SENTENZA N. 24
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4134, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1964 dal Tribunale
di Bari nel procedimento civile vertente tra De Pascalis
Carlo e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di
costituzione di Carlo De Pascalis e dell'Ente di
riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio
1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi
l'avv. Ferdinando D'Atena, per il De Pascalis, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Ente di riforma fondiaria.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale di Bari
da De Pascalis Carlo contro la Sezione speciale dell'Ente
per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
promosso per ottenere la riconsegna dei beni da quest'ultimo
espropriati con il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, o in subordine il
risarcimento del danno, l'attore sollevava questione di legittimità
costituzionale del decreto delegato di scorporo per
violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e, in via
subordinata, dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333. Il Tribunale ha
ritenuto che la censura di eccesso di delega
denunciato dovesse ritenersi non manifestamente infondata, nella considerazione
che l'Ente di riforma, nel procedere alla determinazione della consistenza
patrimoniale terriera dell'attore, non aveva tenuto conto né del fatto che uno
dei fondi in essa inclusi aveva cessato di appartenergli, in virtù di atto di
divisione stipulato anteriormente al 15 novembre 1949, e neppure delle
risultanze del lodo arbitrale che aveva fatto cessare la comunione ereditaria,
e che, pur se reso esecutivo dopo la data predetta, tuttavia, traendo origine
da una situazione giuridica posta in essere anteriormente, deve ritenersi
idoneo a far retroagire i suoi effetti all'epoca dell'apertura della
successione, ai sensi dell'art. 757 del Codice civile. Ha altresì ritenuto che
egualmente non infondata fosse anche la questione sollevata in via subordinata,
dato che l'espropriazione che sarebbe stata disposta oltre il
valore della quota ideale spettante al condomino espropriato, configura una
violazione dell'art. 8 della legge n. 333 del 1951. E
poiché la risoluzione delle questioni sollevate é apparsa rilevante per la
decisione della causa, il Tribunale, con ordinanza 11 giugno 1964, ha disposto la
sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata e notificata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.
Si é costituito avanti alla Corte il De Pascalis
Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Pansa
Gabriele e D'Atena Ferdinando depositando in data 8
agosto 1964 deduzioni, poi sviluppate con memoria del 7 gennaio 1966, nelle
quali ribadisce quanto già dedotto nella sede di merito circa l'opponibilità sia dell'atto di divisione debitamente
trascritto prima del 15 novembre 1949, in virtù del quale il fondo Prisenna a lui espropriato doveva considerarsi passato in
proprietà del fratello Giovanni, e sia ancora del successivo lodo emesso nel
giudizio arbitrale promosso per comporre la controversia sorta in sede di
divisione fra gli eredi dei beni paterni, perché, pur se emanato posteriormente
alla data predetta, si riferisce ad una situazione giuridica anteriore ad essa,
ed é pertanto produttivo dell'effetto previsto dall'art. 757 del Codice civile,
secondo cui gli assegnatari delle quote materiali sono considerati proprietari
delle medesime fin dal momento in cui erano entrati in comunione. Invoca a
sostegno di quanto dedotto le sentenze di questa
Corte nn. 2 e 9 del 1963. In
via subordinata rileva che, anche a volere accogliere la tesi della permanenza
dello stato di indivisione
dei beni al novembre 1949, il decreto delegato sarebbe egualmente viziato per
avere disposto l'esproprio della masseria Barone di Muro per l'estensione di
ettari 102.71.47, mentre é provato che la quota ideale spettante al ricorrente
era di ettari 64.48.06. Conclude chiedendo che sia dichiarata la illegittimità
del decreto di esproprio.
Si é costituita in giudizio anche la Sezione speciale dell'Ente
per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e, con deduzioni del 4
agosto 1964, ha
eccepito preliminarmente la mancanza di rilevanza della questione sollevata, e
nel merito la sua infondatezza, dato che per l'art. 4 della legge n. 841 la
determinazione della proprietà terriera espropriabile deve essere effettuata in base alla sua consistenza al 1S novembre 1949,
tenendosi conto che a quell'epoca i beni riguardanti
il ricorrente erano ancora indivisi. Che, anche a volere ammettere che si
possano considerare situazioni intervenute successivamente,
non si potrebbe mai andare oltre il 29 ottobre 1950, data di entrata in vigore
della legge stralcio, poiché a tale data gli enti erano legittimati a procedere
ad esproprio della proprietà, anche se in comunione o pro indiviso, secondo le
quote della tabella allegata alla legge stessa, mentre il lodo arbitrale é
stato depositato presso la
Pretura di Lecce il 30 ottobre 1950. Conclude
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o comunque infondata.
Considerato in diritto
1. - Il primo motivo dedotto a sostegno
della questione di costituzionalità per eccesso di delega del D.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4134, é fondato. Risulta
infatti dagli atti che la
Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, nel determinare la consistenza della proprietà
terriera appartenente a Carlo De Pascalis alla data
del 15 novembre 1949, vi ha incluso anche il fondo denominato "Prisenna" che, invece, in virtù dell'atto (stipulato
il 18 luglio 1944 e registrato il 26 stesso mese) con cui si é proceduto alla
divisione consensuale dei beni dell'eredità della madre Teresa De Pascalis deceduta nel 1927, cui concorrevano in parti
uguali i due fratelli Carlo e Giovanni De Pascalis,
era stato assegnato a quest'ultimo. Sicché nessun
dubbio può sorgere sulla violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, per non essersi tenuto conto della situazione relativa
alla proprietà sussistente al 15 novembre 1949.
2. - Col secondo motivo si sostiene che sarebbe
stato violato l'articolo ora menzionato perché, nella valutazione del
coacervo della proprietà terriera sulla quale é stata determinata la quota di
esproprio a carico dell'attore, non si é presa in considerazione la divisione
dei beni provenienti dall'eredità paterna, effettuata in virtù del lodo
arbitrale (posto in essere, con compromesso stipulato fra i coeredi, il 2 marzo
1950, e previo abbandono dell'azione giudiziaria divisoria che in precedenza,
con atto di citazione 5 dicembre 1949, era stata promossa da uno di essi, il De
Pascalis Giovanni) emesso il 29 novembre dello stesso
anno, e divenuto esecutivo il giorno successivo. Si afferma che la divisione
così effettuata, doveva considerarsi operativa fin dal momento dell'apertura
delle successioni verificatesi negli anni 1926 e 1942, e cioè
in data anteriore a quella stabilita dall'art. 4 citato, con la conseguenza
dell'opponibilità del lodo stesso nei confronti della
Sezione di riforma.
É da osservare al riguardo che, se non é dubbio che, in via
generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione lo stesso
carattere dichiarativo proprio di ogni atto di
divisione, e di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dal l'art. 757
del Codice civile, che é stato invocato dall'ordinanza, non si può tuttavia
ammettere l'estensibilità di tale principio ai
rapporti derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle
leggi di riforma fondiaria. La
Corte ha già rilevato, con la sentenza n. 82 del
1957, che criterio fondamentale cui si ispirano
tali leggi é di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949
della proprietà terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna
modificazione per volontà del privato successivamente alla data predetta, ed ha
statuito che il criterio stesso debba valere anche per gli atti di divisione
ereditaria, perché altrimenti potrebbe riuscire compromessa l'attuazione delle
leggi in parola. Infatti, in virtù della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche all'infuori della
sua volontà, come nel caso di divisione giudiziale) terreni non soggetti a
trasformazione, oppure beni diversi dalla proprietà terriera, con l'effetto di
incidere sulla quota che sarebbe stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi
così formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come l'appartenenza
dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare la procedura espropriativa, così gli atti di scioglimento della
comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare
effetti sulla procedura già effettuata, o su quella effettuabile anche
posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la
pubblicazione dei decreti di esproprio.
Il richiamo fatto dalla ordinanza
alle precedenti pronunce di questa Corte n. 16 del 1962
e n. 9 del 1963
non può ritenersi pertinente poiché esse si riferiscono a questioni diverse da
quella in esame. Infatti la prima dichiarò
l'illegittimità costituzionale di un decreto di esproprio che non aveva tenuto
conto della situazione patrimoniale verificatasi per effetto di un testamento,
che, pur pubblicato ed accettato anteriormente al 15 novembre 1949, era stato
redatto nel 1920 da persona poi deceduta nel 1937. La seconda riguardava la
mancata considerazione delle variazioni apportate ai dati catastali per effetto
di decisione della commissione censuaria comunale che, pur emessa
posteriormente al 14 novembre, dichiarava l'esatta consistenza della proprietà
dell'espropriato a questa data. In entrambi i casi si é fatto valere il
principio, formulato in termini generali con la sentenza n. 25 del
1961, secondo il quale l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge
comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949,
non trova ostacolo nella norma dell'art. 4, purché eventi o atti siano
collegati a situazioni le quali erano in via di formazione anteriormente alla
data predetta.
3. - La questione sollevata col terzo motivo sarebbe da
ritenere fondata se si fosse fornita la dimostrazione dell'eccedenza della
quota di scorporo, determinata con il decreto presidenziale a carico di Carlo
De Pascalis, rispetto a quella che si sarebbe invece dovuta stabilire, sulla base del complesso
della proprietà terriera a lui spettante, quale quota ideale sui beni indivisi
provenienti dalla successione ereditaria dal padre Luigi. Ma,
in luogo di tale dimostrazione, l'interessato, nell'allegare la violazione
dell'art. 8 della legge n. 333 del 1951, ha fatto valere solo la circostanza che
al 15 novembre 1949 la masseria "Barone di Muro" era accatastata per
complessivi ha. 171.97.87, ed era a lui intestata (in condominio col fratello
Giovanni) solo per 3/4, mentre l'esproprio a carico di tale bene é stato
effettuato per l'estensione di ha. 102.71.47, cioè in misura di gran lunga superiore alla quota ideale,
che sarebbe stata pari a ha. 64.48.06. Ora l'art. 8 ha voluto salvaguardare
l'interesse dei condomini di proprietà indivise richiedendo l'imputazione alla
quota ereditaria della porzione espropriata al condomino assoggettato alle
leggi di riforma, ma non ha escluso che l'esproprio stesso si estenda su un singolo fondo, anche per l'intera sua
estensione. Tale interpretazione della norma richiamata é
stata del resto già affermata dalla Corte con le sentenze nn.
41 del 1964
e 71 del 1965
che si sono riferite al principio secondo cui nelle comunioni il diritto di
ciascun condomino investe tutto intero il bene indiviso, ed hanno fatta valere
la considerazione che, adottandosi una diversa soluzione, potrebbe riuscire
preclusa l'applicazione integrale dell'art. 4, ove uno
solo dei fondi indivisi sia ubicato in zona sottoposta a trasformazione
fondiaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art.
4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto
nel procedere alla determinazione della consistenza della proprietà terriera
posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo
Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal
1944.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo, della Consulta, il 17 marzo 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
- Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1966.