrettanti "principi", da valere quali limiti della legge regionale sarda di cui al citato art. 46, così come sostiene la difesa dello Stato.
Questa tesi non é esatta. La legge 10 febbraio 1953, n. 62, é
una legge ordinaria e perciò le norme dello Statuto speciale prevalgono sempre
su di essa. Inoltre questa legge contiene norme di attuazione delle disposizioni della Costituzione relative
alle regioni ordinarie e perciò le norme stesse possono valere nei riguardi della
legge regionale non in quanto tali, ma in quanto contengano effettivamente
"principi di legislazione dello Stato". A ben altro
conclusioni si giungerebbe se la legge suddetta contenesse norme
d'attuazione dello Statuto speciale per
Tuttavia é fuori dubbio che la legge n. 62 del 1953 é una
legge statale, ha carattere generale e disciplina organicamente tutta la
materia dei controlli regionali, sia pure con riferimento alle regioni a statuto
ordinario. Perciò é del tutto regolare che da questa legge, come dalle altre
leggi dello Stato, che disciplinano i controlli
amministrativi in generale, si desumano "i principi delle leggi dello
Stato", richiamati dall'art. 46 dello Statuto speciale per
Poste queste premesse debbono essere prese partitamente in esame le disposizioni degli articoli della legge regionale 31 gennaio - 5 luglio 1956 rispetto ai quali il ricorrente ha richiesto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale.
In relazione all'art. 1 il ricorrente afferma che la locuzione "il controllo sulle province e sui comuni é affidato agli organi regionali" é costituzionalmente illegittima perché non limita espressamente il controllo "agli atti".
A questo riguardo é stato giustamente rilevato che trattasi
di un problema d'interpretazione che non dà luogo a dubbi perché,
nell'apparente incertezza, le norme regionali devono essere interpretate nel
senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali: e l'art. 46 dello
Statuto speciale per
Perciò la denuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 é da respingersi.
A proposito degli articoli 2, lettera a, e 4, lettera a, la difesa dello Stato ha creduto di ravvisare l'illegittimità costituzionale sul punto che i presidenti del comitato e delle sezioni di controllo sono indicati dalla legge nell'assessore agli enti locali e nei funzionari da lui delegati, mentre questi presidenti dovrebbero essere elettivi secondo "il principio" posto dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Quest' impugnazione non é fondata. Allo stato della legislazione vigente in materia di controlli amministrativi non può affermarsi che la designazione elettiva del presidente degli organi di controllo sia "un principio della legislazione dello Stato", né si può dare tale importanza ad ogni norma della legge n. 62 del 1953 semplicemente perché contiene una determinata disciplina della materia. Giova inoltre osservare a tale riguardo che i comitati di controllo, istituiti dalla legge regionale, hanno una composizione diversa da quelli previsti dagli articoli 55 e 56 della ricordata legge statale e che del resto "il principio della designazione elettiva" trova limiti particolari nella stessa legge statale perché alcuni membri dei collegi istituiti dai detti articoli 55 e 56 non sono eleggibili alla carica di presidente.
É invece fondata la censura d'illegittimità costituzionale sollevata contro l'art. 6.
Sta in fatto che l'art. 6 della legge regionale in esame é ricalcato sull'art. 57 della legge statale n. 62 del 1953 con l'unica variante che alla lettera c dell'art. 57, che esclude dal comitato di controllo coloro che si trovino nella condizione d'ineleggibilità e d'incompatibilità prevista per i membri dei consigli comunali, provinciali e degli altri enti soggetti al controllo sugli atti, é sostituita nell'art. 6 della legge regionale una norma che invece esclude coloro che si trovino nelle condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste per i membri del Parlamento nazionale. In ciò consisterebbe il vizio d'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo il ricorrente.
Ora, a parte la difficoltà pratica di adeguare le norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari alla modesta realtà amministrativa di un collegio regionale con funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, la natura e la competenza dei supremi organi legislativi sono così profondamente diverse da quelle dei comitati regionali di controllo che, senza dubbio, il principio adottato dalla legge regionale non é quello delle leggi nazionali valido per il caso. Difatti un semplice confronto fra le condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità che valgono, ad esempio, per i consiglieri comunali e quelle che valgono per i membri del Parlamento dimostra con assoluta evidenza che alcuni requisiti sono inutili per l'esercizio delle funzioni amministrative locali ed importanti per le funzioni politiche e legislative o viceversa e che le due funzioni hanno, a questo riguardo, esigenze soggettive in gran parte diverse (v. ad es. artt. 2 e 3 legge 13 febbraio 1953, n. 60, e T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15 n. 5).
Perciò senza escludere che anche dalle norme sulle incompatibilità parlamentari si possano trarre elementi per una saggia disciplina della materia riguardo agli organi regionali di controllo, i principi delle leggi nazionali con i quali deve essere in armonia la legge regionale sono quelli che si desumono dalle leggi relative agli organi amministrativi e particolarmente a quelli dell'amministrazione comunale e provinciale.
Questi principi varrebbero anche in difetto di una norma di legge regionale al riguardo, quale é quella dell'art. 6.
Poiché le condizioni essenziali di queste incompatibilità ed ineleggibilità non sono comprese totalmente fra quelle dei membri del Parlamento, l'art. 6 é da ritenersi viziato da illegittimità costituzionale sotto questo profilo.
Quanto all'art. 8, il ricorrente lamenta che si sia istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di "vigilanza soprattutto col compito d'assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle province e dei comuni": i funzionari regionali addetti a questo servizio eserciterebbero in tal modo un controllo "sugli organi" comunali e provinciali non consentito dall'art. 46 dello Statuto.
Ciò che é stato affermato nelle considerazioni preliminari é sufficiente a smentire il fondamento di questa censura, senza che occorra una particolare motivazione.
Confermato che nessun potere d'emanare provvedimenti a carico
delle persone, che abbiano la qualità di organi
comunali e provinciali, spetta alla Regione, non vi é dubbio che
Perciò sembra del tutto regolare che
Conseguentemente l'impugnazione dello Stato é da respingersi relativamente all'art. 8.
Gli articoli 10 e 11 sono impugnati perché ritenuti in contrasto con la norma dell'art. 59 della legge n. 62 del 1953. Sarebbe violato il principio della collegialità degli organi di controllo perché, contrariamente alla disciplina prevista per le regioni a statuto ordinario, il collegio é investito, ai fini di un parere vincolante, soltanto degli atti che i presidenti ritengano illegittimi: per quelli ritenuti legittimi provvede il presidente.
Nessun accenno all'esigenza della collegialità dell'organo
regionale di controllo trovasi nello statuto speciale per
Non sembra perciò che la norma dell'art. 59 della legge n. 62
del 1953 contenga un principio di cui debba tener conto la legge regionale di
cui all'art. 46 dello Statuto speciale per
L'impugnazione dell'art. 15 si fonda sulla considerazione che la dizione: "in ogni capoluogo di provincia un consiglio di controllo contabile. . . esprime i pareri ed esercita tutte le altre funzioni di carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al consiglio di prefettura" importerebbe un eccesso dalla competenza regionale perché il Consiglio di prefettura ha anche attribuzioni consultive del tutto estranee alla materia dei controlli sugli enti locali.
Questo rilievo é fondato.
Il Consiglio di prefettura, quale organo amministrativo,
appartiene indubbiamente all'amministrazione governativa locale ed ha una
competenza consultiva di carattere generale, quantunque progressivamente
ridottasi d'importanza. Ciò basta ad escludere che
D'altra parte non soltanto é esatto il rilievo della difesa
dello Stato che il Consiglio di prefettura esprime pareri obbligatori anche in
materie del tutto estranee ai controlli sugli enti
locali (art. 19 della legge 25 giugno
Perciò l'art. 15 é da ritenersi viziato da illegittimità costituzionale.
Meno semplice é il caso dell'art. 17 che il ricorrente ritiene viziato d'illegittimità costituzionale per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico, in quanto il potere di annullare gli atti illegittimi in qualunque tempo sarebbe riservato al Governo della Repubblica, quale attributo della sovranità dello Stato.
Quantunque il potere governativo d'annullamento in qualunque tempo sia pur sempre un controllo "sugli atti" e quindi da riportarsi formalmente sotto la dizione dell'art. 46 dello Statuto sardo, si deve tuttavia osservare che secondo l'interpretazione che é andata pacificamente affermandosi sulle norme al riguardo e particolarmente sull'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, questo potere del Governo della Repubblica é ritenuto di carattere generale non limitato ai soli atti degli enti locali e da esercitarsi soltanto se con l'illegittimità dell'atto concorrano motivi attuali e concreti d'interesse generale all'annullamento, non essendo sufficiente il solo interesse al ristabilimento del diritto violato.
Dal punto di vista soggettivo si deve poi rilevare che il diritto positivo attribuisce questo potere al Governo della Repubblica - salvo qualche rarissima eccezione a favore del ministro competente per materia - e mai agli enti pubblici diversi dallo Stato.
Infine, quanto al procedimento e relativamente alle ipotesi dell'art. 6 del T.U. delle leggi com. e prov. del 1934, é necessario il parere del Consiglio di Stato.
Tutto ciò porta a concludere che questo eccezionale potere d'annullamento é un controllo che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione nell'interesse generale che può essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo e che deve essere circondato da particolari garanzie, appunto in considerazione della sua eccezionalità, quali la pronuncia per decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Ne deriva evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 17.
Resta da considerare la censura d'illegittimità costituzionale mossa dal ricorrente contro gli artt. 19, 20, 21 e 22 che trattano della revoca del sindaco e della giunta comunale; della sospensione, rimozione e decadenza del sindaco; dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali e della nomina dei commissari straordinari presso comuni e province.
La difesa dello Stato afferma, con sicuro fondamento, che queste norme contengono appunto quella disciplina del controllo "sugli organi", che é sottratta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna.
Le norme regionali sulla revoca del sindaco, della giunta e dei singoli assessori per deliberazione del consiglio comunale all'uopo convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri non trattano, a vero dire, materia di "controlli sugli organi" e tanto meno di controlli "esterni", almeno secondo il significato che suole attribuirsi a questa categoria dell'attività amministrativa. Ma si tratta tuttavia di "ordinamento dei comuni e delle province", materia sottratta egualmente alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna.
Per quanto riguarda invece le altre norme impugnate non vi é dubbio che si tratta di disciplina dei controlli sulle persone, viziata da illegittimità costituzionale per le ragioni che sono già state ampiamente esposte.
Perciò anche gli artt. 19, 20, 21 e 22 sono da considerarsi sicuramente viziati da illegittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
in parziale accoglimento del ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
lett. a, 4, lett. a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale sardo il 31 gennaio
1956 e riapprovata il 5 luglio
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
2) respinge il ricorso relativamente agli articoli 1, 2, lettera a, 4, lettera a, 8, 10 e 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.