SENTENZA
N. 72
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge regionale
siciliana 5 agosto 1957, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio
1964 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Mobilia
Francesco, l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia
(I.R.F.I.S.) e la Curatela del fallimento della Società Plastimber, iscritta al
n. 127 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, n. 34 dell'8 agosto 1964.
Visti gli atti di
costituzione di Mobilia Francesco, della Società Plastimber e dell'I.R.F.I.S.,
e l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati
Enzo Silvestri, per la Soc. Plastimber, Salvatore Pugliatti, per il Mobilia,
Salvatore Orlando Cascio, per l'I.R.F.I.S., e Rosario Nicolò, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza in data
25 febbraio 1964, emessa nel giudizio civile tra Mobilia Francesco, l'Istituto
regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e la
Curatela del fallimento della Società Plastimber, il Tribunale di Messina ha
rimesso a questa Corte, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto per la
Regione siciliana, la questione, sollevata dal Mobilia, relativa alla
legittimità costituzionale della disposizione del terzo comma dell'art. 12
della legge n. 51 di detta Regione, promulgata il 5 agosto 1957, con la quale é
stato esteso, a tutela dei finanziamenti operati dall'I.R.F.I.S. in favore di
imprese industriali residenti in Sicilia in vista della formazione di scorte di
materie prime e di prodotti finiti, il privilegio col grado indicato all'art.
2778, n. 3, del Codice civile, previsto dall'art. 5 della legge statale 16
aprile 1954, n. 135, a tutela degli analoghi finanziamenti operati da altri
istituti di credito, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si
trovino nel patrimonio dell'impresa debitrice.
L'ordinanza solleva
il dubbio che l'impugnata disposizione, incidendo direttamente sui diritti
privati, contrasti con l'art. 14, lett. d, dello Statuto regionale, il quale
esclude che la legislazione della Regione in materia di industria e commercio
possa regolare rapporti privatistici ed interferire in essi. Del resto -
aggiunge l'ordinanza - la incidenza nei rapporti privati non potrebbe ritenersi
legittimata neanche se la materia dovesse esser considerata rientrante nella
voce "credito" cui ha riguardo l'art. 17, lett. e, dello Statuto
regionale.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa, rispettivamente il 29 e il 30 aprile 1964 e al
Presidente della Regione siciliana il 7 luglio successivo. Essa é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 34 dell'8 agosto.
Tutte le parti del
giudizio a quo e inoltre il Presidente della Regione si sono costituiti nel
giudizio davanti a questa Corte.
Nelle deduzioni
depositate il 17 settembre 1964 la difesa del Mobilia insiste sulle
argomentazioni contenute nell'ordinanza, sottolineando in particolare che la
legge impugnata riguarda la materia dell'industria, per la quale espressamente
l'art. 14 dello Statuto esclude che la disciplina regionale possa estendersi ai
rapporti privati; ma, quand'anche dovesse ritenersi che la materia trattata
dalla legge attenga al credito, non per ciò le norme regionali potrebbero
estendersi ai rapporti di diritto privato, essendo questi, in via di principio,
esclusi dalla potestà normativa regionale. Aggiunge poi che gli scopi perseguiti
nella specie dal legislatore regionale ben avrebbero potuto esser raggiunti,
senza incorrere in straripamenti, attraverso i privilegi
"convenzionali" già consentiti all'I.R.F.I.S. dalla legge statale 11
aprile 1953, n. 298.
Analoghe
considerazioni sono formulate nelle deduzioni della difesa della Curatela del
fallimento Plastimber, depositate il 29 agosto 1964, nelle quali si insiste
specialmente sul fatto che l'autonomia normativa delle Regioni, essendo stata
concessa in vista del perseguimento di fini pubblici, non potrebbe, in via di
principio, estendere la propria azione ai rapporti interprivati e in
particolare a quelli regolati dal Codice civile, e ancor meno a delicati
istituti privatistici come quello dei privilegi, che abbisognano necessariamente
di una disciplina uniforme in tutto il paese.
La fondatezza della
questione di legittimità costituzionale proposta viene contestata dalla difesa
dell'I.R.F.I.S., nelle deduzioni depositate il 22 maggio 1964. Questa osserva,
in primo luogo, non essere esatto che la legge impugnata avrebbe esteso a
favore delle operazioni finanziarie da essa previste un privilegio prima
mancante, e, in secondo luogo, che, quand'anche tale estensione avesse operato,
la legge non sarebbe illegittima. Con riferimento al primo punto la difesa
sostiene che il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti
accordato dalla legge impugnata già spettava all'I.R.F.I.S. in base al
D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, applicabile all'Istituto in quanto
espressamente richiamato dalla legge statale 11 aprile 1953, n. 298: infatti
l'art. 3 di quel decreto del 1947 accordava ai crediti derivanti dai
finanziamenti un privilegio "preferito ad ogni altro titolo di
prelazione", ed estendentesi, oltre che agli immobili, impianti, concessioni,
anche ad "ogni loro pertinenza" (e quindi - assume l'I.R.F.I.S. -
anche alle "scorte, siano esse agrarie che industriali"), nonché agli
utensili "comunque destinati", e persino al danaro ("somme
dovute all'azienda dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra");
la disposizione impugnata non avrebbe avuto perciò altra funzione che quella di
circoscrivere nell'interesse dei terzi, e limitatamente alle
"scorte", la portata del privilegio, statuendone la collocazione al
n. 3 dell'art. 2778 del Codice civile. Con riferimento al secondo punto la
difesa dell'I.R.F.I.S. sostiene, innanzi tutto, che la disposizione impugnata
avrebbe, in ogni caso, avuto la funzione di ragguagliare la disciplina
legislativa dei crediti I.R.F.I.S. derivanti da finanziamenti industriali agli
analoghi crediti degli altri istituti di credito di diritto pubblico operanti
nelle rimanenti parti dell'Italia meridionale e insulare e nella stessa
Sicilia: se la esclusione statutaria, nella materia dell'industria, della
estensione della potestà normativa regionale ai rapporti interprivati fu voluta
per rispetto all'uniformità della legislazione attinente a tali rapporti, essa
evidentemente non può essere invocata in una situazione siffatta. Aggiunge
peraltro che la materia regolata dalla disposizione impugnata é quella del
credito; onde ad essa non si estende il divieto di legiferazione regionale nel
campo dei rapporti privati, sussistendo invece in materia, per la legislazione
regionale, soltanto il limite - indicato nell'art. 17 dello Statuto - dei
"principi ed interessi generali cui si informa la legislazione
statale": principi ed interessi, ai quali appunto la Regione avrebbe
ritenuto di uniformarsi estendendo ai crediti I.R.F.I.S. i privilegi concessi
dalla legislazione statale ad altri istituti per gli analoghi crediti. Pur
ammesso poi che la materia regolata dalla legge del 1957 fosse soltanto quella
dell'industria, nondimeno non sarebbe preclusa - alla stregua della
giurisprudenza - la possibilità di una norma come quella impugnata, essendo
essa permeata di interessi pubblici, e interessando rapporti tra i privati
mutuatari e un istituto di credito di diritto pubblico.
Anche la difesa della
Regione, nelle deduzioni depositate il 7 agosto 1964, contesta la fondatezza
della questione di legittimità costituzionale proposta. Essa nega innanzi tutto
che la norma impugnata sia destinata a produrre in via diretta effetti nella
sfera di soggetti privati: la norma, nell'autorizzare un istituto di diritto
pubblico a effettuare finanziamenti in vista di una finalità pubblicistica,
quale il potenziamento di aziende industriali, concede infatti ai finanziamenti
in tal modo effettuati una garanzia particolare attraverso la esclusione della
possibilità che i beni acquistati in base ai finanziamenti abbiano diversa
destinazione; in tal modo essa non inciderebbe minimamente nelle posizioni
soggettive dei terzi. A parte ciò, la disposizione impugnata regolando
operazioni di credito, non atterrebbe alla industria, bensì al credito,
ricadendo perciò non sotto la disciplina dell'art. 14, lett. d, dello Statuto
regionale, bensì sotto quella dell'art. 17, lett. e; di conseguenza, essendosi
ispirata ai principi e interessi generali cui si ispira nella stessa materia la
legislazione statale, essa sarebbe da ritenere pienamente legittima. Inoltre la
disposizione non avrebbe introdotto altra innovazione rispetto alla disciplina
risultante dall'art. 15 della legge statale 11 aprile 1953, n. 298, se non
quella di trasformare da convenzionale in legale il privilegio in favore
dell'ente finanziatore, il quale già riguardava le pertinenze dell'azienda, e
perciò le scorte. Per di più, essendo stato il privilegio introdotto nella
legislazione statale con riguardo alla causa del credito e non alla persona del
creditore, non potrebbe esserne contestata l'estensibilità all'I.R.F.I.S.
nell'esercizio di operazioni di credito di identica natura: in sostanza la
portata della disposizione impugnata non sarebbe tanto quella di estendere il
privilegio all'I.R.F.I.S., quanto quella di autorizzare quest'ultimo alle
stesse operazioni di credito previste dalla legislazione statale per altri
istituti.
In una memoria
depositata il 25 maggio 1965 la difesa della Regione si sofferma poi
diffusamente a spiegare che il secondo comma - non impugnato - dell'art. 12
della legge di cui é stato impugnato il comma successivo, richiamandosi alle
garanzie che regolano l'attività dell'I.R.F.I.S., a loro volta indicate
nell'art. 15 della legge statale n. 298 del 1953, il quale fa rinvio al D. L. 1
ottobre 1947, n. 1075 - secondo il cui art. 3 i crediti finanziari avrebbero
privilegio "sostanzialmente sull'intera azienda" -, avrebbe voluto
istituire, per relationem, un privilegio di identica portata rispetto a quello
di quest'ultimo testo legislativo, ed esteso - secondo la formula di questo -
anche alle pertinenze immobiliari, e quindi certamente alle scorte industriali.
La sola innovazione introdotta dalla legge regionale del 1957 - non impugnata,
e perciò non discutibile in questa sede - sarebbe stata quella di estendere le
operazioni di credito dell'I.R.F.I.S. al credito per scorte, continuando per il
resto ad applicarsi la preesistente normativa statale.
Osserva ancora la
difesa regionale che nella legge statale del 1954 in tanto non si parlò di un
privilegio dell'I.R.F.I.S. sulle scorte, in quanto all'epoca quell'istituto non
si occupava dei finanziamenti per le scorte, dei quali fu autorizzato a
occuparsi solo con la legge del 1957; ma, una volta estesa ad esso tale
possibilità di finanziamento, il privilegio in questione si sarebbe esteso
automaticamente, escludendo ogni "ingiustificabile disarmonia" del
sistema. Data l'identità funzionale dell'I.R.F.I.S. col Credito industriale
sardo (C.I.S.), una diversità del regime delle garanzie dei finanziamenti si
risolverebbe, del resto, in uno "stridente contrasto con tutto il nostro
attuale sistema politico, economico e legislativo, nei riguardi dell'Italia
meridionale e insulare".
La difesa regionale
conclude sottolineando che il privilegio dell'I.R.F.I.S. sulle scorte riguarda
esclusivamente beni acquistati dalle aziende finanziate col fondo di 15
miliardi di lire istituito con la legge impugnata. Di conseguenza nessun danno
potrebbero ricevere gli altri creditori dalla esistenza del privilegio in favore
dell'I.R.F.I.S., rimanendo la loro posizione e le loro possibilità di
soddisfacimento economicamente invariate rispetto a quelle che sarebbero state
senza il finanziamento e il privilegio I.R.F.I.S., poiché rimarrebbe invariata
la "somma algebrica degli elementi patrimoniali, attivi e passivi,
dell'impresa debitrice".
Anche la difesa del
Mobilia ha depositato una memoria in data 1 giugno 1965, volta soprattutto a
confutare le argomentazioni della Regione. In essa si riafferma l'attinenza
della legge impugnata alla materia dell'industria e non del credito, avendo
l'I.R.F.I.S., come fine istituzionale, esclusivamente il finanziamento
dell'industria; si sottolinea l'incidenza della legge nel campo dei rapporti
privati, preclusi alla Regione, particolarmente nella materia dell'industria;
si contesta, attraverso la disamina della preesistente legislazione, che la
legge abbia un contenuto non innovativo.
All'udienza di
trattazione della causa i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive
tesi, confermando le conclusioni prese.
Considerato
in diritto
1. - La legge della
Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51 - della quale l'ordinanza che ha dato
luogo al presente giudizio di legittimità costituzionale ha impugnato il terzo
comma dell'art. 12-, nell'intento di agevolare la gestione delle imprese
industriali che svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio della
Regione ed hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle
possibilità di lavoro in essa esistenti, istituì (art. 5) presso l'Istituto
regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo
di lire 15 miliardi a gestione separata, a carico della Regione, sul quale
effettuare e garantire prestiti ed aperture di credito in favore delle anzidette
imprese, destinati alla formazione delle scorte di materie prime e di prodotti
finiti rese necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e alla natura delle imprese. La costituzione di tale fondo veniva
effettuata, dalla legge regionale, richiamandosi all'art. 7 dello statuto
dell'I.R.F.I.S., approvato con decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio
1954, secondo il quale quell'istituto "può costituire gestioni separate
per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di
successive disposizioni di legge nazionale o regionale".
La "forma di
credito" in questione, destinata a consentire alle imprese la formazione
di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nuova per l'I.R.F.I.S., era
stata introdotta per la prima volta nella legislazione nazionale dall'art. 4
della legge statale 16 aprile 1954, n. 135 (cui appunto la disposizione
impugnata si richiama), la quale aveva autorizzato per un quinquennio le
sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e il
Credito industriale sardo a consentirla alle piccole e medie industrie operanti
nel Mezzogiorno e nelle Isole. A garanzia di tale forma di credito l'art. 5
prevedeva il privilegio contemplato dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1948,
n. 1482, (riguardante l'industrializzazione del Mezzogiorno) - coincidente con
quello introdotto con l'art. 7 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367,
modificato con decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 - "sugli
immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i
diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro
pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili
dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio,
nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento
dei danni di guerra". A tale privilegio - costituente ormai tradizionale
garanzia dei finanziamenti industriali del Mezzogiorno - il ricordato art. 5 ne
aggiungeva però, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile,
un altro, assolutamente nuovo: quello - strettamente correlato con l'oggetto
della nuova forma di finanziamento che la legge introduceva - "sulle
scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio
dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose
stesse".
Nel creare presso
l'I.R.F.I.S. il fondo speciale per il finanziamento delle industrie nella
formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, la legge siciliana del
1957 estese a tale nuova forma di finanziamento consentita all'I.R.F.I.S., i
privilegi previsti dalla legge statale del 1954 per gli analoghi finanziamenti
operati dai tre istituti di credito industriale in essa considerati, e perciò
anche il privilegio "sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che
si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice". Privilegio,
quest'ultimo, la novità della cui introduzione non può - contrariamente
all'assunto della difesa dell'I.R.F.I.S. e di quella della Regione - esser
contestata, dato che esso non poteva spettare all'I.R.F.I.S. già in base
all'art. 15 della legge statale 11 aprile 1953, n. 298, il quale, a garanzia
dei finanziamenti previsti da quella legge, si limita ad attribuire a tale
istituto (come agli altri due istituti di diritto pubblico di credito
industriale a medio termine creati nel Mezzogiorno: l'Istituto per lo sviluppo
economico dell'Italia meridionale e il Credito industriale sardo) la
possibilità di "convenire la costituzione di privilegi su impianti e
macchinari". Che il privilegio previsto dal citato art. 15 abbia tale
limitata portata risulta, del resto, anche dal fatto che la successiva legge
statale del 1954 (riguardante tra l'altro il Credito industriale sardo, già
fruente del privilegio previsto dal citato art. 15), se volle estendere, per i
finanziamenti delle scorte, l'applicazione dei privilegi ad oggetti diversi
dagli "impianti e macchinari", dovette, con l'art. 5, farlo - come si
é visto - espressamente e con formula ben diversa da quella del citato art. 15.
2. - Occorre ora
stabilire se la Regione siciliana avesse il potere di introdurre, con una
propria legge in deroga al Codice civile, il nuovo privilegio di cui trattasi.
La disposizione
costituzionale da tener presente é quella dell'art. 17, lett. e, dello Statuto
regionale, in base alla quale é consentito alla Regione di legiferare in
materia di "disciplina del credito". Non v'ha dubbio infatti che
l'I.R.F.I.S. sia un istituto di credito e che i finanziamenti cui esso
provvede, e in particolare quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata,
ineriscano alla funzione creditizia. Né per affermare che si versa in materia
di industria e non di credito é sufficiente opporre - come sostengono le difese
delle parti private - che i finanziamenti di cui trattasi assolvono a compiti
di sollecitazione industriale. Questa Corte ha sempre escluso che alla
individuazione delle materie che le norme costituzionali attribuiscono alla
competenza regionale si possa, di regola, far luogo in base a criteri
finalistici, dovendo invece valere generalmente il criterio contenutistico (v.
specialmente la sentenza
n. 124 del 1957). Del resto l'I.R.F.I.S. é indubbiamente uno degli istituti
di credito cui hanno riguardo le norme di attuazione dello Statuto siciliano in
materia di credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), tanto che, tra
l'altro, il suo statuto, come già si é ricordato, fu approvato, appunto in base
a dette norme (art. 4), dal Ministro del tesoro, e la sua attività di
finanziamento si é sempre svolta nell'ambito di quelle norme e nel quadro dei
controlli da esse predisposti.
Il riconoscimento che
i finanziamenti di cui trattasi attengono alla materia del credito non importa
peraltro che le leggi regionali che li concernono possano liberamente spaziare
nel campo dei rapporti privati. É stato da tempo chiarito che l'inclusione,
nell'art. 14, lett. d, dello Statuto siciliano, del divieto, per la Regione, di
estendere ai rapporti di diritto privato la legiferazione, statutariamente
riconosciutale, in materia di industria e commercio, non importa che nelle
altre materie rientranti nella sua competenza la Regione possa senz'altro
legiferare nel campo dei rapporti di diritto privato. Questa Corte ha anzi
avuto ripetute occasioni di affermare il principio che, per norma, solo in
presenza di situazioni straordinarie, nelle quali la disciplina comune dei
rapporti privati sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo
sfavorevole sui settori di diritto pubblico ai quali la Regione é preposta,
questa può, nelle materie di sua competenza, dettar norme destinate a operare,
entro i limiti strettamente necessari, nel campo del diritto privato (v., tra
le più recenti, le sentenze nn. 37 del 1961 e 34 e 53 del 1962). E ritiene di doversi mantenere ferma a tale direttiva. La disciplina
uniforme dei rapporti di diritto privato attiene all'unità dell'ordinamento
statale; e, in via di principio, non può ammettersi che essa sia intaccata
dalle autonomie regionali, il cui ambito naturale é costituito dai rapporti di
diritto pubblico.
L'applicazione
dell'anzidetto principio al caso in esame non comporta però che la disposizione
impugnata debba esser considerata illegittima.
Il credito a medio
termine a favore delle piccole e medie industrie locali, che rappresenta la
funzione istituzionale dell'I.R.F.I.S. (art. 6 della legge statale 11 aprile
1953, n. 298, e art. 2 dello statuto dell'ente), si inserisce tra le misure
straordinarie destinate, nella situazione storica contingente, a stimolare la
rinascita economica dell'isola, in armonia con un più vasto disegno che
abbraccia le analoghe forme di finanziamento, a mezzo di altri consimili
istituti appositamente costituiti, previste dalla legislazione straordinaria
per il Mezzogiorno. É lo stesso legislatore statale a dar atto dell'esigenza,
in materia, nell'attuale fase storica, di interventi di politica economica di
carattere particolare: le norme fondamentali sull'I.R.F.I.S., sulla sua
dotazione e sui finanziamenti di sua competenza sono infatti contenute nella più
volte ricordata legge statale 11 aprile 1953, n. 298.
Ma l'art. 7 dello
statuto di questo ente di diritto pubblico - approvato con decreto ministeriale
sulla base delle norme di attuazione dello statuto regionale - prevede la
possibilità che - sempre, naturalmente, nel quadro dei compiti d'istituto -
vengano affidate all'I.R.F.I.S., da parte della Regione (come dello Stato),
altre speciali forme di credito industriale, a carico di fondi aventi gestione
separata. E appare chiaro che l'affidamento di tali nuove forme creditizie,
destinate per principio a inserirsi nel sistema delle straordinarie provvidenze
in favore dell'industria regionale, in funzione del conseguimento di quei più
intensi impulsi di cui, per generale riconoscimento, la rinascita dell'isola
(come in generale quella del Mezzogiorno) abbisogna in questa fase storica,
rimarrebbe svuotato di vitalità e rischierebbe addirittura di restare
frustrato, qualora ad esso non si accompagnassero forme di garanzie idonee a
salvaguardare lo speciale fondo preordinato alle nuove forme di credito,
evitando che questo rimanga irreparabilmente esposto a pericolosi
assottigliamenti.
La disposizione
impugnata, la quale palesemente si dà carico di tale esigenza, non ha fatto
altro, se non estendere alla nuova forma di finanziamento che (nel quadro della
politica economica di cui si é detto, e in applicazione delle norme statutarie
dell'ente) ha ritenuto di affidare all'I.R.F.I.S., quelle stesse forme di
privilegio che per gli identici tipi extra ordinem di finanziamenti
all'industria meridionale da parte degli istituti specializzati a ciò deputati
erano state introdotte dalla legge statale 16 aprile 1954, n. 135. Così
operando essa ha, indubbiamente inciso nel campo dei rapporti di diritto
privato. Ma occorre tener presente che trattasi di una garanzia considerata
come essenziale dallo stesso legislatore statale per i finanziamenti dello
stesso genere, e necessaria ad assicurare a un ente di diritto pubblico
operante in vista di obbiettivi ai quali é preposta statutariamente la Regione
e aventi fondamentale importanza per l'economia della collettività regionale,
di svolgere in condizioni di sufficiente e appropriata sicurezza i propri
compiti d'istituto. Compiti posti al servizio di risultati il cui carattere
straordinario appare avvertito dalla stessa legislazione statale, e l'ambito
limitato della cui portata risulta dalla entità del fondo messo a disposizione
della gestione speciale destinata ai finanziamenti di cui é questione.
É da aggiungere che
la disposizione impugnata si é uniformata, secondo il dettato dell'art. 17
dello Statuto siciliano, ai "principi e interessi generali cui si informa
la legislazione dello Stato". Infatti, da un lato, essa si é inspirata al
medesimo criterio che é alla base dell'art. 2756 del Codice civile, richiamato
dall'art. 2778, n. 3; dall'altro, si é riportata puntualmente alla disposizione
dell'art. 5 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135, dettata per introdurre una
identica garanzia in relazione a fattispecie assolutamente identiche.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in
epigrafe della legge della Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51, contenente
provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale, in riferimento agli
artt. 14, lett. d, e 17, lett. e, dello Statuto speciale per la Regione
siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.